IL MINISTRO DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE
Visto il decreto-legge 17 maggio 2006, n. 181, recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della
Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri», convertito
nella legge 17 luglio 2006, n. 233, che all'art. 1, comma 6, prevede
l'istituzione del Ministero della solidarieta' sociale e il
trasferimento a detto Ministero, tra l'altro, dei compiti in materia
di politiche antidroga attribuiti alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri, con le inerenti risorse finanziarie e con l'osservatorio
per il disagio giovanile legato alle tossicodipendenze di cui al
comma 556 dell'art. 1 della legge n. 266 del 2005;
Vista la legge 31 luglio 2006, n. 241, recante «Concessione
dell'indulto»;
Ritenuto, in relazione alle proprie competenze, di provvedere allo
stanziamento complessivo di 3 milioni di euro, per il reinserimento
degli ex detenuti tossicodipendenti, alcoldipendenti o portatori di
malattie droga-alcol correlate, beneficiari del provvedimento di
indulto;
Decreta:
Art. 1.
Emanazione del bando e sue finalita'
1. E' emanato il bando per la presentazione di progetti a favore
dei detenuti tossicodipendenti, alcoldipendenti o portatori di
malattie droga-alcol correlate, posti in liberta' con la legge 31
luglio 2006, n. 241, recante «Concessione dell'indulto», con la
finalita' di avviare percorsi riabilitativi e di evitare la recidiva.
Art. 2.
Contenuto e durata dei progetti di fattibilita'
1. I progetti devono contenere interventi di assistenza
personalizzata, volti a garantire adeguate condizioni di alloggio, di
mezzi di sussistenza e di sostegno personale agli ex detenuti
tossicodipendenti, alcoldipendenti o portatori di malattie
droga-alcol correlate.
2. A tal fine i progetti devono avere ad oggetto almeno uno dei
seguenti interventi:
a) azioni finalizzate all'accoglienza residenziale, rivolte al
potenziamento e al sostegno dei servizi di bassa soglia e di prima
accoglienza, in modo da favorire l'accesso alle case alloggio,
comunita' e gruppi di appartamento del territorio;
b) azioni finalizzate all'autonomia residenziale, rivolte a
finanziare le morosita' relative ai canoni di locazione o alle utenze
o comunque di sostegno economico o di mediazione per l'affitto della
casa;
c) azioni finalizzate al ricongiungimento familiare e, in
particolare, alla mediazione familiare ed al supporto della
genitorialita'.
3. Ogni azione di cui al comma 2 deve essere accompagnata da una
presa in carico dell'ex detenuto per tutto il periodo di
reinserimento e da una consulenza informativa di tipo giuridico,
anche per favorire l'accesso al gratuito patrocinio.
4. I progetti hanno la durata di sei mesi ad un anno ed iniziano a
decorrere dal giorno della comunicazione della loro approvazione.
Art. 3.
Soggetti proponenti e attuatori
1. I progetti possono essere presentati dai comuni con piu' di 500
mila abitanti, dalle regioni con meno di un milione di abitanti e
dalle province.
2. L'attuazione dei progetti puo' coinvolgere anche altri enti
pubblici, organizzazioni del privato sociale, del terzo settore,
sindacali e del volontariato che operano nell'ambito del
reinserimento sociale.
Art. 4.
Modalita' di presentazione delle domande e dei progetti
1. La domanda di presentazione del progetto deve essere compilata
in formato cartaceo o in formato elettronico e redatta secondo lo
schema esemplificativo allegato (allegato A).
2. La domanda, recante sulla busta la dizione «Progetto a favore
del reinserimento abitativo e sociale dei detenuti tossicodipendenti,
alcoldipendenti o portatori di malattie droga-alcol correlate posti
in liberta' con la legge 31 luglio 2006, n. 241», corredata dal
progetto di fattibilita', deve essere indirizzata al coordinamento
delle attivita' ex Dipartimento nazionale per le politiche antidroga
alle dipendenze funzionali del Ministro della solidarieta' sociale,
via della Mercede n. 9 - 00187 Roma, tel. 0667796802, fax 0667796840
e spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. Le domande
devono pervenire entro e non oltre il termine di venti giorni dalla
pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale. A tal fine
fa fede la data del timbro di arrivo apposto dall'ufficio. A pena di
l'inammissibilita', la domanda deve essere sottoscritta dal legale
rappresentante del soggetto proponente e alla medesima deve essere
allegata la certificazione delle organizzazioni di cui all'art. 3,
comma 2, che collaborano al progetto, da parte del soggetto
proponente.
Art. 5.
Risorse programmate
1. L'ammontare delle risorse destinate alla realizzazione dei
progetti di cui al presente bando e' di 3 milioni di euro.
2. L'importo di cui al comma 1 sara' finanziato dal bilancio della
Presidenza Consiglio dei Ministri CR 14 - Politiche antidroga -
capitolo 786 «Spese per interventi finalizzati alla prevenzione e al
recupero dalle tossicodidenze e dall'alcoldipendenza correlata»,
senza il concorso finanziario degli enti proponenti (esercizio
finanziario 2006).
3. Il finanziamento verra' erogato in due soluzioni cosi'
ripartite: 40% ad inizio dell'attivita' ed il 60% a rendicontazione
della chiusura del progetto.
Art. 6.
Criteri di selezione
1. I progetti sono valutati dal comitato per la valutazione dei
progetti ex Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga,
sulla base dei seguenti criteri e dei relativi punteggi:
a) descrizione dettagliata dei destinatari dell'intervento: 1-5;
b) rilevanza degli obiettivi rispetto ai contenuti indicati
all'art. 2 dal presente bando: 1-10;
c) congruita' e corrispondenza tra bisogni rilevati ed obiettivi
del progetto: 1-10;
d) congruita' e corrispondenza tra gli obiettivi ed i metodi
previsti per la realizzazione: 1-10;
e) presenza di aspetti innovativi e sperimentali: 1-15;
f) collaborazioni con altri enti pubblici, sindacati,
organizzazioni del privato sociale, del terzo settore e del
volontariato: 1-15;
g) competenze e specializzazioni del personale volontario
coinvolto: 1-10;
h) presenza di piani formativi e di sostegno al progetto: 1-5;
i) presenza di autovalutazione, con indicatori di efficienza ed
efficacia: 1-15;
l) preesistente presenza alla data di pubblicazione del bando di
partecipazione ad iniziative a favore dei soggetti di cui all'art. 1:
1-15,
per un punteggio massimo complessivo di 110 punti.
2. Il comitato di cui al comma 1 provvede alla stesura della
graduatoria finale, che sara' approvata dal Ministro della
solidarieta' sociale.
Art. 7.
Monitoraggio
1. Entro trenta giorni dal termine della realizzazione del
progetto, i soggetti beneficiari devono inviare al coordinamento
delle attivita' ex Dipartimento nazionale per le politiche antidroga
alle dipendenze funzionali del Ministro della solidarieta' sociale
via della Mercede n. 9 - 00187 Roma, il rendiconto
amministrativo-contabile e una relazione finale che evidenzi i punti
di forza e di debolezza del progetto attuato.
2. Nell'ipotesi in cui il progetto non venga realizzato, il
Ministero della solidarieta' sociale dispone la revoca del
finanziamento e la restituzione delle somme gia' versate.
Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per il
visto e la registrazione e successivamente pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 2 ottobre 2006
Il Ministro: Ferrero
Registrato alla Corte dei conti il 6 novembre 2006
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 139
Allegato A
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato