Le Istruzioni di vigilanza in materia di partecipazioni detenibili
dalle banche e dai gruppi bancari (Titolo IV, cap. 9, sez. V)
prevedono specifiche disposizioni per l'acquisizione di
partecipazioni non finanziarie per recupero crediti o in imprese in
temporanea difficolta' finanziaria nonche' per la comunicazione delle
predette iniziative all'Organo di Vigilanza.
Su quest'ultimo aspetto, nell'agosto 2003, sono state modificate le
modalita' con cui le banche portano a conoscenza della Banca d'Italia
le iniziative della specie. E' stato previsto l'invio, in luogo della
documenta-zione relativa all'operazione - delibera del Consiglio di
amministrazione, principali elementi caratterizzanti l'iniziativa
(nel caso di interessenze per recupero crediti), piano di risanamento
dell'impresa debitrice (con riguardo alle partecipazioni in imprese
in temporanea difficolta) - di una comunicazione successiva
attestante il rispetto delle condizioni previste dalla normativa e
recante gli elementi necessari ai fini della valutazione dei riflessi
delle iniziative sugli equilibri tecnici delle banche (cfr.
Bollettino di Vigilanza n. 8/2003).
Alla luce dell'esperienza maturata, la suddetta procedura viene ora
ulteriormente modificata in un'ottica di semplificazione operativa e
riduzione degli oneri informativi in capo ai soggetti vigilati. In
particolare, le iniziative della specie dovranno essere comunicate
alla Banca d'Italia successivamente alla loro realizzazione, non piu'
con una specifica informativa, bensi' nell'ambito dell'ordinaria
segnalazione relativa agli «Assetti partecipativi Enti (APE)» (i cui
schemi saranno opportunamente modificati). Con la segnalazione
riferita al 31 marzo 2006 gli intermediari provvederanno, altresi', a
trasmettere l'informativa in ordine alle operazioni in essere a tale
data.
Le presenti disposizioni verranno pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 14 febbraio 2006
Il Governatore: Draghi
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato