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Gazzetta Ufficiale N. 55 del 7 Marzo 2006

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 30 dicembre 2005, n.302
Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti convenzionali tra il Ministero della salute ed il personale sanitario non medico, operante negli ambulatori direttamente gestiti dal Ministero della salute, per l'assistenza sanitaria e medico legale al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n.
620, recante norme sulla disciplina dell'assistenza sanitaria al
personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile;
Visto, in particolare, l'articolo 6, quarto comma del predetto
decreto del Presidente della Repubblica n. 620 del 1980 che prevede,
per l'erogazione delle prestazioni sanitarie al succitato personale
navigante, la possibilita' di avvalersi di personale sanitario a
rapporto convenzionale;
Visto l'articolo 18, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, cosi' come modificato dal decreto legislativo 7
dicembre 1993, n. 517, il quale stabilisce che i rapporti con il
personale sanitario per l'assistenza al personale navigante sono
disciplinati con regolamento ministeriale in conformita', per la
parte compatibile, alle disposizioni di cui all'articolo 8 dello
stesso decreto legislativo;
Visto il decreto in data 19 dicembre 1986, con il quale e' stata
approvata la disciplina dei rapporti convenzionali con il personale
sanitario non medico operante nei presidi a diretta gestione del
Ministero per l'erogazione delle prestazioni di assistenza sanitaria
a favore del personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile,
e successive modificazioni;
Visti i decreti in data 28 maggio 1987, 1° settembre 1988, 5 agosto
1991, 19 febbraio 1992, 21 aprile 1993, 22 luglio 1998 e 13 marzo
2000 con i quali e' stata modificata ed integrata la predetta
disciplina, stabilendo, fra l'altro, le modalita' per la
rideterminazione, sulla base dei rispettivi contratti collettivi
nazionali del lavoro del comparto «sanita», dei compensi orari
onnicomprensivi spettanti agli infermieri professionali, agli
infermieri generici, ai tecnici di radiologia, ai tecnici di
laboratorio medico, ai tecnici terapisti della riabilitazione, ai
chimici, ai biologi e agli psicologi a rapporto convenzionale con il
Ministero;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del
personale «sanita» riguardante il quadriennio normativo 1998-2001 e
relativo al secondo biennio economico 2000-2001, sottoscritto in data
20 settembre 2001;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del
personale «sanita» riguardante il quadriennio normativo 2002-2005 e
relativo al biennio economico 2002-2003, sottoscritto in data 19
aprile 2004;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre
2001, n. 446, che ha reso esecutivo l'accordo collettivo nazionale
per la disciplina dei rapporti di lavoro convenzionale instaurati
nell'ambito del Servizio sanitario nazionale tra le aziende sanitarie
locali e i biologi, i chimici e gli psicologi ambulatoriali per il
triennio 1998-2000 ed in particolare, l'articolo 26 concernente il
trattamento economico spettante al suddetto personale;
Ritenuto, in relazione anche ai compiti svolti dal personale
sanitario non medico operante negli ambulatori a diretta gestione del
Ministero, di correlare, per la parte compatibile, la disciplina di
cui al decreto ministeriale 19 dicembre 1986 e successive
modificazioni e interpretazioni, agli istituti normativi ed economici
del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del
comparto «sanita»;
Considerato che in data 28 ottobre 2004 e' stata raggiunta con le
organizzazioni sindacali CGIL-FP NIDIL, CISL-FPS, UIL-PA,
CONFASL-UNSA, RdB CUB pubblico impiego, Federazione Intesa,
S.N.U.B.C.I- Federbiologi, AUPI, S.I.C.U.S una intesa per regolare il
trattamento normativo ed economico del personale sanitario non medico
utilizzato a rapporto convenzionale negli ambulatori a gestione
diretta del Ministero per l'assistenza sanitaria al personale
navigante, marittimo e dell'aviazione civile;
Ritenuto di disciplinare i rapporti in questione per il triennio
2004-2006 in conformita' alla predetta intesa;
Vista la legge 12 giugno 1990, n. 146, recante norme sull'esercizio
del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla
salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 ottobre 2005;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
cosi' come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con
nota n. DAGL 1/18.3.4/14/25927 in data 7 dicembre 2005;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. E' reso esecutivo l'accordo collettivo nazionale per la
disciplina dei rapporti convenzionali tra il Ministero della salute e
gli infermieri professionali, gli infermieri generici, i tecnici di
radiologia, i tecnici di laboratorio medico, i tecnici terapisti
della riabilitazione, i chimici, i biologi e gli psicologi operanti
negli ambulatori adiretta gestione ministeriale per l'assistenza
sanitaria e medico-legale al personale navigante, marittimo e
dell'aviazione civile, per il triennio 2004-2006, sottoscritto ai
sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica
31 luglio 1980, n. 620, e dell'articolo 18, comma 7, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, cosi' come modificato dal
decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, riportato nel testo
allegato, vistato dal proponente.
2. All'onere complessivo derivante dall'applicazione del predetto
accordo si provvede, nell'ambito dell'unita' previsionale di base
2.1.2.14, a valere sugli ordinari stanziamenti del capitolo 2421
dello stato di previsione del Ministero della salute per l'anno 2005
e corrispondente capitolo per gli anni successivi.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 30 dicembre 2005
Il Ministro: Storace

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Registrato alla Corte dei conti il 13 febbraio 2006

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 102


Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

- Si riporta il comma 3 dell'art. 37 della legge
23 dicembre 1978, n. 833, concernente «Istituzione del
Servizio sanitario nazionale»:
«3. Entro il termine di cui al primo comma il Governo e'
delegato ad emanare, su proposta del Ministro della
sanita', di concerto con i Ministri della marina
mercantile, dei trasporti e degli affari esteri, un decreto
avente valore di legge ordinaria per disciplinare
l'erogazione dell'assistenza sanitaria al personale
navigante, marittimo e dell'aviazione civile, secondo i
principi generali e con l'osservanza dei criteri direttivi
indicati nella presente legge, tenuto conto delle
condizioni specifiche di detto personale».
- Si trascrive il testo dell'art. 6, quarto comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n.
620, con il quale e' stato previsto che il Ministero della
salute puo' avvalersi del personale sanitario a rapporto
convenzionale:
«Gli uffici svolgono direttamente le funzioni
medico-legali ed assicurano l'erogazione delle altre
prestazioni sanitarie avvalendosi sulla base di direttive
ministeriali, emanate sentito il Comitato di cui all'art.
11, anche dei presidi e dei servizi delle Unita' sanitarie
locali e dei presidi e dei servizi multizonali competenti
per territorio, nonche', ove occorra e in base ad apposite
convenzioni, di strutture pubbliche o private e di
personale sanitario a rapporto convenzionale».
- Si trascrive il testo aggiornato dell'art. 18, comma 7,
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come
modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517:
«7. Restano salve le norme previste dai decreti del
Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 616, n. 618
e n. 620, con gli adattamenti derivanti dalle disposizioni
del presente decreto da effettuarsi con decreto del
Ministro della sanita' di concerto con il Ministro del
tesoro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome. I rapporti con
il personale sanitario per l'assistenza al personale
navigante sono disciplinati con regolamento ministeriale in
conformita', per la parte compatibile, alle disposizioni di
cui all'art. 8. A decorrere dal 10 gennaio 1995 le entrate
e le spese per l'assistenza sanitaria all'estero in base ai
regolamenti della Comunita' europea e alle convenzioni
bilaterali di sicurezza sociale sono imputate, tramite le
regioni, ai bilanci delle Unita' sanitarie locali di
residenza degli assistiti. I relativi rapporti finanziari
sono definiti in sede di ripartizione del fondo sanitario
nazionale».
- Si trascrive il testo dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».
Note all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 6, quarto comma del decreto del
Presidente della Repubblica n. 620/1980, vedi note alle
premesse.
- Per il testo dell'art. 18, comma 7, del decreto
legislativo n. 502/1992, cosi' come modificato dal decreto
legislativo 7 dicembre 1997, n. 517, vedi nelle note alle
premesse.

ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI
CONVENZIONALI TRA IL MINISTERO DELLA SALUTE ED IL PERSONALE SANITARIO
NON MEDICO OPERANTE NEGLI AMBULATORI DIRETTAMENTE GESTITI DAL
MINISTERO DELLA SALUTE PER L'ASSISTENZA SANITARIA E MEDICO LEGALE AL
PERSONALE NAVIGANTE, MARITTIMO E DELL'AVIAZIONE CIVILE.

Art. 1.
Campo di applicazione

1. Il presente accordo collettivo nazionale, ai sensi dell'art. 18,
comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni, regola il rapporto di lavoro convenzionale
autonomo, coordinato e continuativo, tra il Ministero della salute e
il personale sanitario non medico (infermieri generici e
professionali, tecnici di radiologia, tecnici di laboratorio, tecnici
terapisti della riabilitazione, chimici, psicologi e biologi) che
opera negli ambulatori direttamente gestiti dai competenti uffici di
assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e
dell'aviazione civile (di seguito denominati uffici SASN), dipendenti
dalla Direzione generale delle risorse umane e professioni sanitarie,
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980,
n. 620, del decreto-legge 2 luglio 1982, n. 402, convertito nella
legge 3 settembre 1982, n. 627, e del decreto ministeriale
22 febbraio 1984.
2. Il presente accordo ha validita' per il periodo 1° gennaio 2004
- 31 dicembre 2006. Gli effetti giuridici decorrono dal giorno
successivo alla data di stipulazione salvo diversa prescrizione
prevista dallo stesso accordo.

Capo I
Norme comuni

Art. 2.
Conferimento dell'incarico

1. Il Ministero della salute - ufficio SASN competente, qualora si
determini la necessita' di attribuire un incarico di infermiere
generico o professionale, tecnico di radiologia, tecnico di
laboratorio, tecnico terapista della riabilitazione, chimico,
psicologo o biologo, previa autorizzazione del direttore della
Direzione generale delle risorse umane e professioni sanitarie, ne
da' notizia mediante avviso da pubblicare per almeno quindici giorni
nell'albo dell'ufficio SASN di Napoli o Genova, territorialmente
competente in relazione alla localita' in cui l'incarico deve essere
svolto.
2. Detto avviso e', altresi', pubblicato negli albi della
capitaneria di porto competente per territorio e della sede
dell'ufficio SASN dove l'incarico deve essere svolto, ed e' inviato
per conoscenza ai rispettivi Ordini professionali e alle rispettive
Organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo.
3. Gli aspiranti all'incarico devono inoltrare all'ufficio SASN
competente, entro il termine stabilito dall'avviso pubblico, apposita
domanda in carta semplice, specificando i titoli accademici e di
servizio posseduti, nonche' altri titoli inerenti al curriculum
formativo e professionale. Nella domanda, inoltre, devono essere
elencati gli incarichi professionali svolti o in corso, l'ente per
conto del quale detti incarichi vengono svolti, il luogo ove le
relative prestazioni vengono rese nonche' l'esatta distribuzione
delle stesse nell'arco della giornata.
4. Al momento della scadenza del termine per la presentazione della
domanda, gli aspiranti all'incarico devono essere iscritti al
relativo Ordine professionale, ove esistente.
5. Al momento del conferimento dell'incarico, gli aspiranti non
devono trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilita' di cui
al successivo art. 3.
6. L'ufficio SASN competente effettua la valutazione comparativa
dei titoli posseduti dagli aspiranti all'incarico sulla base dei
criteri indicati nella tabella A.
7. Completata la fase di valutazione dei titoli, l'ufficio SASN
trasmette al competente ufficio della Direzione generale delle
risorse umane e delle professioni sanitarie, unitamente a copia delle
relative domande, i verbali delle operazioni compiute, indicando
l'aspirante ritenuto piu' idoneo all'incarico sulla base dei criteri
innanzi elencati.
8. Il direttore della predetta Direzione, se ritiene idonea la
proposta dell'ufficio SASN competente, autorizza il conferimento
dell'incarico.
9. Nel caso che due aspiranti raggiungano lo stesso punteggio,
l'incarico sara' conferito all'aspirante che abbia riportato un
punteggio maggiore per i titoli di servizio.
10. L'incarico e' conferito dall'ufficio SASN competente mediante
lettera in duplice copia, una delle quali deve essere restituita
dall'aspirante, con la dichiarazione di accettazione della presente
normativa, dell'orario, dei giorni e dei luoghi stabiliti per
l'esecuzione delle prestazioni professionali.
11. Entro trenta giorni dalla comunicazione del conferimento
dell'incarico, l'aspirante, a pena di decadenza, deve rilasciare
apposita dichiarazione, resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n.
15, e successive modificazioni, attestante l'insussistenza dei casi
di incompatibilita' di cui all'articolo 3 del presente accordo e deve
trasmettere la documentazione comprovante il possesso dei requisiti e
dei titoli dichiarati nella domanda.
12. L'incarico e' conferito per un periodo di prova di tre mesi,
durante il quale compete lo stesso trattamento economico previsto per
il personale confermato nell'incarico.
13. Nell'ambito del rapporto convenzionale l'incarico e' conferito
a tempo indeterminato qualora, allo scadere del terzo mese, da parte
del Ministero della salute - ufficio SASN competente - a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento, non venga notificata
all'incaricato la mancata conferma.
14. Contro il provvedimento di mancata conferma e' ammessa
opposizione da parte dell'interessato al Ministero della salute -
Direzione generale delle risorse umane e professioni sanitarie, entro
quindici giorni dalla ricezione della relativa comunicazione.
L'opposizione non ha effetto sospensivo del provvedimento.
15. Il direttore della Direzione generale delle risorse umane e
professioni sanitarie, sentita la commissione paritetica di cui al
successivo articolo 14, emette provvedimento definitivo entro il
termine perentorio di sessanta giorni dalla data di ricezione
dell'opposizione dandone comunicazione all'ufficio SASN competente
che provvede a notificare il provvedimento stesso all'interessato.
16. La graduatoria ha validita' annuale dalla data di pubblicazione
dell'esito dell'avviso pubblico, che avverra' con le stesse modalita'
previste dal presente articolo.
17. In caso di urgenza ed in mancanza di un'utile graduatoria, in
deroga alle procedure di cui sopra, il Ministero della salute puo'
conferire incarichi provvisori.
18. L'ufficio SASN competente, dopo aver esaminato le domande agli
atti, propone al direttore della Direzione generale delle risorse
umane e professioni sanitarie di conferire l'incarico provvisorio,
all'aspirante ritenuto piu' idoneo, individuato sulla base dei
criteri sopra elencati. Se concorda con tale proposta, il direttore
generale autorizza il conferimento dell'incarico provvisorio, nelle
more della pronta attivazione delle procedure per il conferimento
dell'incarico definitivo.
19. E' confermato nell'incarico a tempo indeterminato il personale
titolare di incarico alla data di pubblicazione del presente accordo.

Art. 3.
Incompatibilita'

1. L'incarico non puo' essere conferito al personale che:
a) si trovi in una qualsiasi posizione non compatibile per
specifiche norme di legge;
b) sia titolare di un rapporto di lavoro dipendente presso
qualsiasi ente pubblico o privato con divieto di libero esercizio
professionale.

Art. 4.
Compiti del personale incaricato

1. Il personale incaricato, nello svolgimento della propria
attivita', e' tenuto ad espletare i compiti propri della relativa
professione, nonche' i compiti di carattere amministrativo connessi,
ai fini del buon andamento del servizio.

Art. 5.
Massimale orario

1. L'orario massimo di lavoro del personale incaricato e' fissato
in trentasei ore settimanali da articolarsi secondo le esigenze di
servizio dell'ufficio SASN competente.
2. Qualora per esigenze straordinarie di servizio sia necessario
superare occasionalmente l'orario massimo settimanale previsto
dall'incarico, l'ufficio SASN competente puo' autorizzare il
prolungamento.
3. Ai biologi, ai chimici e agli psicologi autorizzati al
prolungamento di orario e' corrisposto il compenso orario previsto
dall'articolo 26, commi 1, 2 e 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 21 settembre 2001, n. 446.
4. Al restante personale autorizzato a prolungare l'orario e'
corrisposto lo stesso compenso orario previsto per le ore ordinarie.

Art. 6.
Riduzione o soppressione dell'orario - revoca dell'incarico

1. Per mutate esigenze di servizio, qualora non sia possibile
applicare l'istituto della mobilita' di cui al successivo articolo 9,
il Ministero della salute, sentita la commissione paritetica di cui
al successivo articolo 14, puo' dar luogo alla riduzione dell'orario
di attivita' dell'incaricato o alla revoca dell'incarico stesso,
dandone comunicazione all'interessato mediante lettera raccomandata
con avviso di ricevimento, con preavviso di almeno un mese.
2. Contro tale provvedimento e' ammessa opposizione da parte
dell'interessato al Ministero della salute - Direzione generale delle
risorse umane e professioni sanitarie, entro il termine perentorio di
giorni quindici dal ricevimento della comunicazione scritta.
L'opposizione ha effetto sospensivo del provvedimento.
3. La sopra indicata Direzione generale emette provvedimento
definitivo entro trenta giorni dalla data di ricezione
dell'opposizione, dandone comunicazione all'ufficio SASN competente
che provvede a notificare il provvedimento all'interessato e alle
OO.SS. firmatarie del presente accordo.

Art. 7.
Aumento di orario

1. Qualora sia necessario procedere ad aumenti di orario, il
Ministero della salute - ufficio SASN competente - prioritariamente
interpella, secondo ordine di anzianita' d'incarico e, in subordine,
secondo l'anzianita' del conseguimento del titolo richiesto per
l'incarico, i titolari di incarico inferiore a trentasei ore
settimanali in servizio nella struttura ambulatoriale medesima al
fine di conferire l'aumento di orario.
2. Qualora gli interpellati dichiarino la propria disponibilita'
all'aumento di orario, il Ministero della salute - Direzione generale
delle risorse umane e professioni sanitarie autorizza l'ufficio SASN
competente a conferire l'aumento di orario.
3. Qualora, invece, gli interpellati dichiarino la propria
indisponibilita' o non siano in condizioni di acquisire l'aumento di
orario, il Ministero della salute - ufficio SASN competente - attiva
la procedura prevista dall'articolo 2 del presente accordo.

Art. 8.
M o b i l i t a'

1. Per esigenze di carattere organizzativo e funzionale il
Ministero della salute - ufficio SASN competente - puo' avvalersi
dell'istituto della mobilita' anche nell'ipotesi di riduzione o
soppressione dell'orario di attivita' di cui al precedente articolo
6.
2. La procedura della mobilita' sara' attivata nel rispetto dei
criteri che saranno concordati con i sindacati firmatari del presente
accordo. Qualora nel termine di trenta giorni non fosse raggiunto
alcun accordo, la procedura della mobilita' sara' attivata ad
iniziare dal lavoratore che abbia la minore anzianita' di servizio.
3. Contro il provvedimento di mobilita' e' ammessa opposizione da
parte dell'interessato al Ministero della salute - Direzione generale
delle risorse umane e professioni sanitarie - entro il termine
perentorio di giorni quindici dal ricevimento della comunicazione
scritta. L'opposizione ha effetto sospensivo del provvedimento.
4. Il direttore della su indicata Direzione generale, sentita la
commissione paritetica di cui al successivo articolo 14, emette
provvedimento definitivo entro trenta giorni dalla data di ricezione
dell'opposizione dandone comunicazione all'ufficio SASN competente
che provvede a notificare il provvedimento stesso all'interessato.
5. Nel caso di non agibilita' temporanea del presidio
ambulatoriale, il Ministero della salute - ufficio SASN competente -
assegna temporaneamente l'incaricato, senza danno economico per lo
stesso, ad altro presidio ambulatoriale territorialmente piu' vicino
di cui il Ministero medesimo abbia la disponibilita'.
6. Il provvedimento di mobilita' puo' essere adottato anche a
domanda dell'incaricato, valutate le prioritarie esigenze di
servizio.
7. Per esigenze organizzative e funzionali di carattere temporaneo,
il personale incaricato a tempo indeterminato puo' essere autorizzato
a prestare servizio presso un'altra sede SASN con diritto al rimborso
delle spese di viaggio.

Art. 9.
Disciplina dell'assenza dal servizio

1. Al personale incaricato spetta, per ciascun anno di servizio
prestato, un periodo di permesso retribuito di giorni trenta non
festivi, purche' l'assenza dal servizio non sia superiore ad un
totale di ore lavorative pari a cinque volte l'impegno orario
settimanale. Detto periodo e' elevato di giorni quindici non festivi
per i tecnici di radiologia che usufruiscono dell'indennita' di
rischio di cui al terzo comma dell'articolo 8 del disciplinare
allegato al decreto del Ministro della sanita' del 19 dicembre 1986.
2. Il periodo di permesso e' goduto durante l'anno di maturazione.
In caso di indifferibili esigenze di servizio che non ne abbiano reso
possibile il godimento nel corso dell'anno, tali permessi retribuiti
dovranno essere fruiti entro il primo semestre dell'anno successivo.
3. Al personale incaricato a tempo indeterminato che si assenta per
comprovata malattia o infortunio, anche non continuativamente
nell'arco di trenta mesi, che gli impediscano qualsiasi attivita'
lavorativa, il Ministero corrisponde l'intero trattamento economico
per i primi settantacinque giorni e al 50% per i successivi
centocinquanta giorni. In caso che la malattia o l'infortunio si
protraggano ulteriormente il Ministero conserva l'incarico per
ulteriori centottanta giorni senza diritto a compenso.
4. Al personale incaricato che si assenta dal servizio per
documentato e accertato infortunio sul lavoro e' riconosciuto un
ulteriore periodo di assenza retribuito per intero non superiore a
sessanta giorni nell'arco di trenta mesi.
5. I giorni di assenza retribuita, di cui ai comma 3 e 4, sono
rapportati al numero degli accessi settimanali.
6. In caso di documentata assenza per donazione di organi, sangue e
midollo osseo e' riconosciuto un corrispondente permesso retribuito,
in aggiunta ai giorni sopra previsti in caso di accertata malattia o
infortunio.
7. Il personale biologo, chimico e psicologo conserva l'incarico
con diritto a compenso, durante i periodi di astensione obbligatoria
per gravidanza e puerperio, di cui agli articoli 4 e 5 della legge
30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni e integrazioni,
salvo diversa opzione per il trattamento economico previsto dalle
rispettive Casse previdenziali.
8. Il restante personale sanitario non medico, per il quale non
trovano applicazione le disposizioni di cui alla legge n. 103/1996,
conserva l'incarico durante i periodi di astensione obbligatoria per
gravidanza e puerperio di cui alla legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e
successive integrazioni o modificazioni, con diritto alle indennita'
corrisposte dall'I.N.P.S.
9. Il personale incaricato conserva altresi' l'incarico, senza
diritto a compenso, per assenze giustificate dovute a:
a) gravi e documentati motivi di natura familiare, fino ad un
massimo di sette giorni in un anno;
b) partecipazione ad esami, concorsi o a corsi di aggiornamento
professionale, fino ad un massimo di quindici giorni all'anno;
c) matrimonio fino ad un massimo di quindici giorni.
10. Per le assenze di cui al presente articolo, escluso il comma 3
e 4, il personale incaricato, salvo i casi di inderogabile urgenza,
deve inoltrare istanza all'ufficio SASN competente almeno sette
giorni prima dell'assenza, indicando la prevedibile durata ed il
nominativo del sostituto.
11. L'ufficio SASN, valutata la richiesta, adotta il provvedimenti
di competenza relativi all'assenza ed alla sostituzione.
12. Nei confronti del sostituto non operano i motivi di
incompatibilita' di cui all'articolo 3 del presente accordo.
13. Al sostituto sono attribuiti gli stessi compensi previsti per
il prolungamento di orario di cui all'articolo 5 del presente
accordo.
14. Al personale incaricato puo' essere concesso, previa
autorizzazione, il permesso di assentarsi per una durata non
superiore alla meta' dell'orario di lavoro giornaliero, con il limite
di 18 ore annuali.
15. I ritardi effettuati nel limite massimo giornaliero di 30
minuti e annuale di 9 ore e i brevi permessi di cui sopra devono
essere recuperati entro il mese successivo, previa autorizzazione.
Nel caso in cui il recupero non venga effettuato, il compenso e'
proporzionalmente decurtato.

Art. 10.
Formazione permanente

1. Il personale incaricato che partecipa ad iniziative formative
per l'acquisizione dei crediti formativi annuali obbligatori,
stabiliti dalla Commissione nazionale per la formazione continua ai
sensi dell'art. 16-bis, commi 1 e 2, del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, cosi' come modificato dall'art. 14 del
decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, e' considerato in
attivita' di servizio, senza ulteriori oneri a carico del Ministero.

Art. 11.
Tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di lavoro

1. La tutela della salute e dell'integrita' fisica e psichica del
personale sanitario non medico di cui al presente accordo e'
garantita, nei limiti e con il rispetto della normativa vigente, a
mezzo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, gia'
presente nelle sedi SASN.

Art. 12.
Cessazione e sospensione dall'incarico

1. L'incarico e' sospeso in caso di grave inosservanza degli
obblighi derivanti dall'incarico che comporti disfunzioni del
servizio con provvedimento del direttore della Direzione generale
delle risorse umane e professioni sanitarie. Contro tale
provvedimento e' ammesso ricorso alla Commissione paritetica di cui
al successivo articolo 14, che decide entro trenta giorni.
2. L'incarico e' altresi' sospeso nel caso di sospensione dall'albo
professionale o emissione di mandato o ordine di custodia cautelare.
3. La cessazione dell'incarico ha luogo:
a) al compimento del 65° anno di eta', fermo restando, ai sensi
del combinato disposto dei commi 1 e 3 dell'articolo 15-nonies del
decreto legislativo 19 giugno 1999, n 229, che e' facolta' del
personale interessato di mantenere l'incarico per il periodo massimo
di un biennio oltre il 65° anno di eta', in applicazione
dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503;
b) per recesso dell'interessato;
c) per decesso;
d) per condanna passata in giudicato per reato punito con la
reclusione;
e) per cancellazione o radiazione dall'albo professionale;
f) per incapacita' fisica sopravvenuta;
g) per incompatibilita' accertata;
h) per recidiva di infrazioni che hanno gia' determinato la
sospensione del rapporto.

Art. 13.
Tutela sindacale

1. Ai fini dell'esercizio del diritto alla tutela sindacale e'
riconosciuto ai sindacati, che si trovino nelle condizioni di cui al
successivo comma 7, la fruizione di tre ore annue retribuite per ogni
iscritto. Il numero degli iscritti viene rilevato alla fine di
ciascun anno sulla base delle deleghe rilasciate dagli iscritti.
2. Le convocazioni disposte dal Ministero non decurtano il
monte-ore di cui al primo comma.
3. I permessi sindacali devono essere richiesti con congruo
preavviso dalle Organizzazioni sindacali.
4. Il personale ha diritto a partecipare ad assemblee sindacali in
idonei locali concordati con l'ufficio SASN competente per 2 ore
annue pro capite senza decurtazione del compenso, garantendo
l'erogazione delle prestazioni medico-legali di cui al successivo
comma 6.
5. Il diritto di sciopero del personale e' esercitato con un
preavviso di almeno quindici giorni.
6. In occasione di scioperi deve essere garantita l'erogazione
delle seguenti prestazioni medico-legali:
a) visite per infortunio o malattia ai marittimi imbarcati;
b) visite periodiche di idoneita' alla navigazione a marittimi
forniti di pronto imbarco;
c) visite preventive ai marittimi forniti di richiesta di pronto
imbarco;
d) visite periodiche di idoneita' alla navigazione aerea.
7. Ai fini della contrattazione a livello centrale sono considerate
maggiormente rappresentative le organizzazioni sindacali che,
relativamente alla consistenza associativa abbiano un numero di
iscritti, risultanti dalle deleghe per la ritenuta del contributo
sindacale, non inferiore al 5% delle deleghe complessive.
8. Le quote sindacali a carico dell'iscritto sono trattenute nel
rispetto delle vigenti norme, su richiesta del sindacato, corredata
di delega dell'iscritto e per l'ammontare deliberato dal sindacato
stesso, dall'ufficio SASN competente e sono versate mensilmente alle
rispettive organizzazioni sindacali con le modalita' da queste
indicate.

Art. 14.
Commissione paritetica

1. Presso la sede centrale del Ministero e' istituita con
provvedimento del direttore della Direzione generale delle risorse
umane e delle professioni sanitarie una commissione paritetica che
svolge i compiti ad essa demandati dal presente accordo e che puo'
formulare proposte per il miglioramento del servizio anche ai fini
organizzativi.
2. La commissione e' costituita dai rappresentanti del personale di
cui al presente accordo designati dalle organizzazioni sindacali
firmatarie del presente accordo e da un numero paritetico di
funzionari del Ministero della salute, ivi compreso il direttore
generale della Direzione generale delle risorse umane e delle
professioni sanitarie. Ciascuna organizzazione sindacale firmataria
del presente accordo puo' designare un solo rappresentante in seno
alla commissione.
3. Per ogni membro effettivo e' previsto un membro supplente che lo
sostituisce in caso di assenza od impedimento e che gli subentra in
caso di decadenza.
4. La commissione e' presieduta dal direttore della Direzione
generale delle risorse umane e delle professioni sanitarie o da un
suo delegato. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario
del Ministero della salute.
5. La cessazione dell'incarico comporta la decadenza da componente
della commissione.
6. La commissione delibera a maggioranza. Per la validita' delle
deliberazioni e' necessaria la presenza della meta' dei componenti
piu' uno. In caso di parita' prevale il voto del presidente.
7. La commissione e' convocata dal presidente di sua iniziativa o a
richiesta di almeno tre sindacati firmatari.

Capo II

Trattamento economico e previdenziale degli infermieri generici,
professionali, tecnici di radiologia, tecnici di laboratorio e
tecnici terapisti della riabilitazione

Art. 15.
Trattemento economico e previdenziale degli infermieri professionali,
dei tecnici di radiologia, dei tecnici di laboratorio, dei tecnici
terapisti della riabilitazione.

1. Per l'attivita' correlata all'incarico e' corrisposto
mensilmente a decorrere dal 1° gennaio 2004 agli infermieri
professionali, ai tecnici di radiologia, ai tecnici di laboratorio e
ai tecnici terapisti della riabilitazione, operanti negli ambulatori
direttamente gestiti dal Ministero della salute per l'assistenza
sanitaria al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile,
un compenso orario forfetario omnicomprensivo nella misura lorda pari
alla quota oraria attualmente prevista per il lavoro straordinario
diurno festivo effettuato dal personale del comparto «sanita», di cui
al C.C.N.L. sottoscritto in data 19 aprile 2004.
2. Tale compenso orario, determinato con le modalita' di cui
all'articolo 10, commi 7 e 9 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 novembre 1990, n. 384, tenendo conto degli stipendi
tabellari attribuiti dal C.C.N.L. sottoscritto in data 20 settembre
2001 al personale dipendente del comparto sanita' inquadrato nella
categoria C (ex VI livello) e confluito nella categoria D e dal
C.C.N.L. sottoscritto in data 19 aprile 2004, e' pari ad Euro 13.58.
3. Ai tecnici di radiologia si applica, in quanto compatibile la
disposizione relativa all'indennita' di rischio di cui
all'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica n. 348
del 1983.
4. I compensi di cui sopra sono assoggettati al contributo I.N.P.S.
o al regime assicurativo previsto dalla legge n. 103/1996, salvo
diversa opzione.

Art. 16.
Trattamento economico e previdenziale degli infermieri generici

1. Per l'attivita' correlata all'incarico e' corrisposto
mensilmente a decorrere dal 1° gennaio 2004 agli infermieri generici
operanti negli ambulatori direttamente gestiti dal Ministero della
salute per l'assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e
dell'aviazione civile un compenso orario forfetario omnicomprensivo
nella misura lorda pari alla quota oraria attualmente prevista per il
lavoro straordinario diurno festivo effettuato dal personale del
comparto «sanita», di cui al C.C.N.L. sottoscritto in data 19 aprile
2004.
2. Tale compenso orario, determinato con le modalita' di cui
all'articolo 10, commi 7 e 9 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 novembre 1990, n. 384, tenendo conto degli stipendi
tabellari attribuiti dal C.C.N.L. sottoscritto in data 20 settembre
2001 e dal C.C.N.L. sottoscritto in data 19 aprile 2004 al personale
dipendente del comparto «sanita» inquadrato nella categoria B livello
super (ex V livello), e' pari ad Euro 11,76.
3. I compensi di cui sopra sono assoggettati al contributo I.N.P.S.
o al regime assicurativo previsto dalla legge n. 103 del 1996, salvo
diversa opzione.

Capo III
Trattamento economico dei chimici, biologi e psicologi

Art. 17.
Trattamento economico e previdenziale dei chimici, dei biologi e
degli psicologi

1. Per l'attivita' correlata all'incarico e' corrisposto
mensilmente a decorrere dal 1° gennaio 2004 ai chimici, ai biologi ed
agli psicologi operanti negli ambulatori direttamente gestiti dal
Ministero della salute per l'assistenza sanitaria al personale
navigante, marittimo e dell'aviazione civile un compenso orario
forfetario, pari ad Euro 12,69, oltre all'eventuale indennita' di
piena disponibilita' e al compenso aggiuntivo nella misura e con le
modalita' previste dall'articolo 26 del decreto del Presidente della
Repubblica 21 settembre 2001, n. 446, con esclusione dei commi 7, 8 e
9.
2. L'ufficio SASN competente versa, trimestralmente, alle
rispettive casse previdenziali secondo quanto previsto dalla legge
8 agosto 1995, n. 335 e nel rispetto delle decorrenze fissate dalla
stessa legge un contributo del 22% di cui il 13% a proprio carico ed
il 9% a carico dei biologi, dei chimici e dei psicologi calcolato sui
compensi corrisposti ai sensi del presente accordo, con modalita' che
assicurino l'individuazione delle somme versate e del lavoratore cui
si riferiscono.

Art. 18.
Trattamento tributario

1. Gli emolumenti corrisposti al personale incaricato sono
assoggettati, ai sensi della legge 21 novembre 2000, n. 342 e del
decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, allo stesso regime
tributario previsto per i redditi di lavoro dipendente.
2. Il personale incaricato, gia' a rapporto convenzionale,
assoggettato al regime tributario previsto per i rapporti di lavoro
autonomo, conserva detto regime, salvo diversa opzione.

Art. 19.
Trattamento previdenziale e tributario nuovi rapporti

1. Per i rapporti instaurati ai sensi del presente accordo sara'
applicato il regime previdenziale e tributario previsto in materia di
rapporti di collaborazione coordinata e continuativa dalle vigenti
disposizioni di leggi e regolamenti.

Art. 20.
Assicurazione contro i rischi derivanti dagli incarichi

1. Il Ministero della salute assicura i lavoratori incaricati
contro i danni da responsabilita' professionale verso terzi e contro
gli infortuni subiti a causa ed in occasione dell'attivita'
professionale espletata ai sensi del presente accordo.
2. Il contratto e' stipulato senza franchigia per i seguenti
massimali:
a) per responsabilita' civile verso i terzi:
Euro 774.687,00 per sinistro;
Euro 516.457,00 per singola persona danneggiata;
Euro 258.228,00 per danni a cose od animali;
b) per gli infortuni:
Euro 774.687,00 per morte o invalidita' permanente;
Euro 78,00 giornaliere per un massimo di trecento giorni per
invalidita' temporanea.
3. Il personale incaricato, che a causa dell'attivita'
professionale espletata ai sensi del presente accordo e' esposto a
radiazioni ionizzanti, e' assicurato obbligatoriamente presso
l'I.N.A.I.L.

Art. 21.
Norma transitoria

1. I compensi gia' corrisposti sino al 31 dicembre 2003 saranno
ricalcolati secondo le variazioni intervenute nei rispettivi C.C.N.L.
di riferimento in base ai compensi orari riportati nella tabella B.

Art. 22.
Oneri di spesa

1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione del presente
accordo e' valutato in 4.093.064,00 euro per l'anno 2005, di cui
1.386.128,00 euro per arretrati, e in 2.706.936,00 euro per l'anno
2006.
Dichiarazione congiunta

A seguito del rinnovo degli accordi collettivi di riferimento, le
parti avvieranno le trattative per l'eventuale adeguamento della
presente convenzione alle condizioni di maggior favore, per quanto
compatibili, previste dai suddetti accordi di riferimento.
Dichiarazione SNUBCI-FEDERBIOLOGI, AUPI, SICUS e Ministero della
salute

Le organizzazioni sindacali dei biologi, chimici e psicologi e il
Ministero della salute prendono atto che sono in corso le trattative
congiunte per il rinnovo del contratto unico dei medici, dei biologi,
dei chimici e degli psicologi ambulatoriali che operano nel Servizio
sanitario nazionale e si impegnano a procedere ad analoga trattativa
congiunta, per gli aspetti giuridici ed economici, in occasione del
prossimo rinnovo contrattuale dei medici ambulatoriali che operano
negli uffici SASN.
Dichiarazione a verbale n. 1

Il Ministero della salute si impegna ad organizzare corsi formativi
interni nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.
Dichiarazione a verbale n. 2

L'AUPI, organizzazione sindacale rappresentante gli psicologi,
firma il presente contratto che non prevede una parcella
differenziata per l'attivita' di psicoterapia, prendendo atto delle
dichiarazioni della controparte che presso gli uffici SASN non si
effettuano prestazioni di psicoterapia.
Dichiarazione a verbale n. 3

Le Organizzazioni sindacali CGIL-CISL-UIL-RdB P.I. ritengono la
stipula del presente accordo come un primo, parziale passo verso la
stabilizzazione (contratto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato) del personale infermieristico e tecnico.
A tale scopo si porranno in essere tutte le iniziative utili
affinche' l'iter di stabilizzazione trovi al piu' presto
concretizzazione formale.
Dichiarazione a verbale n. 4

La RdB P.I. firma per senso di responsabilita' nei confronti del
personale destinatario di tale accordo pur non condividendone che
parzialmente i contenuti.
La scrivente Organizzazione sindacale dichiara inoltre il suo
impegno a favorire l'inserimento del personale sanitario non medico
nei ruoli del Ministero della salute con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato.

ELENCO DELLE PARTI FIRMATARIE DELL'ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE PER
LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CONVENZIONALI TRA IL MINISTERO DELLA
SALUTE ED IL PERSONALE SANITARIO NON MEDICO OPERANTE NEGLI AMBULATORI
DIRETTAMENTE GESTITI DAL MINISTERO DELLA SALUTE PER L'ASSISTENZA
SANITARIA E MEDICO-LEGALE AL PERSONALE NAVIGANTE, MARITTIMO E
DELL'AVIAZIONE CIVILE - DECORRENZA 2004/2006. (Sottoscritto il
28 ottobre 2004).

=====================================================================
   Per il Ministero della salute: dott.     |
   Claudio Mastrocola                       |firmato
   =====================================================================
   Per i rappresentanti delle Organizzazioni|
   sindacali:                               |CGIL - FP NIDIL
   ---------------------------------------------------------------------
   firmato                                  |CISL - FPS
   ---------------------------------------------------------------------
   firmato                                  |UIL - PA
   ---------------------------------------------------------------------
   firmato                                  |CONFASL - UNSA
   ---------------------------------------------------------------------
   firmato                                  |RdB CUB Pubblico Impiego
   ---------------------------------------------------------------------
   firmato                                  |FLP
   ---------------------------------------------------------------------
   |FEDERAZIONE INTESA
   ---------------------------------------------------------------------
   firmato                                  |S.N.U.B.C.I. - FEDERBIOLOGI
   ---------------------------------------------------------------------
   firmato                                  |AUPI
   ---------------------------------------------------------------------
   firmato                                  |S.I.C.U.S.
   ---------------------------------------------------------------------
   firmato                                  |
 
 Allegato A
TITOLI  E CRITERI DI VALUTAZIONE PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI
   CUI ALL'ARTICOLO 2 DELL'ACCORDO.
1) Infermieri,  tecnici  di  radiologia,  tecnici  di  laboratorio  e
   tecnici terapisti della riabilitazione.
=====================================================================
   A) Titoli accademici e di studio (punteggio massimo:    |
   punti 5):                                                 |
   =====================================================================
   1) diploma universitario conseguito ai sensi          |
   dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo         |
   30 dicembre 1992, n. 502, con il massimo dei voti         |punti 3,00
   ---------------------------------------------------------------------
   2) diplomi ed attestati conseguiti in base al         |
   precedente ordinamento (riconosciuti equipollenti al      |
   diploma universitario), con il massimo dei voti           |punti 2,00
   ---------------------------------------------------------------------
   3) anzianita' di iscrizione all'albo professionale    |
   (per anno)                                                |punti 0,20
   ---------------------------------------------------------------------
   B) Titoli di servizio (punteggio massimo: punti 25) per |
   servizio reso nello stesso profilo professionale messo a  |
   bando o in qualifiche corrispondenti:                     |
   ---------------------------------------------------------------------
   1) attivita' prestata presso un ambulatorio a diretta |
   gestione degli uffici S.A.S.N.: per ogni mese di attivita'|
   ---------------------------------------------------------------------
   2) attivita' di sostituzione prestata presso un       |
   ambulatorio a diretta gestione degli uffici S.A.S.N.: per |
   ogni mese di attivita'                                    |punti 0,40
   ---------------------------------------------------------------------
   3) attivita' prestata presso strutture sanitarie      |
   pubbliche: per ogni mese di attivita'                     |punti 0,10
   ---------------------------------------------------------------------
   4) attivita' prestata presso strutture sanitarie      |
   private: per ogni mese di attivita'                       |punti 0,05
 Il   servizio  reso  nel  corrispondente  profilo  della  categoria
   inferiore o in qualifiche corrispondenti e' valutato al 50% (rispetto
   ai  punteggi  sopra riportati) di quello reso nel profilo relativo al
   bando.
   Per  mese intero di attivita' si intendono anche frazioni superiori
   a  quindici  giorni.  In  caso  di  servizi contemporanei e' valutato
   quello piu' favorevole al candidato.
   =====================================================================
   C) Pubblicazioni, curriculum formativo e professionale, titoli    |
   vari (punteggio massimo: punti 5)                                   |
   =====================================================================
   - pubblicazioni;                                                |
   ---------------------------------------------------------------------
   - partecipazione a convegni, congressi e seminari;              |
   ---------------------------------------------------------------------
   - incarichi di insegnamento;                                    |
   ---------------------------------------------------------------------
   - corsi di formazione e di aggiornamento professionale;         |
   ---------------------------------------------------------------------
   - servizio militare di leva espletato con mansioni riconducibili|
   al profilo a concorso;                                              |
   ---------------------------------------------------------------------
   - altri titoli (categoria residuale).                           |
2) Biologi, psicologi e chimici.
 A) Titoli accademici
   1) Laurea specialistica:
   =====================================================================
   a) laurea con voto 110 e lode             |
   =====================================================================
   punti 3,00                                      |
   b) laurea con voto 110                    |          punti 1,80
   c) laurea con voto da 100 a 109           |          punti 1,20
 
 2) Specializzazioni:
   =====================================================================
   a) per la prima specializzazione o dottorato di     |
   ricerca                                                   |punti 3,00
   =====================================================================
   b) per ogni ulteriore specializzazione:             |punti 1,20
   ---------------------------------------------------------------------
   c) specializzazione o dottorato di ricerca          |
   conseguito con il massimo dei voti (una sola volta):      |punti 0,80
 B) Titoli di studio
   =====================================================================
   1) Corsi di perfezionamento o di aggiornamento in una |
   delle rispettive discipline:                              |
   =====================================================================
   a) per ogni corso della durata minima di 30 ore o di 4|
   giorni                                                    |punti 0,10
   ---------------------------------------------------------------------
   b) per ogni corso superiore a 120 ore o a 6 mesi      |punti 0,40
   ---------------------------------------------------------------------
   c) per ogni corso superiore a 250 ore o ad 1 anno (per|
   anno)                                                     |punti 0,50
   ---------------------------------------------------------------------
   fino ad un massimo di 2 punti.                        |
=====================================================================
   C) Titoli professionali (per servizio reso nelle        |
   rispettive discipline)                                    |
   =====================================================================
   1) Attivita' prestata presso un ambulatorio a diretta |
   gestione degli uffici SASN: per ogni mese di attivita'    |punti 0,50
   ---------------------------------------------------------------------
   2) Attivita' di sostituzione presso un ambulatorio a  |
   diretta gestione degli uffici SASN: per ogni mese di      |
   attivita'                                                 |punti 0,40
   ---------------------------------------------------------------------
   3) Attivita' professionale prestata con regolare      |
   contratto di lavoro retribuito, presso strutture del SASN,|
   comuni, province, regioni, istituti universitari,         |
   ministeri, enti privati equiparati ai sensi di legge,     |
   istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, enti |
   ed istituti pubblici di ricerca, strutture private        |
   accreditate: per ogni mese di attivita'                   |punti 0,15
   ---------------------------------------------------------------------
   4) Attivita' professionale prestata con regolare      |
   contratto di lavoro retribuito, presso strutture private  |
   per ogni mese di attivita'                                |punti 0,10
   ---------------------------------------------------------------------
   5) Attivita' professionale in qualita' di volontario  |
   presso strutture pubbliche per ogni mese di attivita'     |punti 0,05
   ---------------------------------------------------------------------
   Frazioni di mese superiori a 15 giorni vengono        |
   computate come mese intero.                               |
   ---------------------------------------------------------------------
   Lo stesso punteggio non e' cumulabile se riferito a   |
   prestazioni svolte contemporaneamente; in tal caso e'     |
   valutata solo l'attivita' che comporta il punteggio piu'  |
   alto.                                                     |
   ---------------------------------------------------------------------
   6) Idoneita' in pubblici concorsi nelle rispettive    |
   discipline                                                |punti 0,05
   ---------------------------------------------------------------------
   E' valutabile solo la prima delle idoneita' possedute.|
   ---------------------------------------------------------------------
   D) Anzianita' di iscrizione all'ordine per un massimo di|
   10 anni                                                   |
   ---------------------------------------------------------------------
   Per ogni anno                                         |
   ---------------------------------------------------------------------
   punti 0,10                                                |
   ---------------------------------------------------------------------
   Il punteggio previsto per l'anzianita' di iscrizione  |
   all'Ordine si riferisce ad ogni anno di iscrizione ed e'  |
   frazionabile in dodicesimi.                               |
   ---------------------------------------------------------------------
   Frazioni di mese superiori a quindici giorni sono     |
   computate come mese intero.                               |
   ---------------------------------------------------------------------
   E) Pubblicazioni, curriculum formativo e professionale, |
   titoli vari (punteggio massimo: punti 5).                 |
   ---------------------------------------------------------------------
   I titoli non valutabili nei precedenti punti saranno    |
   valutati con un punteggio massimo                         |   punti 5

Allegato B

COMPENSI ORARI DI CUI ALL'ARTICOLO 21 DELL'ACCORDO

Infermieri professionali, tecnici di laboratorio, tecnici di
radiologia, tecnici terapisti della riabilitazione

Dal 1° luglio 2000 al 31 dicembre 2000 Euro 11.45
Dal 1° gennaio 2001 al 31 agosto 2001 Euro 11.73
Dal 1° settembre 2001 al 31 dicembre 2001 Euro 12.79
Dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2002 Euro 13.17
Dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2003 Euro 13.58
Infermieri generici

Dal 1° luglio 2000 al 31 dicembre 2000 Euro 10.85
Dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2001 Euro 11.10
Dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2002 Euro 11.42
Dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2003 Euro 11.76
Biologi - psicologi - chimici

Compenso
Dal 1° gennaio 1999 al 31 dicembre 1999 Euro 12,51
Dal 1° gennaio 2000 Euro 12.69
Indennita' di disponibilita'
Dal 1° gennaio 1999 al 31 dicembre 1999 Euro 2.19
Dal 1° gennaio 2000 Euro 2.22
Compenso aggiuntivo
Secondo le modalita' previste dall'articolo 26, comma 5, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 446/2001


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato

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