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Gazzetta Ufficiale N. 26 del 1 Febbraio 2006

AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 17 gennaio 2006
Determinazione degli obiettivi specifici, per l'anno 2006, di risparmio di energia primaria per i distributori di energia elettrica e di gas naturale, soggetti agli obblighi di cui ai decreti ministeriali 20 luglio 2004. (Deliberazione n. 07/06).

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 17 gennaio 2006;
Visti:
la legge 14 novembre 1995, n. 481;
il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto
legislativo n. 79/99);
il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito:
decreto legislativo n. 164/00);
i decreti ministeriali 24 aprile 2001;
il decreto ministeriale 20 luglio 2004, recante «Nuova
individuazione degli obiettivi quantitativi per l'incremento
dell'efficienza energetica negli usi finali di energia, ai sensi
dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79»
(di seguito: decreto ministeriale elettrico);
il decreto ministeriale 20 luglio 2004, recante «Nuova
individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio
energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili, di cui all'art. 16,
comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164» (di seguito:
decreto ministeriale gas);
la legge 23 agosto 2004, n. 239;
la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
(di seguito: Autorita), 11 luglio 2001, n. 156/01;
la deliberazione dell'Autorita' 11 luglio 2001, n. 157/01;
la deliberazione dell'Autorita' 27 dicembre 2002, n. 233/02 (di
seguito: deliberazione n. 233/02);
la deliberazione dell'Autorita' 18 settembre 2003, n. 103/03 (di
seguito: deliberazione n. 103/03) e successive modifiche e
integrazioni;
la deliberazione dell'Autorita' 14 luglio 2004, n. 167/04 (di
seguito: deliberazione n. 167/04);
Considerato che:
l'art. 3, comma 1, lettera b), del decreto ministeriale elettrico
20 luglio 2004 determina gli obiettivi quantitativi nazionali di
incremento dell'efficienza energetica degli usi finali a carico dei
distributori di energia elettrica nell'anno 2006, ai sensi dell'art.
9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
l'art. 3, comma 1, lettera b), del decreto ministeriale gas
20 luglio 2004 determina gli obiettivi quantitativi nazionali di
risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili a carico dei
distributori di gas naturale nell'anno 2006, ai sensi dell'art. 16,
comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
l'art. 4, comma 1, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004
stabilisce che, fino all'emanazione dei decreti del Ministro delle
attivita' produttive di concerto con il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio, d'intesa con la Conferenza unificata
Stato-regioni, citta' e autonomie locali (di seguito: Conferenza
unificata) di cui al secondo capoverso del medesimo articolo, sono
soggetti agli obblighi di cui ai medesimi decreti rispettivamente i
distributori di energia elettrica e i distributori di gas naturale
che fornivano non meno di 100.000 clienti finali alla data del
31 dicembre 2001;
l'art. 4, comma 2, del decreto ministeriale elettrico 20 luglio
2004 prevede che la quota degli obiettivi di cui all'art. 3, comma 1,
del medesimo decreto, che deve essere conseguita dal singolo
distributore, e' determinata dal rapporto tra l'energia elettrica
distribuita dal medesimo distributore ai clienti finali connessi alla
propria rete, e da esso autocertificata, e l'energia elettrica
complessivamente distribuita sul territorio nazionale, determinata e
comunicata annualmente dall'Autorita' entrambe conteggiate nell'anno
precedente all'ultimo trascorso;
l'art. 2, comma 4, del decreto ministeriale elettrico 20 luglio
2004 stabilisce che per energia elettrica complessivamente
distribuita sul territorio nazionale si intende la somma dell'energia
elettrica trasportata ai clienti finali, a tutti i livelli di
tensione, da tutti i soggetti aventi diritto ad esercitare
l'attivita' di distribuzione dell'energia elettrica ai sensi
dell'art. 9 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ivi inclusi
gli autoconsumi dei medesimi soggetti;
l'art. 2, comma 5, del decreto ministeriale elettrico 20 luglio
2004 stabilisce che per energia elettrica distribuita da un
distributore si intende l'energia elettrica trasportata a tutti i
livelli di tensione ai clienti finali connessi alla rete dello stesso
distributore, avente diritto ad esercitare l'attivita' di
distribuzione dell'energia elettrica ai sensi dell'art. 9 del decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ivi inclusi gli autoconsumi del
distributore medesimo;
l'art. 3, comma 4, del decreto ministeriale gas 20 luglio 2004
prevede che la quota degli obiettivi di cui all'art. 3, comma 1, del
medesimo decreto, che deve essere conseguita dal singolo distributore
e' determinata dal rapporto tra la quantita' di gas naturale
distribuita dal medesimo distributore ai clienti finali connessi alla
sua rete, e da esso autocertificata, e la quantita' di gas naturale
distribuita sul territorio nazionale, determinata e comunicata
annualmente dall'Autorita', entrambe conteggiate nell'anno precedente
all'ultimo trascorso ed espresse in GJ;
Considerato altresi' che:
l'art. 14, comma 2, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004
stabilisce che sono fatti salvi i procedimenti avviati
dall'Autorita', quelli in corso e i provvedimenti emanati dalla
medesima Autorita' in attuazione dei decreti ministeriali 24 aprile
2001;
a seguito delle informazioni e dei dati raccolti in applicazione
della deliberazione n. 233/02 l'Autorita' ha identificato i
distributori di energia elettrica e di gas naturale che servivano
almeno 100.000 clienti finali al 31 dicembre 2001;
con deliberazione n. 167/04 l'Autorita' ha richiesto ai
distributori di energia elettrica che servivano piu' di 100.000
clienti finali al 31 dicembre 2001 di trasmettere annualmente
all'Autorita' stessa, a partire dall'anno 2004, l'autocertificazione
della quantita' di energia elettrica distribuita nell'anno
precedente, come definita dal decreto ministeriale elettrico
20 luglio 2004; ha chiesto al Gestore della rete di trasmissione
nazionale di trasmettere annualmente all'Autorita' stessa, a partire
dall'anno 2004, i dati consuntivi relativi al quantitativo di energia
elettrica complessivamente distribuito sul territorio nazionale
nell'anno precedente, come definito dallo stesso decreto ministeriale
elettrico; ha chiesto alle imprese di distribuzione del gas naturale
che servivano piu' di 100.000 clienti finali al 31 dicembre 2001 di
trasmettere annualmente all'Autorita' stessa, a partire dall'anno
2005, l'autocertificazione della quantita' di gas naturale come
definita dal decreto ministeriale gas 20 luglio 2004; ha chiesto alle
imprese di trasporto del gas naturale che hanno impianti di
distribuzione interconnessi con le proprie reti di trasmettere
annualmente all'Autorita' stessa, a partire dall'anno 2004, i dati
relativi alla quantita' di gas naturale transitata presso i punti di
interconnessione nell'anno precedente;
a seguito delle informazioni e dei dati raccolti in applicazione
della deliberazione n. 167/04 l'Autorita' dispone dei dati relativi
all'energia elettrica e al gas naturale complessivamente distribuiti
sul territorio nazionale nell'anno 2004 e dei dati relativi
all'energia elettrica e al gas naturale distribuiti nell'anno 2004
dai distributori che servivano almeno 100.000 clienti finali al
31 dicembre 2001;
l'art. 17, comma 2, della deliberazione n. 103/03 stabilisce che
la dimensione commerciale dei titoli di efficienza energetica di cui
all'art. 10 dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 e' pari a 1 tep e
che ai fini dell'emissione dei titoli di efficienza energetica, i
risparmi di energia verificati e certificati ai sensi dell'art. 16,
comma 16.1 della medesima deliberazione vengono arrotondati a 1 tep
con criterio commerciale;
Considerato infine che:
l'art. 11, comma 2, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004
prevede che l'Autorita' verifichi annualmente il conseguimento da
parte dei distributori degli obiettivi specifici annuali a ciascuno
di essi assegnati ai sensi dei medesimi decreti;
Ritenuto di determinare la quota degli obiettivi quantitativi
nazionali di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), dei decreti
ministeriali 20 luglio 2004, che deve essere conseguita dai singoli
distributori di energia elettrica e di gas naturale soggetti agli
obblighi di cui ai decreti stessi;
Delibera:
Art. 1.
Definizioni
1.1 Ai fini della presente deliberazione si applicano le
definizioni di cui ai decreti ministeriali 20 luglio 2004 e alla
deliberazione n. 167/04.

Art. 2.
Comunicazione delle quantita' di energia elettrica e di gas naturale
complessivamente distribuite sul territorio nazionale nell'anno 2004
2.1 Ai fini della determinazione, per l'anno 2006, degli obiettivi
specifici di risparmio di energia primaria a carico dei singoli
distributori soggetti agli obblighi di cui al decreto ministeriale
elettrico 20 luglio 2004, la quantita' di energia elettrica
complessivamente distribuita sul territorio nazionale nell'anno 2004
e' determinata in 261.084 GWh.
2.2 Ai fini della determinazione, per l'anno 2006, degli obiettivi
specifici di risparmio di energia primaria a carico dei singoli
distributori soggetti agli obblighi di cui al decreto ministeriale
gas 20 luglio 2004 la quantita' di gas naturale complessivamente
distribuita sul territorio nazionale nell'anno 2004 e' determinata in
1.342.286.637 GJ.

Art. 3.
Obiettivi specifici di risparmio di energia primaria a carico dei
distributori di energia elettrica e di gas naturale nell'anno 2006
3.1 Gli obiettivi specifici di risparmio di energia primaria a
carico dei distributori di energia elettrica soggetti agli obblighi
di cui al decreto ministeriale elettrico 20 luglio 2004 sono di
seguito determinati, arrotondati all'unita' con criterio commerciale:

 |tonnellate equivalenti di petrolio
   |(tep)
   ---------------------------------------------------------------------
   ACEA Distribuzione S.p.a., Roma   |7.850
   ---------------------------------------------------------------------
   Acegas-Aps S.p.a., Trieste        |589
   ---------------------------------------------------------------------
   AEM Distribuzione Energia         |
   Elettrica S.p.a., Milano          |5.660
   ---------------------------------------------------------------------
   AEM Torino Distribuzione S.p.a.,  |
   Torino                            |2.472
   ---------------------------------------------------------------------
   ASM Brescia S.p.a., Brescia       |3.242
   ---------------------------------------------------------------------
   Azienda Energetica S.p.a., Bolzano|696
   ---------------------------------------------------------------------
   Deval S.p.a., Aosta               |444
   ---------------------------------------------------------------------
   Enel Distribuzione S.p.a., Roma   |169.610
   ---------------------------------------------------------------------
   Enia S.p.a., Parma                |670
   ---------------------------------------------------------------------
   Meta S.p.a., Modena               |716

3.2 Gli obiettivi specifici di risparmio di energia primaria a
carico dei distributori di gas naturale soggetti agli obblighi di cui
al decreto ministeriale gas 20 luglio 2004 sono di seguito
determinati, arrotondati all'unita' con criterio commerciale:

 |tonnellate equivalenti di petrolio
   |(tep)
   ---------------------------------------------------------------------
   Acegas-Aps S.p.a., Trieste        |2.936
   ---------------------------------------------------------------------
   AEM Distribuzione Gas e Calore    |
   S.p.a., Milano                    |7.031
   ---------------------------------------------------------------------
   AGSM Rete Gas S.r.l., Verona      |1.293
   ---------------------------------------------------------------------
   AMG Energia S.p.a., Palermo       |432
   ---------------------------------------------------------------------
   ASCO Piave S.p.a., Treviso        |4.729
   ---------------------------------------------------------------------
   ASM Brescia S.p.a., Brescia       |2.055
   ---------------------------------------------------------------------
   Azienda Energia e Servizi, Torino |4.106
   ---------------------------------------------------------------------
   Azienda Mediterranea Gas e Acqua  |
   S.p.a., Genova                    |2.325
   ---------------------------------------------------------------------
   Azienda Municipale Gas S.p.a.,    |
   Bari                              |574
   ---------------------------------------------------------------------
   Compagnia Napoletana di           |
   Illuminazione e Scaldamento col   |
   Gas S.p.a., Napoli                |2.922
   ---------------------------------------------------------------------
   Consiag Reti S.r.l., Prato        |1.951
   ---------------------------------------------------------------------
   Enel Rete Gas S.p.a., Milano      |17.318
   ---------------------------------------------------------------------
   Enia S.p.a., Parma                |5.675
   ---------------------------------------------------------------------
   Fiorentina Gas S.p.a., Firenze    |3.223
   ---------------------------------------------------------------------
   HERA S.p.a., Bologna              |10.974
   ---------------------------------------------------------------------
   Italcogim Reti S.p.a., Milano     |3.982
   ---------------------------------------------------------------------
   META S.p.a., Modena               |2.065
   ---------------------------------------------------------------------
   SGR Reti S.p.a., Rimini           |1.783
   ---------------------------------------------------------------------
   Siciliana Gas S.p.a., Palermo     |1.045
   ---------------------------------------------------------------------
   Societa' Italiana per il Gas      |
   S.p.a., Torino                    |40.643
   ---------------------------------------------------------------------
   Toscana Gas S.p.a., Pisa          |2.747

3.3 Nel caso di trasformazioni, fusioni o scissioni societarie
trova applicazione la disciplina del codice civile.

Art. 4.
Disposizioni finali
4.1 Il presente provvedimento e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet
dell'Autorita' (www.autorita.energia.it), affinche' entri in vigore
dalla data della sua pubblicazione sul sito internet.
4.2 Il presente provvedimento e' trasmesso al Ministero delle
attivita' produttive, al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e alla Conferenza unificata per le determinazioni di
propria competenza.

Milano, 17 gennaio 2006

Il presidente: Ortis


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato

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