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Gazzetta Ufficiale N. 55 del 7 Marzo 2006

AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 2 febbraio 2006
Avvio di procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di regolazione delle partite economiche tra operatori del mercato elettrico conseguenti all'erogazione di servizi di pubblica utilita'. (Deliberazione n. 23/06).

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 2 febbraio 2006;
Visti:
la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno
dell'energia elettrica che abroga la direttiva 96/92/CE;
la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n.
481/1995);
il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto
legislativo n. 79/1999);
la legge 27 ottobre 2003, n. 290 (di seguito: la legge n.
290/2003);
la legge 23 agosto 2004, n. 239;
la legge 18 aprile 2005, n. 62;
il decreto del Ministro delle attivita' produttive 19 dicembre
2003, recante approvazione del testo integrato della disciplina del
mercato elettrico e assunzione di responsabilita' del Gestore del
mercato elettrico S.p.a. relativamente al mercato elettrico;
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio
2004, recante criteri, modalita' e condizioni per l'unificazione
della proprieta' e della gestione della rete elettrica nazionale di
trasmissione;
la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
(di seguito: l'Autorita) 16 ottobre 2003, n. 118/03, come
successivamente modificata ed integrata;
l'allegato A alla deliberazione dell'Autorita' 30 dicembre 2003,
n. 168/03, come successivamente modificato ed integrato (di seguito:
deliberazione n. 168/03);
l'allegato A alla deliberazione dell'Autorita' 30 gennaio 2004,
n. 05/04, come successivamente modificato ed integrato (di seguito:
testo integrato);
la deliberazione dell'Autorita' 30 dicembre 2004, n. 250/04;
la deliberazione dell'Autorita' 29 aprile 2005, n. 79/05;
il documento per la consultazione 16 novembre 2005, recante
«Modifiche alla deliberazione n. 168/03 per la registrazione dei
contratti di compravendita di energia elettrica ai fini della loro
esecuzione nell'ambito del servizio di dispacciamento, la modifica
dei corrispettivi di sbilanciamento effettivo e la definizione di
disposizioni transitorie relative all'anno 2006» (di seguito:
documento per la consultazione 16 novembre 2005);
Considerato che:
l'art. 29 della deliberazione n. 168/03 stabilisce che i
corrispettivi di dispacciamento siano pagati o incassati entro il
giorno dieci (10) del secondo mese successivo a quello di competenza;
ai fini della quantificazione dei corrispettivi di cui al
precedente alinea, Terna deve determinare l'energia elettrica immessa
e l'energia elettrica prelevata, aggregando rispettivamente l'insieme
dei punti di immissione e dei punti di prelievo appartenenti ad un
medesimo punto di dispacciamento;
l'art. 43 della deliberazione n. 168/04 stabilisce che Terna
calcoli l'energia elettrica immessa, aggregata per punto di
dispacciamento e per periodo rilevante, nonche' l'energia elettrica
prelevata, aggregata per punto di dispacciamento e per periodo
rilevante entro il giorno venticinque (25) del mese successivo a
quello di competenza e che, per il periodo regolatorio 2004-2007, ai
fini dello svolgimento del servizio di aggregazione, Terna si avvalga
dell'opera delle imprese distributrici;
gli articoli 44 e 44.1 della deliberazione n. 168/03 stabiliscono
che le imprese distributrici comunichino a Terna, entro il giorno
quindici (15) del mese successivo a quello di competenza, le misure
relative ai punti di immissione ubicati nel proprio ambito di
competenza ed entro il giorno venti (20) del mese successivo a quello
di competenza, le misure relative ai punti di prelievo, ubicati nel
proprio ambito di competenza, aggregate per punto di dispacciamento;
tenuto conto delle problematiche inerenti alla prima operativita'
del sistema di regolazione dei pagamenti e alla disponibilita' dei
dati aggregati per punto di dispacciamento, le tempistiche per la
regolazione dei corrispettivi di dispacciamento previste a regime
sono state modificate, per l'anno 2005, stabilendo che i medesimi
corrispettivi siano pagati o incassati entro il giorno trenta (30)
del secondo mese successivo a quello di competenza;
i tempi della regolazione dei pagamenti previsti per l'anno 2005
sono stati confermati transitoriamente anche per l'anno 2006; anche
sulla base delle informazioni fornite da Terna in risposta al
documento per la consultazione 16 novembre 2005;
l'art. 32 del testo integrato stabilisce che il pagamento da
parte delle imprese distributrici all'Acquirente unico dei
corrispettivi per la cessione alle medesime imprese dell'energia
elettrica destinata al mercato vincolato sono effettuati, con valuta
beneficiaria, il quindicesimo giorno lavorativo del secondo mese
successivo a quello di competenza;
ai fini della quantificazione dei corrispettivi di cui al
precedente alinea, l'energia elettrica destinata ai clienti del
mercato vincolato di ciascuna impresa distributrice e' definita ai
sensi dell'art. 31 del testo integrato;
l'art. 33 del testo integrato stabilisce che le imprese
distributrici devono trasmettere all'Acquirente unico, secondo le
modalita' dal medesimo definite, la registrazione delle misure
dell'energia elettrica e l'Acquirente unico ha stabilito che tali
informazioni vengano trasmesse entro il giorno venti (20) del mese
successivo a quello di riferimento;
in risposta al documento per la consultazione 16 novembre 2005,
alcuni soggetti hanno manifestato l'esigenza, da un lato, di
rivalutare i tempi della regolazione dei pagamenti nel settore
elettrico, attivando anche gruppi di lavoro sul tema e, dall'altro,
la necessita' di considerare, anche nel delineare tali tempistiche,
le problematiche inerenti alla misura e alla disponibilita' dei dati;
al fine di minimizzare l'esposizione finanziaria dei soggetti
interessati, i tempi della regolazione dei pagamenti previsti per la
cessione alle imprese distributrici dell'energia elettrica destinata
ai clienti del mercato vincolato e per i corrispettivi di
dispacciamento devono essere fissati in modo tale da armonizzarsi con
tutti i sistemi di pagamento presenti nel settore elettrico;
una riduzione dei tempi della regolazione dei pagamenti previsti
per i servizi di cui al precedente alinea renderebbe anche possibile
una contestuale riduzione dei tempi previsti nella disciplina del
mercato elettrico, nonche' di quelli previsti per la fatturazione dei
servizi di trasmissione e di distribuzione.
Ritenuto necessario:
avviare un procedimento per la formazione di provvedimenti aventi
ad oggetto la regolazione dei pagamenti per i corrispettivi per la
cessione alle imprese distributrici dell'energia elettrica destinata
ai clienti del mercato vincolato e per i corrispettivi di
dispacciamento;
Delibera:

1) di avviare un procedimento ai fini della formazione di
provvedimenti aventi ad oggetto la regolazione dei pagamenti per i
corrispettivi per la cessione alle imprese distributrici dell'energia
elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato e per i
corrispettivi di dispacciamento;
2) di tener conto, nella formazione dei provvedimenti di cui al
punto 1:
a) della necessita' di rivedere i tempi della regolazione dei
pagamenti nel settore elettrico e della necessita' di considerare,
anche nel delineare tali tempistiche, le problematiche inerenti alla
misura e alla disponibilita' dei dati;
b) dell'opportunita' di armonizzare i tempi della regolazione dei
pagamenti di tutti i servizi del settore elettrico, nonche' di quelli
previsti per i soggetti che operano nel mercato elettrico, anche al
fine della minimizzazione dell'esposizione finanziaria dei soggetti
interessati;
3) di comunicare che il responsabile del procedimento e', ai sensi
del combinato disposto dell'art. 12, comma 1, lettera b), della
deliberazione n. 182/2004 e del punto 16 della deliberazione n.
183/2004, il direttore della Direzione energia elettrica;
4) di conferire mandato al direttore della Direzione energia
elettrica affinche' possa costituire, qualora sia ritenuto opportuno
in relazione allo sviluppo del procedimento, uno o piu' gruppi di
lavoro informali per favorire la piu' ampia partecipazione dei
soggetti regolati al procedimento;
5) di convocare, qualora sia ritenuto opportuno in relazione allo
sviluppo del procedimento, audizioni per la consultazione dei
soggetti e delle formazioni associative che ne rappresentano gli
interessi ai fini dell'acquisizione di elementi conoscitivi utili per
la formazione e l'adozione dei provvedimenti;
6) rendere disponibili, qualora sia ritenuto opportuno in relazione
allo sviluppo del procedimento, documenti per la consultazione;
7) di pubblicare la presente deliberazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana e nel sito Internet dell'Autorita'
(www.autorita.energia.it), affinche' entri in vigore dalla data della
sua pubblicazione.

Milano, 2 febbraio 2006

Il presidente: Ortis


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato

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