L'AUTORITA'
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 28 dicembre 2005;
Visti:
la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
26 giugno 2003;
la legge 14 novembre 1995, n. 481;
il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
la legge 23 agosto 2004, n. 239;
la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
(di seguito: l'Autorita) 3 agosto 2000, n. 138/00 (di seguito:
deliberazione n. 138/00);
la deliberazione dell'Autorita' 13 marzo 2001, n. 59/01;
l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorita' 18 ottobre 2001,
n. 228/01, come successivamente integrato e modificato in vigore dal
1° gennaio 2002 (di seguito: Testo integrato 2002);
la deliberazione dell'Autorita' 1° agosto 2002, n. 152/02 (di
seguito: deliberazione n. 152/02);
la deliberazione dell'Autorita' 26 giugno 2003, n. 67/03 (di
seguito: deliberazione n. 67/03);
la deliberazione dell'Autorita' 1° luglio 2003, n. 73/03 (di
seguito: deliberazione n. 73/03);
la deliberazione dell'Autorita' 20 novembre 2003, n. 132/03 (di
seguito: deliberazione n. 132/03);
l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorita' 30 gennaio 2004,
n. 5/04, come successivamente modificato e integrato in vigore dal
1° febbraio 2004 (di seguito: Testo integrato 2004);
la deliberazione dell'Autorita' 12 settembre 2005, n. 186/05 (di
seguito: deliberazione n. 186/05);
la deliberazione dell'Autorita' 21 ottobre 2005, n. 221/05 (di
seguito: deliberazione n. 221/05);
le sentenze del tribunale amministrativo per la Lombardia (di
seguito: Tar Lombardia) 29 aprile 2004, n. 2474/04 (di seguito:
sentenza n. 2474/04) e 14 dicembre 2004, n. 203/05 (di seguito:
sentenza n. 203/05);
il documento per la consultazione recante «Criteri e modalita'
applicativi dei coefficienti di perdita sulle reti elettriche nel
periodo 1° gennaio 2002-31 gennaio 2004» allegato alla deliberazione
n. 221/05 (di seguito: il documento per la consultazione 21 ottobre
2005);
le regole transitorie per l'installazione e l'attivazione delle
apparecchiature di misura dell'energia elettrica - documento
IN.S.T.X. 1200 Rev.00 - adottato dalla societa' Gestore della rete di
trasmissione nazionale Spa (di seguito: il Gestore della rete), ora
Terna-Rete elettrica nazionale Spa (di seguito: TERNA), in data
16 ottobre 2000 sulla base delle disposizioni di cui alla
deliberazione n. 138/00 (di seguito: Regole tecniche di misura);
Considerato che:
con deliberazione n. 221/05, l'Autorita' ha avviato un
procedimento per la definizione di criteri applicativi della
disciplina delle perdite convenzionali di energia elettrica di cui al
Testo integrato 2002, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2002 e
il 31 gennaio 2004 rendendo disponibile, nel contempo, il documento
per la consultazione 21 ottobre 2005 contenente uno schema di
provvedimento in materia;
in particolare, l'Autorita' ha indicato che i criteri applicativi
di cui al precedente alinea, potrebbero trovare attuazione, secondo
quanto indicato nel documento per la consultazione 21 ottobre 2005,
tramite una integrazione al Testo integrato 2002 che specifichi le
modalita' di applicazione dei coefficienti (medi) di perdita nelle
reti elettriche nei casi in cui la misura dell'energia elettrica, ai
fini della regolazione economica dei servizi di trasporto e di
vendita di energia elettrica per le imprese distributrici, non sia
effettuata in corrispondenza dei punti di interconnessione tra le
reti di distribuzione elettrica e la rete di trasmissione nazionale
(punti di misura diversi dai punti di scambio);
come peraltro richiamato nel documento per la consultazione
21 ottobre 2005, fino al 31 gennaio 2004, sulla base delle
disposizioni di cui alla deliberazione n. 138/00 e delle regole
tecniche di misura, al fine della quantificazione dell'energia
elettrica scambiata nei punti di interconnessione tra reti di
distribuzione e la rete di trasmissione nazionale (punti di scambio)
mediante le misure rilevate in punti di misura «fisici» (punti di
misura) differenti dai predetti punti di interconnessione, il caso di
non coincidenza tra punti di misura e punti di scambio poteva essere
trattato:
i. in via transitoria, previa richiesta al Gestore della rete;
ii. condizionatamente all'accettazione da parte del medesimo
Gestore sulla base delle condizioni da questi stabilite nelle citate
regole tecniche di misura;
iii. conteggiando, in caso di punti di misura sul lato media
tensione di trasformatori alta/media tensione delle stazioni di
distribuzione, in modo forfetario le perdite di energia nei predetti
trasformatori tramite un coefficiente dipendente dalle
caratteristiche elettriche dei medesimi;
l'Autorita' ha rilevato che:
a) in esito all'istruttoria di cui alla deliberazione n. 73/03,
le determinazioni del Gestore della rete hanno contribuito alla
formazione dello sbilancio energetico rilevato classificando tale
effetto nella «non corretta applicazione della disciplina relativa
alle perdite convenzionali di energia elettrica nelle reti»;
b) le determinazioni del Gestore della rete, pur se adottate
sulla base delle disposizioni di cui al precedente alinea, non
possono comportare una riduzione dell'ammontare complessivo di
perdite corrispondenti all'applicazione dei coefficienti
convenzionali di cui alla tabella 13 del Testo integrato 2002, in
quanto tali determinazioni dovrebbero comportare unicamente una
definizione dei meccanismi di raccordo per la quantificazione
dell'energia elettrica nei punti di scambio (qualora le misure
dell'energia elettrica non fossero effettuate in corrispondenza di
detti punti) nella salvaguardia del bilancio energetico complessivo
del sistema elettrico;
c) per i motivi di cui sopra, il Gestore della rete, nelle
proprie comunicazioni alle imprese distributrici, ha correttamente
rappresentato che le proprie determinazioni sono da intendersi
provvisorie, rivedibili in corso d'opera e salvo conguaglio;
inoltre, il documento per la consultazione 21 ottobre 2005 ha
ribadito che:
a) i coefficienti convenzionali di perdita sulle reti
elettriche definiti nella tabella 13 del Testo integrato 2002
individuano le partite energetiche a copertura delle perdite di
energia elettrica sulle reti elettriche e sono determinati sulla base
di bilanci energetici complessivi del sistema elettrico;
b) i predetti coefficienti rappresentano valori medi
convenzionali e, per come determinati, sono tali da responsabilizzare
le imprese distributrici nei confronti unicamente delle perdite di
energia elettrica sulle proprie reti;
c) in conseguenza di quanto indicato alla precedente lettera
b), ciascuna impresa distributrice ha diritto ad avere riconosciuti
unicamente gli ammontari corrispondenti alle perdite (medie) nelle
reti elettriche in cui avviene la distribuzione in quanto,
diversamente, le imprese distributrici tratterrebbero una quota
relativa ad energia elettrica che nel bilancio complessivo del
sistema elettrico e' destinata alla copertura della totalita' delle
perdite di energia elettrica con la conseguente formazione di un
ammanco in tale bilancio;
quanto indicato al precedente alinea trova conferma nel fatto
che, partendo dall'ipotesi che il flusso energetico del sistema
elettrico possa essere rappresentato ponendo la totale immissione in
altissima tensione e i prelievi di energia elettrica ai diversi
livelli di tensione:
i. l'energia elettrica prelevata dai clienti finali (ai diversi
livelli di tensione) viene aumentata di un coefficiente convenzionale
di perdita per tenere conto delle perdite di energia mediamente
rilevate sulle reti elettriche a monte del punto di prelievo
(considerato come punto terminale dello stadio di tensione a cui
avviene il prelievo);
ii. l'energia elettrica prelevata dalle imprese distributrici
da altre reti elettriche viene aumentata di un coefficiente
convenzionale di perdita per tenere conto delle perdite medie a monte
del punto in cui avviene il predetto prelievo di energia;
stante le modalita' di applicazione dei predetti coefficienti di
perdita, il meccanismo di responsabilizzazione di cui alla precedente
lettera b) e' tanto piu' efficace quanto piu' i punti di misura
coincidono con i punti di scambio;
la disciplina relativa all'applicazione dei coefficienti medi
convenzionali di perdita nelle reti elettriche in caso di non
coincidenza del punto di misura con il punto di scambio, gia'
ribadita tramite la deliberazione n. 132/03 per il periodo di
regolazione 2001-2003, e' stata integralmente ripresa dal Testo
integrato 2004 per il periodo di regolazione 2004-2007;
Considerato che:
in risposta al documento per la consultazione 21 ottobre 2005, i
soggetti interessati hanno espresso parere contrario all'attuazione
delle disposizioni richiamate nello schema di provvedimento posto in
consultazione con particolare riferimento:
a) alla modifica con efficacia retroattiva del Testo integrato
2002;
b) all'estensione del periodo di applicazione della
deliberazione n. 132/03 al 31 gennaio 2004 avendo l'Autorita'
innovato, a partire dal 1° luglio 2003 mediante l'adozione della
deliberazione n. 67/03, la disciplina per la regolazione delle
partite economiche connesse all'approvvigionamento dell'energia
elettrica destinata al mercato vincolato e all'approvvigionamento
delle risorse per il dispacciamento cio' trovando conferma, altresi',
nelle motivazioni alla deliberazione n. 186/05;
c) alla riproposizione, nella sostanza, di una norma gia'
annullata con sentenza del Tribunale Amministrativo per la Lombardia
(di seguito: Tar Lombardia);
d) al fatto che, nel caso di non coincidenza tra il punto di
misura e il punto di scambio, l'applicazione dei coefficienti di
perdita con le modalita' rilevate dall'Autorita' non e'
classificabile come «non corretta applicazione della disciplina
relativa alle perdite convenzionali di energia elettrica nelle reti»,
ma risponderebbe correttamente alla disciplina vigente nel periodo
considerato risultando dall'applicazione, oltre che dei fattori di
perdita relativi alla colonna «imprese distributrici» della tabella
13 del Testo integrato 2002, di ulteriori fattori correttivi indicati
dal Gestore della rete in aderenza alla disciplina stabilita con la
deliberazione n. 138/00 e con le Regole tecniche di misura;
e) l'applicazione di coefficienti medi di perdita anche nei
casi di non coincidenza del punto di misura con il punto di scambio
non consentirebbe di tenere conto in maniera appropriata delle
peculiarita' delle singole reti elettriche;
per quanto attiene alle osservazioni di cui alla precedente
lettera a), e' da rilevare che i criteri indicati dall'Autorita' non
costituiscono una modifica retroattiva della disciplina delle perdite
convenzionali nelle reti elettriche, ma costituiscono disposizioni
atte all'effettuazione dei necessari conguagli stante le
determinazioni assunte in via transitoria dal Gestore della rete;
per quanto attiene alle osservazioni di cui alla precedente
lettera c), e' da rilevare che il Tar Lombardia, con le sentenze n.
2474/04 e n. 203/05, ha annullato la deliberazione n. 132/03
unicamente per violazione degli obblighi di partecipazione al
procedimento, precisando che l'Autorita' avrebbe dovuto farsi carico
«di coinvolgere direttamente tutti gli operatori interessati
affinche' nella sede partecipativa fossero illustrate le ragioni di
ciascuno»;
per quanto attiene alle osservazioni di cui alle precedenti
lettere d) ed e), e' da rilevare che:
a) la disciplina stabilita dall'Autorita', ferme restando le
modalita' di applicazione di coefficienti medi di perdita, e' tale da
consentire l'intercettazione delle peculiarita' delle singole reti
elettriche (in particolare delle reti elettriche con ridotti
coefficienti di perdita effettivi) in misura tanto maggiore quanto
piu' i punti di misura coincidono con i punti di scambio,
contemplando, tuttavia la possibilita' di procedere al mantenimento
di punti di misura non in coincidenza con i punti di scambio nel
perseguimento degli obiettivi di minimizzazione dei costi di
installazione, esercizio e manutenzione delle apparecchiature di
misura nonche' di invarianza, per quanto possibile, della
localizzazione dei punti di misura dell'energia elettrica nei
confronti delle eventuali modificazioni dei punti di scambio a
seguito di variazioni successive dell'ambito della rete di
trasmissione nazionale;
b) come sopra richiamato, i coefficienti convenzionali di
perdita sulle reti elettriche sono determinati sulla base di bilanci
energetici complessivi del sistema elettrico, rappresentano valori
medi convenzionali, sono tali da comportare la completa copertura
delle perdite determinate sulla base dei predetti bilanci energetici
da parte dei clienti finali e responsabilizzano le imprese
distributrici nei confronti unicamente delle perdite di energia
elettrica sulle proprie reti che, quindi, hanno diritto ad avere
riconosciuti unicamente gli ammontari corrispondenti alle perdite
(medie) nelle reti elettriche in cui avviene la distribuzione;
c) alla luce di quanto indicato alla precedente lettera b), la
mancata applicazione dei coefficienti medi di perdita secondo la
disciplina stabilita dall'Autorita' contribuisce allo stabilirsi di
un ammanco nel bilancio energetico nazionale la cui quota monetaria
deve trovare copertura tramite una componente tariffaria che ricade
sui clienti finali che, peraltro, stante la disciplina in vigore nel
periodo considerato, gia' sostengono la totale copertura delle
perdite medie nelle reti elettriche; e che, inoltre, il Gestore della
rete stesso, come soprarichiamato, nelle proprie comunicazioni alle
imprese distributrici, ha rappresentato la natura transitoria delle
proprie determinazioni;
Ritenuto che sia opportuno:
stabilire criteri sulla base dei quali TERNA, soggetto che e'
subentrato nelle funzioni del Gestore della rete per quanto attiene
alla materia trattata, indichi i criteri e le modalita' per
l'effettuazione dei conguagli richiamati nelle precedenti
comunicazioni del Gestore della rete ai soggetti interessati,
relativamente al periodo 1° gennaio 2002 30 giugno 2003, in aderenza
ad alcune osservazioni formulate al documento per la consultazione
21 ottobre 2005, in particolare alle osservazioni relative
all'estensione del periodo di applicazione della deliberazione n.
132/03 al 31 gennaio 2004, nonche' ai principi contenuti nella
disciplina delle perdite medie convenzionali di energia elettrica
stabilita dall'Autorita';
Delibera:
1. Di stabilire che TERNA indichi i criteri e le modalita' per
l'effettuazione dei conguagli circa la quantificazione dell'energia
elettrica destinata al mercato vincolato per il periodo 1° gennaio
2002-30 giugno 2003 secondo quanto di seguito indicato:
a) all'energia elettrica prelevata da un'impresa distributrice
nei punti di interconnessione con la rete di trasmissione nazionale,
qualora la misura dell'energia elettrica prelevata sia effettuata in
un punto della rete di distribuzione in media tensione direttamente
connesso mediante un trasformatore alta-media tensione con un punto
in alta tensione della medesima rete di distribuzione diverso dal
predetto punto di interconnessione, deve essere applicato il fattore
percentuale di perdita di cui alla tabella 13, colonna «Per i clienti
finali e per i punti di interconnessione virtuale», riga «Rete di
trasmissione nazionale», aumentato di un fattore medio unico a
livello nazionale per tener conto delle perdite di energia elettrica
in detto trasformatore determinato da TERNA;
b) all'energia elettrica prelevata da un'impresa distributrice
nei punti di interconnessione con le reti di distribuzione in alta
tensione di altri distributori, qualora la misura dell'energia
elettrica prelevata sia effettuata in un punto della rete di
distribuzione in media tensione direttamente connesso mediante un
trasformatore alta-media tensione con un punto in alta tensione della
medesima rete di distribuzione diverso dal predetto punto di
interconnessione, deve essere applicato il fattore percentuale di
perdita di cui alla tabella 13, colonna «Per i clienti finali e per i
punti di interconnessione virtuale», riga «AT», aumentato di un
fattore medio unico a livello nazionale per tener conto delle perdite
di energia elettrica in detto trasformatore determinato da TERNA;
2. Di trasmettere il presente provvedimento a TERNA.
3. Di pubblicare il presente provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorita'
(www.autorita.energia.it), affinche' entri in vigore dalla data della
sua prima pubblicazione.
Milano, 28 dicembre 2005
Il presidente: Ortis
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato