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Gazzetta Ufficiale N. 301 del 29 Dicembre 2006

 

AGENZIA DELLE ENTRATE - PROVVEDIMENTO 20 dicembre 2006

Definizione dei termini e delle procedure di applicazione delle disposizioni previste per i contribuenti minimi in franchigia, di cui
all'articolo 32-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

IL DIRETTORE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel
seguito del presente provvedimento;
Dispone:

1. Modalita' e termini di comunicazione dei presupposti per
l'applicazione del regime di franchigia.

1.1 I contribuenti persone fisiche che hanno realizzato nell'anno
solare precedente, o, in caso di inizio attivita', prevedono di
realizzare un volume di affari, ragguagliato all'anno, non superiore
a 7.000 euro, comunicano di possedere i requisiti per l'applicazione
del regime di franchigia di cui all'art. 32-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con la
dichiarazione di inizio, variazione attivita' di cui all'art. 35 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; i
soggetti in attivita' presentano la predetta dichiarazione di
variazione dati entro i termini della prima comunicazione telematica
dei corrispettivi.
1.2 Il regime di franchigia si estende di anno in anno fino a
quando persistono i requisiti di cui all'art. 32-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
2. Opzione per il regime ordinario e revoca.

2.1. I contribuenti in possesso dei requisiti di cui all'art.
32-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, possono optare per l'applicazione dell'imposta nei modi
ordinari. L'opzione e' valida per almeno un triennio.
2.2 I contribuenti in attivita', che intendono continuare ad
applicare l'imposta nei modi ordinari, esercitano l'opzione secondo
le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica
del 10 novembre 1997, n. 442, ovvero adottando un comportamento
concludente e comunicando l'opzione nella prima dichiarazione annuale
IVA da presentare successivamente alla scelta operata.
2.3. I soggetti in regime di franchigia comunicano la scelta per
l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari con la dichiarazione di
variazione di cui al suddetto art. 35, comma 3, entro i termini
dell'ultimo invio telematico dei corrispettivi.
2.4. I contribuenti che intendono revocare l'opzione per
l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari, comunicano la scelta
operata con la dichiarazione di variazione di cui all'art. 35,
comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, entro i termini della prima comunicazione telematica dei
corrispettivi.
3. Attribuzione e revoca del numero speciale di partita IVA.

3.1 L'Agenzia delle entrate, a seguito delle comunicazioni di cui
ai punti 1.1 e 2.4, revoca, se assegnato, il numero ordinario di
partita IVA e attribuisce un numero speciale di partita IVA che e'
utilizzato per il periodo di permanenza nel regime di franchigia.
3.2 L'Agenzia delle entrate, a seguito della dichiarazione di
variazione di cui al punto 2.3, revoca il numero speciale di partita
IVA e attribuisce il numero ordinario di partita IVA.
3.3 L'Agenzia delle entrate, a seguito del superamento dei limiti
imposti dall'art. 32-bis del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, revoca il numero speciale di partita IVA e
attribuisce il numero ordinario di partita IVA, con le modalita' di
cui al punto 7.3.
4. Esoneri.

4.1 I contribuenti minimi in franchigia sono esonerati dai seguenti
adempimenti:
a) versamento dell'imposta e tutti gli altri obblighi previsti
dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
ivi compresi quelli di cui agli articoli 8 e 8-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322;
b) pagamento mediante modalita' telematiche di cui all'art. 37,
comma 49, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con
modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, delle imposte, dei
contributi e dei premi di cui all'art. 17, comma 2, del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e delle entrate spettanti agli
enti ed alle casse previdenziali di cui all'art. 28, comma 1, dello
stesso decreto legislativo n. 241 del 1997;
c) obblighi previsti per le operazioni intracomunitarie dagli
articoli 47 e 48 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito
dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.
5. Obblighi.

5.1 I contribuenti minimi in franchigia, che non possono esercitare
il diritto di rivalsa e non hanno diritto alla detrazione
dell'imposta assolta sugli acquisti, anche intracomunitari, e sulle
importazioni, sono soggetti ai seguenti obblighi:
a) numerano e conservano le fatture di acquisto e le bollette
doganali;
b) certificano e comunicano telematicamente i corrispettivi;
c) presentano agli uffici doganali gli elenchi di cui all'art.
50, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito
dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;
d) indicano in luogo dell'ammontare dell'imposta, se obbligati a
certificare i corrispettivi con fattura ai sensi dell'art. 21 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
l'annotazione che si tratta di operazione effettuata ai sensi
dell'art. 32-bis del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633;
e) integrano la fattura, emessa dal cedente o dal prestatore
senza addebito di imposta, con l'indicazione dell'aliquota
applicabile e dell'imposta relativa e versano l'IVA, entro il giorno
16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni,
quando in qualita' di cessionari o committenti effettuano operazioni
passive per le quali sono tenuti al pagamento dell'imposta;
f) effettuano la rettifica della detrazione dell'imposta ai sensi
dell'art. 19-bis2 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, nella dichiarazione annuale IVA relativa
all'anno precedente a quello di transito nel regime medesimo. La
rettifica e' eseguita limitatamente ai beni e servizi non ancora
ceduti o non ancora utilizzati e ai beni ammortizzabili per i quali
non sono ancora trascorsi quattro anni da quello della loro entrata
in funzione, ovvero dieci anni decorrenti da quello di acquisto o di
ultimazione in caso di fabbricati, porzioni di fabbricati e aree
fabbricabili. Analoga rettifica deve essere effettuata in caso di
passaggio, anche per opzione, al regime ordinario;
g) versano l'imposta dovuta per effetto della rettifica della
detrazione di cui all'art. 19-bis2 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in un'unica soluzione, ovvero, in
tre rate di pari importo. La prima o unica rata e' versata entro il
termine per il versamento a saldo dell'imposta relativa all'anno
precedente a quello di applicazione del regime di franchigia; le
successive rate sono versate entro il termine per il versamento a
saldo dell'imposta relativa ai due periodi successivi;
h) versano in un unica soluzione, alla cessazione del regime di
franchigia, per legge o per opzione, le residue rate di cui al
punto g) entro il termine stabilito per il primo versamento
periodico, successivo all'ultima comunicazione telematica dei
corrispettivi.
Con successivo provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate saranno stabilite le modalita', i termini e le procedure da
osservare per l'invio telematico dei corrispettivi di cui all'art.
32-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633.
6. Assistenza fiscale.

6.1 I contribuenti minimi in regime di franchigia che intendono
avvalersi dell'assistenza fiscale dell'Agenzia delle entrate per
l'adempimento degli obblighi tributari, devono farne richiesta, in
carta libera, ad un Ufficio locale dell'Agenzia delle entrate,
indicando distintamente gli estremi anagrafici, il codice fiscale o
la partita IVA. La richiesta puo' essere presentata o spedita,
mediante il servizio postale con raccomandata, ad un Ufficio locale
dell'Agenzia delle entrate entro il mese di gennaio dell'anno a
decorrere dal quale si intende fruire dell'assistenza stessa.
L'assistenza fiscale viene prestata dall'Ufficio locale dell'Agenzia
delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del
richiedente.
6.2 La revoca della richiesta di assistenza fiscale e' effettuata
secondo le modalita' indicate nel punto 6.1 ed ha effetto a decorrere
dal giorno di ricevimento della stessa da parte dell'Ufficio delle
entrate competente.
6.3 Il sistema informativo dell'Agenzia delle entrate mette a
disposizione degli Uffici locali una funzione attraverso la quale si
puo' verificare, sulla scorta dei dati trasmessi, l'eventuale
superamento dei limiti previsti.
6.4 L'assistenza fiscale dell'Agenzia si svolge mediante strumenti
informatici, corredati di accessori idonei, da utilizzare per la
connessione con il sistema informativo dell'Agenzia delle entrate.
Gli Uffici locali assistono direttamente i contribuenti negli
adempimenti tributari e provvedono a fornire consulenza tributaria
nelle materie connesse all'applicazione del regime fiscale della
franchigia.
7. Cessazione del regime di franchigia per legge.

7.1 Il regime di franchigia cessa di avere efficacia a decorrere
dall'anno successivo a quello in cui e' realizzato un volume di
affari superiore a 7.000 euro o vengono effettuate cessioni
all'esportazione.
7.2 Il regime di franchigia cessa di avere efficacia a decorrere
dall'anno nel corso del quale il volume d'affari dichiarato dal
contribuente o rettificato dall'ufficio supera del 50 per cento il
limite di 7.000 euro. In tale ipotesi i soggetti di cui al punto 1.1
hanno l'obbligo di istituire i registri IVA previsti dal decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e di annotare i
corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi e
l'ammontare degli acquisti effettuati nell'intero anno solare.
L'imposta e' dovuta sulle operazioni effettuate dall'inizio dell'anno
al netto delle detrazioni, ai sensi dell'art. 1 del decreto del
Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, ed e' versata
entro il termine stabilito per il primo versamento periodico
successivo alla data di comunicazione telematica dei corrispettivi
che hanno determinato il superamento del limite.
7.3 Al superamento dei limiti previsti dall'art. 32-bis del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di cui ai
punti 7.1 e 7.2, l'Agenzia delle entrate, sulla base dei dati
riguardanti i corrispettivi periodici trasmessi per via telematica,
comunica al contribuente la cessazione del regime di franchigia.
L'ufficio locale competente provvede, entro trenta giorni dalla data
di invio telematico dei corrispettivi che hanno determinato il
superamento di cui al punto 7.2 ed entro il 31 gennaio dell'anno
successivo a quello in cui e' stato superato il limite di cui al
punto 7.1, a revocare il numero speciale di partita IVA e ad
attribuire quello ordinario, dandone comunicazione al contribuente
per mezzo di lettera raccomandata.
Motivazione.

Con il presente provvedimento viene data attuazione al disposto
dell'art. 32-bis del decreto del Presidente della Repubblica del
26 ottobre 1972, n. 633, introdotto dall'art. 37, comma 15, del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, specificando i termini e le
procedure di applicazione delle relative disposizioni, nonche' le
modalita' da osservare in occasione dell'opzione per il regime
ordinario.
Il regime di franchigia interessa i contribuenti in attivita', che
nell'anno precedente hanno conseguito un volume di affari non
superiore a 7.000 euro e non hanno effettuato cessioni
all'esportazione, nonche' i contribuenti che iniziano la propria
attivita' e prevedono di conseguire un volume d'affari non superiore
ai 7.000 euro ragguagliato all'anno e di non fare esportazioni.
Il provvedimento detta le procedure e i termini per la
comunicazione dei dati necessari al fine di ottenere l'attribuzione
del numero speciale di partita IVA, per applicare il regime di
franchigia e per la richiesta di assistenza fiscale all'Ufficio
competente. Disciplina, altresi', le modalita' di uscita dal regime
di franchigia sia per opzione che per legge, quando viene superato il
limite stabilito per l'applicazione del regime stesso.
In ragione dell'esiguo volume d'affari e dell'esonero dagli
obblighi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 633
del 1972, ad eccezione di quelli imposti dal citato art. 37,
comma 15, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con
modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e disciplinati nel
presente provvedimento, i contribuenti in franchigia sono esonerati
dall'obbligo di utilizzare modalita' telematiche, ai sensi dell'art.
37, comma 49, del decreto-legge n. 223 del 2006, per il versamento
delle imposte, dei contributi e dei premi di cui art. 17, comma 2,
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e delle entrate
spettanti agli enti ed alle casse previdenziali di cui all'art. 28,
comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 241 del 1997.
Si riportano i riferimenti normativi presupposti dal provvedimento:
art. 32-bis del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633;
art. 37, comma 15, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
art. 37, comma 49, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633;
art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633;
art. 19-bis2 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633;
art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633;
art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633;
art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998,
n. 100;
art. 17, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
art. 28, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
art. 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica
22 luglio 1998, n. 322;
art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio
1998, n. 322;
art. 8-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio
1998, n. 322;
art. 47 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con
modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;
art. 48 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con
modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;
art. 50, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica
30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge
29 ottobre 1993, n. 427.
Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 67 comma 1; art.
68, comma 1).
Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 5, comma 1; art. 6,
comma 1).
Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 2,
comma 1).


Roma, 20 dicembre 2006
Il direttore: Romano

 

 


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato

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