IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante «Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche», ed in particolare l'art. 46, commi 8 e 9
del citato decreto che individua le risorse di cui l'ARAN deve
avvalersi per lo svolgimento della propria attivita' e determina la
disciplina delle modalita' di riscossione dei contributi a carico
delle amministrazioni, rinviando, per quanto riguarda il sistema dei
trasferimenti per le amministrazioni diverse dallo Stato, ai decreti
del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze;
Visto l'art. 46, comma 10, del decreto legislativo n. 165 del
2001, secondo cui i contributi di cui al comma 8 affluiscono
direttamente al bilancio dell'ARAN;
Visto il decreto interministeriale del Ministro per la funzione
pubblica 30 aprile 1999 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 266
del 12 novembre 1999, emanato di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno, come
modificato dal decreto interministeriale 14 dicembre 2001, in cui,
all'art. 3 si rinvia ad apposito decreto del Ministero dell'economia
e delle finanze per l'individuazione della somma da porre a carico
delle regioni sulla base dei dati forniti dal conto annuale del
personale in servizio presso tali enti e tenuto conto della quota di
contributo individuale concordata tra l'ARAN e l'Organismo di
coordinamento dei comitati di settore, ai sensi dell'art. 46,
comma 8, lettera a), secondo alinea, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165;
Visti i dati relativi al personale in servizio presso le regioni
a statuto ordinario desunti dall'ultimo conto annuale disponibile
relativo all'anno 2003 e rilevati sulla base della circolare n. 7 del
29 marzo 2004;
Considerato che le regioni a statuto speciale e le province
autonome di Trento e di Bolzano non si sono avvalse dell'assistenza
dell'ARAN ai sensi dell'art. 46, comma 13, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165;
Decreta:
Art. 1.
Le somme da porre a carico delle regioni a statuto ordinario a
titolo di contributo dovuto all'ARAN, per l'anno 2006, ai sensi
dell'art. 46, comma 8, lettera a), del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, sono quelle evidenziate nella tabella allegata al
presente decreto.
Art. 2.
I contributi di cui all'art. 1 debbono essere iscritti dalle
regioni in specifici capitoli di spesa dei rispettivi bilanci per
essere versati, entro il 28 febbraio 2006, alla contabilita' speciale
intestata all'ARAN sul conto n. 149726 istituito presso la Sezione
tesoreria provinciale dello Stato di Roma, dandone contestuale
comunicazione all'ARAN.
In caso di omesso versamento da parte delle regioni, entro il
suddetto termine del 28 febbraio, il Ministero dell'economia e delle
finanze, su segnalazione dell'ARAN, e' autorizzato a trattenere alle
regioni l'importo dovuto a valere sulle erogazioni ad esse spettanti
in corso d'anno ai sensi dell'art. 3, comma 12, della legge
28 dicembre 1995, n. 549 ed a versarlo direttamente all'ARAN mediante
accreditamento sulla contabilita' speciale n. 149726 ad essa
intestata presso la tesoreria provinciale dello Stato di Roma,
dandogliene contestuale comunicazione.
Roma, 3 febbraio 2006
Il Ministro: Tremonti
Allegato
SOMME DA PORRE A CARICO DELLE REGIONI AI SENSI DELL'ART. 50, COMMI 8
E 9, DEL DECRETO LEGISLATIVO n. 29 DEL 1993 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED
INTEGRAZIONI
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato