IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto l'art. 1, comma, 68, lettera c), della legge 31 dicembre
2004, n. 311 (legge finanziaria 2005), recante modificazioni al testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con il
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ed, in particolare
l'inserimento di un art. 205-bis al medesimo testo unico, con il
quale sono autorizzate e disciplinate le aperture di credito, quale
ulteriore forma di finanziamento a disposizione degli enti locali;
Visto che lo stesso art. 205-bis, comma 5, lettera f) del citato
testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato
con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, stabilisce che con
apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di
concerto con il Ministro dell'interno debba essere determinata la
misura massima di tasso applicabile alle aperture di credito;
Decreta:
Art. 1.
1. Le aperture di credito contratte, ai sensi dell'art. 205-bis del
testo unico sull'ordinamento degli enti locali approvato con il
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, hanno una durata massima
di tre anni, fatta salva la possibilita' per l'ente locale di
disciplinare contrattualmente le condizioni economiche di un
eventuale utilizzo parziale e sono regolate a tasso fisso o a tasso
variabile.
Art. 2.
1. Il costo globale annuo massimo applicabile alle operazioni, di
cui all'art. 1, regolate a tasso fisso, e' fissato nella misura del
tasso pari all'Interest Rate Swap 2 anni maggiorato dello 0,04%.
2. Per Interest Rate Swap si intende il tasso lettera verso EURIBOR
a 6 mesi rilevato alle ore 11 del giorno lavorativo precedente quello
di stipula del contratto di apertura di credito. I tassi Swap sono
riportati alla pagina TTST1 del circuito Reuters.
Art. 3.
1. Il costo globale annuo massimo applicabile alle operazioni, di
cui all'art. 1, regolate a tasso variabile, e' fissato nella misura
del tasso pari all'EURIBOR a 6 mesi maggiorato dello 0,08%.
2. Il tasso EURIBOR a 6 mesi e' rilevabile alla pagina EURIBOR 01
del circuito Reuters ed alla pagina 248 del circuito Telerate3.
3. Il tasso di cui al comma 1 e' rilevato due giorni lavorativi
antecedenti la data di decorrenza di ciascun periodo di interessi.
Art. 4.
1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ai
contratti di apertura di credito stipulati successivamente alla data
della sua entrata in vigore.
Roma, 3 marzo 2006
Il Ministro
dell'economia e delle finanze
Tremonti
Il Ministro dell'interno
Pisanu
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato