IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
delegato per la pesca e l'acquacoltura
Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 2004 in materia di
pesca marittima;
Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante la
Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma
dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38;
Visto il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 100, recante
ulteriori disposizioni per la modernizzazione dei settori della pesca
e dell'acquacoltura e per il potenziamento della vigilanza e del
controllo della pesca marittima, a norma dell'art. 1, comma 2 della
legge 7 marzo 2003, n. 38;
Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modifiche,
concernente la disciplina della pesca marittima;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n.
1639, e successive modifiche, riguardante il regolamento di
esecuzione della predetta legge;
Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1995, e successive
modifiche, recante la disciplina del rilascio delle licenze di pesca,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 31 agosto 1995;
Visto il decreto ministeriale 9 febbraio 2006, recante
«Autorizzazioni all'esercizio della pesca con il sistema "volante a
coppia"», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio
2006;
Considerato che il Piano nazionale triennale della pesca e
dell'acquacoltura di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo
26 maggio 2004, n. 154, in corso di predisposizione, rechera' gli
orientamenti strategici per uno sfruttamento razionale delle risorse
biologiche del mare;
Ritenuto opportuno, nelle more della predisposizione dei suddetti
orientamenti strategici, sospendere gli effetti dell'articolo 2 del
decreto ministeriale 9 febbraio 2006;
Visto il decreto ministeriale 17 giugno 2005, recante la delega di
attribuzioni del Ministro delle politiche agricole e forestali, per
taluni atti di competenza dell'Amministrazione, al Sottosegretario di
Stato on.le Paolo Scarpa Bonazza Buora;
Decreta:
Art. 1.
1. Nelle more delle determinazioni degli orientamenti strategici
per uno sfruttamento razionale delle risorse biologiche del mare di
cui al Piano nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura,
sono sospesi gli effetti dell'art. 2 del decreto ministeriale
9 febbraio 2006.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 28 febbraio 2006
Il Sottosegretario di Stato
Scarpa Bonazza Buora
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato