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Gazzetta Ufficiale N. 51 del 2 Marzo 2006

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 febbraio 2006

Fissazione dei criteri e dei limiti per le assunzioni di personale a tempo indeterminato, per gli anni 2005, 2006 e 2007, per le regioni e gli enti del Servizio sanitario nazionale, in attuazione dell'articolo 1, commi 93 e 98, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2005);
Visto in particolare l'art. 1, comma 93 della citata legge
30 dicembre 2004, n. 311, che prevede come, ai fini del concorso
delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di
finanza pubblica, le disposizioni di cui al presente comma
costituiscano principi e norme di indirizzo per le predette
amministrazioni e per gli enti del Servizio sanitario nazionale, che
operano le riduzioni delle rispettive dotazioni organiche secondo
l'ambito di applicazione da definire con il decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri di cui al successivo comma 98 del predetto
articolo. Tale comma prevede che con decreti del Presidente del
Consiglio dei Ministri, previo accordo tra governo, regioni e
autonomie locali da concludere in sede di conferenza unificata, per
le amministrazioni regionali, gli enti locali di cui all'art. 2,
commi 1 e 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267 e per gli enti del Servizio sanitario nazionale, sono
fissati criteri e limiti per le assunzioni per il triennio 2005-2007,
previa attivazione delle procedure di mobilita' e fatte salve le
assunzioni del personale infermieristico del Servizio sanitario
nazionale;
Visto che le misure di cui al comma 98 dell'art. 1 della legge
30 dicembre 2004, n. 311, devono garantire, per le regioni e le
autonomie locali, la realizzazione di economie di spesa lorde non
inferiori a 213 milioni di euro per l'anno 2005, a 572 milioni di
euro per l'anno 2006, a 850 milioni di euro per l'anno 2007 e a 940
milioni di euro a decorrere dall'anno 2008. Per gli enti del Servizio
sanitario nazionale, devono garantire, economie di spesa lorde non
inferiori a 215 milioni di euro per l'anno 2005, a 579 milioni di
euro per l'anno 2006, a 860 milioni di euro per l'anno 2007 e a 949
milioni di euro a decorrere dall'anno 2008;
Ritenuto di dover procedere alla individuazione, per le regioni e
per gli enti del Servizio sanitario nazionale, dei criteri e dei
limiti relativi alle assunzioni a tempo indeterminato, nonche' alla
definizione dell'ambito applicativo delle disposizioni relative alla
rideterminazione degli organici in attuazione dell'art. 1, commi 93 e
98, della legge n. 311 del 2004;
Visto l'Accordo, sancito in sede di conferenza unificata il 28
luglio 2005, tra governo, regioni e autonomie locali, che, nel
definire modalita', criteri e limiti generali per la disciplina delle
disposizioni contenute nei citati commi 93 e 98 demanda a separati
appositi accordi tra il governo, le regioni, gli enti dei Servizio
sanitario nazionale e gli enti locali di cui all'art. 2, commi 1 e 2,
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la specifica
disciplina delle predette fattispecie;
Visto l'Accordo, sancito in sede di conferenza unificata il
24 novembre 2005, tra governo, regioni e autonomie locali, che da'
attuazione a quanto previsto nel precedente accordo del 28 luglio
2005;
Vista la rettifica all'Accordo del 28 luglio 2005 concernente il
punto 9, lettera c) del citato accordo, approvata nella seduta della
conferenza unificata del 26 gennaio 2006;
Acquisiti i pareri dei Ministeri dell'economia e delle finanze,
dell'interno e della salute nonche' del Dipartimento per gli affari
regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio
2005, con il quale il Ministro per la funzione pubblica e' stato
delegato ad esercitare le funzioni attribuite al Presidente del
Consiglio dei Ministri in materia di lavoro pubblico, nonche'
l'organizzazione, il riordino ed il funzionamento delle pubbliche
amministrazioni;
Decreta:

Art. 1.
Ambito di applicazione
1. Il presente decreto e' emanato ai sensi dell'art. 1, commi 93 e
98, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 ed in attuazione degli
accordi sanciti in sede di conferenza unificata il 28 luglio 2005, il
24 novembre 2005, tra governo, regioni e autonomie locali ed
individua, per le amministrazioni regionali e per gli enti del
Servizio sanitario nazionale, i criteri e i limiti concernenti la
rideterminazione delle dotazioni organiche e le assunzioni di
personale a tempo indeterminato per gli anni 2005, 2006 e 2007.
2. L'individuazione dei criteri e dei limiti per le assunzioni e la
definizione dell'ambito applicativo della rideterminazione degli
organici di cui al precedente comma e' effettuata distintamente per
il personale delle regioni e per quello del Servizio sanitario
nazionale.
3. Ai sensi del comma 98, dell'art. 1, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, le disposizioni del presente decreto non si applicano
per le assunzioni a tempo indeterminato del personale infermieristico
del Servizio sanitario nazionale.
4. Al fine di monitorare i dati sulla stabilizzazione del
precariato e dei lavoratori socialmente utili alle dipendenze delle
pubbliche amministrazioni locali, le assunzioni derivanti da leggi
speciali sono comunicate al Ministero dell'economia e delle finanze -
Ragioneria generale dello Stato e al Dipartimento della funzione
pubblica.

Art. 2.
Rideterminazione degli organici delle regioni
e degli enti strumentali
1. Le regioni procedono alla rideterminazione delle rispettive
dotazioni organiche, nel rispetto di quanto previsto dal comma 93
dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sulla base di
quanto previsto dal presente articolo.
2. Le modalita' di rideterminazione devono essere finalizzate alla
riduzione del divario esistente tra dotazione organica e personale in
servizio. Le amministrazioni nell'effettuare la predetta
rideterminazione, non possono, comunque operare incrementi alle
dotazioni organiche vigenti.
3. Gli obiettivi di contenimento delle dotazioni organiche da
conseguirsi da parte delle singole regioni sono definiti, per
ciascuna regione, adottando la seguente metodologia che ha a
riferimento:
A) Il personale presente al 31 dicembre 2004 convenzionalmente
individuato calcolando i dipendenti a tempo indeterminato, i
dirigenti assunti a tempo determinato, i comandi in entrata, i posti
indisponibili dei fuori ruolo e di posti gia' oggetto dei piani
occupazionali relativi a tutto l'anno 2004. La valorizzazione del
costo della dotazione organica e del costo del personale presente e'
ottenuta moltiplicando la consistenza della dotazione stessa, o
rispettivamente del personale presente, per i rispettivi costi
iniziali di categoria/qualifica; per l'area della dirigenza la
retribuzione di posizione e' riferita all'importo medio contrattuale
previsto in ogni ente;
B) La differenza tra costo della dotazione organica e costo del
personale presente, come sopra individuato, costituisce il costo dei
posti vacanti.
4. L'equilibrio ottimale tra costo dei posti vacanti e costo della
dotazione organica si considera pari al 3%. Gli obiettivi di
contenimento delle dotazioni organiche sono fissati nei casi in cui
il rapporto tra tali costi sia superiore al 3%; in questo caso la
singola regione provvede alla rideterminazione della dotazione
organica con l'obiettivo di raggiungere tale valore; ogni singolo
ente non sara' comunque tenuto ad operare una riduzione superiore al
5% del costo della dotazione organica vigente.
5. Le regioni provvedono ad impartire i necessari indirizzi
applicativi relativi alla rideterminazione delle dotazioni organiche,
certificandone l'avvenuto rispetto dei limiti e criteri previsti dal
presente articolo, ai rispettivi enti strumentali.
6. Gli enti di cui al comma precedente sono le agenzie per la
protezione dell'ambiente, le aziende e gli enti di soggiorno e
turismo; gli enti per il diritto allo studio; gli
IACP/ATER/ALER/ARTE, i parchi e gli enti per la difesa dell'ambiente
ed altri enti regionali, quali tra l'altro l'ERSA o le agenzie per le
erogazioni in agricoltura. Gli enti citati sono considerati, ai fini
del presente decreto, solo in quanto enti strumentali od assimilati,
delle regioni medesime.
7. Qualora nel corso del triennio 2005, 2006 e 2007 si procedesse a
passaggi di personale, connessi a trasferimenti di funzioni e
competenze, dallo Stato alle regioni, ai comuni ed ad altri enti
locali, le stesse amministrazioni regionali e locali potranno
procedere alla rideterminazione delle rispettive dotazioni organiche
integrandole con i posti necessari. Le dotazioni organiche potranno,
comunque, essere aumentate con l'ingresso di personale derivante da
processi di ristrutturazione e privatizzazione di pubbliche
amministrazioni o in situazione di eccedenza, nonche' del personale
docente di cui all'art. 35, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n.
289.

Art. 3.
Rideterminazione degli organici
degli enti del Servizio sanitario nazionale
1. Le modalita' di rideterminazione delle dotazioni organiche
devono essere finalizzate alla riduzione del divario esistente tra
dotazione organica e personale in servizio. Gli enti del Servizio
sanitario nazionale nell'effettuare la predetta rideterminazione, non
possono, comunque operare incrementi alle dotazioni organiche
vigenti.
2. Gli enti del Servizio sanitario nazionale, in attuazione delle
disposizioni contenute nell'art. 1, comma 93 della legge 30 dicembre
2004, n. 311, ferme restando le riduzioni di spesa previste dal
successivo comma 98, i criteri e limiti per le assunzioni stabiliti
nel presente decreto, nonche' i vincoli finanziari posti da ciascuna
regione in riferimento all'art. 7 del presente decreto, procedono
alla determinazione del fabbisogno di personale o alla
rideterminazione delle rispettive dotazioni organiche, ove previste
dalle vigenti normative regionali o statali, sulla base delle risorse
umane necessarie per assicurare le prestazioni comprese nei livelli
essenziali di assistenza, previa razionalizzazione e riorganizzazione
dei servizi e ottimizzazione dei compiti direttamente connessi con le
attivita' istituzionali, anche tenendo conto dei vincoli finanziari
posti alle medesime regioni dall'intesa tra governo, regioni e
province autonome del 23 marzo 2005, ed in particolare di quelli
relativi alla razionalizzazione della rete ospedaliera di cui
all'art. 4 della medesima intesa.

Art. 4.
Assunzione di personale nelle regioni a statuto ordinario
e negli enti strumentali
1. Per quanto attiene alla disciplina delle assunzioni a tempo
indeterminato per il triennio 2005, 2006 e 2007, considerato che le
economie di spesa sono individuate, dal comma 98, dell'art. 1, della
legge n. 311 del 2004, in modo complessivo per le autonomie regionali
e locali, l'ammontare di tali economie e' suddiviso per regioni, con
esclusione di quelle a statuto speciale e delle province autonome di
Trento e Bolzano, province e restanti enti locali di cui all'art. 2,
commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, secondo
la seguente formula matematica: numero complessivo dei dipendenti al
31 dicembre 2003 di ognuna delle tipologie di enti moltiplicato per
il numero complessivo delle economie di spesa lorda da realizzare per
l'intero comparto regioni ed autonomie locali; il risultato ottenuto
e' diviso per il numero complessivo dei dipendenti dell'intero
comparto regioni ed autonomie locali al 31 dicembre 2003.
2. Nel triennio 2005, 2006 e 2007, le assunzioni di personale a
tempo indeterminato per le regioni a statuto ordinario ed i relativi
enti strumentali, con esclusione delle regioni a statuto speciale e
delle province autonome di Trento e Bolzano, devono garantire la
realizzazione di economie di spesa lorde non inferiori a 23,5 milioni
di euro per l'anno 2005, a 76 milioni di euro per l'anno 2006, a 114
milioni di euro per l'anno 2007 ed a 126 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2008. Per gli anni 2006, 2007 e 2008 i relativi importi
sono decurtati dagli importi stabiliti dai patti di stabilita'
sottoscritti dalle regioni a statuto speciale e dalle province
autonome di Trento e Bolzano con le modalita' di cui al successivo
art. 5. Sono comunque fatte salve le procedure concorsuali in atto
alla data del 30 novembre 2004.
3. Gli enti strumentali regionali da considerare ai fini di quanto
previsto dal comma 2 del presente articolo sono quelli indicati
all'art. 2, comma 6 del presente decreto.
4. Gli obiettivi di risparmio da conseguire per l'anno 2005,
relativamente alle assunzioni a tempo indeterminato sono fissati, per
ciascuna regione e per i relativi enti strumentali o assimilati,
utilizzando la seguente formula matematica: numero dei dipendenti in
servizio a tempo indeterminato della singola regione e dei relativi
enti strumentali al 31 dicembre 2003 moltiplicato per l'importo delle
economie di spesa lorde da realizzare per il sub-comparto regioni a
statuto ordinario nell'anno 2005 (23,5 milioni di euro); il risultato
ottenuto e' diviso per il numero complessivo dei dipendenti a tempo
indeterminato del comparto medesimo e della totalita' degli enti di
cui al precedente comma 3 del presente articolo. I risparmi da
conseguirsi da parte di ciascuna regione sono rappresentati dalla
tabella 1 allegata al presente decreto. Le regioni stesse
provvederanno a ripartire l'importo determinato anche tra gli enti
strumentali, certificando il conseguimento del relativo risultato. I
risparmi, pertanto, da conseguirsi per l'anno 2005 da parte di
ciascuna regione, comprensivi dei predetti importi, sono
rappresentati dalla tabella 2 allegata al presente decreto, relativa
alle regioni a statuto ordinario ed agli enti ad esse strumentali.
5. Gli obiettivi di cui alla tabella 1 allegata al presente decreto
sono perseguibili anche mediante una diversa ripartizione tra le
regioni, da presentare da parte delle stesse in sede di conferenza
unificata, fermo restando il conseguimento dell'obiettivo complessivo
di risparmio individuato, per l'anno 2005, nella tabella 2 allegata
al presente decreto.
6. Nell'anno 2005 il limite massimo del contingente delle
assunzioni a tempo indeterminato di personale in ciascuna regione a
statuto ordinario e negli enti di cui al precedente comma 3, il cui
costo lordo annuo e' calcolato su 13 mensilita', e' uguale alla
differenza tra il costo delle cessazioni dal servizio e il risparmio
di competenza della singola amministrazione per l'anno di riferimento
(per l'anno 2005 riportato nella tabella 2 allegata al presente
decreto).
7. Per la determinazione del costo lordo annuo di ciascuna unita'
di personale cessata viene convenzionalmente adottata la seguente
modalita' di calcolo: tabellare della posizione economica media della
categoria di appartenenza + indennita' di comparto + oneri
conseguenti, compreso IRAP. Per la determinazione del costo lordo
annuo di ciascuna unita' di personale assunta viene convenzionalmente
adottata la seguente modalita' di calcolo: tabellare della posizione
economica iniziale della categoria di appartenenza + indennita' di
comparto + oneri conseguenti, compreso IRAP.
8. Ai fini del calcolo di cui al precedente comma 7 si intendono
per «cessazioni» quelle derivanti da estinzione del rapporto di
lavoro, riferentisi al personale con contratto di lavoro a tempo
indeterminato, con esclusione di quello interessato da processi di
mobilita'.
9. Applicando il medesimo procedimento di cui ai precedenti commi
4, 5, 6 e 7 del presente articolo anche negli anni successivi, le
economie di spesa gia' conseguite saranno mantenute in maniera
strutturale ed implementate dagli ulteriori risparmi da realizzarsi
negli anni successivi all'anno 2005.
10. Esclusivamente per l'anno 2006, nelle more della certificazione
del conseguimento degli obiettivi da parte delle regioni, resta
valida la possibilita' per ciascuna regione di procedere alle
assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 25 per
cento delle cessazioni dell'anno precedente.
11. Le regioni determinano, inoltre, gli indirizzi applicativi
relativi alle assunzioni di personale a tempo indeterminato, per
l'anno 2005, per i rispettivi enti di cui al precedente comma 3.

Art. 5.
Aggiornamento delle tabelle
e certificazioni del conseguimento delle economie
1. L'aggiornamento delle tabelle 1 e 2 allegate al presente decreto
per gli anni successivi al 2005, e' sottoposto dalle regioni a
statuto ordinario alla valutazione della conferenza unificata, entro
il 30 aprile, ai fini dell'individuazione degli specifici risparmi di
spesa negli anni di riferimento. In ogni caso di mancato
raggiungimento degli obiettivi di risparmio da parte di ciascuna
regione, sara' posta a carico della medesima regione la quota di
mancato risparmio in sede di aggiornamento della tabella 2 allegata
al presente decreto per l'anno successivo.
2. Riguardo alla certificazione del conseguimento degli obiettivi
le regioni provvedono a comunicare alla conferenza delle regioni e
province autonome l'avvenuto conseguimento degli obiettivi oggetto
del presente decreto, trasmettendo copia conforme degli atti adottati
dagli organi preposti, salvo quanto previsto per gli enti del
Servizio sanitario nazionale. Rispettivamente entro il 31 marzo 2006
e il 31 marzo 2007 la conferenza delle regioni e province autonome
trasmette ai fini della valutazione della conferenza unificata,
un'analitica relazione corredata di tabella riassuntiva dell'avvenuto
conseguimento degli obiettivi indicati nella tabella 2 allegata al
presente decreto da parte di ciascuna regione anche per i relativi
enti strumentali. La certificazione dovra' tenere conto della
eventuale diversa distribuzione di cui al precedente comma 5 del
precedente art. 4 del presente decreto.

Art. 6.
Assunzione di personale nelle regioni a statuto speciale
e nelle province autonome di Trento e Bolzano
1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e
Bolzano concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza
pubblica previsti dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, anche con
riguardo alla spesa per il personale, secondo quanto stabilito dai
patti di stabilita' tra il governo e ciascuna regione e provincia
autonoma, anche con riferimento ai propri enti strumentali e, per le
province autonome, la Regione Valle d'Aosta e la Regione
Friuli-Venezia Giulia, agli enti locali ed agli enti del Servizio
sanitario nazionale afferenti al rispettivo territorio.
2. Con riferimento all'anno 2005 al perseguimento degli obiettivi
di finanza pubblica di cui al comma precedente si provvede in
conformita' ad eventuali protocolli aggiuntivi ai patti di stabilita'
gia' stipulati, d'intesa anche con il Dipartimento della funzione
pubblica,
3. Nel triennio 2005, 2006 e 2007 gli enti di cui al presente
articolo concorrono alla realizzazione delle economie di spesa lorde
aventi carattere strutturale da realizzare mediante misure correttive
dell'andamento tendenziale di spesa corrente, come segue:
a) per l'anno 2005 l'importo e' cosi' determinato: 4,5 milioni di
euro;
b) per gli anni 2006 e seguenti secondo gli importi stabiliti dai
rispettivi patti di cui al comma 1 in base ad un criterio di
proporzionalita' a parita' di condizioni, con le regioni a statuto
ordinario e con gli altri enti afferenti al rispettivo territorio.
Tali importi sono dedotti da quelli indicati nell'art. 4 del presente
decreto nonche' da quelli previsti per i restanti enti dall'art. 1,
comma 1998 della legge n. 311/2004, ivi compresi gli enti del
Servizio sanitario nazionale.
4. All'importo di cui al precedente comma 3, lettera a) vanno
aggiunte le somme relative alle province della Regione Friuli-Venezia
Giulia, ai comuni delle Regioni Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia
e delle Province autonome di Trento e Bolzano in conformita' ad
eventuali protocolli aggiuntivi ai patti di stabilita' gia'
stipulati. Inoltre vanno aggiunte le quote di cui alla tabella 3
allegata al presente decreto relative alle Regioni Valle d'Aosta e
Friuli-Venezia Giulia e delle Province autonome di Trento e Bolzano
per quello che riguarda gli enti del Servizio sanitario nazionale.
Tali importi sono dedotti da quelli indicati nell'art. 4 del presente
decreto nonche' da quelli previsti per i restanti enti dall'art. 1,
comma 1998 della legge n. 311/2004, ivi compresi gli enti del
Servizio sanitario nazionale.

Art. 7.
Assunzioni negli enti del Servizio sanitario nazionale
1. Le economie di spesa stabilite per il triennio 2005, 2006 e 2007
dall'art. 1, comma 98, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per gli
enti del Servizio sanitario nazionale sono per l'anno 2005, al netto
delle quote relative alle Regioni Valle d'Aosta e Friuli-Venezia
Giulia e alle Province autonome di Trento e Bolzano, quantificate
complessivamente in euro 9.507.212,62, quelle indicate nella tabella
3 allegata al presente decreto, nella quale la ripartizione tra
regioni e' stata effettuata sulla base dei seguenti parametri:
a) quota di accesso nell'anno 2005 alle disponibilita'
finanziarie del Servizio sanitario nazionale di parte corrente,
valorizzata nella misura del 20%;
b) rapporto monte salari 2003/totale costi 2003, come rilevati al
tavolo di monitoraggio della spesa sanitaria presso il Ministero
dell'economia e delle finanze, valorizzato nella misura dell'80%.
2. Ciascuna regione e' tenuta ad adottare le misure necessarie a
garantire le economie di spesa ad essa assegnate, di cui al comma
precedente, ai sensi dell'art. 1, comma 98, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, riguardanti gli enti del Servizio sanitario nazionale
che insistono sul proprio territorio, ferma restando l'esigenza di
garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, nel
rispetto dell'equilibrio economico finanziario, secondo quanto
stabilito dall'art. 1, commi 164 e 173, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311 e dall'art. 6 dell'intesa sancita in data 23 marzo 2005 in
sede di conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le Province autonome di Trento e Bolzano. Alla verifica
dell'effettivo conseguimento delle predette economie si provvede
nell'ambito del tavolo tecnico di cui all'art. 12 della citata
intesa.
3. In relazione a quanto stabilito dal comma 38, dell'art. 1, della
legge n. 311 del 2004, le Regioni Valle d'Aosta e Friuli-Venezia
Giulia e le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono alle
economie di spesa, anche per quanto riguarda gli enti del Servizio
sanitario nazionale dei rispettivi territori, secondo quanto previsto
dall'art. 6, comma 3, lettera b) del presente decreto anche per gli
anni 2006, 2007, 2008.
4. Con appositi accordi, da stipulare in sede di conferenza
unificata sono individuati, tenuto conto anche di quanto stabilito
dal precedente comma 3 del presente articolo, i criteri per la
suddivisione delle economie previste, dall'art. 1, comma 98, della
legge n. 311 del 2004, per gli enti del Servizio sanitario nazionale,
con riferimento agli anni successivi al 2005.

Art. 8.
Disposizioni concernenti la mobilita' del personale
1. La mobilita' puo' essere effettuata liberamente tra enti
assoggettati al campo di applicazione del presente decreto o comunque
tra amministrazioni sottoposte a limitazione delle assunzioni, mentre
e' da considerarsi come assunzione, ai fini economici-finanziari, le
modalita' riguardanti personale proveniente da amministrazioni non
assoggettate al vincolo.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione.

Roma, 15 febbraio 2006

p. Il Presidente: Baccini

Registrato alla Corte dei conti il 27 febbraio 2006
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri,
registro n. 2, foglio n. 155

 Tabella 1
   =====================================================================
                 |  Unita' complessiva di   |Obiettivi di risparmio Anno
      Regione    | personale di riferimento |         2005 euro
   =====================================================================
   Piemonte      |                     4067 |              1.873.862,83
   ---------------------------------------------------------------------
   Lombardia     |                     4720 |              2.174.731,39
   ---------------------------------------------------------------------
   Veneto        |                     3491 |              1.608.471,88
   ---------------------------------------------------------------------
   Liguria       |                     1330 |                612.795,07
   ---------------------------------------------------------------------
   Emilia-Romagna|                     3169 |              1.460.110,97
   ---------------------------------------------------------------------
   Toscana       |                     3461 |              1.594.649,44
   ---------------------------------------------------------------------
   Umbria        |                     1525 |                702.640,97
   ---------------------------------------------------------------------
   Marche        |                     2202 |              1.014.567,48
   ---------------------------------------------------------------------
   Lazio         |                     4621 |              2.129.117,32
   ---------------------------------------------------------------------
   Abruzzo       |                     2064 |                950.984,24
   ---------------------------------------------------------------------
   Molise        |                      981 |                451.993,96
   ---------------------------------------------------------------------
   Campania      |                     8592 |              3.958.748,33
   ---------------------------------------------------------------------
   Puglia        |                     4567 |              2.104.236,92
   ---------------------------------------------------------------------
   Basilicata    |                     1409 |                649.194,18
   ---------------------------------------------------------------------
   Calabria      |                     4805 |              2.213.894,99
   ---------------------------------------------------------------------
   Totale        |                    51004 |             23.499.999,97
 
 Tabella 2
    =====================================================================
   Regione        |    Obiettivi di risparmio Anno 2005 euro
   =====================================================================
   Piemonte               |                                2.110.872,41
   Lombardia              |                                2.442.337,34
   Veneto                 |                                1.818.492,94
   Liguria                |                                  721.562,32
   Emilia-Romagna         |                                1.655.044,69
   Toscana                |                                1.803.264,84
   Umbria                 |                                        0,00
   Marche                 |                                        0,00
   Lazio                  |                                2.392.084,61
   Abruzzo                |                                1.094.143,11
   Molise                 |                                        0,00
   Campania               |                                3.850.000,00
   Puglia                 |                                2.364.674,03
   Basilicata             |                                  761.662,98
   Calabria               |                                2.485.483,61
   Totale                 |                               23.500.000,00
 
 Tabella 3
    =====================================================================
   |Totale quota di risparmio |
   Regione    |   per singola Regione    |Quota virtuale Regione S.S.
   =====================================================================
   Piemonte      |            17.092.527,27 |
   ---------------------------------------------------------------------
   Valle D'Aosta |                          |                576.425,14
   ---------------------------------------------------------------------
   Lombardia     |            30.560.020,65 |
   ---------------------------------------------------------------------
   P.A. Bolzano  |                          |              1.965.821,71
   ---------------------------------------------------------------------
   P.A. Trento   |                          |              1.969.124,94
   ---------------------------------------------------------------------
   Veneto        |            17.001.282,44 |
   ---------------------------------------------------------------------
   Friuli V. G.  |                          |              4.995.840,83
   ---------------------------------------------------------------------
   Liguria       |             6.678.381,78 |
   ---------------------------------------------------------------------
   Emilia-Romagna|            16.726.973,30 |
   ---------------------------------------------------------------------
   Toscana       |            15.297.660,66 |
   ---------------------------------------------------------------------
   Umbria        |             3.706.572,57 |
   ---------------------------------------------------------------------
   Marche        |             6.308.764,26 |
   ---------------------------------------------------------------------
   Lazio         |            16.932.591,72 |
   ---------------------------------------------------------------------
   Abruzzo       |             5.086.624,46 |
   ---------------------------------------------------------------------
   Molise        |             1.284.425,23 |
   ---------------------------------------------------------------------
   Campania      |            19.229.339,95 |
   ---------------------------------------------------------------------
   Puglia        |            13.763.541,35 |
   ---------------------------------------------------------------------
   Basilicata    |             2.306.094,45 |
   ---------------------------------------------------------------------
   Calabria      |             8.488.941,22 |
   ---------------------------------------------------------------------
   Sicilia       |            18.257.828,65 |
   ---------------------------------------------------------------------
   Sardegna      |             6.771.217,42 |
   ---------------------------------------------------------------------
   Italia        |           205.492.787,38 |              9.507.212,62


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato

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