IL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
di concerto con
IL MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
IL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
IL MINISTERO DELLA SALUTE
Visti gli articoli 8 e 9 della legge 19 ottobre 1984, n. 748,
concernente «Nuove norme per la disciplina dei fertilizzanti»,
pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 305 del 6 novembre 1984;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente
norme per la razionalizzazione dell'organizzazione delle
amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di
pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n.
421, modificato da ultimo con decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
80;
Visto l'art. 58, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997,
n. 22, pubblicato come testo coordinato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 278 del
28 novembre 1997, che modifica i succitati articoli 8 e 9;
Visto il decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 161, relativo
all'attuazione delle direttive del consiglio 89/284/CEE e 89/530/CEE
concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
relative ai concimi, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del
27 maggio 1993;
Visto il decreto direttoriale 3 novembre 2004, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 17 dicembre 2004, n. 295 che da ultimo ha
modificato ed integrato gli allegati alla sopracitata legge n.
748/1984;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 inerente alla
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59» ed in particolare l'art. 33, comma 1, con
il quale il Ministro per le politiche agricole e il Ministero per le
politiche agricole assumono rispettivamente la denominazione Ministro
delle politiche agricole e forestali e Ministero delle politiche
agricole e forestali;
Ritenuto necessario apportare talune modifiche ed integrazioni agli
allegati 1B e 3 della legge n. 748/1984;
Considerate che, ai sensi della medesima legge n. 748/1984, le
modifiche agli allegati sono approvate con decreto del Ministro per
le politiche agricole e forestali, di concerto con Ministri delle
attivita' produttive, dell'ambiente e del territorio e della salute,
di cui agli articoli 8 e 9;
Atteso che la commissione tecnico-consultiva per i fertilizzanti di
cui all'art. 10 della legge n. 748/1984 e successive modificazioni,
nominata da ultimo con decreto ministeriale n. 7951 del 18 giugno
2002 con il quale si e' proceduto a rinnovare la composizione della
predetta commissione, ha espresso, nelle sedute del 17 giugno 2004 e
del 28 aprile 2005, proprio avviso favorevole a talune variazioni
agli allegati 1B e 3 della legge n. 748/1984;
Sentito il parere della commissione UE a norma della direttiva
98/34/CE, concernente la procedura d'informazione nel settore delle
norme e regolamentazioni tecniche;
Decreta:
Art. 1.
1. Gli allegati della legge 19 ottobre 1984, n. 748, concernente
«Nuove norme per la disciplina dei fertilizzanti» sono ulteriormente
modificati ed integrati come riportato nell'allegato al presente
decreto.
2. Resta valido il principio del mutuo riconoscimento esteso ai
prodotti legittimamente fabbricati ovvero commercializzati in altri
Paesi della UE, nei Paesi sottoscrittori dell'accordo sullo spazio
economico europeo e in Turchia.
Il presente decreto sara' inviato all'organo di controllo per la
registrazione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 2 dicembre 2005
p. Il Ministero delle politiche agricole e forestali
Il direttore generale per la qualita' dei prodotti agroalimentari
La Torre
p. Il Ministero delle attivita' produttive
Il direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitivita'
Goti
p. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
Il direttore generale per la qualita' della vita
Mascazzini
p. Il Ministero della salute Il dirigente generale della sanita'
veterinaria e degli alimenti
Marabelli
2. Nel seguente elenco
sono indicati i soggetti che risultano assegnatari delle concessioni
in luogo dei soggetti indicati al comma 1, in quanto collocati, nell
e rispettive graduatorie provinciali, nelle posizioni progressivament
e piu favorevoli: 3. I soggetti indicati nell'elenco di cui al c
omma 2 dovranno ritirare, ove non vi abbiano gia provveduto, presso l
'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato - Piazza Mastai n. 11
- 00153 Roma - le schede di valutazione del progetto presentato con
l'obbligo di attenersi, in sede di realizzazione dei lavori, alla pro
posta inviata all'Amministrazione in sede di gara, secondo quanto des
critto nella relazione illustrativa, nel rispetto del numero delle po
stazioni, della superficie utile netta della sala da gioco e di quell
a a disposizione di ciascun giocatore, nonche delle indicazioni ed os
servazioni formulate dalla Commissione sul progetto valutato. In caso
di divergenza grave ricadranno sugli assegnatari delle concessioni t
utte le conseguenti responsabilita di carattere risarcitorio e eventu
almente penale. Entro il termine perentorio di centocinquanta giorni
dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente dec
reto, i soggetti indicati nell'elenco di cui al comma 2 dovranno appr
ontare le sale debitamente attrezzate e funzionanti per il collaudo d
a parte dell'Amministrazione con facolta di richiederne il differimen
to nei termini e alle condizioni stabilite dall'art. 52, comma 48 del
la legge 28 dicembre 2001, n. 448 e successive modificazioni. 4.
Restano ferme le altre disposizioni di cui al citato decreto diretto
riale 11 luglio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 163 del
16 luglio 2001. 5. Avverso il presente decreto, che sara pubbli
cato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e ammesso ri
corso nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente.
Roma, 3 marzo 2006
Il direttore: Tagliaferri
Allegati
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato