IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Vista la legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni;
Visto in particolare il decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19
convertito con modificazioni nella legge 18 aprile 1984, n. 80 che
all'art. 2 stabilisce che il Ministro dei lavori pubblici fissa il
costo annuale di intervento per la determinazione del contributo per
la ricostruzione di cui all'art. 9 della legge 14 maggio 1981, n.
219, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
8 luglio 2005 con cui tale costo e' stato detemiinato per il 2002 in
Euro 568,61 al mq e per il 2003 in Euro 588,51 al mq;
Ritenuto di provvedere per l'anno 2004;
Considerato che, dai dati ISTAT, la variazione percentuale fatta
registrare dall'indice generale nazionale del costo di costruzione di
un fabbricato residenziale, e' risultata, per il 2004 pari a + 1,64;
Considerato che, sulla base di tale variazione il costo per il 2004
risulta di Euro 598,16;
Decreta:
1) Ai fini della determinazione del contributo per la ricostruzione
di cui all'art. 9 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive
modificazioni, il costo di intervento, al netto dell'IVA, e'
stabilito per il 2004 in Euro 598,16.
2) L'IVA e' in accollo spese dei privati, salvo quanto previsto
dall'art. 12 punto 3 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e
successive proroghe.
3) I suddetti costi sono applicabili anche nei territori colpiti
dagli eventi sismici del maggio 1984.
Roma, 6 febbraio 2006
Il Ministro: Lunardi
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato