La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, recante interventi
urgenti per i settori dell'agricoltura, dell'agroindustria, della
pesca, nonche' in materia di fiscalita' d'impresa, e' convertito in
legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 11 marzo 2006
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Alemanno, Ministro delle politiche agricole e forestali
Visto, il Guardasigilli: Castelli
LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 3723):
Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
(Berlusconi), e dal Ministro delle politiche agricole
(Alemanno), l'11 gennaio 2006.
Assegnato alla 9ª commissione (Agricoltura e produzione
agroalimentare), in sede referente, l'11 gennaio 2006 con
parere delle commissioni 1ª (per presupposti
costituzionali), 1ª, 2ª, 5ª, 6ª, 8ª, 10ª, 11ª, 13ª e 14ª e
parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali),
in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di
costituzionalita', il 12 e 17 gennaio 2006.
Esaminato dalla 9ª commissione il 17, 18, 19, 24, 25,
26 e 31 gennaio 2006.
Esaminato in aula il 1°- 8 febbraio 2006 ed approvato
il 9 febbraio 2006.
Camera dei deputati (atto n. 6352):
Assegnato alla commissione XIII (Agricoltura), in sede
referente, il 14 febbraio 2006 con pareri del comitato per
la legislazione e delle commissioni I, II, III, V, VI,
VIII, IX, X, XI, XII e XIV e della commissione parlamentare
per le questioni regionali.
Esaminato dalla IX commissione il 14 febbraio 2006.
Esaminato in aula il 14 e 16 febbraio 2006 ed approvato
con modificazioni il 22 febbraio 2006.
Senato della Repubblica (atto n. 3723-B):
Assegnato alla 9ª commissione (Agricoltura e produzione
agroalimentare), in sede referente, il 23 febbraio 2006 con
parere delle commissioni 1ª, 5ª, 6ª, 11ª, 12ª e 14ª.
Esaminato dalla 9ª commissione il 28 febbraio 2006.
Esaminato in aula il 28 febbraio 2006 ed approvato il
1° marzo 2006.
Il Presidente della Repubblica, a norma dell'articolo 74,
1° comma, della Costituzione, con messaggio motivato in
data 3 marzo 2006, ha chiesto alle Camere una nuova
deliberazione sul progetto di legge il cui riesame, ai
sensi dell'art. 136 del Regolamento del Senato e dall'art.
71 del Regolamento della Camera ha iniziato il proprio iter
al:
Senato della Repubblica (atto n. 3723-B-bis):
Assegnato alla 9ª commissione (Agricoltura), in sede
referente, il 3 marzo 2006 con pareri delle commissioni 1ª,
4ª e 5ª.
Esaminato dalla 9ª commissione il 7 marzo 2006.
Esaminato in aula e approvato, il 7 marzo 2006.
Camera dei deputati (atto n. 6352-B):
Assegnato alla XIII commissione (Agricoltura), in sede
referente, l'8 marzo 2006 con pareri del comitato per la
legislazione e delle commissioni I, II, III, V, VI, VIII,
IX, X, XI, XII e XIV e parlamentare per le questioni
regionali.
Esaminato dalla XIII commissione l'8 marzo 2006.
Esaminato in aula e approvato l'8 marzo 2006.
Avvertenza:
Il decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 8
dell'11 gennaio 2006.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
le modifiche apportate dalla presente legge di conversione
hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di
conversione e corredato delle relative note e' pubblicato
in questo stesso supplemento ordinario alla pag. 25.
ALLEGATO
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 10 GENNAIO 2006, N. 2
All'articolo 1, e' premesso il seguente:
"Art. 01. - (Disposizioni in materia di previdenza agricola) - 1 Per
il triennio 2006-2008 sono sospesi gli aumenti di aliquota di cui
all'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto legislativo 16 aprile 1997,
n. 146.
2. Dal 1° gennaio 2006, per lo stesso periodo di cui al comma 1, le
agevolazioni contributive previste dall'articolo 9, commi 5, 5-bis e
5-ter, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni,
sono cosi determinate;
a) nei territori montani particolarmente svantaggiati la riduzione
contributiva compete nella misura del 75 per cento dei contributi a
carico del datore di lavoro, previsti dal citato articolo 9, commi 5,
5-bis e 5-ter, della legge n. 67 del 1988;
b)' nelle zone agricole svantaggiate, compresi le aree dell'obiettivo
1 di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21
giugno 1999, nonche' i territori dei comuni delle regioni Abruzzo,
Molise e Basilicata, la riduzione contributiva compete nella misura
del 68 per cento.
3. Al fine di verificare la possibilita' di definire modalita' di
estinzione dei debiti dei datori di lavoro agricoli e dei lavoratori
autonomi agricoli verso l'Istituto nazionale della previdenza sociale
ONPS), ivi compresi quelli che hanno formato oggetto di cessione ai
sensi dell'articolo, 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e' istituita una
Commissione di tre esperti, di cui uno designato dal Ministro
dell'economia e delle finanze e uno dal Ministro delle politi-che
agricole e forestali. La Commissione presenta al Presidente del
Consiglio dei ministri le proposte per l' estinzione dei predetti
debiti entro il 31 luglio 2006. Fino a tale data sono sospesi i
giudizi pendenti e le procedure di riscossione e recupero relativi ai
suddetti carichi contributivi risultanti alla data del 30 giugno
2005.
4. A decorrere dal 1° gennaio 2006, la retribuzione imponibile per il
calcolo dei contributi agricoli unificati, dovuti per tutte le
categorie di lavoratori agricoli a tempo determinato e indeterminato,
e' quella indicata al-l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9
ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
dicembre 1989, n. 389.
5. La retribuzione di cui al comma 4, con la medesima decorrenza ivi
prevista, vale anche ai fini dei calcolo delle prestazioni temporanee
in favore degli operai agricoli a tempo determinato e assimilati.
6. A decorrere dal 1° luglio 2006, i datori di lavoro agricolo devono
trasmettere all'INPS per via telematica trimestralmente, entro il
mese successivo al trimestre di riferimento, le dichiarazioni di
manodopera agricola con i dati retributivi e le informazioni
necessarie per il calcolo dei contributi, per l'implementazione delle
posizioni assicurative individuali e per l'erogazione delle
prestazioni. A tal fine rINPS emana le relative istruzioni tecniche e
procedurali.
7. Entro il 30 giugno 2006 tutte le aziende agricole in attivita'
devono ripresentare per via telematica la denuncia aziendale di cui
all'articolo 5 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, con le
modalita' previste dall'articolo 44, comma 7, del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni.
8. A decorrere dal 1° luglio 2006 la denuncia aziendale di cui all'
articolo 5 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, deve
essere trasmessa per via telematica, su apposito modello predisposto
dall'INPS. Ai datori di lavoro che assumono operai a tempo
determinato e' fatto obbligo di inserire nel predetto modello
l'indicazione del tipo di coltura praticata o allevamento condotto,
nonche' il presunto fabbisogno di manodopera. L'INPS procede alla
verifica delle denunce aziendali con priorita' a quelle che
presentano valori di manodopera impiegata inferiori a quelli
calcolati sulla base dei valori medi d'impiego di manodopera,
conforme-mente a quanto previsto dall'articolo 8 della legge 12 marzo
1968, n. 334.
9. I datori di lavoro agricolo effettuano le comunicazioni di
assunzione, di trasformazione e di cessazione del rapporto di lavoro
previste, rispettivamente, dall'articolo 9-bis del decreto-legge 1°
ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
novembre .1996, n. 608, e successive modificazioni, dall'articolo
4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e dall'articolo
21 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni,
per via telematica esclusivamente alle sedi INPS territorialmente
competenti. L'INPS provvede a trasmettere le comunicazioni previste
dal presente comma al servizio-- competente di cui all'articolo 1,
comma 2, lettera g), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181,
e successive modificazioni, nel cui ambito territoriale e' ubicata la
sede di lavoro, e all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro
gli infortuni 'sul lavoro (INAIL).
10. A decorrere dal 1° luglio 2006 i datori di lavoro agricolo, che,
ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e della
contrattazione collettiva applicata, anticipano ai lavoratori
agricoli prestazioni temporanee a carico dell'INPS, possono portare
in compensazione, in sede di dichiarazione mensile, gli importi
anticipati. Il datore di lavoro ha facolta' di effettuare le
dichiarazioni di cui ai commi 6, 7, 8 e 9 del presente articolo per
i1 tramite dei soggetti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio
1979, n. 12, e successive modificazioni, e degli altri soggetti
abilitati dalle vi-genti disposizioni di legge alla gestione ed alla
amministrazione del per-sonale dipendente del settore agricolo.
11. L'INPS, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e della
vigente dotazione organica di personale, istituisce un'apposita
struttura centrale e periferica dedicata alla previdenza agricola,
con il compito di attuare le relative normative e gestire i
conseguenti rapporti con le aziende, i lavoratori e loro
rappresentanti, sia con riferimento al versante della contribuzione
sia con riferimento al versante delle prestazioni. La struttura, a
livello centrale, e' affidata ad un dirigente dell'Istituto che
risponde direttamente al direttore generale.
12. Al fine di rendere piu' efficaci i controlli finalizzati
all'emersione del lavoro irregolare in agricoltura, l'INPS e
l'Agenzia perle erogazioni in agricoltura (AGEA), con le risorse
umane gia' assegnate a legislazione vigente, procedono
sistematicamente all'integrazione delle proprie banche dati, con
particolare riferimento alle informazioni relative alle coltivazioni
e agli allevamenti realizzati per ciascun anno solare e alle
particelle catastali sulle quali insistono i terreni.
13. All'onere derivante dai commi 1, 2, 3 e 15 del presente articolo,
pari a 304 milioni di euro per l'amo 2006, a 336 milioni di euro per
l'anno 2007, a 369 milioni di euro per l'anno 2008 e a 167 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2009, si provvede:
a) quanto a 42 milioni di euro per l'anno 2006, a 48 milioni di euro
per Panno 2007 e a 54 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2008, mediante utilizzo delle maggiori entrate recate dai commi 1 e
2;
b) quanto a 262 milioni di euro per l'anno 2006, a 288 milioni di
euro per l'anno 2007, a 315 milioni di euro per l'anno 2008 e a 113
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009, mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al
Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61, comma 1,
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come rideterminata dalle
tabelle D e 'F della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Ai fini
dell'invarianza del fabbisogno e dell'indebitamento netto delle
pubbliche amministrazioni, l'importo relativo al limite di cui al
comma 33 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e'
ridotto di 50 milioni di euro; la percentuale stabilita dal comma 34
dell'articolo 1 della citata legge n. 266 del 2005 e' rideterminata
in misura corrispondente ad una riduzione dei pagamenti per spese
relative a investimenti fissi lordi di 130 milioni di euro; il
predetto Fondo per le aree sottoutilizzate e' ridotto per ranno 2007
di ulteriori 200 milioni di euro.
14. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
15. L'articolo 1, comma 147, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e'
abrogato.
16. Ai fini della regolarita' contributiva le disposizioni contenute
al comma 7 dell'articolo 10 del decreto-legge 30 settembre 2005, n.
203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n.
248, nonch6 all'articolo 1, comma 553, della legge 23 dicembre 2005,
n. 266, sono sospese fino al 31 luglio 2006.
17. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con i commi da
1a16".
All'articolo 1:
i commi 1 e 2 sono soppressi;
al comma 4 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per l'anno
2006, il termine di cui all'articolo 1, comma 1, secondo periodo, del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31
maggio 1999, n. 195, e' differito al 2 maggio 2006";
al comma 6, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
"a) la tariffa in euro e' sostituita dalla seguente: "0,01 ""; il
comma 7 e' soppresso.
Dopo l'articolo 1, sono inseriti i seguenti:
"Art. 1-bis. - (Ulteriori disposizioni in materia di agricoltura) -
1. Per l'anno 2006 il contributo ordinario, di cui alla legge 27
ottobre 1949, n. 851, a favore del Comitato Nazionale per il
collegamento tra il Governo italiano e l'Organizzazione delle Nazioni
Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) e' determinato in
euro 750.000. Al relativo onere, pari a euro 466.000 per l'anno
2006j-si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e
forestali. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
2. Le somme assegnate all' AGEA, destinate all'attuazione di
interventi e misure sul mercato agricolo, affluiscono all'apposito
conto corrente n. 20082 acceso presso la Tesoreria centrale dello
Stato e intestato all' AGEA medesima. Nell'ambito dello stato di
previsione dell' AGEA per l'anno 2006 e' istituito un apposito
capitolo in entrata, denominato "Fondo per l'attuazione di interventi
e misure nazionali nel settore agri-colo e agroaiimentare". Con
decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sono
individuati gli interventi e le misure da attuare utilizzando le
risorse iscritte al predetto capitolo di entrata.
3. Le assegnazioni all'AGEA degli stanziamenti di cui all'articolo
10, commi 20 e 21, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49,
convertito, con modificazioni., dalla legge 30 maggio 2003, n. 119,
all'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 luglio 2003, n.
192, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2003, n.
268, all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 28 febbraio 2005, n.
22, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 aprile 2005, n. 71, agli articoli 1, commi 1, 2 e 5, 1-bis e
5-bis del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231, e all'articolo 5
del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, sono utilizzate
per le finalita' di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto
legislativo 27 maggio 1999, n. 165, e successive modificazioni.
4. All'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004,
n. 99, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con decreto del
Ministro sono trasferite le risorse strumentali e finanziarie per
l'espletamento delle funzioni relative alla valorizzazione economica,
alla tutela ed ai controlli in materia di indicazioni geografiche,
denominazioni di origine, specialita' tradizionali garantite".
5. All'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e
aggiunto, in fine, il seguente comma:
"5-bis. La copertura assicurativa per le produzioni zootecniche di
cui al presente decreto deve intendersi comprensiva del costo di
smaltimento dei capi morti per qualsiasi causa".
6. Ove non diversamente disposto, i diritti all'aiuto di cui al
regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003,
derivanti da; contratti associativi di soccida, sono assegnati
dall'AGEA per il 50 per cento al soccidario e per il 50 per cento al
soccidante.
7. All'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244,
il comma 3-bis e' sostituito dal seguente:
"3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2006,e fino al 31 ottobre 2006, a
favore degli allevatori avicoli, delle imprese di macellazione e
trasformazione di carne avicola nonche' mangimistiche operanti nella
filiera e degli esercenti attivita' di commercio all'ingrosso di
carni avicole sono sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai
versamenti tributari, nonche' il pagamento di ogni contributo o
premio di previdenza e assistenza sociale, ivi compresa la quota a
carico dei dipendenti, senza aggravio di sanzione, interessi o altri
oneri. Non si fa luogo al rimborso di quanto gia' versato. Sono
altresi sospesi per il predetto periodo i pagamenti delle rate delle
operazioni creditizie e di finanziamento, ivi comprese quelle poste
in essere dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare
(ISMEA)".
8. Al fine di assicurare la realizzazione di interventi urgenti
diretti a fronteggiare l'emergenza nel settore avicolo e' istituito
presso il Ministero delle politiche agricole e forestali un Fondo,
denominato "Fondo per l'emergenza avicola con dotazione pari a 100
milioni di euro per l'amo 2006, avente le seguenti finalita':
a) interventi, in conformita' a quanto previsto dagli orientamenti
comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la
ristrutturazione di imprese in difficolta', pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea
C 244 del 1° ottobre 2004, per fare fronte all'interruzione
dell'attivita' avi-cola e ai conseguenti danni economici e sociali;
b) finanziamento delle misure di cui ai commi 10 e 11;
c) programmi finalizzati alla realizzazione di interventi per
l'abbandono dell'attivita' produttiva, come previsto dal punto 9
degli orienta-menti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore
agricolo, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee
C 28 del 1° febbraio 2000;
d) investimenti nelle imprese avicole per misure di biosicurezza, ivi
comprese le spese sostenute per misure sanitarie;
e) interventi, disposti dall'autorita' sanitaria a fini di benessere
degli animali, per l'abbattimento degli avicoli in caso di
sovraffollamento delle strutture produttive o di blocco della
movimentazione dei capi.
9. All'articolo 2 della legge 2 giugno 1988, n. 218, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al comma 4:
1) al primo periodo, dopo le parole: "e' concessa al proprietario",
sono inserite le seguenti: "o al soccidario, in ragione degli accordi
stipulati con il soccidante,";
2) al secondo periodo, dopo le parole: "prodotti zootecnici
contaminati, al proprietario sono inserite le seguenti: "o al
soccidario, in ragione degli accordi stipulati con il soccidante,";
3) al terzo periodo, dopo le parole: "il proprietario degli animali
di cui sia stato disposto l'abbattimento" sono inserite le seguenti:
"o il soccidario";
b) al camma 8, dopo il primo periodo, e' inserito il seguente:
"L'indennita' non e' altresi concessa a coloro che contravvengono ai
provvedimenti assunti dalle autorita' competenti in relazione alle
malattie epizootiche degli animali".
10. Nell'ambito di programmi di prevenzione, controllo ed
eradicazione della influenza aviaria realizzati a livello
comunitario, nazionale e regionale e' concessa alle imprese agricole
che esercitano attivita' di alleva mento avicolo una indennita'
compensativa della perdita di reddito o delle maggiori spese
sopportate a causa del verificarsi dell'evento.
11. A favore delle imprese agricole che esercitano attivita' di
alleva-mento avicolo sottoposte a restrizioni della movimentazione
degli animali o a fermo produttivo a seguito di provvedimenti
sanitari e' concessa una indennita' per i danni indiretti nella
misura prevista dal decreto di cui al comma 12.
12. Il Ministro delle politiche agricole e forestali e il Ministro
della salute adottano, con decreti di natura non regolamentare, le
disposizioni attuative dei commi 8, 10 e 11, nei limiti di spesa
previsti dal medesimo comma 8.
13. All'onere derivante dall'attuazione del comma 8, pari a 100
milioni di euro per l'anno 2006, si provvede nell'ambito delle
disponibilita'
previste dall'articolo 3, comma 1, della legge 2 giugno 1988, n. 218,
incrementate, per l'anno 2006, di 100 milioni di euro. A tale fine il
livello complessivo della spesa del Servizio sanitario nazionale, al
cui finanziamento concorre lo Stato, di cui all'articolo 1, comma
164, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 1, comma
278, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' incrementato, per
l'anno 2006, di 100 milioni di euro.
14. Alla maggiore spesa di cui al comma 13, pari a 100 milioni di
euro per il 2006, si fa fronte:
a) quanto a 25 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 48, comma 9, del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come determinata
dalla tabella C della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
b) quanto a 10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa, per l'anno 2006, di cui all'articolo 5,
comma 3-quater, del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244;
c) quanto a 10 milioni di euro, nell'ambito delle disponibilita'
dell'AGEA per gli interventi di cui all'articolo 4, comma 2, del
decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, come rideterminati ai
sensi del comma 3. L' AGEA 'provvede a versare la somma di 10 milioni
di euro all'entrata del bilancio dello Stato;
d) quanto a 30 milioni di euro, mediante utilizzo di una quota delle
disponibilita' in conto residui relative all'autorizzazione di spesa
di cui al-l'articolo 1, comma 4, della legge 18 giugno 1998, n. 194,
come rifinanziata dalla tabella D della legge 30 dicembre 2004, n.
311, che a tale fine e' versata all'entrata del bilancio dello Stato
nell'anno 2006;
e) quanto a 25 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2006-2008, nel-l'ambito dell'unita' previsionale di base di conto
capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero. E Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
15. Per fare fronte al rafforzamento del sistema di sorveglianza
della filiera avicola e' assegnata, per l'anno 2006, la somma di un
milione di euro al Corpo forestale dello Stato e di un milione di
euro all'Ispettorato centrale repressione frodi. Al relativo onere,
pari a 2 milioni di euro per l'anno 2006, si provvede mediante
corrispondente riduzione dell' autorizzazione di spesa, per l'anno
2006, di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1°
ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
novembre 2005, n. 244.
Art. 1-ter. - (Disposizioni in favore delle imprese ubicate nelle
province di Catania, Siracusa e Ragusa colpite dal sisma del 1990).
-1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nei limiti di
52.000.000 di euro, per l'anno 2006 sono definiti i criteri per la
riduzione dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi,
relativi agli anni 1990; 1991 e 1992, dovuti dalle imprese, ivi
comprese quelle agricole e agroalimentari, colpite dal sisma del 13 e
16 dicembre 1990 e ubicate nelle province di Catania, Siracusa e
Ragusa. Conseguentemente, nel rispetto del limite di spesa di cui al
precedente periodo, il termine per il versamento di cui al secondo
periodo del comma 17 dell'articolo 9 della legge 27 dicembre 2002, n.
289, e' fissato al 30 settembre 2006 e il termine per la
rateizzazione di cui al terzo periodo del predetto comma 17 e'
fissato al 1° ottobre 2006. A tal fine e' istituito apposito fondo
presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali alimentato
tramite un versamento in conto entrata nei bilancio dello Stato a
valere sulle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate previsto
dall'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per
un importo equivalente ai fini della invarianza dei saldi per i
medesimi anni".
All'articolo 2:
al comma 1, dopo le parole: "Ministro dell'ambiente. e della tutela
del territorio", sono inserite le seguenti: "nonche' da tre
presidenti di regioni designati dalla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trenta e
di Bolzano";
dopo il comma 4, e' inserito il seguente:
"4-bis. Al Fondo di cui al comma 4 e' altresi attribuita, per l'anno
2006, una dotazione finanziaria annuale di 65,8 milioni di euro,
finalizzata ad assicurare l'erogazione degli aiuti nazionali per la
produzione bieticolosaccarifera previsti dalla normativa comunitaria,
nonche' ad assicurare, relativamente al primo anno di attuazione, la
piu' efficace realizzazione degli obiettivi della riforma
dell'organizzazione comune di mercato dello zucchero. Al relativo
onere si provvede mediante corrispondente riduzione per l'anno 2006
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, come rideterminata ai sensi delle
tabelle D e F della legge 23 dicembre 2005, n. 266";
dopo il comma 5, e' aggiunto il seguente:
"5-bis. La quota di raffinazione di zucchero di canna greggio
spettante all'Italia a partire dall'anno 2007 nell'ambito
dell'organizzazione comune di mercato dello zucchero e' attribuita
con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali. I
criteri da determinare ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto
1990, n. 241, prevedono la assegnazione della quota suddetta
garantendo l'unitarieta' della quota stessa e la priorita' per
l'ubicazione dell'impianto nelle regioni dell'obiettivo convergenza".
Dopo l'articolo 2, sono inseriti i seguenti:
"Art. 2-bis. - (Etichettatura del miele). -1. All'articolo 3, comma
2, del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 179, la lettera f) e'
sostituita dalla seguente:
"1) sull'etichetta devono essere indicati il Paese o i Paesi
d'origine in cui il miele e' stato raccolto;".
Art. 2-ter. - (Differimento di termine per adempimenti concernenti il
prelievo supplementare). - 1. Tutti i versamenti di cui all'articolo
5, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, sono rinviati al
31 luglio 2006.
Art. 2-quater. - (Interventi nel settore agroenergetico). - 1. Per il
conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 3 del decreto
legislativo 30 maggio 2005, n. 128, e per favorire lo sviluppo della
filiera .agroener= getica, e' incentivata la produzione e la
commercializzazione di bioetanolo, per un periodo di sei anni a
partire dal 1° gennaio 2008.
2. Dal 1° luglio 2006 i produttori di carburanti diesel e di benzina
sono obbligati ad immettere al consumo biocarburanti di origine
agricola oggetto di un'intesa di filiera, o di un contratto quadro, o
di un contratto di programma agroenergetico, stipulati ai sensi del
presente articolo, in misura pari all' 1 per cento dei carburanti
diesel e della benzina immessi al consumo nell'anno precedente. Tale
percentuale, espressa in potere calorifico inferiore, e' incrementata
di un punto per ogni anno, fino al 2010.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
con-certo con il Ministro delle politiche agricole e forestali e con
il Ministro delle attivita' produttive, da emanare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, sono stabilite le modalita' per l'invio da parte
dei produttori di carburanti diesel e -di benzina, con
autocertificazione, dei dati relativi all'immissione in consumo- di
biocarburanti di origine agricola, riferiti all'anno in corso e dei
dati relativi all'immissione in consumo di carburanti diesel e di
benzina, riferiti all'anno precedente. Con detto decreto sono altresi
stabilite le misure per il mancato rispetto dell'obbligo previsto dal
comma 2.
4. L'intesa di filiera o il contratto quadro di cui agli articoli 9 e
10 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, hanno per scopo,
altresi, l'integrazione della filiera agroenergetica, la
valorizzazione, la produzione, la trasformazione, la
commercializzazione, la distribuzione di biomasse agricole e di
biocarburanti di origine agricola. Gli imprenditori agricoli e le
imprese di produzione e di distribuzione di biocarburanti e i
soggetti interessati, pubblici o privati, stipulano contratti di
coltivazione e fornitura in attuazione degli articoli 11, 12 e 13 del
predetto decreto legislativo n. 102 del 2005.
5. Il CIPE, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su
proposta del Ministro delle attivita' produttive e del Ministro delle
politiche
agricole e forestali, entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, delibera la
disciplina dei con-tratti di programma agroenergetici, individuando
l'amministrazione competente per la loro stipula. I contratti di
programma agroenergetici hanno rilevanza territoriale nazionale e
sono finalizzati alla creazione di occupazione aggiuntiva, anche
mediante l'attivazione di nuovi impianti. E' assicurata priorita'
nella stipula dei predetti contratti ai soggetti che riconoscono agli
imprenditori agricoli una quota dell'utile conseguito in proporzione
ai conferimenti della materia prima agricola.
6. La sottoscrizione di un contratto di coltivazione e di fornitura,
o contratti ad essi equiparati, o di un contratto di programma
agroenergetico costituisce titolo preferenziale:
a) nei bandi pubblici per i finanziamenti delle iniziative e dei
pro-getti nel settore della promozione delle energie rinnovabili e
dell'impiego dei biocarburanti;
b) nei contratti di fornitura dei biocarburanti per il trasporto ed
il riscaldamento pubblici.
7. Le pubbliche amministrazioni stipulano contratti o accordi di
programma con i soggetti interessati al fine di promuovere la
produzione e l'impiego di biomasse e di biocarburanti di origine
agricola, la ricerca e lo sviluppo di specie e varieta' vegetali da
destinare ad utilizzazioni energetiche.
8. Ai fini dell'articolo 21, comma 5, del testo unico di cui al
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il biogas e' equiparato
al gas naturale.
9. Ai fini dell'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.
79, e successive modificazioni, il gestore della rete di trasmissione
nazionale assicura la precedenza, per una quota annuale fino al 30
per cento, all'energia elettrica prodotta da biomasse o da biogas
oggetto di un'intesa di filiera, o di un contratto quadro, o di un
contratto di programma agroenergetico, stipulati ai sensi del
presente articolo.
10. Gli operatori della filiera di produzione e distribuzione dei
biocarburanti di origine agricola devono garantire la tracciabilita'
e la rintracciabilita' della filiera. A tal fine realizzano un
sistema di identificazioni e registrazioni di tutte le informazioni
necessarie a ricostruire il percorso del biocarburante attraverso
tutte le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione, con
particolare riferimento alle informazioni relative alla bio-massa ed
alla materia prima agricola, specificando i fornitori e l'ubicazione
dei siti di produzione.
11. All'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: "energia elettrica", sono inserite le seguenti: "e
calorica";
b) dopo le parole: "da fonti rinnovabili agroforestali% sono inserite
le seguenti: "e fotovoltaiche".
Art. 2-quinquies. - (Modifica all'articolo 4 del decreto legislativo
18 maggio 2001, n. 228). -1. All'articolo 4, comma 2, del decreto
legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "Per la vendita al dettaglio esercitata su superfici
all'aperto nell'ambito dell'azienda agricola o di altre aree private
di cui gli imprenditori agricoli abbiano la disponibilita' non e'
richiesta la comunicazione di inizio attivita'"".
All'articolo 3, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente:
"2-bis. All'articolo 11-quaterdecies, comma 17, del decreto-legge 30
settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2
dicembre 2005, n. 248, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
"tra le strade pugliesi SP 231 e SP 238"".
All'articolo 4:
. al comma 4, le parole: "Regolamento CEE n. 4045/1989 del Consiglio,
del 21 dicembre 1989" sono sostituite dalle seguenti: "regolamento
(CEE) n. 4045189 del Consiglio, del 21 dicembre 1989, e successive
modificazioni";
dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:
"4-bis. Al fine di migliorare l'efficienza del sistema per
l'identificazione e la registrazione degli animali e la
tracciabilita' dei prodotti alimentari, il Ministero della salute ed
il Ministero delle politiche agricole e forestali, ferme restando le
attribuzioni e i compiti gia' svolti dal Centro servizi nazionale
dell'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise,
si avvalgono della societa' consortile "Consorzio anagrafi animali"
quale ente strumentale di assistenza tecnica al sistema nazionale
delle anagrafi animali e della tracciabilita' degli alimenti, anche
ai fini della promozione internazionale del sistema Italia di
tracciabilita' degli alimenti e degli animali. I Ministeri suddetti
assegnano direttamente alla societa' consortile "Consorzio anagrafi
animali", con provvedimento amministrativo, funzioni, servizi e
risorse relativi a tali compiti.
4-ter. La societa' consortile "Consorzio anagrafi animali" assicura,
nello svolgimento della funzione di cui al comma 4-bis e sulla base
di un programma annuale formulato conformemente alle indicazioni dei
Ministeri competenti, il coordinamento degli interventi necessari a
dare piena attuazione agli adempimenti connessi. Per la promozione di
attivita' riconducibili a quanto previsto dal comma 4-bis, anche
altre amministrazioni ed enti dello Stato possono avvalersi della
societa' consortile "Consorzio anagrafi animali", d'intesa con il
Ministero della salute ed il Ministero delle politiche agricole e
forestali. Quale contributo agli oneri di funzionamento ed ai costi
generali di struttura della predetta societa' consortile, per lo
svolgimento della funzione di ente strumentale di assistenza tecnica,
l'AGEA assegna alla societa' medesima un contributo a decorrere
dall'anno 2006 di un milione di euro. Al relativo onere si provvede
mediante riduzione di un milione di euro, a decorrere dall'anno 2006,
dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 27 maggio
1999, n. 165, come determinata dalla tabella C della legge 23
dicembre 2005, n. 266.
4-quater. Al fine di prevenire le frodi nel commercio dell'olio di
oliva ed assicurare una migliore informazione ai consumatori, e'
fatto divieto ai pubblici esercizi di proporre al consumo, fatti
salvi gli usi di cucina e di preparazione dei pasti, olio di oliva in
contenitori non etichettati conformemente alla normativa vigente.
4-quinquies. In caso di violazione delle disposizioni di cui al comma
4-quater, si applica a carico degli esercenti la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 3.000".
Dopo l'articolo 4, e' inserito il seguente:
"Art. 4-bis. - (Lotta alla contraffazione e misure di finanziamento).
-
All'Alto Commissario per la lotta alla contraffazione, istituito
dall'articolo i-quater del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35,
convertito,. con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80,
spetta il compito di assi-curare il monitoraggio, anche nel settore
agroalimentare, dei fenomeni in materia di violazione dei diritti di
proprieta' industriale e di proprieta' intellettuale, di
coordinamento e di studio delle misure volte a contrastarli, nonche'
di assistenza alle imprese per la tutela contro le pratiche
commerciali sleali.
2. Per il pieno svolgimento delle attribuzioni in materia di lotta
alla contraffazione, l'Alto Commissario si avvale di un comitato
tecnico composto da non piu' di 10 unita' scelte tra i magistrati
amministrativi, conta-bili e ordinari, gli avvocati dello Stato, i
professori universitari ordinari e gli avvocati del libero foro
nonche' tra esperti di particolare e comprovata qualificazione in
materia, ivi compresi quelli di cui alla legge 24 aprile 1980, n.
146, e successive modificazioni. Le eventuali spese sono poste a
carico dell'Alto Commissario.
3. E' altresi assegnato all'Ufficio dell'Alto Commissario un
contingente di 15 unita' di personale, di cui 2 con qualifica non
inferiore a dirigente. Il personale appartenente alle amministrazioni
di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, e'. collocato
obbligatoriamente in posizione di fuori ruolo ovvero di aspettativa
retribuita dalle rispettive amministrazioni di appartenenza.
4. Con propri atti regolamentari interni l'Alto Commissario
disciplina il funzionamento e l'organizzazione dell'attivita'
dell'Ufficio di cui al comma 3.
5. I Vice Alto Commissari sono collocati obbligatoriamente fuori
ruolo o in aspettativa retribuita dai rispettivi organi di
autogoverno anche in deroga alle norme e ai criteri che disciplinano
i rispettivi ordinamenti, per un periodo non superiore alla durata di
due mandati.
6. All'articolo 1, comma 235, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
dopo le parole: "e' autorizzata la spesa di 1 milione di euro" le
parole: "per l'anno 2006" sono sostituite dalle seguenti: "dall'anno
2006".
7. Ai maggiori oneri, derivanti dal presente articolo, pari a 800.000
euro per l'anno 2006 e a 1.800.000 euro a decorrere dall'anno 2007,
si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa relativa al "Fondo per interventi strutturali di politica
economica" istituito ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
8. In conformita' a quanto previsto dall'Assemblea generale delle
Nazioni Unite nelle risoluzioni 531197 e 581221, per consentire lo
sviluppo del programma di microfinanza, al fine di incentivare la
costituzione di microimprese, anche nel settore agricolo, il Comitato
nazionale italiano per il 2005 - anno internazionale del Microcredito
e' trasformato nel Comitato nazionale italiano permanente per il
Microcredito, senza oneri aggiuntivi per l'erario. I componenti del
Comitato, gia' costituito presso il Ministero degli affari esteri,
durano in carica quattro anni e possono essere rinnovati una sola
volta".
All'articolo 5:
al comma 1, dopo le parole: "di cui all'articolo 28 del>,
"dall'articolo 5 del" e "previste dal" sono inserite le seguenti:
"regolamento di cui al"; le parole: "cosi come modificato" sono
sostituite dalle seguenti: "come sostituito";
dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:
"1-bis. E' autorizzata presso il Ministero delle politiche agricole e
forestali la costituzione di un Fondo di assistenza per le famiglie
dei pescatori, destinato alla corresponsione di contributi agli eredi
di ciascun deceduto in mare nella misura massima di 50.000 euro. Con
decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali sono
determinate le modalita' per le erogazione dei contributi anche per
gli avvenimenti verificatisi nell'anno 2005.
1-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1-bis, pari a
euro 500..000 a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini dei
bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unita' previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle (manze per l'anno 2006, allo scopo
parzialmente utilizzando, per gli anni 2006 e 2007, l'accantonamento
relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e, a
decorrere dall'anno 2008, l'accantonamento relativo al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio. 11 Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con propri
decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
1-quater. Per l'anno 2006 sono confermati gli obiettivi e gli
strumenti di intervento previsti per il 2005 ai sensi dell'articolo
5, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 100, nei
limiti delle disponibilita' previste dal Piano nazionale della pesca
marittima di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 8 agosto 1991,
n. 267, per l'anno 2006, come determinate dalla tabella C della legge
23 dicembre 2005, n. 266. Con decreto del- Ministro delle politiche
agricole e forestali si provvede alla ripartizione delle predette
disponibilita'.
1-quinquies. Il naufragio delle unita' da pesca, avvenuto nel corso
dell'anno 2005 ed accertato dall'Autorita' marittima, e' equiparato
al ritiro definitivo con priorita' della domanda presentata dagli
interessati entro il 31 marzo 2006 a valere sulle disponibilita'
finanziarie del programma comunitario Strumento finanziario di
orientamento della pesca (SFOP).
1-sexies. In via sperimentale per l'anno 2006 agli imprenditori
ittici esercenti attivita' di pesca marittima di cui all'articolo 2
del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, si applica il regime
previsto dall'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. Entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, il Ministro del-l'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agri-cole e
forestali, emana il decreto di cui all'articolo 34 del predetto
decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, stabilendo
le percentuali di compensazione, per un onere complessivo massimo
determinato nei li-miti di 12 milioni di euro per l'anno 2006, a
valere sulle disponibilita' previste dal Piano nazionale della pesca
marittima di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 267 del
1991. Al fine di dare attuazione al presente comma, l' autorizzazione
di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 267 del 1991
per l'anno 2006 e' conseguentemente aumentata di 10 milioni di euro
per le finalita' di cui al precedente periodo.
1-septies. All'onere di cui al comma 1-sexies, determinato nel limite
massimo di 12 milioni di euro per l'anno 2006, si provvede quanto a 2
milioni di euro a valere sull'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1, comma 1, della legge n. 267 del 1991, quanto a 5
milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione
di spesa di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre
2000, n. 328, come determinate dalla tabella C della legge 23
dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2006, e quanto a 5 milioni di euro
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
al decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, come determinata dalla
predetta tabella C della legge n. 266 del 2005".
Dopo l'articolo 5, sono inseriti i seguenti:
"Art. 5-bis. - (Modifica al comma 369 dell'articolo 1 della legge 23
dicembre 2005, n. 266, in materia di distretti produttivi). - 1. Al
comma 369 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo
le parole:
"ai sistemi produttivi locali, distretti industriali" sono inserite
le seguenti: "e della pesca".
2. La disposizione recata dal comma 1 si applica nel rispetto del
limite di spesa di cui all'articolo 1, comma 372, della citata legge
n. 266 del 2005.
Art. 5-ter. - (Interventi di semplificazione nel settore della
pesca). - 1. I certificati di cui all'articolo 33 del decreto del
Capo del Governo 12 gennaio 1930, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
m 14 del 18 gennaio 1930, la visita periodica della cassetta dei
medicinali di bordo, le revisioni delle zattere di salvataggio, delle
cinture, dei dispositivi di evacuazione, degli estintori di bordo e
dei ganci idrostatici, nonche' le visite periodiche agli apparati
radio a bordo delle unita' da pesca si effettuano ogni due anni. Per
le unita' in esercizio alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, la data* di scadenza delle
revisioni di cui al presente comma e' prorogata fino a due anni dalla
data di rilascio.
2. Costituisce prova dell'avvenuto imbarco delle provviste e
dotazioni di bordo, ad esclusione dei carburanti e lubrificanti, la
procedura semplificata prevista dalla circolare del Ministero delle
finanze - Direzione generale delle dogane n. 3081918 divisione XV
dell' 11 aprile 1973.
3. Ai fini dell'applicazione delle tariffe sanitarie di cui al
decreto del Ministro della sanita' 14 febbraio 1991, pubblicato nel
supplemento ordinario. alla Gazzetta Ufficiale n. 63 del 15 marzo
1991, le prestazioni effettuate a bordo di unita' da pesca attraccate
in banchina possono essere effettuate anche dai medici di base e si
intendono rese entro il circuito doganale.
4. Al codice della navigazione sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 146, primo comma, dopo la parola: "sovraordinate"
sono aggiunte le seguenti: "ad eccezione dei compartimenti marittimi
di Mazara del Vallo e Salerno, per i quali le matricole dei-
pescherecci sono tenute presso i medesimi compartimenti marittimi";
b) all'articolo 169, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Per i pescherecci d'altura il libro giornale nautico, parte I,
inventario di bordo, parte II, generale di contabilita', parte III,
di navigazione, giornale di macchina sono unificati in un unico
libro. I pescherecci che effettuano la pesca mediterranea e costiera
possono dotarsi del giornale di pesca";
c) all'articolo 176, primo comma, dopo le parole: "di bordo" sono
aggiunte le seguenti: "ad eccezione delle unita' da pesca".
5. In caso di improvvise e temporanee indisponibilita' di marittimi
imbarcati a bordo di navi da pesca, il comandante del peschereccio
annota l'assenza in un apposito registro vidimato Ball' autorita'
marittima d'iscrizione della nave; in tal caso e' consentito
l'esercizio delle attivita' di pesca, purche' sia assicurato il
rispetto delle tabelle minime di sicurezza dell'unita'.
6. All'articolo 6, ultimo comma, della legge 5 giugno 1962, n. 616,
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ad eccezione delle
unita' da pesca la cui durata e' fissata in tre anni". Per le unita'
in esercizio alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, la data di scadenza del certificato
di idoneita' deve intendersi prorogata fino alla vi-sita intermedia
triennale del certificato di navigabilita', comunque non oltre tre
anni dalla data di rilascio.
7. Al regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n.
328, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 261, il secondo comma e' sostituito dal seguente:
"Il capo barca per la pesca costiera puo' assumere il comando di navi
non superiori a 100 GT abilitate all'esercizio della pesca costiera";
b) all' articolo 273, secondo comma, la lettera b. e' sostituita
dalla seguente:
"b. motori a combustione interna o a scoppio, installati su navi 'di
stazza lorda non superiore a 100 GT, adibite alla pesca costiera".
8. Per le unita' da pesca che hanno installato apparati radio in
WRTFlDSC di classe A antecedentemente al 7 aprile 2005, e' consentito
l'utilizzo di tale apparecchiatura anche da parte di personale
abilitato con certificato limitato di operatore W-RTF/DSC di classe
E.
9. Per il personale di bordo dei pescherecci, il rilascio del
libretto sanitario previsto dall'articolo 37 del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, ed
i relativi rinnovi periodici dell'idoneita' si effettuano nell'ambito
della visita biennale; detta visita sostituisce anche quella prevista
dall'articolo 23 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271.
10. Le disposizioni di cui al presente articolo non comportano nuovi
oneri per lo Stato.
.Art. 5-quater. - (.Disposizioni in materia di contratti di lavoro
nel settore ittico). - 1. All'articolo 2, comma 7, del decreto
legislativo 18 maggio 2001, n. 226, le parole: "1 pertinenti
contratti collettivi nazionali di lavoro" sono sostituite dalle
seguenti: "i. contratti collettivi nazionali di lavoro del settore,
ferme restando le previsioni dell'articolo 3 della legge 3 aprile
2001, n. 142,"".
All'articolo 7, al comma 1:
nella lettera a), la parola: "aggiunte" e' sostituita dalla seguente:
"inserite"; le parole: "del 29 settembre 2003 del Consiglio" sono
sostituite dalle seguenti: "del Consiglio, del 29 settembre 2003" e
le parole: "9 novembre 2005" sono sostituite dalle seguenti: "11
novembre 2005";
nella lettera b),.la parola: "aggiunte" e' sostituita dalla seguente:
"inserite"; le parole: "del 29 settembre 2003 del Consiglio" sono
sostituite dalle seguenti: "del Consiglio, del 29 settembre 2003" e
le parole: "9 novembre 2005" sono sostituite dalle seguenti. "11
novembre 2005".
Dopo l'articolo 7, e' inserito il seguente:
"Art. 7-bis. - (Ulteriori disposizioni in materia di prelievo
supplementare). -
1. In attuazione dell'articolo 10, comma 30, del decreto-legge 28
marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
maggio 2003, n. 119, il Commissario straordinario del Governo per il
coordinamento dell'emergenza derivante dall'epizoozia denominata blue
tongue provvede a comunicare all'AGEA le aziende oggetto di prelievo
supplementare nella campagna 2002/2003 che rientrano nelle
fattispecie di cui all'articolo 9, comma 3, lettera c-bis), del
predetto decreto-legge n. 49 del 2003. L'AGEA provvede alla
restituzione del prelievo supplementare nei limiti delle
disponibilita' gia' assegnate alla stessa AGEA ai sensi
del-l'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2004, n. 16,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 2004, n. 77.
2. All'articolo 4, comma 28, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le
parole: "della regione autonoma della Sardegna" sono sostituite dalle
seguenti: "delle regioni autonome della Sardegna e della Sicilia"".
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato