Art. 01.
Disposizioni in materia di previdenza agricola
(( 1. Per il triennio 2006-2008 sono sospesi gli aumenti di aliquota
di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto legislativo 16 aprile
1997, n. 146.
2. Dal 1° gennaio 2006, per lo stesso periodo di cui al comma 1, le
agevolazioni contributive previste dall'articolo 9, commi 5, 5-bis e
5-ter, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni,
sono cosi' determinate:
a) nei territori montani particolarmente svantaggiati la
riduzione contributiva compete nella misura del 75 per cento dei
contributi a carico del datore di lavoro, previsti dal citato
articolo 9, commi 5, 5-bis e 5-ter, della legge n. 67 del 1988;
b) nelle zone agricole svantaggiate, compresi le aree
dell'obiettivo 1 di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del
Consiglio, del 21 giugno 1999, nonche' i territori dei comuni delle
regioni Abruzzo, Molise e Basilicata, la riduzione contributiva
compete nella misura del 68 per cento.
3. Al fine di verificare la possibilita' di definire modalita' di
estinzione dei debiti dei datori di lavoro agricoli e dei lavoratori
autonomi agricoli verso l'Istituto nazionale della previdenza sociale
(INPS), ivi compresi quelli che hanno formato oggetto di cessione ai
sensi dell'articolo 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e' istituita una
commissione di tre esperti, di cui uno designato dal Ministro
dell'economia e delle finanze e uno dal Ministro delle politiche
agricole e forestali. La commissione presenta al Presidente del
Consiglio dei Ministri le proposte per l'estinzione dei predetti
debiti entro il 31 luglio 2006. Fino a tale data sono sospesi i
giudizi pendenti e le procedure di riscossione e recupero relativi ai
suddetti carichi contributivi risultanti alla data del 30 giugno
2005.
4. A decorrere dal 1° gennaio 2006, la retribuzione imponibile per
il calcolo dei contributi agricoli unificati, dovuti per tutte le
categorie di lavoratori agricoli a tempo determinato e indeterminato,
e' quella indicata all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge
9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge
7 dicembre 1989, n. 389.
5. La retribuzione di cui al comma 4, con la medesima decorrenza
ivi prevista, vale anche ai fini del calcolo delle prestazioni
temporanee in favore degli operai agricoli a tempo determinato e
assimilati.
6. A decorrere dal 1° luglio 2006, i datori di lavoro agricolo
devono trasmettere all'I.N.P.S. per via telematica trimestralmente,
entro il mese successivo al trimestre di riferimento, le
dichiarazioni di manodopera agricola con i dati retributivi e le
informazioni necessarie per il calcolo dei contributi, per
l'implementazione delle posizioni assicurative individuali e per
l'erogazione delle prestazioni. A tal fine l'I.N.P.S. emana le
relative istruzioni tecniche e procedurali.
7. Entro il 30 giugno 2006 tutte le aziende agricole in attivita'
devono ripresentare per via telematica la denuncia aziendale di cui
all'articolo 5 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, con le
modalita' previste dall'articolo 44, comma 7, del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni.
8. A decorrere dal 1° luglio 2006 la denuncia aziendale di cui
all'articolo 5 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, deve
essere trasmessa per via telematica, su apposito modello predisposto
dall'INPS. Ai datori di lavoro che assumono operai a tempo
determinato e' fatto obbligo di inserire nel predetto modello
l'indicazione del tipo di coltura praticata o allevamento condotto,
nonche' il presunto fabbisogno di manodopera. L'I.N.P.S. procede alla
verifica delle denunce aziendali con priorita' a quelle che
presentano valori di manodopera impiegata inferiori a quelli
calcolati sulla base dei valori medi d'impiego di manodopera,
conformemente a quanto previsto dall'articolo 8 della legge 12 marzo
1968, n. 334.
9. I datori di lavoro agricolo effettuano le comunicazioni di
assunzione, di trasformazione e di cessazione del rapporto di lavoro
previste, rispettivamente, dall'articolo 9-bis del decreto-legge
1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni,
dall'articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e
dall'articolo 21 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive
modificazioni, per via telematica esclusivamente alle sedi I.N.P.S.
territorialmente competenti. L'I.N.P.S. provvede a trasmettere le
comunicazioni previste dal presente comma al servizio competente di
cui all'articolo 1, comma 2, lettera g), del decreto legislativo
21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, nel cui ambito
territoriale e' ubicata la sede di lavoro, e all'Istituto nazionale
per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).
10. A decorrere dal 1° luglio 2006 i datori di lavoro agricolo,
che, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e della
contrattazione collettiva applicata, anticipano ai lavoratori
agricoli prestazioni temporanee a carico dell'INPS, possono portare
in compensazione, in sede di dichiarazione mensile, gli importi
anticipati. Il datore di lavoro ha facolta' di effettuare le
dichiarazioni di cui ai commi 6, 7, 8 e 9 del presente articolo per
il tramite dei soggetti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio
1979, n. 12, e successive modificazioni, e degli altri soggetti
abilitati dalle vigenti disposizioni di legge alla gestione ed alla
amministrazione del personale dipendente del settore agricolo.
11. L'INPS, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e
della vigente dotazione organica di personale, istituisce un'apposita
struttura centrale e periferica dedicata alla previdenza agricola,
con il compito di attuare le relative normative e gestire i
conseguenti rapporti con le aziende, i lavoratori e loro
rappresentanti, sia con riferimento al versante della contribuzione
sia con riferimento al versante delle prestazioni. La struttura, a
livello centrale, e' affidata ad un dirigente dell'Istituto che
risponde direttamente al direttore generale.
12. Al fine di rendere piu' efficaci i controlli finalizzati
all'emersione del lavoro irregolare in agricoltura, l'I.N.P.S. e
l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), con le risorse
umane gia' assegnate a legislazione vigente, procedono
sistematicamente all'integrazione delle proprie banche dati, con
particolare riferimento alle informazioni relative alle coltivazioni
e agli allevamenti realizzati per ciascun anno solare e alle
particelle catastali sulle quali insistono i terreni.
13. All'onere derivante dai commi 1, 2, 3 e 15 del presente
articolo, pari a 304 milioni di euro per l'anno 2006, a 336 milioni
di euro per l'anno 2007, a 369 milioni di euro per l'anno 2008 e a
167 milioni di euro annui a decorrere dal 2009, si provvede:
a) quanto a 42 milioni di euro per l'anno 2006, a 48 milioni di
euro per l'anno 2007, a 54 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2008, mediante utilizzo delle maggiori entrate recate dai
commi 1 e 2;
b) quanto a 262 milioni di euro per l'anno 2006, a 288 milioni di
euro per l'anno 2007, a 315 milioni di euro per l'anno 2008 e a 113
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009, mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al
fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61, comma 1,
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come rideterminata dalle
tabelle D e F della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Ai fini
dell'invarianza del fabbisogno e dell'indebitamento netto delle
pubbliche amministrazioni, l'importo relativo al limite di cui al
comma 33 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e'
ridotto di 50 milioni di euro; la percentuale stabilita dal comma 34
dell'articolo 1 della citata legge n. 266 del 2005 e' rideterminata
in misura corrispondente ad una riduzione dei pagamenti per spese
relative a investimenti fissi lordi di 130 milioni di euro; il
predetto fondo per le aree sottoutilizzate e' ridotto per l'anno 2007
di ulteriori 200 milioni di euro.
14. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
15. L'articolo 1, comma 147, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
e' abrogato.
16. Ai fini della regolarita' contributiva le disposizioni
contenute al comma 7 dell'articolo 10 del decreto-legge 30 settembre
2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre
2005, n. 248, nonche' all'articolo 1, comma 553, della legge
23 dicembre 2005, n. 266, sono sospese fino al 31 luglio 2006.
17. Sono abrogate tutte le disposizione incompatibili con i
commi da 1 a 16.))
Riferimenti normativi:
- Si trascrive il testo dei commi 1 e 2 dell'art. 3 del
decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146, recante:
«Attuazione della delega conferita dall'art. 2, comma 24,
della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di previdenza
agricola»:
«Art. 3 (Disposizioni in materia contributiva). - 1. A
partire dal 1° gennaio 1998 le aliquote dei contributi
dovuti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti dai datori
di lavoro agricolo che impiegano operai a tempo
indeterminato e a tempo determinato ed assimilati sono
elevate annualmente nella misura di 0,20 punti percentuali
a carico del datore di lavoro e di 0,50 punti percentuali a
carico del lavoratore sino al raggiungimento dell'aliquota
contributiva prevista dall'art. 3, comma 23, della legge
8 agosto 1995, n. 335, per gli altri settori produttivi
nelle misure rispettivamente previste per i datori di
lavoro e i lavoratori.
2. Per le aziende singole o associate di trasformazione
o manipolazione di prodotti agricoli zootecnici e di
lavorazione di prodotti alimentari con processi produttivi
di tipo industriale l'adeguamento, di cui al comma 1, e'
fissato in 0,60 punti percentuali a carico del datore di
lavoro e in 0,50 punti percentuali a carico del lavoratore,
con decorrenza dal 1° luglio 1997.».
- Si trascrive il testo dei commi 5, 5-bis e 5-ter
dell'art. 9 della legge 11 marzo 1988, n. 67, recante:
«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988)»:
«5. I premi ed i contributi relativi alle gestioni
previdenziali ed assistenziali, dovuti dai datori di lavoro
agricolo per il proprio personale dipendente, occupato a
tempo indeterminato e a tempo determinato nei territori
montani di cui all'art. 9, decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, sono fissati nella
misura del 20 per cento a decorrere dal 1° ottobre 1994,
del 25 per cento a decorrere dal 1° ottobre 1995 e del 30
per cento a decorrere dal 1° ottobre 1996. I predetti premi
e contributi dovuti dai datori di lavoro agricolo operanti
nelle zone agricole svantaggiate, delimitate ai sensi
dell'art. 15, legge 27 dicembre 1977, n. 984, sono fissati
nella misura del 30 per cento a decorrere dal 1° ottobre
1994, del 40 per cento a decorrere dal 1° ottobre 1995, del
60 per cento a decorrere dal 1° ottobre 1996.
5-bis. Le agevolazioni di cui al comma 5 non spettano
ai datori di lavoro agricolo per i lavoratori occupati in
violazione delle norme sul collocamento.
5-ter. Le agevolazioni di cui al comma 5 si applicano
soltanto sulla quota a carico del datore di lavoro.».
- Il regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del
21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi
strutturali e' pubblicato nella GUCE n. L 161 del 26 giugno
1999.
- Si trascrive il testo dell'art. 13 della legge
23 dicembre 1998, n. 448, recante: «Misure di finanza
pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo»:
«Art. 13 (Cessione e cartolarizzazione dei crediti
INPS). - 1. In deroga a quanto previsto dall'art. 8 del
decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, i
crediti contributivi, ivi compresi gli accessori per
interessi, le sanzioni e le somme aggiuntive come definite
all'art. 1, commi 217 e seguenti, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, e successive modificazioni, vantati
dall'INPS, gia' maturati e quelli che matureranno sino al
31 dicembre 2008, sono ceduti a titolo oneroso, in massa,
anche al fine di rendere piu' celere la riscossione. A tal
fine l'I.N.P.S. si avvale di uno o piu' consulenti con
comprovata esperienza tecnico-economica scelti con
l'assistenza del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica secondo procedure competitive tra
primarie banche italiane ed estere. L'I.N.P.S. si avvale
altresi' di un consulente terzo per il monitoraggio
dell'operazione di cartolarizzazione, scelto con
l'assistenza del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica secondo procedure competitive. Il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, sulla base di apposita relazione presentata
dall'INPS, riferisce al Parlamento ogni sei mesi, a
decorrere dalla data di costituzione della societa' di cui
al comma 4, sui risultati economico-finanziari conseguiti.
2. Le tipologie e il valore nominale complessivo dei
crediti ceduti, il prezzo iniziale, a titolo definitivo, le
modalita' di pagamento dell'eventuale prezzo residuo,
nonche' le caratteristiche dei titoli da emettersi o dei
prestiti da contrarre ai sensi del comma 5 e le modalita'
di gestione della societa' ivi indicata, sono determinati
con uno o piu' decreti del Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, di concerto con
i Ministri delle finanze e del lavoro e della previdenza
sociale. I titoli e i prestiti di cui sopra potranno
beneficiare in tutto o in parte della garanzia dello Stato.
La garanzia dello Stato, ove accordata, sara' concessa con
decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, che stabilira' i limiti e le
condizioni della stessa. Per tipologie diverse da quelle
individuate dai decreti di cui al primo periodo del
presente comma si applicano i commi 18 e 18-bis. I valori
dei crediti ceduti nel 1999 saranno tali da determinare
entrate di cassa nello stesso anno non inferiori a quelle
previste nella quantificazione degli effetti finanziari del
presente articolo.
3. Alla cessione non si applica l'art. 1264 del codice
civile e si applica l'art. 5 della legge 21 febbraio 1991,
n. 52. I privilegi e le garanzie di qualunque tipo che
assistono i crediti oggetto della cessione conservano la
loro validita' e il loro grado in favore del cessionario,
senza bisogno di alcuna formalita' o annotazione.
L'I.N.P.S. e' tenuto a garantire l'esistenza dei crediti al
tempo della cessione, ma non risponde dell'insolvenza dei
debitori. Restano impregiudicate le attribuzioni
dell'I.N.P.S. quanto alle facolta' di concedere rateazioni
e dilazioni ai sensi della normativa vigente, compresi i
crediti oggetto della cessione, anche se iscritti a ruolo
per la riscossione.
4. I crediti di cui al comma 1 del presente art.
saranno ceduti ad una societa' per azioni avente per
oggetto esclusivo l'acquisto e la cartolarizzazione di tali
crediti. I crediti ceduti, nonche' tutti gli altri diritti
acquisiti dalla citata societa' nei confronti dell'I.N.P.S.
o di terzi a tutela dei portatori dei titoli emessi, ovvero
dei finanziamenti contratti dalla societa' stessa ai sensi
del comma 5, costituiscono patrimonio separato a tutti gli
effetti da quello della societa' e da quello relativo alle
altre operazioni. Sul patrimonio separato relativo a
ciascuna operazione non sono ammesse azioni da parte di
creditori fintanto che non siano stati integralmente
soddisfatti i diritti dei portatori dei titoli ovvero dei
prestatori. La societa' indicata nel presente comma potra'
essere costituita con atto unilaterale dall'I.N.P.S. ovvero
da terzi per conto o anche solo nell'interesse
dell'I.N.P.S.
5. Alla societa' per azioni di cui al comma 4 si
applicano le disposizioni contenute nel titolo V del testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui
al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ad
esclusione dell'art. 106, commi 2, 3, lettere b) e c), e 4,
nonche' le corrispondenti norme sanzionatorie previste dal
titolo VIII del medesimo testo unico. La societa' per
azioni di cui al comma 4 finanziera' le operazioni di
acquisto dei crediti mediante emissione di titoli ovvero
contrazione di prestiti. I decreti di cui al comma 2
definiranno i termini e le condizioni della procedura di
vendita dei titoli ovvero dei finanziamenti da raccogliersi
da parte della societa' per azioni di cui al comma 4. Ai
titoli emessi si applicano gli articoli 129 e 143 del
citato testo unico emanato con decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385; all'emissione dei predetti
titoli non si applica l'art. 11 del medesimo testo unico.
Ai fini delle imposte sui redditi, i titoli di cui al
presente comma sono soggetti alla disciplina prevista per i
titoli obbligazionari e similari emessi da societa' quotate
nei mercati regolamentati, fatta eccezione per l'ultimo
periodo del comma 1 dell'art. 26 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Gli interessi e
gli altri proventi corrisposti in relazione ai
finanziamenti effettuati da soggetti non residenti, esclusi
i soggetti residenti negli Stati o nei territori aventi un
regime fiscale privilegiato individuati dal decreto del
Ministro delle finanze 4 maggio 1999, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1999, e raccolti
dalla societa' di cui al comma 4 per finanziare
l'operazione di acquisto dei crediti, non sono soggetti
alle imposte sui redditi.
6. L'I.N.P.S. iscrive a ruolo i crediti oggetto della
cessione, secondo le modalita' previste dall'art. 24 del
decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, ad eccezione
dei crediti oggetto di dilazione concessa antecedentemente
al 30 novembre 1999, dei crediti di regolarizzazione
contributiva agevolata prevista da norme di legge e dei
crediti gia' oggetto di procedimenti civili di cognizione
ordinaria e di esecuzione; rende esecutivi i ruoli e li
affida in carico ai concessionari del servizio di
riscossione dei tributi. Per tali crediti l'I.N.P.S. forma
elenchi da trasmettere al cessionario. L'I.N.P.S. forma
separati elenchi dei crediti ceduti in contestazione, in
dilazione e in regolarizzazione contributiva agevolata
prevista da norme di legge. Nei rapporti tra cedente e
cessionario tali elenchi e la copia dei ruoli costituiscono
documenti probatori dei crediti ai sensi dell'art. 1262 del
codice civile.
7. I concessionari provvedono alla riscossione coattiva
dei ruoli ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e del decreto del
Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e
riversano le somme riscosse al cessionario.
8. La cessione dei crediti di cui al presente
articolo costituisce successione a titolo particolare nel
diritto ceduto. Nei procedimenti civili di cognizione e di
esecuzione, pendenti alla data della cessione, si applica
l'art. 111, commi primo e quarto, del codice di procedura
civile. Il cessionario puo' intervenire in tali
procedimenti ma non puo' essere chiamato in causa, fermo
restando che l'I.N.P.S. non puo' in ogni caso essere
estromesso. Qualora, successivamente alla trasmissione dei
ruoli di cui al comma 6, i debitori promuovano, avverso il
ruolo, giudizi di merito e di opposizione all'esecuzione ai
sensi dell'art. 2, commi 4 e 6, del decreto-legge 9 ottobre
1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge
7 dicembre 1989, n. 389, sussiste litisconsorzio necessario
nel lato passivo tra l'I.N.P.S. ed il cessionario.
9. I rapporti tra il cessionario e i concessionari
della riscossione sono regolati contrattualmente, con
convenzione tipo approvata dall'INPS. Con tale convenzione
sono determinati i compensi da corrispondere al
concessionario e stabilite idonee forme di controllo
sull'efficienza dei concessionari. Il cessionario si
obbliga nei confronti dell'I.N.P.S. a stipulare con i
concessionari convenzioni conformi alla convenzione tipo.
Ai concessionari spettano i compensi ed i rimborsi spese
definiti ai sensi della lettera e) del comma 1 dell'art. 1
della legge 28 settembre 1998, n. 337.
10. Il concessionario e il cessionario comunicano
all'INPS, in via telematica, secondo le modalita' stabilite
con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, di concerto con i Ministri delle
finanze e del lavoro e della previdenza sociale, i dati
relativi all'andamento delle riscossioni. L'I.N.P.S.
comunica periodicamente al cessionario gli esiti dei
giudizi di cui al comma 8.
11. Il cessionario trattiene le somme riscosse fino
alla concorrenza della somma corrisposta all'I.N.P.S. quale
prezzo iniziale a titolo definitivo, nonche' degli oneri
per interessi ed altri accessori connessi al finanziamento
delle operazioni di acquisto dei crediti, per la
riscossione dei crediti e per i costi connessi alla
cartolarizzazione dei crediti. Le somme riscosse a fronte
dei crediti ceduti sono destinate in via prioritaria dal
cessionario al soddisfacimento dei diritti incorporati nei
titoli emessi o dei prestiti contratti dallo stesso ai
sensi del comma 5, nonche' al pagamento degli altri oneri e
costi connessi all'operazione di cartolarizzazione. Le
somme riscosse in eccedenza a quelle indicate nel periodo
precedente vengono riversate all'I.N.P.S. secondo le norme
stabilite nel contratto di cessione dei crediti di cui al
comma 1. L'I.N.P.S. potra' assumere, ai fini della cessione
e cartolarizzazione dei crediti, tutti gli impegni
accessori che siano richiesti per il buon esito
dell'operazione, secondo la prassi finanziaria delle
operazioni di cartolarizzazione e che saranno indicati nei
decreti di cui al comma 2.
12. I concessionari rendono all'I.N.P.S. il conto della
gestione ai sensi dell'art. 39, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.
13. L'amministrazione finanziaria effettua nei
confronti del concessionario controlli a campione
sull'efficienza della riscossione.
14.
15. A seguito della costituzione della societa' di cui
all'art. 15, avente per oggetto esclusivo la gestione dei
rimborsi dei crediti di imposta e contributivi, la gestione
dei crediti ceduti viene trasferita a tale societa' secondo
termini e modalita' da definirsi nei decreti di cui al
comma 2.
16. Le cessioni di cui ai commi precedenti nonche'
tutti gli altri atti e prestazioni posti in essere per il
perfezionamento dell'operazione di cartolarizzazione di cui
al presente articolo sono esenti dall'imposta di registro,
dall'imposta di bollo e da ogni altra imposta indiretta.
17. Con i regolamenti previsti dall'art. 3, comma 136,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' disciplinato il
versamento dei contributi previdenziali dovuti in base a
dichiarazione unificata sulla base delle modalita' e dei
tassi previsti dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241.
18. L'INPS, al fine di realizzare celermente i propri
incassi, puo' procedere in ciascun anno, nell'ambito di
piani concordati con i Ministeri vigilanti e attraverso
delibere del proprio consiglio di amministrazione, alla
cessione dei crediti di cui al comma 2, quarto periodo. La
cessione, al momento del trasferimento del credito, produce
la liberazione del cedente nei confronti del cessionario e
non puo' essere effettuata per una entita' complessiva
inferiore all'ammontare dei contributi.
18-bis. Per quanto non previsto dal presente articolo,
si applica la legge 30 aprile 1999, n. 130.
19.».
- Si trascrive il testo del comma 1 dell'art. 1 del
decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389,
recante: «Disposizioni urgenti in materia di evasione
contributiva, di fiscalizzazione degli oneri sociali, di
sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di finanziamento dei
patronati»:
«Art. 1 (Retribuzione imponibile, accreditamento della
contribuzione settimanale e limite minimo di retribuzione
imponibile). - 1. La retribuzione da assumere come base per
il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza
sociale non puo' essere inferiore all'importo delle
retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti
collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali piu'
rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi
collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una
retribuzione di importo superiore a quello previsto dal
contratto collettivo.».
- Si trascrive il testo dell'art. 5 del decreto
legislativo 11 agosto 1993, n. 375, recante: «Attuazione
dell'art. 3, comma 1, lettera aa), della legge 23 ottobre
1992, n. 421, concernente razionalizzazione dei sistemi di
accertamento dei lavoratori dell'agricoltura e dei relativi
contributi»:
«Art. 5 (Denuncia aziendale). - 1. I datori di lavoro
agricolo sono tenuti a presentare agli uffici provinciali
dello SCAU, ai fini dell'accertamento dei contributi
previdenziali dovuti per gli operai agricoli occupati e
della gestione dell'anagrafe delle aziende agricole, la
denuncia aziendale contenente i seguenti dati:
a) ubicazione, denominazione ed estensione dei
terreni distintamente per titolo del possesso e per singole
colture praticate;
b) generalita', codice fiscale, residenza e domicilio
fiscale del datore di lavoro;
c) indicazione della ditta intestata in catasto e
delle partite, fogli e particelle catastali dei terreni
condotti;
d) numero dei capi di bestiame allevati,
distintamente per specie, e modalita' di allevamento;
e) attivita' complementari ed accessorie connesse con
l'attivita' agricola;
f) parco macchine ed ogni altra notizia utile sulle
caratteristiche dell'azienda.
2. La denuncia aziendale e' compilata su modello
predisposto dallo SCAU ed e' presentata entro trenta giorni
dalla data di inizio dell'attivita' al predetto ente.
3. Nei casi di modificazioni verificatesi nei dati
precedentemente denunciati o accertati di ufficio, i datori
di lavoro sono tenuti a presentare, entro trenta giorni
dalla intervenuta modificazione, le denunce di variazione
da compilare su modello predisposto dallo SCAU.
4. Per il primo anno di applicazione del presente
decreto la denuncia iniziale e' presentata da tutti i
datori di lavoro entro il termine del 31 dicembre 1993.
5. Le denunce aziendali di cui al presente
articolo fanno fede a tutti gli effetti. In caso di
omissione o di attestazione reticente o infedele degli
elementi in esse contenuti, il datore di lavoro e' soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma non
inferiore a lire duecentomila e non superiore a lire
cinquecentomila.».
- Si trascrive il testo del comma 7 dell'art. 44 del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
recante: «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e
per la correzione dell'andamento dei conti pubblici»:
«7. A decorrere dal 30 aprile 2004, la denuncia
aziendale di cui all'art. 5 del decreto legislativo
11 agosto 1993, n. 375, e successive modificazioni, e'
presentata su apposito modello predisposto dall'INPS.
Qualora, a seguito della stima tecnica di cui all'art. 8,
comma 2, del citato decreto legislativo n. 375 del 1993,
sia verificato il mancato svolgimento, in tutto o in parte,
della prestazione lavorativa, l'I.N.P.S. disconosce la
stessa prestazione ai fini della tutela previdenziale.».
- Si trascrive il testo dell'art. 8 della legge
12 marzo 1968, n. 334, recante: «Norme per l'accertamento
dei lavoratori agricoli aventi diritto alle prestazioni
previdenziali e per l'accertamento dei contributi unificati
in agricoltura»:
«Art. 8. - I compartecipanti familiari ed i piccoli
coloni sono equiparati, ai fini dei contributi e delle
prestazioni previdenziali, ai giornalieri di campagna.
I lavoratori agricoli che siano iscritti negli elenchi
speciali dei giornalieri di campagna per meno di 51
giornate annue e che svolgano anche attivita' di
coltivatore diretto per la conduzione di fondi il cui
fabbisogno di giornate sia inferiore a quello minimo
previsto dalla legge 9 gennaio 1963, n. 9, per l'iscrizione
negli elenchi dei coltivatori diretti, possono integrare le
giornate di iscrizione negli elenchi dei giornalieri di
campagna fino alla concorrenza di 51 giornate annue.
I contributi per le giornate portate ad integrazione di
quelle di giornaliero di campagna sono a carico del
lavoratore interessato. Non si applica a tale contributo la
norma di cui all'art. 15, secondo comma, del regio decreto
24 settembre 1940, n. 1949.
Per avvalersi della facolta' di cui al precedente
secondo comma, i lavoratori interessati debbono presentare
domanda motivata al servizio per gli elenchi nominativi dei
lavoratori e per i contributi unificati in agricoltura
entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di
competenza.».
- Si trascrive il testo dell'art. 9-bis del
decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608,
recante: «Disposizioni urgenti in materia di lavori
socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e
nel settore previdenziale»:
«Art. 9-bis (Disposizioni in materia di collocamento).
- 1.
2. In caso di instaurazione del rapporto di lavoro
subordinato e di lavoro autonomo in forma coordinata e
continuativa, anche di socio lavoratore di cooperativa, i
datori di lavoro privati, gli enti pubblici economici e le
pubbliche Amministrazioni sono tenuti a dare comunicazione
contestuale al servizio competente nel cui ambito
territoriale e' ubicata la sede di lavoro, dei dati
anagrafici del lavoratore, della data di assunzione, della
data di cessazione qualora il rapporto non sia a tempo
indeterminato, della tipologia contrattuale, della
qualifica professionale e del trattamento economico e
normativo. Le comunicazioni possono essere effettuate ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445. La medesima procedura si applica
ai tirocini di formazione e orientamento ed ad ogni altro
tipo di esperienza lavorativa ad essi assimilata. Nel caso
in cui l'instaurazione del rapporto avvenga in giorno
festivo, nelle ore serali o notturne, ovvero in caso di
emergenza, la comunicazione di cui al presente comma deve
essere effettuata entro il primo giorno utile successivo.
3.
4.
5.
6. Il datore di lavoro ha facolta' di effettuare le
dichiarazioni e le comunicazioni di cui ai commi precedenti
per il tramite dei soggetti di cui all'art. 1 della legge
11 gennaio 1979, n. 12, e degli altri soggetti abilitati
dalle vigenti disposizioni di legge alla gestione e
all'amministrazione del personale dipendente del settore
agricolo ovvero dell'associazione sindacale dei datori di
lavoro alla quale egli aderisca o conferisca mandato. Nei
confronti di quest'ultima puo' altresi' esercitare, con
riferimento alle predette dichiarazioni e comunicazioni, la
facolta' di cui all'art. 5, comma 1, della citata legge.
Nei confronti del soggetto incaricato dall'associazione
sindacale alla tenuta dei documenti trova applicazione
l'ultimo comma del citato art. 5.
7.
8.
9. Per far fronte ai maggiori impegni in materia di
ispezione e di servizi all'impiego derivanti dal presente
decreto, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale
organizza corsi di riqualificazione professionale per il
personale interessato, finalizzati allo svolgimento
dell'attivita' di vigilanza e di ispezione. Per tali
finalita' e' autorizzata la spesa di lire 500 milioni per
l'anno 1995 e di lire 2 miliardi per ciascuno degli anni
1996, 1997 e 1998. Al relativo onere, comprensivo delle
spese di missione per tutto il personale, di qualsiasi
livello coinvolto nell'attivita' formativa si provvede a
carico del Fondo di cui all'art. 1, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
10. Le convenzioni gia' stipulate ai sensi, da ultimo,
dell'art. 1, comma 13, del decreto-legge 1° ottobre 1996,
n. 511, conservano efficacia.
11. Salvo diversa determinazione della commissione
regionale per l'impiego, assumibile anche con riferimento a
singole circoscrizioni, i lavoratori da avviare a selezione
presso pubbliche amministrazioni locali o periferiche sono
individuati tra i soggetti che si presentano presso le
sezioni circoscrizionali per l'impiego nel giorno
prefissato per l'avviamento. A tale scopo gli uffici,
attraverso i mezzi di informazione, provvedono a dare ampia
diffusione alle richieste pervenute, da evadere entro
quindici giorni. All'individuazione dei lavoratori da
avviare si perviene secondo l'ordine di punteggio con
precedenza per coloro che risultino gia' inseriti nelle
graduatorie di cui all'art. 16 della legge 28 febbraio
1987, n. 56.
12. Ai fini della formazione delle graduatorie di cui
al comma 11 si tiene conto dell'anzianita' di iscrizione
nelle liste nel limite massimo di sessanta mesi, salvo
diversa deliberazione delle commissioni regionali per
l'impiego le quali possono anche rideterminare, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, della legge 28 febbraio 1987, n. 56,
l'incidenza, sulle graduatorie, degli elementi che
concorrono alla loro formazione. Gli orientamenti generali
assunti in materia dalla Commissione centrale per l'impiego
valgono anche ai fini della formulazione delle disposizioni
modificative del decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487, capo III, contemplate dal comma 13.
13. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2,
comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, al fine di
realizzare una piu' efficiente azione amministrativa in
materia di collocamento, sono dettate disposizioni
modificative delle norme del decreto del Presidente della
Repubblica 18 aprile 1994, n. 345, intese a semplificare e
razionalizzare i procedimenti amministrativi concernenti
gli esoneri parziali, le compensazioni territoriali e le
denunce dei datori di lavoro, del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, capi III e IV, e
del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994,
n. 346. Il relativo decreto del Presidente della Repubblica
e' emanato, entro centottanta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro per la funzione pubblica e, per la materia
disciplinata dal citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 346 del 1994, anche con il concerto del
Ministro degli affari esteri. Fino alla data di entrata in
vigore del decreto e comunque per un periodo non superiore
a centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto rimane sospesa l'efficacia delle norme
recate dal citato decreto n. 345 del 1994, n. 346 del 1994
e del decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del
1994, capo IV e l'allegata tabella dei criteri per la
formazione delle graduatorie.
14. In attesa della piena attuazione del riordino degli
uffici periferici del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, il personale dei nuclei dell'Arma dei
carabinieri in servizio presso l'ispettorato provinciale
del lavoro dipende, funzionalmente, dal capo
dell'ispettorato provinciale del lavoro e, gerarchicamente,
dal comandante del reparto appositamente istituito e
operante alle dirette dipendenze del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, il quale, con proprio decreto,
puo' attribuire compiti specifici in materia di ispezione
al fine di potenziare i servizi di vigilanza per
l'applicazione della normativa nel settore del lavoro, e'
aumentata di centoquarantatre unita' di cui due ufficiali,
novanta unita' ripartite tra i vari gradi di maresciallo,
ventidue unita' ripartite tra i gradi di vice brigadiere,
brigadiere e brigadiere capo, ventinove unita' appartenenti
al ruolo appuntati e carabinieri. All'onere derivante
dall'incremento relativo alle centodue unita' valutato in
lire 1.800 milioni per l'anno 1995 e in lire 5.423 milioni
a decorrere dall'anno 1996, si provvede a carico dello
stanziamento iscritto sul capitolo 2509 del medesimo stato
di previsione per l'anno 1995 e corrispondenti capitoli per
gli anni successivi. All'onere relativo alle residue
quarantuno unita' si provvede ai sensi e per gli effetti
del decreto dell'assessorato del lavoro, della previdenza
sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione
della regione siciliana in data 21 maggio 1996, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della regione siciliana n. 37 del
20 luglio 1996.
15. Contro i provvedimenti adottati dagli uffici
provinciali del lavoro e della massima occupazione in
materia di rilascio e revoca delle autorizzazioni al lavoro
in favore dei cittadini extracomunitari, nonche' contro i
provvedimenti adottati dagli ispettorati provinciali del
lavoro in materia di rilascio dei libretti di lavoro in
favore della medesima categoria di lavoratori, e' ammesso
ricorso, entro il termine di trenta giorni dalla data di
ricevimento del provvedimento impugnato, rispettivamente,
al direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della
massima occupazione e al direttore dell'ispettorato
regionale del lavoro, competenti per territorio, che
decidono con provvedimento definitivo. I ricorsi avverso i
predetti provvedimenti, pendenti alla data del 14 giugno
1995, continuano ad essere decisi dal Ministro del lavoro e
della previdenza sociale.».
- Si trascrive il testo dell'art. 4-bis del decreto
legislativo 21 aprile 2000, n. 181, recante: «Disposizioni
per agevolare l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro,
in attuazione dell'art. 45, comma 1, lettera a), della
legge 17 maggio 1999, n. 144»:
«Art. 4-bis (Modalita' di assunzione e adempimenti
successivi). - 1. I datori di lavoro privati e gli enti
pubblici economici, procedono all'assunzione diretta di
tutti i lavoratori per qualsiasi tipologia di rapporto di
lavoro, salvo l'obbligo di assunzione mediante concorso
eventualmente previsto dagli statuti degli enti pubblici
economici. Restano ferme le disposizioni speciali previste
per l'assunzione di lavoratori non comunitari di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, quelle previste
per l'assunzione di lavoratori italiani da impiegare o
trasferire all'estero di cui al decreto-legge 31 luglio
1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge
3 ottobre 1987, n. 398, nonche' quelle previste dalla legge
12 marzo 1999, n. 68.
2. All'atto dell'assunzione i datori di lavoro privati
e gli enti pubblici economici sono tenuti a consegnare ai
lavoratori una dichiarazione sottoscritta contenente i dati
di registrazione effettuata nel libro matricola, nonche' la
comunicazione di cui al decreto legislativo 26 maggio 1997,
n. 152.
3. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, le
regioni possono prevedere che una quota delle assunzioni
effettuate dai datori di lavoro privati e dagli enti
pubblici economici sia riservata a particolari categorie di
lavoratori a rischio di esclusione sociale.
4. Le imprese fornitrici di lavoro temporaneo sono
tenute a comunicare, entro il giorno venti del mese
successivo alla data di assunzione, al servizio competente
nel cui ambito territoriale e' ubicata la loro sede
operativa, l'assunzione, la proroga e la cessazione dei
lavoratori temporanei assunti nel corso del mese
precedente.
5. I datori di lavoro privati, gli enti pubblici
economici e le pubbliche amministrazioni, per quanto di
competenza, sono tenuti, anche in caso di trasformazione da
rapporto di tirocinio e di altra esperienza professionale a
rapporto di lavoro subordinato, a comunicare, entro cinque
giorni, al servizio competente nel cui ambito territoriale
e' ubicata la sede di lavoro le seguenti variazioni del
rapporto di lavoro:
a) proroga del termine inizialmente fissato;
b) trasformazione da tempo determinato a tempo
indeterminato;
c) trasformazione da tempo parziale a tempo pieno;
d) trasformazione da contratto di apprendistato a
contratto a tempo indeterminato;
e) trasformazione da contratto di formazione e lavoro
a contratto a tempo indeterminato.
6. Le comunicazioni di cui al presente articolo sono
valide ai fini dell'assolvimento degli obblighi di
comunicazione nei confronti delle Direzioni regionali e
provinciali del lavoro, dell'Istituto nazionale della
previdenza sociale (INPS) e dell'Istituto nazionale per le
assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), o di
altre forme previdenziali sostitutive o esclusive.
7. Al fine di assicurare l'unitarieta' e l'omogeneita'
del sistema informativo lavoro, i moduli per le
comunicazioni obbligatorie dei datori di lavoro e delle
imprese fornitrici di lavoro temporaneo, nonche' le
modalita' di trasferimento dei dati ai soggetti di cui al
comma 6 da parte dei servizi competenti sono definiti con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro per l'innovazione e le
tecnologie, d'intesa con la Conferenza Unificata.
8. I datori di lavoro privati e gli enti pubblici
economici possono adempiere agli obblighi di cui ai commi 4
e 5 del presente articolo e di cui al comma 2 dell'art.
9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre
1996, n. 608, e del comma 1 dell'art. 21 della legge
29 aprile 1949, n. 264, per il tramite dei soggetti di cui
all'art. 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, e degli
altri soggetti abilitati dalle vigenti disposizioni alla
gestione ed alla amministrazione del personale dipendente
del settore agricolo, ovvero delle associazioni sindacali
dei datori di lavoro alle quali essi aderiscono o
conferiscono mandato. I datori di lavoro privati e gli enti
pubblici economici, con riferimento all'assolvimento dei
predetti obblighi, possono avvalersi della facolta' di cui
all'art. 5, primo comma, della legge 11 gennaio 1979, n.
12, anche nei confronti delle medesime associazioni
sindacali che provvedono alla tenuta dei documenti con
personale in possesso dei requisiti di cui all'art. 1,
primo comma, della citata legge n. 12 del 1979.».
- Si trascrive il testo dell'art. 21 della legge
29 aprile 1949, n. 264, recante: «Provvedimenti in materia
di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori
involontariamente disoccupati»:
«Art. 21. - I datori di lavoro sono tenuti altresi' a
comunicare la cessazione dei rapporti di lavoro, entro i
cinque giorni successivi, quando trattasi di rapporti a
tempo indeterminato ovvero nei casi in cui la cessazione
sia avvenuta in data diversa da quella comunicata all'atto
dell'assunzione.».
- Si trascrive il testo del comma 2 dell'art. 1 del
decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, recante:
«Disposizioni per agevolare l'incontro fra domanda ed
offerta di lavoro, in attuazione dell'art. 45, comma 1,
lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144»:
«2. Ad ogni effetto si intendono per:
a) "adolescenti", i minori di eta' compresa fra i
quindici e diciotto anni, che non siano piu' soggetti
all'obbligo scolastico;
b) "giovani", i soggetti di eta' superiore a diciotto
anni e fino a venticinque anni compiuti o, se in possesso
di un diploma universitario di laurea, fino a ventinove
anni compiuti, ovvero la diversa superiore eta' definita in
conformita' agli indirizzi dell'Unione europea;
c) "stato di disoccupazione", la condizione del
soggetto privo di lavoro, che sia immediatamente
disponibile allo svolgimento ed alla ricerca di una
attivita' lavorativa secondo modalita' definite con i
servizi competenti;
d) "disoccupati di lunga durata", coloro che, dopo
aver perso un posto di lavoro o cessato un'attivita' di
lavoro autonomo, siano alla ricerca di una nuova
occupazione da piu' di dodici mesi o da piu' di sei mesi se
giovani;
e) "inoccupati di lunga durata", coloro che, senza
aver precedentemente svolto un'attivita' lavorativa, siano
alla ricerca di un'occupazione da piu' di dodici mesi o da
piu' di sei mesi se giovani;
f) "donne in reinserimento lavorativo", quelle che,
gia' precedentemente occupate, intendano rientrare nel
mercato del lavoro dopo almeno due anni di inattivita';
g) "servizi competenti", i centri per l'impiego di
cui all'art. 4, comma 1, lettera e) del decreto legislativo
23 dicembre 1997, n. 469, e gli altri organismi autorizzati
o accreditati a svolgere le previste funzioni, in
conformita' delle norme regionali e delle province autonome
di Trento e di Bolzano.».
- Si trascrive il testo dell'art. 1 della legge
11 gennaio 1979, n. 12, recante: «Norme per l'ordinamento
della professione di consulente del lavoro»:
«Art. 1 (Esercizio della professione di consulente del
lavoro). - Tutti gli adempimenti in materia di lavoro,
previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti,
quando non sono curati dal datore di lavoro, direttamente
od a mezzo di propri dipendenti, non possono essere assunti
se non da coloro che siano iscritti nell'albo dei
consulenti del lavoro a norma dell'art. 9 della presente
legge, salvo il disposto del successivo art. 40, nonche' da
coloro che siano iscritti negli albi degli avvocati e
procuratori legali, dei dottori commercialisti, dei
ragionieri e periti commerciali, i quali in tal caso sono
tenuti a darne comunicazione agli ispettorati del lavoro
delle province nel cui ambito territoriale intendono
svolgere gli adempimenti di cui sopra.
I dipendenti del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale che abbiano prestato servizio, almeno
per 15 anni, con mansioni di ispettori del lavoro presso
gli ispettorati del lavoro, sono esonerati dagli esami per
l'iscrizione all'albo dei consulenti del lavoro e dal
tirocinio per esercitare tale attivita'. Il personale di
cui al presente comma non potra' essere iscritto all'albo
della provincia dove ha prestato servizio se non dopo 4
anni dalla cessazione del servizio stesso.
Il titolo di consulente del lavoro spetta alle persone
che, munite dell'apposita abilitazione professionale, sono
iscritte nell'albo di cui all'art. 8 della presente legge.
Le imprese considerate artigiane ai sensi della legge
25 luglio 1956, n. 860, nonche' le altre piccole imprese,
anche in forma cooperativa, possono affidare l'esecuzione
degli adempimenti di cui al primo comma a servizi o a
centri di assistenza fiscale istituiti dalle rispettive
associazioni di categoria. Tali servizi possono essere
organizzati a mezzo dei consulenti del lavoro, anche se
dipendenti dalle predette associazioni.
Per lo svolgimento delle operazioni di calcolo e stampa
relative agli adempimenti di cui al primo comma, nonche'
per l'esecuzione delle attivita' strumentali ed accessorie,
le imprese di cui al quarto comma possono avvalersi anche
di centri di elaborazione dati costituiti e composti
esclusivamente da soggetti iscritti agli albi di cui alla
presente legge con versamento, da parte degli stessi, della
contribuzione integrativa alle casse di previdenza sul
volume di affari ai fini IVA, ovvero costituiti o promossi
dalle rispettive associazioni di categoria alle condizioni
definite al citato quarto comma. I criteri di attuazione
della presente disposizione sono stabiliti dal Ministero
del lavoro e della previdenza sociale sentiti i
rappresentanti delle associazioni di categoria e degli
ordini e collegi professionali interessati. Le imprese con
oltre 250 addetti che non si avvalgono, per le operazioni
suddette, di proprie strutture interne possono demandarle a
centri di elaborazione dati, di diretta costituzione od
esterni, i quali devono essere in ogni caso assistiti da
uno o piu' soggetti di cui al primo comma.
Presso il Ministero del lavoro e della previdenza
sociale e' istituito un comitato di monitoraggio, composto
dalle associazioni di categoria, dai rappresentanti degli
ordini e collegi di cui alla presente legge e delle
organizzazioni sindacali comparativamente piu'
rappresentative a livello nazionale, allo scopo di
esaminare i problemi connessi all'evoluzione professionale
ed occupazionale del settore.».
- Si trascrive il testo del comma 1 dell'art. 61 della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante: «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2003)»:
«Art. 61 (Fondo per le aree sottoutilizzate ed
interventi nelle medesime aree). - 1. A decorrere dall'anno
2003 e' istituito il fondo per le aree sottoutilizzate,
coincidenti con l'ambito territoriale delle aree depresse
di cui alla legge 30 giugno 1998, n. 208, al quale
confluiscono le risorse disponibili autorizzate dalle
disposizioni legislative, comunque evidenziate
contabilmente in modo autonomo, con finalita' di
riequilibrio economico e sociale di cui all'allegato 1,
nonche' la dotazione aggiuntiva di 400 milioni di euro per
l'anno 2003, di 650 milioni di euro per l'anno 2004 e di
7.000 milioni di euro per l'anno 2005.».
- Si trascrive il testo dei commi 33 e 34 dell'art. 1
della legge della legge 23 dicembre 2005, recante:
«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)»:
«33. Per l'anno 2006 le erogazioni del Fondo speciale
rotativo per l'innovazione tecnologica, di cui all'art. 14
della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive
modificazioni, non possono superare l'importo complessivo
di 1.900 milioni di euro. Ai fini del relativo
monitoraggio, il Ministero delle attivita' produttive
comunica mensilmente al Ministero dell'economia e delle
finanze i pagamenti effettuati.
34. Per l'anno 2006, con riferimento a ciascun
Ministero, i pagamenti per spese relative a investimenti
fissi lordi non possono superare il 95 per cento del
corrispondente importo pagato nell'anno 2004.».
- Si trascrive il comma 7 dell'art. 10 del
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
recante: «Misure di contrasto all'evasione fiscale e
disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria»:
«7. Per accedere ai benefici ed alle sovvenzioni
comunitari le imprese di tutti i settori sono tenute a
presentare il documento unico di regolarita' contributiva
di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre
2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge
22 novembre 2002, n. 266.
- Si trascrive il testo del comma 553 dell'art. 1 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante: «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2006)»:
«553. Per accedere ai benefici ed alle sovvenzioni
comunitarie per la realizzazione di investimenti, le
imprese di tutti i settori sono tenute a presentare il
documento unico di regolarita' contributiva di cui all'art.
2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre
2002, n. 266.».
Art. 1.
Disposizioni in materia di contribuzione previdenziale in agricoltura
e di catasto
1. (Soppresso).
2. (Soppresso).
3. Con provvedimento interdirigenziale dei Direttori delle Agenzie
delle entrate e del territorio, di concerto con il Ministero della
giustizia, adottato entro quarantacinque giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, sono stabiliti i termini e le
modalita' della progressiva estensione delle procedure telematiche di
cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
463, a tutti i soggetti, nonche' a tutti gli atti, incluse la
registrazione di atti e denunce, la presentazione di dichiarazioni di
successione, le trascrizioni, iscrizioni ed annotazioni nei registri
immobiliari ed alle volture catastali, da qualunque titolo derivanti.
Con lo stesso decreto sono stabilite, altresi', le modalita' anche
tecniche della trasmissione del titolo per via telematica relative
sia alla prima fase di sperimentazione, che a quella di regime.
4. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro
dell'economia e finanze, adottato entro quarantacinque giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite, a
parita' di gettito, le tariffe dell'imposta di bollo, dovuta in
misura forfetaria ovvero commisurata alla natura ed entita' degli
adempimenti correlati, sugli atti di cui al comma 3. ((Per l'anno
2006, il termine di cui all'articolo 1, comma 1, secondo periodo, del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
31 maggio 1999, n. 195, e' differito al 2 maggio 2006.))
5. L'accesso ai servizi di consultazione telematica ipotecaria e
catastale e' consentito a chiunque in rispetto della normativa
vigente in tema di riutilizzazione commerciale dei dati ipotecari e
catastali, su base convenzionale ovvero con pagamento telematico
contestuale per ogni consultazione effettuata. In tale ultimo caso,
le tasse ipotecarie ed i tributi speciali catastali sono aumentati
del cinquanta per cento e gli importi riscossi sono riversati alla
sezione di Tesoreria provinciale dello Stato entro il terzo giorno
lavorativo necessario a quello della riscossione. Con decreto del
direttore dell'Agenzia del territorio, sentito il Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato, adottato entro quarantacinque giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le
modalita' attuative del presente comma.
6. Al numero d'ordine 4.1 della Tabella delle tasse ipotecarie
allegata al testo unico delle disposizioni concernenti le imposte
ipotecaria e catastale, di cui al decreto legislativo 31 ottobre
1990, n. 347, come da ultimo sostituita dall'allegato 2-sexies alla
legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti
modificazioni:
(( a) la tariffa in euro e' sostituita dalla seguente: «0,01»;))
b) le Note sono sostituite dalle seguenti: «L'importo e' dovuto
anticipatamente. Il servizio sara' fornito progressivamente su base
convenzionale. La tariffa e' raddoppiata per richieste relative a
piu' di una circoscrizione o sezione staccata».
7. (Soppresso).».
Riferimenti normativi:
- Si trascrive il testo dell'art. 3-bis del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, recante:
«Semplificazione in materia di versamenti unitari per
tributi determinati dagli enti impositori e di adempimenti
connessi agli uffici del registro, a norma dell'art. 3,
comma 134, lettere f) e g), della legge 23 dicembre 1996,
n. 662»:
«Art. 3-bis (Procedure telematiche, modello unico
informatico e autoliquidazione). - 1. Alla registrazione di
atti relativi a diritti sugli immobili, alla trascrizione,
all'iscrizione e all'annotazione nei registri immobiliari,
nonche' alla voltura catastale, si provvede, a decorrere
dal 30 giugno 2000, con procedure telematiche.
Con decreto del Ministero delle finanze, di concerto
con il Ministero della giustizia, e' fissata la progressiva
attivazione del servizio, anche limitatamente a determinati
soggetti, a specifiche aree geografiche, e a particolari
tipologie di atti, nonche' l'eventuale attribuzione di un
codice unico immobiliare.
2. Le richieste di registrazione, le note di
trascrizione e di iscrizione nonche' le domande di
annotazione e di voltura catastale, relative agli atti per
i quali e' attivata la procedura telematica, sono
presentate su un modello unico informatico da trasmettere
per via telematica unitamente a tutta la documentazione
necessaria. Con lo stesso decreto di cui al comma 1, puo'
essere prevista la presentazione del predetto modello unico
su supporto informatico, nonche' la data a decorrere dalla
quale il titolo e' trasmesso per via telematica.
3. In caso di presentazione del modello unico
informatico per via telematica, le formalita' di cui al
comma 2 sono eseguite previo pagamento dei tributi dovuti
in base ad autoliquidazione. In caso di irregolare
funzionamento del collegamento telematico, fermo il
predetto obbligo di pagamento, la trasmissione per via
telematica e' sostituita dalla presentazione su supporto
informatico.
4. Nei comuni nei quali vige il sistema del libro
fondiario di cui al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, la
presentazione del modello unico informatico rileva
unicamente per gli adempimenti connessi alla registrazione
e alla voltura catastale.».
- Si trascrive il testo del comma 1 dell'art. 1 del
decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n.
195, recante: «Regolamento recante disposizioni concernenti
i tempi e le modalita' di applicazione degli studi di
settore»:
«Art. 1 (Applicazione degli studi di settore). - 1. Le
disposizioni previste nell'art. 10, commi da 1 a 6, della
legge 8 maggio 1998, n. 146, si applicano a partire dagli
accertamenti relativi al periodo d'imposta nel quale
entrano in vigore gli studi di settore. Tali disposizioni
si applicano anche nel caso in cui gli studi di settore
siano pubblicati nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 marzo
del periodo d'imposta successivo a quello di entrata in
vigore.
2. Le disposizioni di cui all'art. 10, comma 8, della
citata legge n. 146 del 1998, si applicano a decorrere dal
periodo di imposta successivo a quello di entrata in vigore
degli studi».
- Si riporta la Tabella delle tasse ipotecarie
allegata al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347,
recante: «Approvazione del testo unico delle disposizioni
concernenti le imposte ipotecaria e catastale», cosi' come
modificata dalla presente legge:
----> Vedere Tabella da pag. 32 a pag. 36 del S.O. <----
Art. 1-bis.
Ulteriori disposizioni in materia di agricoltura
(( 1. Per l'anno 2006 il contributo ordinario, di cui alla legge
27 ottobre 1949, n. 851, a favore del Comitato Nazionale per il
collegamento tra il Governo italiano e l'Organizzazione delle Nazioni
Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) e' determinato in
euro 750.000. Al relativo onere, pari a euro 466.000 per l'anno 2006,
si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2. Le somme assegnate all'AGEA, destinate all'attuazione di
interventi e misure sul mercato agricolo, affluiscono all'apposito
conto corrente n. 20082 acceso presso la Tesoreria centrale dello
Stato e intestato all'AGEA medesima. Nell'ambito dello stato di
previsione dell'AGEA per l'anno 2006 e' istituito un apposito
capitolo in entrata, denominato «Fondo per l'attuazione di interventi
e misure nazionali nel settore agricolo e agroalimentare». Con
decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sono
individuati gli interventi e le misure da attuare utilizzando le
risorse iscritte al predetto capitolo di entrata.
3. Le assegnazioni all'AGEA degli stanziamenti di cui
all'articolo 10, commi 20 e 21, del decreto-legge 28 marzo 2003, n.
49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n.
119, all'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 luglio 2003,
n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2003,
n. 268, all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 28 febbraio 2005,
n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n.
71, agli articoli 1, commi 1, 2 e 5, 1-bis e 5-bis del decreto-legge
9 settembre 2005, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge
11 novembre 2005, n. 231, e all'articolo 5 del decreto-legge
1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge
30 novembre 2005, n. 244, sono utilizzate per le finalita' di cui
all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 1999, n.
165, e successive modificazioni.
4. All'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004,
n. 99, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del
Ministro sono trasferite le risorse strumentali e finanziarie per
l'espletamento delle funzioni relative alla valorizzazione economica,
alla tutela ed ai controlli in materia di indicazioni geografiche,
denominazioni di origine, specialita' tradizionali garantite».
5. All'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e'
aggiunto, in fine, il seguente comma:
«5-bis. La copertura assicurativa per le produzioni zootecniche di
cui al presente decreto deve intendersi comprensiva del costo di
smaltimento dei capi morti per qualsiasi causa».
6. Ove non diversamente disposto, i diritti all'aiuto di cui al
regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003,
derivanti da contratti associativi di soccida, sono assegnati
dall'AGEA per il 50 per cento al soccidario e per il 50 per cento al
soccidante.
7. All'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244,
il comma 3-bis e' sostituito dal seguente:
«3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2006 e fino al 31 ottobre 2006,
a favore degli allevatori avicoli, delle imprese di macellazione e
trasformazione di carne avicola nonche' mangimistiche operanti nella
filiera e degli esercenti attivita' di commercio all'ingrosso di
carni avicole sono sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai
versamenti tributari, nonche' il pagamento di ogni contributo o
premio di previdenza e assistenza sociale, ivi compresa la quota a
carico dei dipendenti, senza aggravio di sanzioni, interessi o altri
oneri. Non si fa luogo al rimborso di quanto gia' versato. Sono
altresi' sospesi per il predetto periodo i pagamenti delle rate delle
operazioni creditizie e di finanziamento, ivi comprese quelle poste
in essere dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare
(ISMEA)».
8. Al fine di assicurare la realizzazione di interventi urgenti
diretti a fronteggiare l'emergenza nel settore avicolo e' istituito
presso il Ministero delle politiche agricole e forestali un Fondo,
denominato «Fondo per l'emergenza avicola», con dotazione pari a 100
milioni di euro per l'anno 2006, avente le seguenti finalita':
a) interventi, in conformita' a quanto previsto dagli
orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la
ristrutturazione di imprese in difficolta', pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea C 244 del 1° ottobre 2004, per fare
fronte all'interruzione dell'attivita' avicola e ai conseguenti danni
economici e sociali;
b) finanziamento delle misure di cui ai commi 10 e 11;
c) programmi finalizzati alla realizzazione di interventi per
l'abbandono dell'attivita' produttiva, come previsto dal punto 9
degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore
agricolo, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee
C 28 del 1° febbraio 2000;
d) investimenti nelle imprese avicole per misure di biosicurezza,
ivi comprese le spese sostenute per misure sanitarie;
e) interventi, disposti dall'autorita' sanitaria a fini di
benessere degli animali, per l'abbattimento degli avicoli in caso di
sovraffollamento delle strutture produttive o di blocco della
movimentazione dei capi.
9. All'articolo 2 della legge 2 giugno 1988, n. 218, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al comma 4:
1) al primo periodo, dopo le parole: «e' concessa al
proprietario», sono inserite le seguenti: «o al soccidario, in
ragione degli accordi stipulati con il soccidante,»;
2) al secondo periodo, dopo le parole: «prodotti zootecnici
contaminati, al proprietario», sono inserite le seguenti: «o al
soccidario, in ragione degli accordi stipulati con il soccidante,»;
3) al terzo periodo, dopo le parole: «il proprietario degli
animali di cui sia stato disposto l'abbattimento» sono inserite le
seguenti: «o il soccidario»;
b) al comma 8, dopo il primo periodo, e' inserito il seguente:
«L'indennita' non e' altresi' concessa a coloro che contravvengono ai
provvedimenti assunti dalle autorita' competenti in relazione alle
malattie epizootiche degli animali».
10. Nell'ambito di programmi di prevenzione, controllo ed
eradicazione della influenza aviaria realizzati a livello
comunitario, nazionale e regionale e' concessa alle imprese agricole
che esercitano attivita' di allevamento avicolo una indennita'
compensativa della perdita di reddito o delle maggiori spese
sopportate a causa del verificarsi dell'evento.
11. A favore delle imprese agricole che esercitano attivita' di
allevamento avicolo sottoposte a restrizioni della movimentazione
degli animali o a fermo produttivo a seguito di provvedimenti
sanitari e' concessa una indennita' per i danni indiretti nella
misura prevista dal decreto di cui al comma 12.
12. Il Ministro delle politiche agricole e forestali e il Ministro
della salute adottano, con decreti di natura non regolamentare, le
disposizioni attuative dei commi 8, 10 e 11, nei limiti di spesa
previsti dal medesimo comma 8.
13. All'onere derivante dall'attuazione del comma 8, pari a 100
milioni di euro per l'anno 2006, si provvede nell'ambito delle
disponibilita' previste dall'articolo 3, comma 1, della legge
2 giugno 1988, n. 218, incrementate, per l'anno 2006, di 100 milioni
di euro. A tale fine il livello complessivo della spesa del Servizio
sanitario nazionale, al cui finanziamento concorre lo Stato, di cui
all'articolo 1, comma 164, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e
all'articolo 1, comma 278, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e'
incrementato, per l'anno 2006, di 100 milioni di euro.
14. Alla maggiore spesa di cui al comma 13, pari a 100 milioni di
euro per il 2006, si fa fronte:
a) quanto a 25 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 48, comma 9, del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come determinata
dalla tabella C della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
b) quanto a 10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa, per l'anno 2006, di cui all'articolo 5,
comma 3-quater, del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244;
c) quanto a 10 milioni di euro, nell'ambito delle disponibilita'
dell'AGEA per gli interventi di cui all'articolo 4, comma 2, del
decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, come rideterminati ai
sensi del comma 3. L'AGEA provvede a versare la somma di 10 milioni
di euro all'entrata del bilancio dello Stato;
d) quanto a 30 milioni di euro, mediante utilizzo di una quota
delle disponibilita' in conto residui relative all'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 18 giugno 1998, n,
194, come rifinanziata dalla tabella D della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, che a tale fine e' versata all'entrata del bilancio dello
Stato nell'anno 2006;
e) quanto a 25 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2006-2008, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto
capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
15. Per fare fronte al rafforzamento del sistema di sorveglianza
della filiera avicola e' assegnata, per l'anno 2006, la somma di un
milione di euro al Corpo forestale dello Stato e di un milione di
euro all'Ispettorato centrale repressione frodi. Al relativo onere,
pari a 2 milioni di euro per l'anno 2006, si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa, per l'anno
2006, di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge
1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge
30 novembre 2005, n. 244.))
Riferimenti normativi:
- La legge 27 ottobre 1949, n. 851, reca:
«Determinazione del contributo previsto dall'art. 7 del
decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1182, che istituisce
il Comitato nazionale italiano della F.A.O.».
- Si trascrive il testo dei commi 20 e 21 dell'art. 10
del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, recante:
«Riforma della normativa in tema di applicazione del
prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti
lattiero-caseari»:
«20. Al fine di favorire la ristrutturazione della
produzione lattiera e il rientro della produzione nei
limiti del quantitativo nazionale garantito, anche per
favorire la definizione della regolazione debitoria, e'
attivato un programma di abbandono totale ai sensi
dell'art. 8, lettera a), del regolamento (CEE) n. 3950/92.
I quantitativi di riferimento di cui sono titolari le
aziende che accedono al programma di abbandono confluiscono
nella riserva nazionale e sono ripartiti tra le regioni e
le province autonome con le modalita' di cui all'art. 3,
comma 3, per essere riassegnati ai sensi dell'art. 8,
lettera b), del regolamento (CEE) n. 3950/92, in
conformita' al comma 4 dell'art. 3 con esclusione dei
produttori che hanno ceduto a titolo oneroso in tutto o in
parte la propria quota conseguendo nel contempo un esubero
produttivo. I quantitativi eventualmente non riassegnati da
una o piu' regioni entro novanta giorni dalla data di
ripartizione confluiscono nella riserva nazionale per
essere ripartiti tra le altre regioni o province autonome
in proporzione ai quantitativi prodotti in esubero
nell'ultimo periodo contabilizzato. Il programma di
abbandono e' attuato dall'AGEA secondo le modalita'
definite con decreto del Ministro delle politiche agricole
e forestali, da emanare entro quarantacinque giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, sentite la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano e le competenti Commissioni
parlamentari.
21. Al fine di favorire la riconversione delle aziende
zootecniche che aderiscono al programma di abbandono di cui
al comma 20 in aziende zootecniche estensive ad indirizzo
carne o ad indirizzo latte non bovino favorendo lo sviluppo
delle razze autoctone, incentivando marchi di qualita' e
introducendo sistemi di tracciabilita', e' definito un
apposito regime di aiuti, attuato dall'AGEA secondo le
modalita' definite con decreto del Ministro delle politiche
agricole e forestali, da emanare entro quarantacinque
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sentite la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano e le competenti
Commissioni parlamentari in coerenza con gli orientamenti
comunitari in materia di aiuti di Stato e con i piani di
sviluppo rurale regionali di cui al regolamento (CE) n.
1257/1999.»
- Si trascrive il testo dei commi 1 e 2 dell'art. 2 del
decreto-legge 24 luglio 2003, n. 192, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 settembre 2003, n. 268,
recante: «Interventi urgenti a favore del comparto agricolo
colpito da eccezionali avversita' atmosferiche e
dall'emergenza diossina nella Campania»:
«Art. 2 (Misure per fronteggiare l'inquinamento da
diossina nella regione Campania). - 1. Gli animali delle
specie bovina, bufalina e ovina abbattuti dal 1° gennaio al
31 dicembre 2003 in seguito a disposizioni sanitarie
relative alla presenza negli animali stessi di diossine
oltre i limiti di tollerabilita' per il proseguimento dei
cicli produttivi, nonche' i prodotti ottenuti che
presentano contenuto di diossine superiore al limite di
legge, sono sequestrati, denaturati mediante colorazione
per impedirne la reimmissione in commercio, depositati
presso idonei siti di stoccaggio individuati dalla regione
Campania e avviati alla termodistruzione ad opera di ditte
iscritte all'albo di cui all'art. 30 del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive
modificazioni, abilitate al trasporto di rifiuti non
pericolosi. Per le spese connesse a tali operazioni e'
autorizzata in favore dell'Agenzia per le erogazioni in
agricoltura la spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2003.
L'effettivita' delle operazioni e' attestata dalle
Autorita' regionali.
2. In favore delle imprese agricole di allevamento di
bovini, bufalini ed ovini situate nella regione Campania,
sottoposte a sequestro dal 1° gennaio al 31 dicembre 2003 a
seguito del riscontro nei prodotti zootecnici di diossine
oltre i limiti di tollerabilita', sono attivati
dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, in coerenza
con gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di
Stato in agricoltura e nei limiti dello stanziamento di 7,8
milioni di euro per l'anno 2003, i seguenti interventi:
a) indennizzo a prezzo di mercato del latte prodotto
in azienda e destinato alla termodistruzione per
disposizione dell'autorita' sanitaria;
b) prestiti agevolati ad ammortamento quinquennale,
ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 29 novembre 1985, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 284 del 3 dicembre 1985, per l'acquisto di
mangimi e foraggi, in sostituzione dei foraggi aziendali
non utilizzabili e destinati alla distruzione per
disposizione dell'autorita' sanitaria;
c) contributi in conto capitale fino all'80 per cento
della spesa, determinata nei limiti unitari fissati dai
bollettini ufficiali ISMEA, a seguito di acquisto di
bestiame da rimonta in sostituzione di quello abbattuto ai
sensi del comma 1 o, in alternativa, indennizzi per gli
animali abbattuti di cui al comma 1, calcolati con i
medesimi criteri.».
- Si trascrive il testo del comma 1 dell'art. 1 del
decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71, recante:
«Interventi urgenti nel settore agroalimentare»:
«Art. 1 (Interventi urgenti in materia di agricoltura).
- 1. All'art. 5 della legge 27 marzo 2001, n. 122, dopo il
comma 7 e' inserito il seguente:
"7-bis. Nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui
al comma 7, il commissario ad acta per le attivita' di cui
all'art. 19, comma 4, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n.
32, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile
1995, n. 104, puo' operare, anche attraverso specifiche
convenzioni con l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura
(AGEA), interventi a sostegno di produzioni agricole
colpite da crisi di mercato, anche in aree diverse da
quelle di cui al comma 7, purche' classificate come
svantaggiate."».
- Si trascrive il testo dei commi 1, 2 e 5 dell'art. 1
e degli articoli 1-bis e 5-bis del decreto-legge
9 settembre 2005, n. 182, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 novembre 2005, n. 231, recante: «Interventi
urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del
settore, nonche' per contrastare andamenti anomali dei
prezzi nelle filiere agroalimentari»:
«Art. 1 (Interventi urgenti per taluni settori della
produzione agricola). - 1. Agli imprenditori agricoli dei
settori della produzione agricola che, ai sensi dell'art.
1, commi 1-bis e 1-ter, del decreto-legge 28 febbraio 2005,
n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile
2005, n. 71, per le produzioni dell'anno 2004 sono stati
individuati quali destinatari di interventi urgenti nel
settore agroalimentare, nonche' ai produttori di uva da
vino, individuati con le medesime procedure di cui al
predetto decreto-legge n. 22 del 2005, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 71 del 2005, si applica il
regolamento (CE) n. 1860/2004 del 6 ottobre 2004 della
Commissione, relativo all'applicazione degli articoli 87 e
88 del Trattato istitutivo della Comunita' europea agli
aiuti de minimis nei settori dell'agricoltura e della
pesca.
2. Gli aiuti de minimis di cui al comma 1 sono erogati
dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) agli
imprenditori agricoli, iscritti nella relativa gestione
previdenziale ed assistenziale, nel limite massimo della
somma di 109 milioni di euro per l'anno 2005, di cui 69
milioni di euro destinati ai produttori per le produzioni
dell'anno 2004 e 40 milioni di euro destinati ai produttori
di uva da vino, individuati ai sensi del comma 1, secondo i
seguenti parametri, definiti con riferimento agli ettari di
superficie produttiva o unita' di bestiame adulto (UBA) di
cui all'art. 131, paragrafo 2, del regolamento (CE) n.
1782/2003 del 29 settembre 2003 del Consiglio:
a) 3.000 euro per imprenditore agricolo in caso di
superfici pari o superiori a 6 ettari o pari o superiori a
15 UBA;
b) 2.000 euro per imprenditore agricolo in caso di
superfici pari o superiori a 3 ettari o pari o superiori a
7,5 UBA, ma inferiori ai parametri di cui alla lettera a);
c) 1.000 euro per imprenditore agricolo in caso di
superfici pari o superiori a 0,3 ettari o pari o superiori
a 3 UBA, ma inferiori ai parametri di cui alla lettera b).
3.-4. (Omissis).
5. Per fare fronte alle problematiche nel settore
dell'uva da tavola, l'AGEA e' autorizzata ad acquisire sul
mercato un quantitativo massimo di 800 mila quintali di uva
da tavola. Ai relativi oneri, pari a 9,6 milioni di euro
per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1,
comma 3-ter, del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005,
n. 71.».
«Art. 1-bis (Interventi del commissario ad acta
ex-Agensud in relazione a situazioni di crisi). - 1.
Nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 7
dell'art. 5 della legge 27 marzo 2001, n. 122, il
commissario ad acta per le attivita' di cui all'art. 19,
comma 4, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32,
convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104:
a) puo' stipulare apposite convenzioni con l'AGEA
finalizzate a erogare aiuti de minimis, di cui al
regolamento (CE) n. 1860/2004 del 6 ottobre 2004 della
Commissione, a vantaggio degli imprenditori agricoli, di
cui all'art. 1, commi 1-bis e 1-ter, del decreto-legge
28 febbraio 2005, n. 22, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 aprile 2005, n. 71, fino ad un importo
massimo di 21 milioni di euro;
b) puo' realizzare, anche a livello internazionale,
per il tramite del Centro servizi ortofrutticoli (CSO),
apposite campagne di promozione e comunicazione, per
agevolare la conoscenza da parte dei consumatori degli
aspetti qualitativi e nutrizionali delle pesche e delle
nettarine fino ad un importo massimo di 2 milioni di
euro.».
«Art. 5-bis (Proroga dei compiti dell'AGEA relativi
alla Convenzione sull'aiuto alimentare). - 1. In
considerazione della proroga della Convenzione sull'aiuto
alimentare del 1999, fatta a Londra il 13 aprile 1999, cui
l'Italia ha aderito con legge 29 dicembre 2000, n. 413,
decisa ai sensi dell'art. XXV della Convenzione medesima,
e' differito fino al 31 dicembre 2003 l'incarico all'AGEA
di cui all'art. 3 della citata legge n. 413 del 2000.
2. Per l'attuazione del comma 1 e' autorizzata la spesa
di 18,1 milioni di euro per l'anno 2005.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo, pari a 18,1 milioni di euro per l'anno 2005, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero degli affari esteri.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.».
- Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto-legge
1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni
dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, recante: «Misure
urgenti per la prevenzione dell'influenza aviaria», come
modificato dalla presente legge:
«Art. 5 (Interventi urgenti nel settore avicolo). - 1.
L'AGEA e' autorizzata ad acquistare carni congelate avicole
ed altri prodotti avicoli freschi per un quantitativo non
superiore a 17.000 tonnellate per un importo di 20 milioni
di euro, da destinare ad aiuti alimentari.
2. Il Ministro delle politiche agricole e forestali,
con decreto di natura non regolamentare, determina le
modalita' di acquisto, ivi compreso il prezzo, da parte di
AGEA delle carni di cui al comma 1.
3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1,
pari a 20 milioni di euro per l'anno 2005, si provvede,
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte
corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005,
allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 5 milioni di
euro, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno,
quanto a 8 milioni di euro, l'accantonamento relativo al
Ministero degli affari esteri, e, quanto a 7 milioni di
euro, l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2006 e fino al
31 ottobre 2006, a favore degli allevatori avicoli, delle
imprese di macellazione e trasformazione di carne avicola
nonche' mangimistiche operanti nella filiera e degli
esercenti attivita' di commercio all'ingrosso di carni
avicole sono sospesi i termini relativi agli adempimenti e
ai versamenti tributari, nonche' il pagamento di ogni
contributo o premio di previdenza e assistenza sociale, ivi
compresa la quota a carico dei dipendenti, senza aggravio
di sanzioni, interessi o altri oneri. Non si fa luogo al
rimborso di quanto gia' versato. Sono altresi' sospesi per
il predetto periodo i pagamenti delle rate delle operazioni
creditizie e di finanziamento, ivi comprese quelle poste in
essere dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo
alimentare (ISMEA).
3-ter. Per l'attuazione del comma 3-bis e' autorizzata
la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2006 e di 8
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007. Al
relativo onere si provvede, quanto a 2 milioni di euro
annui a decorrere dal 2006, mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 36
del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, per le
finalita' di cui all'art. 1, comma 2, del medesimo decreto
legislativo e, quanto a 6 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2007, mediante corrispondente riduzione della
proiezione per il medesimo anno dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte
corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.
3-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze,
d'intesa con il Ministro delle politiche agricole e
forestali, e' autorizzato a concedere contributi per
l'accensione di mutui per la riconversione e la
ristrutturazione delle imprese coinvolte nella situazione
di emergenza della filiera avicola, ivi compresi gli
allevamenti avicoli e le imprese di macellazione e di
trasformazione di carne avicola o di prodotti a base di
carne avicola. Ai fini di cui al presente comma e'
autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2006 e 2007. Al relativo onere si provvede
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'art. 15, comma 2, primo periodo, del
decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, relativa al
Fondo di solidarieta' nazionale - incentivi assicurativi.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.».
- Si trascrive il testo del comma 2 dell'art. 4 del
decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, recante:
«Soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le
erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'art. 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59»:
«2. In attuazione della normativa nazionale, l'Agenzia
svolge, nel rispetto degli indirizzi del Ministro per le
politiche agricole, i seguenti compiti di:
a) intervento sul mercato agricolo e agroalimentare,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, per sostenere comparti in situazioni contingenti,
per periodi temporalmente circoscritti, al fine di
riassorbire la temporanea sovracapacita' produttiva per
ristabilire l'equilibrio del mercato stesso, provvedendo
alla successiva collocazione dei prodotti;
b) esecuzione delle forniture dei prodotti
agroalimentari disposte dallo Stato italiano, anche in
conformita' ai programmi annualmente stabiliti dal
Ministero degli affari esteri in relazione agli impegni
assunti per l'aiuto alimentare e la cooperazione con gli
altri Paesi.».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 17 del
decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, recante:
«Disposizioni in materia di soggetti e attivita',
integrita' aziendale e semplificazione amministrativa in
agricoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, lettere d), f),
g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38», cosi' come
modificato dalla presente legge:
«Art. 17 (Promozione del sistema agroalimentare
italiano). - 1. In raccordo con il Comitato per la
valorizzazione del patrimonio alimentare italiano di cui
all'art. 59, comma 4-bis, della legge 23 dicembre 1999, n.
488, la societa' per azioni «BUONITALIA», partecipata dal
Ministero delle politiche agricole e forestali e strumento
operativo del Ministero stesso per l'attuazione delle
politiche promozionali di competenza nazionale, ha per
scopo l'erogazione di servizi alle imprese del settore
agroalimentare finalizzati a favorire la
internazionalizzazione dei prodotti italiani, ivi compresi
la registrazione a livello internazionale di marchi
associati ai segni identificati delle produzioni di origine
nazionali e la loro tutela giuridica internazionale. Con
decreto del Ministro sono trasferite le risorse strumentali
e finanziarie per l'espletamento delle funzioni relative
alla valorizzazione economica, alla tutela ed ai controlli
in materia di indicazioni geografiche, denominazioni di
origine, specialita' tradizionali garantite.».
- Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 102, recante: «Interventi
finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma
dell'art. 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003,
n. 38», come modificato dalla presente legge:
«Art. 2 (Polizze assicurative) - 1. Per le finalita' di
cui all'art. 1, lo Stato concede contributi sui premi
assicurativi, in conformita' a quanto previsto dal punto
11.5 degli orientamenti comunitari in materia di aiuti di
Stato nel settore agricolo, agli imprenditori agricoli di
cui all'art. 2135 del codice civile.
2. Il contributo dello Stato e' concesso fino all'80
per cento del costo dei premi per contratti assicurativi
che prevedono un risarcimento qualora il danno raggiunga il
20 per cento della produzione nelle aree svantaggiate ed il
30 per cento nelle altre zone.
3. Qualora contratti assicurativi coprono anche altre
perdite dovute ad avverse condizioni atmosferiche non
assimilabili alle calamita' naturali, di cui al precedente
art. 1, comma 2, o perdite dovute a epizoozie o fitopatie,
il contributo dello Stato e' ridotto fino al 50 per cento
del costo del premio.
4. A decorrere dal 1° gennaio 2005, il contributo
pubblico e' concesso esclusivamente per contratti
assicurativi che prevedono per ciascun prodotto assicurato
la copertura della produzione complessiva aziendale
all'interno di uno stesso comune. Con decreto del Ministro
delle politiche agricole e forestali sono stabiliti i
termini, le modalita' e le procedure di erogazione del
contributo sui premi assicurativi.
5. La sottoscrizione delle polizze assicurative e'
volontaria e puo' avvenire in forma collettiva o
individuale. Possono deliberare di far ricorso a forme
assicurative collettive i consorzi di difesa di cui al capo
III, nonche' le cooperative agricole e loro consorzi.
5-bis. La copertura assicurativa per le produzioni
zootecniche di cui al presente decreto deve intendersi
comprensiva del costo di smaltimento dei capi morti per
qualsiasi causa.».
- Il Regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del
29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai
regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica
agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a
favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE)
n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n.
1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n.
1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n.
2529/2001, e' pubblicato nella GUCE serie L 270 del
21 ottobre 2003.
- Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 2 giugno
1988, n. 218, recante: «Misure per la lotta contro l'afta
epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali»,
come modificato dalla presente legge:
«Art. 2. - 1. Nei casi di afta epizootica, il sindaco,
su proposta del servizio veterinario dell'unita' sanitaria
locale competente, ordina l'abbattimento e la distruzione
degli animali infetti e di quelli sospetti di infezione.
2. Quando sia necessario, per impedire la diffusione
della malattia, il Ministro della sanita', previa
individuazione dell'area interessata, dispone, con proprio
decreto, anche l'abbattimento degli animali sospetti di
contaminazione e degli animali sani recettivi, autorizzando
eventualmente l'utilizzazione delle carni e di altri
prodotti ed avanzi, secondo le modalita' e alle condizioni
che saranno stabilite con decreto ministeriale.
3. Nei casi di altre malattie per le quali, ai sensi
degli articoli 1 e 2 del vigente regolamento di polizia
veterinaria, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e' previsto l'obbligo
della denuncia, il Ministro della sanita', quando sia
necessario per impedire la diffusione della malattia,
stabilisce che gli animali infetti o sospetti di infezione
o di contaminazione siano abbattuti ed eventualmente
distrutti alle condizioni e secondo le modalita' che
saranno stabilite con decreto ministeriale.
4. Ad esclusione dei casi di tubercolosi e di
brucellosi, per gli animali infetti o sospetti di infezione
o di contaminazione o sani recettivi, abbattuti a partire
dal 4 giugno 1986, e' concessa al proprietario o al
soccidario, in ragione degli accordi stipulati con il
soccidante, una indennita' pari al 100 per cento del valore
di mercato, calcolata sulla base del valore medio degli
animali della stessa specie e categoria, secondo i criteri
determinati dal Ministro della sanita' di concerto con il
Ministro dell'agricoltura e delle foreste, con decreto da
emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della
presente legge, sentite le organizzazioni nazionali dei
produttori zootecnici e dei veterinari. Qualora, a seguito
dell'avvenuto abbattimento dei capi, l'autorita' sanitaria
competente disponga la distruzione di attrezzature fisse o
mobili e/o, in quanto non adeguatamente disinfettabili, di
mangimi, di prodotti agricoli e di prodotti zootecnici
contaminati, al proprietario o al soccidario, in ragione
degli accordi stipulati con il soccidante, e' concessa una
indennita' pari all'80 per cento del valore attribuito in
sede di stesura del verbale di distruzione. L'indennita'
viene maggiorata della percentuale di compensazione di cui
al primo comma dell'art. 34 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nel caso in cui
il proprietario degli animali di cui sia stato disposto
l'abbattimento o il soccidario sia un produttore agricolo
che non abbia esercitato l'opzione di cui all'ultimo
comma dello stesso articolo. Nel caso di abbattimento di
bovini l'indennita' e' concessa alla condizione che siano
stati vaccinati in conformita' alle ordinanze del Ministro
della sanita' e nei casi in esse previsti.
5. Qualora venga consentita l'utilizzazione delle carni
degli animali di cui e' stato disposto l'abbattimento,
dall'indennita' prevista nel comma 4 viene detratto
l'importo ricavato dai proprietari degli animali a seguito
dell'utilizzazione delle carni.
6. L'indennita' non viene corrisposta per
l'abbattimento degli animali in transito o importati
dall'estero, ancorche' nazionalizzati, qualora venga
accertato che la malattia era preesistente
all'importazione. In tali casi sono a carico dello
speditore, del destinatario o del mandatario tutte le spese
relative all'applicazione delle misure di polizia
veterinaria, ivi comprese la macellazione e la distruzione
degli animali, disposte dalle competenti autorita'
sanitarie.
7. In caso di abbattimento nei posti di confine di
animali infetti o sospetti di infezione o di contaminazione
a seguito di contagio da animali in importazione, l'importo
della indennita' e' a carico dello Stato.
8. L'indennita' non e' concessa a coloro che
contravvengono alle disposizioni previste dall'art. 264 del
testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265, dalla presente legge e dal
regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320.
L'indennita' non e' altresi' concessa a coloro che
contravvengono ai provvedimenti assunti dalle autorita'
competenti in relazione alle malattie epizootiche degli
animali. In tali casi l'indennita', ove competa, viene
corrisposta soltanto a conclusione favorevole del
procedimento di erogazione della sanzione amministrativa.
Per l'accertamento delle infrazioni e per l'applicazione
delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla
presente legge si applicano le disposizioni di cui alla
legge 24 novembre 1981, n. 689, e le relative norme di
attuazione.
9. Il Ministro della sanita' dispone che le carni, i
prodotti ed avanzi ottenuti da animali normalmente
macellati, ove esista il sospetto che siano contaminati,
vengano sottoposti a determinati trattamenti, stabiliti con
proprio decreto, al fine di renderli sicuramente innocui
nei riguardi della diffusione delle malattie stesse.
10. Per i trattamenti di cui al comma 9 e nei casi in
cui si debba procedere alla distruzione dei prodotti
contaminati, agli aventi diritto e' concesso un indennizzo
secondo i criteri determinati dal Ministro della sanita',
di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle
foreste, avuto riguardo agli oneri sostenuti ed ai valori
di mercato dei prodotti distrutti.».
- Si trascrive il testo del comma 1 dell'art. 3 della
legge 2 giugno 1988, n. 218, recante: «Misure per la lotta
contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche
degli animali»:
«1. Le indennita' di cui all'art. 2 gravano sulla quota
a destinazione vincolata del Fondo sanitario nazionale, per
la parte afferente alla profilassi delle malattie infettive
e diffusive degli animali.».
- Si trascrive il testo del comma 164 dell'art. 1 della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2005)»:
«164. Per garantire il rispetto degli obblighi
comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza
pubblica per il triennio 2005-2007 il livello complessivo
della spesa del Servizio sanitario nazionale, al cui
finanziamento concorre lo Stato, e' determinato in 88.195
milioni di euro per l'anno 2005, 89.960 milioni di euro per
l'anno 2006 e 91.759 milioni di euro per l'anno 2007. I
predetti importi ricomprendono anche quello di 50 milioni
di euro, per ciascuno degli anni indicati, a titolo di
ulteriore finanziamento a carico dello Stato per l'ospedale
"Bambino Gesu'". Lo Stato, in deroga a quanto stabilito
dall'art. 4, comma 3, del decreto-legge 18 settembre 2001,
n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge
16 novembre 2001, n. 405, concorre al ripiano dei disavanzi
del Servizio sanitario nazionale per gli anni 2001, 2002 e
2003. A tal fine e' autorizzata, a titolo di regolazione
debitoria, la spesa di 2.000 milioni di euro per l'anno
2005, di cui 50 milioni di euro finalizzati al ripiano dei
disavanzi della regione Lazio per l'anno 2003, derivanti
dal finanziamento dell'ospedale "Bambino Gesu'". Le
predette disponibilita' finanziarie sono ripartite tra le
regioni con decreto del Ministro della salute, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con
la Conferenza Stato-regioni.».
- Si trascrive il testo del comma 278 dell'art. 1 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2006)»:
«278. Al fine di agevolare la realizzazione degli
obiettivi di finanza pubblica di cui al comma 274, il
livello complessivo della spesa del Servizio sanitario
nazionale, al cui finanziamento concorre lo Stato, di cui
all'art. 1, comma 164, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, e' incrementato di 1.000 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2006. L'incremento di cui al primo
periodo e' da ripartire tra le regioni, secondo criteri e
modalita' concessive definiti con decreto del Ministro
della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, di intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, che prevedano comunque, per le regioni
interessate, la stipula di specifici accordi diretti
all'individuazione di obiettivi di contenimento della
dinamica della spesa al fine della riduzione strutturale
del disavanzo.».
- Si trascrive il testo del comma 9 dell'art. 48 del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
recante: «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e
per la correzione dell'andamento dei conti pubblici»:
«9. Le risorse di cui al comma 8, lettera a),
confluiscono nel fondo stanziato in apposita unita'
previsionale di base dello stato di previsione del
Ministero della salute e suddiviso in tre capitoli,
distintamente riferiti agli oneri di gestione, calcolati
tenendo conto dei vincoli di servizio, alle spese di
investimento, alla quota incentivante connessa al
raggiungimento degli obiettivi gestionali.».
- Si trascrive il testo del comma 4 dell'art. 1 della
legge 18 giugno 1998, n. 194, recante: «Interventi nel
settore dei trasporti»:
«Art. 1 (Interventi nel settore del trasporto aereo). -
4. In relazione al processo di liberalizzazione e di
privatizzazione del mercato del trasporto aereo, il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, di concerto con il Ministro dei trasporti e
della navigazione, e' autorizzato ad erogare somme per la
ricapitalizzazione delle societa' di trasporto aereo di cui
all'art. 2, comma 192, della legge 23 dicembre 1996, n.
662, nel limite di spesa di lire 196 miliardi per l'anno
1998, di lire 322 miliardi per l'anno 1999, di lire 500
miliardi per l'anno 2000 e di lire 500 miliardi per l'anno
2001. Il Ministro dei trasporti e della navigazione
riferisce ogni sei mesi al Parlamento in merito
all'andamento del predetto processo.».
Art. 1-ter.
Disposizioni in favore delle imprese ubicate nelle province di
Catania, Siracusa e Ragusa colpite dal sisma del 1990
(( 1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nei limiti
di 52.000.000 di euro, per l'anno 2006 sono definiti i criteri per la
riduzione dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi,
relativi agli anni 1990, 1991 e 1992, dovuti dalle imprese, ivi
comprese quelle agricole e agroalimentari, colpite dal sisma del 13 e
16 dicembre 1990 e ubicate nelle province di Catania, Siracusa e
Ragusa. Conseguentemente, nel rispetto del limite di spesa di cui al
precedente periodo, il termine per il versamento di cui al secondo
periodo del comma 17 dell'articolo 9 della legge 27 dicembre 2002, n.
289, e' fissato al 30 settembre 2006 e il termine per la
rateizzazione di cui al terzo periodo del predetto comma 17 e'
fissato al 1° ottobre 2006. A tal fine e' istituito apposito fondo
presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali alimentato
tramite un versamento in conto entrata nel bilancio dello Stato a
valere sulle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate previsto
dall'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per
un importo equivalente ai fini della invarianza dei saldi per i
medesimi anni.))
Riferimenti normativi:
- Si trascrive il testo del comma 17 dell'art. 9 della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante: «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2003)»:
«17. I soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre
1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e
Siracusa, individuati ai sensi dell'art. 3 dell'O.M.
21 dicembre 1990 del Ministro per il coordinamento della
protezione civile, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
299 del 24 dicembre 1990, destinatari dei provvedimenti
agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a
titolo di tributi e contributi, possono definire in maniera
automatica la propria posizione relativa agli anni 1990,
1991 e 1992. La definizione si perfeziona versando, entro
il 16 aprile 2003, l'intero ammontare dovuto per ciascun
tributo a titolo di capitale, al netto dei versamenti gia'
eseguiti a titolo di capitale ed interessi, diminuito al 10
per cento; il perfezionamento della definizione comporta
gli effetti di cui al comma 10. Qualora gli importi da
versare complessivamente ai sensi del presente
comma eccedano la somma di 5.000 euro, gli importi
eccedenti possono essere versati in un massimo di otto rate
semestrali con l'applicazione degli interessi legali a
decorrere dal 17 aprile 2003. L'omesso versamento delle
predette eccedenze entro le scadenze delle rate semestrali
non determina l'inefficacia della definizione automatica;
per il recupero delle somme non corrisposte si applicano le
disposizioni dell'art. 14 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive
modificazioni, e sono altresi' dovuti una sanzione
amministrativa pari al 30 per cento delle somme non
versate, ridotta alla meta' in caso di versamento eseguito
entro i trenta giorni successivi all