L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 10 febbraio 2006;
Visti:
la legge 9 gennaio 1991, n. 9;
la legge 9 gennaio 1991, n. 10 (di seguito: legge n. 10/91);
la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
la legge 13 maggio 1999, n. 133 (di seguito: legge n. 133/99);
il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto
legislativo n. 79/99);
la direttiva n. 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
del 27 settembre 2001;
il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (di seguito:
decreto legislativo n. 387/03);
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio
2004, recante criteri, modalita' e condizioni per l'unificazione
della proprieta' e della gestione della rete elettrica nazionale di
trasmissione (di seguito: d.P.C.M. 11 maggio 2004);
il decreto del Ministro delle attivita' produttive, di concerto
con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 28 luglio
2005, come modificato e integrato dal decreto del Ministro delle
attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio 6 febbraio 2006 (di seguito: decreto
ministeriale 28 luglio 2005);
il decreto del Ministro delle attivita' produttive, di concerto
con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
6 febbraio 2006 (di seguito: decreto ministeriale 6 febbraio 2006);
il decreto del Ministro delle attivita' produttive, di concerto
con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
24 ottobre 2005 recante l'aggiornamento delle direttive per
l'incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili
ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 16 marzo
1999, n. 79;
la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
(di seguito: l'Autorita) 6 dicembre 2000, n. 224/00 (di seguito:
deliberazione n. 224/06);
la deliberazione dell'Autorita' 16 ottobre 2003, n. 118/03 e sue
successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione n.
118/03);
la deliberazione dell'Autorita' 30 dicembre 2003, n. 168/03 e sue
successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione n.
168/03);
il testo integrato delle disposizioni dell'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di
trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica
per il periodo di regolazione 2004-2007 e disposizioni in materia di
contributi di allacciamento e diritti fissi, allegato alla
deliberazione dell'Autorita' 30 gennaio 2004, n. 5/04 e sue
successive modifiche e integrazioni (di seguito: testo integrato);
il testo integrato delle disposizioni dell'Autorita' in materia
di qualita' dei servizi di distribuzione, misura e vendita
dell'energia elettrica, per il periodo di regolazione 2004-2007,
allegato alla deliberazione dell'Autorita' 30 gennaio 2004, n. 4/04 e
sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: testo integrato
della qualita);
l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorita' 19 dicembre 2005,
n. 281/05, recante condizioni per l'erogazione del servizio di
connessione alle reti elettriche con tensione nominale superiore ad 1
kV, i cui gestori hanno obbligo di connessione di terzi (di seguito:
deliberazione n. 281/2005);
il documento per la consultazione 15 luglio 2005, recante
condizioni tecnico-economiche del servizio di scambio sul posto
dell'energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti
rinnovabili di potenza nominale non superiore a 20 kW, ai sensi
dell'art. 6 del decreto legislativo n. 387/03 (di seguito: documento
per la consultazione);
le osservazioni al documento per la consultazione, di cui al
precedente alinea, pervenute all'Autorita'.
Considerato che:
la legge n. 481/95 prevede che l'Autorita' definisca le
condizioni tecnico-economiche di accesso e interconnessione alle
reti;
l'art. 3, comma 3, del decreto legislativo n. 79/99 prevede che
l'Autorita' fissi le condizioni atte a garantire a tutti gli utenti
della rete la liberta' di accesso a parita' di condizioni;
l'art. 9, comma 1, del decreto legislativo n. 79/1999 prevede che
le imprese distributrici abbiano l'obbligo di connettere alle proprie
reti tutti i soggetti che ne facciano richiesta, senza compromettere
la continuita' del servizio e purche' siano rispettate le regole
tecniche nonche' le deliberazioni emanate dall'Autorita' in materia
di tariffe, contributi ed oneri;
l'art. 10, comma 7, primo periodo, della legge n. 133/99 prevede
che l'esercizio di impianti che utilizzano fonti rinnovabili di
potenza elettrica non superiore a 20 kW, anche collegati alla rete,
non sia soggetto agli obblighi di cui all'art. 53, comma 1, del testo
unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e
l'energia consumata, sia autoprodotta che ricevuta in conto scambio,
non sia sottoposta all'imposta erariale ed alle relative addizionali
sull'energia elettrica;
l'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 387/03 prevede che
l'Autorita' disciplini le condizioni tecnico-economiche del servizio
di scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta da impianti
alimentati da fonti rinnovabili con potenza nominale non superiore a
20 kW;
l'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 387/03 prevede che
nell'ambito della disciplina dello scambio sul posto non e'
consentita la vendita dell'energia elettrica prodotta;
pertanto, i soggetti che si avvalgono dello scambio sul posto
sono soggetti che, mediamente, su base annua, presentano un prelievo
complessivo di energia elettrica superiore rispetto alle immissioni e
sono quindi configurabili, dal punto di vista del sistema elettrico,
come clienti finali;
l'art. 6, comma 3, del decreto legislativo n. 387/03 stabilisce
che la disciplina dello scambio sul posto sostituisca ogni altro
adempimento, a carico dei soggetti che realizzano gli impianti,
connesso all'accesso e all'utilizzo della rete elettrica;
a seguito della progressiva liberalizzazione del mercato
dell'energia elettrica aumenta il numero dei clienti idonei titolari
di impianti alimentati da fonti rinnovabili con potenza nominale non
superiore a 20 kW;
le modalita' amministrative e di fatturazione dell'energia
elettrica prelevata dai clienti finali del mercato libero sono
calcolate con riferimento all'anno solare, diversamente da quanto di
norma accade per i clienti del mercato vincolato;
l'art. 17, comma 1, del decreto legislativo n. 387/03 prevede
l'inclusione dei rifiuti tra le fonti energetiche ammesse a
beneficiare del regime riservato alle fonti rinnovabili;
l'art. 17, comma 2, del decreto legislativo n. 387/03 prevede che
siano escluse dal regime riservato alle fonti rinnovabili, tra le
altre, le fonti assimilate alle fonti rinnovabili, di cui all'art. 1,
comma 3, della legge n. 10/91;
il decreto ministeriale 28 luglio 2005 ha previsto una «tariffa
incentivante» per l'energia elettrica prodotta da impianti
fotovoltaici anche di potenza nominale non superiore a 20 kW;
il valore della «tariffa incentivante» prevista dal decreto
ministeriale 28 luglio 2005 e' riferito all'anno solare.
Ritenuto opportuno:
disciplinare le condizioni tecnico-economiche per lo scambio sul
posto dell'energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti
rinnovabili di potenza nominale non superiore a 20 kW, ivi compresi
gli impianti alimentati dai rifiuti ammessi a beneficiare del regime
riservato alle fonti rinnovabili ai sensi dell'art. 17 del decreto
legislativo n. 387/03, ad eccezione delle centrali ibride;
prevedere che la disciplina di cui al precedente alinea possa
essere applicata sia a clienti vincolati sia a clienti liberi
titolari di impianti alimentati da fonti rinnovabili con potenza
nominale non superiore a 20 kW;
prevedere che l'applicazione della suddetta disciplina faccia
riferimento a periodi temporali congruenti a quelli gia' attualmente
previsti dalle modalita' amministrative e di fatturazione vigenti per
il mercato libero e per il mercato vincolato;
che, in deroga al principio di cui al precedente alinea, per i
soggetti che beneficiano delle incentivazioni previste dal decreto
ministeriale 28 luglio 2005, il periodo di riferimento per
l'applicazione della disciplina dello scambio sul posto sia l'anno
solare, a prescindere dalla loro appartenenza al mercato libero o al
mercato vincolato;
escludere, per i titolari degli impianti alimentati da fonti
rinnovabili di potenza nominale non superiore a 20 kW, l'obbligo di
stipula del contratto di dispacciamento in immissione, nonche' di
versamento del corrispettivo per il servizio di trasmissione previsto
dall'art. 19 del testo integrato;
prevedere opportune disposizioni finalizzate all'integrazione
della disciplina dello scambio sul posto con le vigenti condizioni
per l'erogazione dei servizi di dispacciamento, trasporto, misura e
vendita dell'energia elettrica ai clienti finali;
prevedere che, per gli impianti che usufruiscono del servizio di
scambio sul posto, trovino applicazione le disposizioni
dell'Autorita' in materia di qualita' dei servizi di distribuzione,
misura e vendita dell'energia elettrica di cui al testo integrato
della qualita';
prevedere un corrispettivo a copertura dei costi aggiuntivi
associati all'erogazione del servizio di scambio sul posto;
Delibera:
Art. 1.
Definizioni
1.1. Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni
di cui all'art. 2 del decreto legislativo n. 387/03, all'art. 1,
comma 1.1 del testo integrato e all'art. 1, comma 1.1 della
deliberazione n. 168/03, oltre che le seguenti:
a) l'anno e':
nel primo anno di validita' del contratto, il periodo
intercorrente tra la data di efficacia del contratto e il 31
dicembre;
per gli anni successivi, l'anno solare;
nell'ultimo anno di validita' del contratto, il periodo
intercorrente tra il 1° gennaio e la data di risoluzione del
contratto;
b) l'anno contrattuale e':
per il primo anno di validita' del contratto, il periodo di un
anno di calendario avente inizio dalla data di efficacia del
contratto medesimo;
per gli anni successivi al primo, il periodo di un anno di
calendario avente inizio dalla data di tacito rinnovo del contratto;
per l'ultimo anno di validita' del contratto, il periodo
intercorrente tra l'ultima data di tacito rinnovo e la data di
risoluzione del contratto;
c) l'Autorita' e' l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas,
istituita ai sensi della legge n. 481/95;
d) il contratto e' il contratto sottoscritto tra il gestore
contraente e il richiedente in esecuzione del servizio di scambio sul
posto dell'energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti
rinnovabili di potenza nominale non superiore a 20 kW, il cui schema
e' riportato in allegato A alla presente deliberazione;
e) il gestore contraente e' l'impresa distributrice competente
nell'ambito territoriale in cui e' ubicato l'impianto del
richiedente;
f) il gestore del sistema elettrico e' il gestore del sistema
elettrico - GRTN S.p.a. di cui al d.P.C.M. 11 maggio 2004;
g) il gestore di rete e' la persona fisica o giuridica
responsabile, anche non avendone la proprieta', della gestione della
rete elettrica con obbligo di connessione di terzi a cui e' connesso
l'impianto del richiedente;
h) gli impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza
nominale non superiore a 20 kW sono gli impianti di potenza nominale
non superiore a 20 kW alimentati da fonti rinnovabili, come definite
dall'art. 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 387/03 o
dai rifiuti ammessi a beneficiare del regime riservato alle fonti
rinnovabili ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo n. 387/03,
ad eccezione delle centrali ibride;
i) l'impresa distributrice e' l'impresa esercente l'attivita' di
distribuzione ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo n. 79/99;
j) la potenza nominale di un impianto che si avvale del servizio
di scambio sul posto e' la potenza risultante dalla somma aritmetica
delle potenze nominali dei generatori elettrici dell'impianto
destinati alla produzione di energia elettrica o delle potenze di
picco di ciascun modulo fotovoltaico facente parte del medesimo
impianto;
k) il punto di connessione e' il punto di confine (fisico o
convenzionale) tra la rete del gestore di rete e l'impianto per cui
si richiede il servizio di scambio sul posto, con riferimento al
quale viene misurata l'energia elettrica immessa e prelevata tra la
rete con obbligo di connessione di terzi e l'impianto;
l) il richiedente e' il soggetto che richiede il servizio di
scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta da un impianto
alimentato da fonti rinnovabili di potenza nominale non superiore a
20 kW, di cui e' titolare o ne ha la disponibilita';
m) il saldo e' la differenza tra l'energia elettrica immessa e
l'energia elettrica prelevata nel punto di connessione;
n) il servizio di scambio sul posto di cui all'art. 6 del decreto
legislativo n. 387/03 e' il servizio erogato dal gestore contraente
che consiste nell'operare un saldo annuo tra l'energia elettrica
immessa in rete dagli impianti di cui alla lettera h), e l'energia
elettrica prelevata dalla rete, nel caso in cui il punto di
immissione e di prelievo dell'energia elettrica scambiata con la rete
coincidono;
o) Terna e' la societa' Terna - Rete elettrica nazionale S.p.a.
di cui al d.P.C.M. 11 maggio 2004.
Art. 2.
Oggetto e ambito di applicazione
2.1. La presente deliberazione definisce le condizioni
tecnico-economiche del servizio di scambio sul posto dell'energia
elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili di
potenza nominale non superiore a 20 kW, ai sensi dell'art. 6 del
decreto legislativo n. 387/03.
2.2. Nell'ambito della disciplina di cui al comma 2.1 non e'
consentita la vendita dell'energia elettrica prodotta, ai sensi di
quanto previsto dall'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n.
387/03.
2.3. La disciplina di cui al comma 2.1 sostituisce ogni altro
adempimento, a carico dei soggetti che realizzano gli impianti,
connesso all'accesso e all'utilizzo della rete elettrica, ai sensi di
quanto previsto dall'art. 6, comma 3 del decreto legislativo n.
387/03.
2.4. I titolari degli impianti alimentati da fonti rinnovabili di
potenza nominale non superiore a 20 kW, nell'ambito della disciplina
di cui al comma 2.1, non devono:
a) versare il corrispettivo per il servizio di trasmissione di
cui all'art. 19 del testo integrato per l'energia elettrica immessa
in rete;
b) versare il corrispettivo per il servizio di misura nei punti
di immissione di cui all'art. 40 del testo integrato;
c) stipulare il contratto per il servizio di dispacciamento in
immissione previsto dall'art. 5, comma 5.2, della deliberazione n.
168/03.
2.5. All'energia elettrica immessa dagli impianti alimentati da
fonti rinnovabili di potenza nominale non superiore a 20 kW
nell'ambito della disciplina di cui al comma 2.1 non si applicano le
disposizioni di cui all'art. 17, comma 17.1, lettera b), del testo
integrato.
2.6. Per gli impianti di cui al presente provvedimento trovano
applicazione le disposizioni dell'Autorita' in materia di qualita'
dei servizi di distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica
di cui al testo integrato della qualita'.
Art. 3.
Modalita' per la richiesta e per l'erogazione del servizio di scambio
sul posto
3.1. Possono richiedere di usufruire del servizio di scambio sul
posto i clienti del mercato vincolato e i clienti del mercato libero
che hanno la disponibilita' di impianti alimentati da fonti
rinnovabili di potenza nominale non superiore a 20 kW.
3.2. La richiesta deve essere presentata all'impresa distributrice
competente nell'ambito territoriale in cui e' ubicato l'impianto.
3.3. L'impresa distributrice a cui e' presentata la richiesta di
cui al precedente comma 3.1 propone al richiedente, entro trenta
giorni dal ricevimento della richiesta, un contratto conforme allo
schema di contratto allegato al presente provvedimento (allegato A),
indicando altresi' le tempistiche previste per l'attivazione del
servizio di scambio, comprensive dell'eventuale adeguamento o
realizzazione della connessione.
3.4. Il richiedente e il gestore contraente sottoscrivono il
contratto. Qualora il richiedente sia un cliente del mercato libero
che abbia concluso il contratto di dispacciamento in prelievo ai
sensi dell'art. 5, comma 5.2, della deliberazione n. 168/03 e il
contratto per i servizi di trasmissione, distribuzione e misura ai
sensi dell'art. 2 del testo integrato attraverso l'interposizione di
un soggetto terzo, quest'ultimo e' tenuto a rappresentare il
richiedente anche ai fini della stipula del contratto per il servizio
di scambio sul posto.
3.5. Qualora il gestore di rete a cui e' connesso l'impianto non
coincida con l'impresa distributrice competente nell'ambito
territoriale in cui il medesimo impianto e' ubicato, la richiesta di
cui al comma 3.1, la proposta di contratto di cui al comma 3.2,
nonche' il contratto sottoscritto da entrambe le parti, sono inviati
contestualmente, per conoscenza, al gestore di rete a cui l'impianto
e' connesso.
Art. 4.
Condizioni tecniche per la connessione
4.1. I sistemi di protezione degli impianti che si avvalgono del
servizio di scambio sul posto devono essere conformi ai requisiti
previsti dalle regole tecniche dell'impresa distributrice competente
nell'ambito territoriale in cui e' ubicato l'impianto.
4.2. La connessione alla rete degli impianti che si avvalgono del
servizio di scambio sul posto, laddove risulti inadeguata o
inesistente, deve essere completata dal gestore di rete entro tempi
ragionevolmente commisurati all'entita' dell'intervento. Qualora gli
interventi necessari per la connessione richiedano piu' di novanta
giorni decorrenti dalla data di ricevimento del contratto
sottoscritto o, se successiva, dalla data di ricevimento, da parte
del gestore di rete, della comunicazione di conclusione dei lavori di
realizzazione dell'impianto inviata dal richiedente, il gestore di
rete deve darne comunicazione al richiedente e all'Autorita',
indicandone le motivazioni.
4.3. In deroga a quanto previsto dal comma 4.2 del presente
articolo, nel caso di impianti che si avvalgono del servizio di
scambio sul posto per i quali il richiedente abbia diritto
all'incentivazione prevista dal decreto ministeriale 28 luglio 2005 e
dal decreto ministeriale 6 febbraio 2006, la connessione alla rete
deve essere completata dal gestore di rete entro il tempo massimo dI
cui all'art. 8, comma 3, ultimo periodo, del decreto 28 luglio 2005.
4.4. L'Autorita', qualora dovesse ravvisare situazioni di diniego
di accesso alla rete da parte dei gestori di rete, adottera' i
provvedimenti di propria competenza, ivi incluse le sanzioni di cui
all'art. 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95.
4.5. I gestori di rete non titolari di concessione di trasmissione
e dispacciamento o di distribuzione adempiono alle disposizioni di
cui al presente articolo sotto il coordinamento dell'impresa
distributrice competente nell'ambito territoriale in cui e' ubicato
l'impianto. Nel caso di connessione a reti elettriche a tensione
maggiore di 1 kV, l'azione di coordinamento e' svolta nell'ambito
della convenzione di cui all'art. 2, comma 2.4 della deliberazione n.
281/2005.
Art. 5.
Misura dell'energia elettrica
5.1. Le apparecchiature di misura devono consentire, direttamente o
indirettamente attraverso opportuni algoritmi, la misura dell'energia
elettrica attiva immessa e prelevata nel punto di connessione.
5.2. Il gestore contraente e' responsabile dell'installazione e
della manutenzione delle apparecchiature di misura nonche' della
rilevazione e registrazione delle misure di cui al precedente comma
5.1.
5.3. Nel caso in cui il richiedente abbia la necessita' di disporre
della misura dell'energia elettrica prodotta dagli impianti che si
avvalgono del servizio di scambio sul posto e/o dell'energia
elettrica consumata dalle proprie utenze elettriche afferenti al
medesimo punto di connessione, il gestore contraente, su richiesta
del richiedente e fatto salvo quanto previsto dagli specifici
provvedimenti applicabili, e' responsabile dell'installazione e della
manutenzione delle apparecchiature di misura necessarie per la misura
dell'energia elettrica prodotta e/o consumata, nonche' della
rilevazione e registrazione delle suddette ulteriori misure.
5.4. Il gestore contraente consente al richiedente l'accesso alle
misure di cui ai precedenti commi 5.1 e 5.3.
5.5. Nel caso in cui il richiedente abbia diritto
all'incentivazione prevista dal decreto ministeriale 28 luglio 2005 e
dal decreto ministeriale 6 febbraio 2006 o ai certificati verdi, il
gestore contraente trasmette al gestore del sistema elettrico tutti i
dati di misura nella sua disponibilita' necessari per la
valorizzazione dei suddetti incentivi.
5.6. La remunerazione per il servizio di misura fornito dal gestore
contraente per le eventuali misure di cui al comma 5.3 e' pari alla
componente tariffaria MIS1 prevista, per il livello di tensione
corrispondente a quello della connessione dell'impianto, dalla
tabella 18, prima colonna, dell'allegato n. 1 al testo integrato ed
e' corrisposta dal richiedente al gestore contraente solo nel caso in
cui il richiedente si avvalga del gestore contraente per le ulteriori
misure di cui al comma 5.3.
Art. 6.
Condizioni tecnico-economiche per l'erogazione del servizio di
scambio sul posto per i clienti finali liberi
6.1. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano
ai clienti finali del mercato libero.
6.2. Il servizio di scambio sul posto viene erogato dal gestore
contraente su base annuale, secondo le modalita' di cui ai seguenti
commi. A tal fine il richiedente mette a disposizione del gestore
contraente tutte le informazioni necessarie.
6.3. Al fini dell'applicazione dell'art. 31 del testo integrato,
della deliberazione n. 168/03 e della deliberazione n. 118/03, i
punti per i quali si applica la disciplina dello scambio sul posto
sono considerati punti di prelievo non trattati su base oraria ai
sensi della deliberazione n. 118/03.
6.4. Al fini del calcolo del saldo di cui all'art. 1, comma 1.1,
lettera m), il richiedente puo' scegliere, in funzione del tipo di
misuratori di cui dispone, tra le seguenti alternative:
a) saldo annuo: l'energia elettrica immessa e quella prelevata si
compensano tra loro sulla base dell'anno, indipendentemente dalle
fasce orarie in cui l'energia elettrica viene immessa e prelevata;
b) saldo annuo per fasce: l'energia elettrica immessa e quella
prelevata si compensano tra di loro sulla base dell'anno in ciascuna
fascia oraria. Il saldo annuo per fasce puo' essere scelto dal
richiedente solo se l'energia elettrica immessa e quella prelevata
sono entrambe misurate da misuratori atti a rilevare l'energia
elettrica per ciascuna fascia oraria.
6.5. Il richiedente effettua la scelta della modalita' di calcolo
del saldo tra le alternative di cui all'art. 6, comma 6.4, lettere a)
e b), all'atto della stipula del contratto di cui all'allegato A.
Qualora il richiedente non eserciti tale facolta', il gestore
contraente calcola il saldo secondo quanto previsto dall'art. 6,
comma 6.4, lettera a).
Il richiedente puo' richiedere l'applicazione di una modalita' di
calcolo del saldo diversa da quella scelta all'atto della stipula del
contratto di cui all'allegato A), una sola volta per ciascun anno,
con effetti a valere sull'anno successivo, dandone preavviso al
gestore contraente almeno due mesi prima della fine dell'anno e
riconoscendo al medesimo gestore contraente il corrispettivo
aggiuntivo di cui all'art. 7, comma 7.2, a compensazione degli oneri
amministrativi conseguenti.
6.6. Qualora, in un dato anno, il saldo di cui all'art. 1, comma
1.1, lettera m), risulti maggiore di zero, esso e' riportato a
credito per la compensazione, in energia, di un eventuale saldo
negativo relativo all'anno successivo. Il saldo positivo relativo ad
un dato anno puo' essere utilizzato a compensazione di eventuali
saldi negativi per un massimo di tre anni successivi all'anno in cui
e' stato maturato. Se detta compensazione in energia non viene
effettuata entro il terzo anno successivo a quello in cui viene
maturato il credito, il credito residuo viene annullato.
6.7. Al fini dell'applicazione del presente provvedimento, il
gestore contraente calcola, per ogni anno i:
a) il saldo annuale (Si), pari alla differenza tra l'energia
elettrica immessa e l'energia elettrica prelevata nell'anno i;
b) il saldo positivo scaduto (SPSi), pari alla quota del saldo
annuale positivo relativo all'anno i-4 non utilizzata a compensazione
di saldi annuali negativi nei precedenti anni;
c) il saldo annuale riportabile (SRi), pari a:
zero se (Si+SRi-1-SPSi) <= 0
(Si+SRi-1-SPSi) se (Si+SRi-1-SPSi) > 0
d) il prelievo (Pi) assegnato al cliente finale che si avvale del
servizio di scambio, pari a:
zero se (Si+SRi-1-SPSi) <= 0
- (Si+SRi-1-SPSi) se (Si+SRi-1-SPSi) < 0
I quantitativi di energia elettrica di cui alle precedenti lettere
a), b), c) e d) sono calcolati con riferimento a ciascuna fascia
oraria o indipendentemente dalle fasce orarie, in funzione della
scelta effettuata dal richiedente ai sensi del comma 6.4.
6.8. Il gestore contraente applica il trattamento e i corrispettivi
previsti dal contratto per i servizi di trasmissione, distribuzione e
misura di cui all'art. 2 del testo integrato, considerando l'energia
elettrica prelevata dal richiedente nell'anno i pari a Pi, come
definito al precedente comma 6.7, lettera d).
Al valore Pi, si applica altresi' il trattamento e i corrispettivi
previsti dal contratto di dispacciamento in prelievo di cui all'art.
5, comma 5.2, della deliberazione n. 168/2003.
6.9. Entro il 25 febbraio di ogni anno, il gestore contraente
comunica al richiedente, a Terna, ad un eventuale soggetto terzo che
rappresenta il richiedente e al gestore di rete, nel caso in cui
quest'ultimo non coincida con il medesimo gestore contraente, il
valore di Si, di SPSi, di SRi e di Pi relativi al precedente anno e
calcolati secondo le modalita' di cui al precedente comma 6.7.
6.10. Nel caso in cui il richiedente modifichi la scelta delle
modalita' di calcolo del saldo di cui al precedente comma 6.4:
a) se la modifica prevede il passaggio da un saldo
indifferenziato (relativo all'anno i) ad un saldo per fascia
(relativo all'Anno i+1), l'eventuale saldo SRi unico relativo
all'anno i e' riportato all'anno i+1 ripartendolo su ciascuna fascia
in proporzione all'energia elettrica immessa per fascia nell'anno
i+1;
b) se la modifica prevede il passaggio da un saldo per fascia
(relativo all'anno i) ad un saldo indifferenziato (relativo all'anno
i+1), gli eventuali saldi SRi maturati in ciascuna fascia relativi
all'anno i sono riportati cumulativamente all'anno i+1.
6.11. Nel caso in cui il richiedente passi dal mercato libero al
mercato vincolato nel corso di un anno, i saldi di cui al comma 6.7 e
la relativa regolazione economica di cui al comma 6.8 sono calcolati
separatamente con riferimento a ciascun periodo temporale in cui il
richiedente ha mantenuto la stessa qualifica di cliente finale,
libero o vincolato.
Il richiedente puo', in alternativa, recedere dal contratto per il
servizio di scambio sul posto contestualmente al passaggio dal
mercato libero al mercato vincolato.
Gli eventuali saldi positivi SRi, sono riportati, ove necessario,
al periodo successivo secondo le stesse modalita' di cui al
precedente comma 6.10.
6.12. Le modalita' amministrative e di fatturazione possono
prevedere meccanismi di acconto e conguaglio, conformemente a quanto
previsto dalle disposizioni dell'Autorita' in materia.
Art. 7.
Condizioni tecnico-economiche per l'erogazione dei servizio di
scambio sul posto per i clienti finali vincolati
7.1. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano
ai clienti del mercato vincolato.
7.2. Il servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica
immessa e prelevata nell'ambito del contratto di cui all'art. 3,
comma 3.2, viene effettuato dal gestore contraente su base annuale,
secondo le modalita' di cui ai seguenti commi. A tal fine il
richiedente mette a disposizione del gestore contraente tutte le
informazioni necessarie.
7.3. Ai fini dell'applicazione dell'art. 31 del testo integrato,
della deliberazione n. 168/2003 e della deliberazione n. 118/2003, i
punti per i quali si applica la disciplina dello scambio sul posto
sono considerati punti di prelievo non trattati su base oraria ai
sensi della deliberazione n. 118/2003.
7.4. Ai fini del calcolo il saldo di cui all'art. 1, comma 1.1,
lettera m):
a) se il richiedente e' un cliente finale non dotato di
misuratore atto a rilevare l'energia elettrica per fascia, l'energia
elettrica immessa e quella prelevata si compensano tra loro
indipendentemente dalle fasce orarie in cui tale energia elettrica e'
immessa o prelevata;
b) se il richiedente e' un cliente finale dotato di misuratore
atto a rilevare l'energia elettrica per fascia, l'energia elettrica
immessa e quella prelevata si compensano tra di loro in ciascuna
fascia oraria.
7.5. Qualora, in un dato periodo di fatturazione, il saldo di cui
all'art. 1, comma 1.1, lettera m), risulti maggiore di zero, esso e'
riportato a credito per la compensazione, in energia, di un eventuale
saldo negativo relativo ad un periodo di fatturazione successivo.
7.6. Il saldo positivo relativo ad un dato anno contrattuale puo'
essere utilizzato a compensazione di eventuali saldi negativi per un
massimo di tre anni contrattuali successivi all'anno contrattuale in
cui e' stato maturato. Se detta compensazione in energia non viene
effettuata entro il terzo anno contrattuale successivo a quello in
cui viene maturato il credito, il credito residuo viene annullato.
7.7. Ai fini dell'applicazione del presente provvedimento, il
gestore contraente calcola, per ciascun richiedente appartenente al
mercato vincolato, i quantitativi di energia elettrica di cui al
precedente art. 6, comma 6.7, lettere a), b), c) e d), con
riferimento all'anno contrattuale, fatto salvo quanto previsto al
successivo comma 7.12.
7.8 Il gestore contraente applica il trattamento e i corrispettivi
previsti dal testo integrato per i servizi di trasmissione,
distribuzione, misura e vendita secondo le usuali modalita'
amministrative e di fatturazione, purche', in un anno contrattuale i,
al richiedente sia attribuita la quantita' di energia elettrica
prelevata pari al quantitativo Pi, come definito al precedente art.
6, comma 6.7, lettera d) e calcolato con riferimento al medesimo anno
contrattuale i.
7.9. Entro il giorno 25 del secondo mese successivo a quello in cui
termina l'anno contrattuale, il Gestore contraente comunica al
richiedente e al gestore di rete, nel caso in cui quest'ultimo non
coincida con il medesimo Gestore contraente, il valore di Si, di
SPSi, di SRi e di Pi relativi al precedente anno contrattuale e
calcolati secondo le modalita' di cui al precedente comma 6.7.
7.10. Nel caso in cui ad un richiedente, inizialmente dotato di
contatore non atto a rilevare l'energia elettrica per fascia, venga
installato un contatore atto a rilevare l'energia elettrica per
fascia, l'eventuale saldo SRi indifferenziato relativo all'ultimo
periodo di fatturazione antecedente la sostituzione del contatore e'
riportato al periodo successivo ripartendolo su ciascuna fascia in
proporzione all'energia elettrica immessa in ciascuna fascia oraria
nel primo periodo di fatturazione successivo alla sostituzione del
contatore.
7.11. Nel caso in cui il richiedente passi dal mercato vincolato al
mercato libero nel corso di un anno contrattuale, i saldi in energia
e la relativa regolazione economica sono calcolati separatamente con
riferimento a ciascun periodo temporale in cui il richiedente ha
mantenuto la stessa qualifica di cliente finale, vincolato e libero.
Il richiedente puo', in alternativa, recedere dal contratto di
servizio di scambio sul posto contestualmente al passaggio dal
mercato vincolato al mercato libero.
Gli eventuali saldi positivi SRi sono riportati, ove necessario, al
periodo successivo secondo le stesse modalita' di cui al precedente
comma 6.10.
7.12. Per i richiedenti appartenenti al mercato vincolato che
beneficiano delle incentivazioni previste dal decreto ministeriale
28 luglio 2005 e dal decreto ministeriale 6 febbraio 2006, le
disposizioni di cui al presente articolo sono applicate con
riferimento all'anno, anziche' all'anno contrattuale.
Art. 8.
Corrispettivi per il servizio di scambio sul posto
8.1. Il richiedente versa al Gestore contraente un corrispettivo
annuo a copertura dei costi relativi all'erogazione del servizio di
scambio sul posto pari a 30 euro per punto di connessione, secondo le
modalita' di cui all'art. 3, commi 3.10 e 3.11 del testo integrato.
8.2. Qualora il richiedente richieda l'applicazione di una diversa
modalita' di calcolo del saldo rispetto a quella scelta ai sensi
dell'art. 6, comma 6.4, all'atto della stipula del contratto,
riconosce al Gestore contraente un corrispettivo pari a 20 euro.
Art. 9.
Modifiche al testo integrato
9.1. All'art. 1 del testo integrato, dopo le parole «deliberazione
n. 48/04 e' l'allegato A alla deliberazione dell'Autorita' 27 marzo
2004, n. 48/04, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, n. 102 del
3 maggio 2004, supplemento ordinario n. 81», sono inserite le
seguenti:
«Deliberazione n. 28/06 e' la deliberazione dell'Autorita'
10 febbraio 2006, n. 28/06;»
9.2. All'art. 2 del testo integrato, dopo il comma 2.3 e' inserito
il seguente comma:
«2.4. Le condizioni tecnico-economiche del servizio di scambio
sul posto dell'energia elettrica prodotta da impianti alimentati da
fonti rinnovabili di potenza nominale non superiore a 20 kW, ai sensi
dell'art. 6 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, sono
regolate dalla deliberazione n. 28/06.».
Art. 10.
Modifiche alla deliberazione n. 118/03
10.1. All'art. 1 della deliberazione n. 118/03, dopo la lettera j),
e' inserita la seguente:
«k) Deliberazione n. 28/06 e' la deliberazione dell'Autorita'
10 febbraio 2006, n. 28/06».
10.2. All'art. 2 della deliberazione n. 118/03, dopo il comma 2.2
e' inserito il seguente comma:
«2.3 Le condizioni tecnico-economiche del servizio di scambio sul
posto dell'energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti
rinnovabili di potenza nominale non superiore a 20 kW, ai sensi
dell'art. 6 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, sono
regolate dalla deliberazione n. 28/06».
Art. 11.
Modifiche alla deliberazione n. 281/05
11.1. All'art. 1, comma 1.1 della deliberazione n. 281/05, dopo le
parole «deliberazione n. 4/04 e' la deliberazione dell'Autorita'
30 gennaio 2004, n. 4/04;» sono inserite le seguenti:
«Deliberazione n. 28/06 e' la deliberazione dell'Autorita'
10 febbraio 2006, n. 28/06».
11.2. All'art. 2 della deliberazione n. 281/05, dopo il comma 2.4
e' inserito il seguente comma:
«2.5 Le condizioni tecnico-economiche del servizio di scambio sul
posto dell'energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti
rinnovabili di potenza nominale non superiore a 20 kW, ai sensi
dell'art. 6 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, sono
regolate dalla deliberazione n. 28/06».
Art. 12.
Disposizioni finali
12.1. Al fini dell'applicazione di quanto previsto dall'art. 31,
comma 31.3, lettera c), del testo integrato, l'impresa distributrice
competente assume come energia elettrica immessa nella propria rete
dagli impianti che si avvalgono del servizio di scambio sul posto,
nell'anno i, il saldo positivo scaduto SPSi di cui all'art. 6, comma
6.7, lettera b), e all'art. 7, comma 7.7, del presente provvedimento.
12.2. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dall'art. 31,
comma 31.3, lettera b), del testo integrato, l'impresa distributrice
competente assume come energia elettrica prelevata dai clienti finali
soggetti all'applicazione del servizio di scambio sul posto il
prelievo Pi di cui all'art. 7, comma 7.7, del presente provvedimento.
12.3. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dall'art. 31,
comma 31.4, lettera b), del testo integrato, l'impresa distributrice
competente assume come energia elettrica prelevata dai clienti finali
soggetti all'applicazione del servizio di scambio sul posto il
prelievo Pi di cui all'art. 6, comma 6.7, lettera d), del presente
provvedimento.
12.4. Al fini dell'applicazione di quanto previsto dall'art. 5,
comma 5.2 e dall'art. 6, comma 6.1, lettera b), della deliberazione
n. 118/03, l'energia elettrica prelevata nell'anno solare precedente
dai clienti finali che si avvalgono del servizio di scambio sul posto
e' pari al prelievo Pi, di cui all'art. 6, comma 6.7, lettera d), del
presente provvedimento, relativo all'anno solare precedente.
12.5. La deliberazione n. 224/00 e' abrogata a decorrere dalla data
di entrata in vigore del presente provvedimento.
12.6. Il presente provvedimento e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet
dell'Autorita' (www.autorita.energia.it), ed entra in vigore il
giorno della sua prima pubblicazione.
Milano, 10 febbraio 2006
Il presidente: Ortis
Allegato A
SCHEMA DI CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI SCAMBIO SUL POSTO DELL'ENERGIA
ELETTRICA PRODOTTA DA IMPIANTI ALIMENTATI DA FONTI RINNOVABILI DI
POTENZA NOMINALE NON SUPERIORE A 20 KW
Con il presente contratto
tra
...., con sede legale in...., via/piazza.... n. ....., (codice
fiscale/partita IVA....), in persona di...., in qualita' di...., nel
seguito, per brevita': Gestore contraente
e
...., con sede legale in...., via/piazza.... n. ....., (codice
fiscale/partita IVA....), in persona di...., in qualita' di...., nel
seguito, per brevita': Richiedente
Premesso che:
1) il Richiedente e' il soggetto titolare o che ha la
disponibilita' dell'impianto ..................... alimentato da
fonti rinnovabili, della potenza nominale di ...... kW, avente le
caratteristiche tecniche riportate nell'allegato 1 al presente
contratto;
2) l'impianto di cui al punto 1 e' connesso alla rete del
Gestore di rete ...... nel punto di connessione individuato nello
schema elettrico riportato in allegato 1 al presente contratto;
3) la connessione alla rete dell'impianto di cui al punto 1 e'
conforme alla normativa vigente per gli allacciamenti alla rete;
4) le apparecchiature di misura sono conformi alle specifiche
tecniche di cui alla normativa vigente e sono idonee alla gestione
del servizio di scambio sul posto;
5) l'impianto di cui al precedente punto 2 soddisfa le regole
di buona tecnica dettate dal Comitato Elettrotecnico Italiano (in
particolare la norma CEI 11-20), in materia di esercizio,
installazione e protezioni di interfaccia degli impianti di cui si
tratta;
6) quanto sopra premesso, unitamente agli allegati, costituisce
parte integrante e sostanziale del presente contratto;
si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1.
Definizioni
1.1. Al fini del presente contratto si applicano le definizioni
contenute nella deliberazione n. 28/06.
Art. 2.
Oggetto del contratto
2.1. Oggetto del presente contratto e' il servizio di scambio sul
posto dell'energia elettrica prodotta dall'impianto di cui al punto 1
della premessa nel punto di connessione di cui al punto 2 della
premessa, secondo le modalita' previste dalla deliberazione n. 28/06.
Art. 3.
Cessione del contratto
3.1. In caso di trasferimento della proprieta' o disponibilita'
dell'impianto, il soggetto a favore del quale e' disposto il
trasferimento subentra nella titolarita' del presente contratto.
Art. 4.
Recesso unilaterale dal contratto
4.1. Il Richiedente ha la facolta' di recedere dal presente
contratto. Il recesso e' efficace a partire dal primo giorno del
secondo mese successivo alla data di ricevimento, da parte del
Gestore contraente, della comunicazione di recesso inviata dal
Richiedente.
Art. 5.
Modalita' amministrative e di fatturazione
5.1. (Nel caso di cliente finale libero) Ai fini del calcolo del
saldo, il Richiedente sceglie, tra le modalita' previste dall'art. 6,
comma 6.4, della deliberazione n. 28/06, la seguente:....
(Nel caso di cliente finale vincolato) Ai fini del calcolo del
saldo, ai sensi di quanto previsto dall'art. 7, comma 7.4 della
deliberazione n. 28/06, si applica la seguente modalita' (indicare se
si applica il saldo unico o per fascia).
Art. 6.
Riservatezza
6.1. Il Richiedente, ai sensi di quanto previsto dagli
articoli 11 e 20 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, dichiara di
essere stato informato di quanto previsto dagli articoli 10 e 13
della suddetta legge e, a tal fine, consente al gestore contraente il
trattamento e alla comunicazione dei dati rinvenienti dal presente
contratto nei limiti in cui il trattamento e la comunicazione siano
funzionali alla causa del contratto medesimo.
6.2. Il Gestore contraente, come risulta dalle dichiarazioni in
allegato 2, si obbliga al trattamento e alla comunicazione dei dati
rinvenienti dal presente contratto nei limiti in cui il trattamento e
la comunicazione siano funzionali alla causa del contratto medesimo.
Art. 7.
Decorrenza e durata
7.1. Il presente contratto decorre dal ..../..../.... al
..../..../...., e' tacitamente rinnovato ed in ogni caso cessa di
avere effetto al venir meno dei requisiti richiesti dall'art. 1,
comma 1.1, lettera h), della deliberazione n. 28/06.
Art. 8.
Elezione di domicilio e foro competente
8.1. Il Richiedente elegge domicilio in....
8.2. Per le eventuali controversie e' esclusivamente competente
il foro di ................................
Allegati al contratto:
- Allegato 1 - Caratteristiche tecniche dell'impianto, indirizzo
e schema circuitale del punto di connessione.
- Allegato 2 - Dichiarazioni relative al trattamento dei dati
inerenti il contratto di scambio sul posto.
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato