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Gazzetta Ufficiale N. 66 del 20 Marzo 2006

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

PROVVEDIMENTO 9 marzo 2006
Protocollo attuativo del comma 10 dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sancito tra il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero della salute d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le regioni, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, relativo alle modalita' di trasmissione dei dati di cui al comma 9 dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che possono essere trasmessi al Ministero della salute e alle regioni.

IL MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
e
IL MINISTERO DELLA SALUTE
Visto l'art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
recante disposizioni in materia di monitoraggio della spesa nel
settore sanitario e di appropriatezza delle prescrizioni sanitarie;
Visto il comma 10 del citato art. 50, il quale dispone, tra
l'altro, che con protocollo approvato dal Ministero dell'economia e
delle finanze, dal Ministero della salute d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano e dalle regioni, sentito il Garante
per la protezione dei dati personali, sono stabiliti i dati contenuti
negli archivi di cui al comma 9 che possono essere trasmessi al
Ministero della salute e alle regioni, nonche' le modalita' di tale
trasmissione;
Considerato che il Ministero dell'economia e delle finanze tratta
i dati di cui all'art. 50, comma 7, del decreto- legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, al fine di fornire periodicamente alle regioni gli
schemi di liquidazione provvisoria dei rimborsi dovuti alle strutture
di erogazione di servizi sanitari; che, perseguita tale finalita', i
dati sono utilizzati per scopi statistici ed altri compiti
istituzionali solo in forma anonima, eliminato ogni riferimento ad
informazioni che rendono identificabili gli interessati, quali il
codice fiscale, il codice a barre della tessera sanitaria e il numero
progressivo regionale delle ricette;
Considerato che il comma 9 del citato art. 50, dispone che il
Ministero dell'economia e delle finanze, al momento della ricezione
dei dati trasmessi telematicamente ai sensi del comma 8, con
modalita' esclusivamente automatiche, li inserisce in archivi
distinti e non interconnessi, uno per ogni regione, in modo che sia
assolutamente separato, rispetto a tutti gli altri, quello relativo
al codice fiscale dell'assistito;
Visto il comma 10 del citato art. 50, il quale dispone, tra
l'altro, che gli archivi di cui al comma 9 sono resi disponibili
all'accesso esclusivo, anche attraverso interconnessione, alle
aziende sanitarie locali di ciascuna regione per la verifica ed il
riscontro dei dati occorrenti alla periodica liquidazione definitiva
delle somme spettanti, ai sensi delle disposizioni vigenti, alle
strutture di erogazione di servizi sanitari;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente
il codice in materia di protezione dei dati personali, il quale, tra
l'altro, non consente ai soggetti non autorizzati di risalire al
codice fiscale dell'assistito;
Considerato che l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), istituita
ai sensi dell'art. 48, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
con personalita' giuridica di diritto pubblico, svolge compiti e
funzioni originariamente assegnati al Ministero della salute -
Direzione generale dei farmaci e dei dispositivi medici, in
particolare controllo e monitoraggio delle prescrizioni e dei consumi
dei farmaci di cui ai commi 3 e 5 del predetto art. 48;
Ritenuto comunque di assicurare al Ministero della salute,
all'AIFA e alle regioni le elaborazioni di carattere statistico con
dati anonimi, privi di ogni riferimento ad informazioni che rendono
identificabili gli interessati, quali il codice fiscale e il codice a
barre della tessera sanitaria;
Ritenuto di definire con il presente protocollo le linee generali
delle modalita' di trasmissione da parte del Ministero dell'economia
e delle finanze, salva la possibilita' di recepire peculiari esigenze
da definirsi con specifico protocollo, sentito il Garante per la
protezione dei dati personali;
Sentito il Garante per la protezione dei dati personali che ha
espresso parere favorevole nella riunione del 20 luglio 2005;
Acquisita l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano,
nella seduta del 26 gennaio 2006;
Sanciscono:

Art. 1.
Modalita' di trasmissione
1. Il Ministero dell'economia e delle finanze trasmette, con
modalita' telematica, al Ministero della salute, Agenzia italiana del
farmaco (AIFA) e alle regioni, i dati delle ricette mediche recanti
le prescrizioni di farmaci e di prestazioni specialistiche, con
esclusione del codice fiscale dell'assistito.
2. I dati delle ricette, di cui al comma 1, vengono trasmessi
entro venti giorni solari dalla data di ricezione dell'ultimo invio
relativo al mese precedente; i dati trasmessi sono quelli risultanti
dai trattamenti automatici effettuati dal Ministero dell'economia e
delle finanze, per la verifica e il riscontro dei dati stessi,
nonche' per la liquidazione provvisoria dei rimborsi dovuti dalle
strutture di erogazione di servizi sanitari.
3. Le modalita' di trasmissione telematica e le specifiche
tecniche di fornitura dei dati sono definite nel disciplinare tecnico
allegato 1, che costituisce parte integrante del presente
provvedimento.

Roma, 9 marzo 2006

p. Il Ministero dell'economia e delle finanze
Il ragioniere generale dello Stato
Canzio
p. Il Ministero della salute
Il capo del Dipartimento della qualita'
Mastrocola

Allegato 1
DISCIPLINARE TECNICO
Comma 10, art. 50, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato

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