L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO
Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni ed
integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle
assicurazioni;
Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, approvativo
del codice delle assicurazioni private;
Vista la legge 28 dicembre 2005, n. 262, in particolare gli
articoli 24 e 26, comma 3, recante disposizioni per la tutela del
risparmio e la disciplina dei mercati finanziari, che, facendo venir
meno la facolta' di pagamento in misura ridotta per i procedimenti
sanzionatori avviati a partire dal 12 gennaio 2006 ed attribuendo
all'ISVAP il potere di emanare direttamente i provvedimenti
sanzionatori, ha abrogato conseguentemente tutte le norme contenute
negli articoli del codice delle assicurazioni private nella parte in
cui viene fatto riferimento alla commissione consultiva sui
procedimenti sanzionatori e alla facolta' di pagamento in misura
ridotta, di cui all'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e
successive modificazioni;
Visti in particolare i commi 1 e 3 dell'art. 24 della citata legge
28 dicembre 2005, n. 262, i quali prevedono che l'ISVAP disciplini,
con proprio regolamento, le modalita' organizzative per dare
attuazione al principio della distinzione tra funzioni istruttorie e
funzioni decisorie rispetto all'irrogazione della sanzione ed agli
altri principi in materia di giusto procedimento amministrativo;
Vista la delibera del consiglio dell'Istituto del 22 febbraio 2006
che ha istituito il servizio sanzioni nell'ambito della direzione
coordinamento giuridico e definito le relative competenze;
Viste le norme di organizzazione e funzionamento dell'Istituto, da
ultimo modificate in data 15 marzo 2006, che attribuiscono alla vice
direzione generale l'istruttoria dei procedimenti di applicazione
delle sanzioni amministrative pecuniarie;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni che
impone la fissazione di termini entro i quali devono concludersi i
procedimenti amministrativi;
Ritenuta la necessita' di disciplinare il procedimento
sanzionatorio di propria competenza, nel rispetto dei principi di cui
all'art. 24, comma 1, della legge 28 dicembre 2005, n. 262 e, in
quanto compatibili, all'art. 9, comma 3, del decreto legislativo
7 settembre 2005, n. 209;
Vista la delibera assunta dal consiglio nella seduta del 15 marzo
2006, con la quale e' stato aprovato il presente regolamento;
Adotta
il seguente:
REGOLAMENTO
Art. 1.
Definizioni
1. Nel presente regolamento si intendono per:
a) «decreto»: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
b) «destinatari delle sanzioni»: i soggetti destinatari delle
sanzioni amministrative pecuniarie di cui agli articoli 306, 308 e
325 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
c) «procedimento sanzionatorio»: il procedimento di applicazione
delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal titolo XVIII
del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
d) «Servizi dell'Istituto»: i servizi che, secondo
l'organizzazione interna dell'Istituto, svolgono la fase istruttoria
del procedimento sanzionatorio;
e) «Servizio sanzioni»: il servizio dell'Istituto che cura la
fase conclusiva del procedimento sanzionatorio per la decisione del
presidente.
Art. 2.
Procedimento sanzionatorio
1. Il procedimento sanzionatorio e' relativo all'applicazione delle
sanzioni amministrative di natura pecuniaria previste per la
violazione delle norme di cui al decreto ed e' regolato dalle
disposizioni che seguono.
Art. 3.
Avvio del procedimento sanzionatorio
1. I servizi dell'Istituto che nell'esercizio delle proprie
competenze rilevino fatti suscettibili di dar luogo all'applicazione
delle sanzioni di cui all'art. 2 predispongono, sulla base della
documentazione agli atti, l'atto di contestazione delle violazioni
rilevate a carico dei destinatari delle sanzioni.
2. L'atto di contestazione, a firma del vice direttore generale o,
in sua assenza o impedimento, di due capi dei servizi di cui alla
lettera d) dell'art. 1, e' notificato ai soggetti destinatari delle
sanzioni entro centoventi giorni, ovvero entro centottanta giorni per
i soggetti residenti all'estero, dall'accertamento dei fatti. Nel
caso in cui venga contestato l'illecito previsto dall'art. 327 del
decreto, l'atto di contestazione contiene altresi' la richiesta al
destinatario se intenda avvalersi della facolta' di cui al comma 1
della stessa norma.
3. L'atto di contestazione contiene una sintetica esposizione dei
fatti, le violazioni riscontrate, l'indicazione del responsabile del
procedimento, il termine entro il quale gli interessati possono
esercitare i diritti di cui all'art. 4.
4. La data di notifica dell'atto di contestazione rappresenta la
data di avvio del procedimento sanzionatorio.
Art. 4.
Istruttoria del procedimento sanzionatorio
1. Entro sessanta giorni dalla data di notifica dell'atto di
contestazione i soggetti destinatari delle sanzioni possono far
pervenire ai servizi dell'Istituto memorie difensive od altri
elementi controdeduttivi, nonche' richiesta, ove lo ritengano
necessario, di essere sentiti, direttamente od attraverso propri
rappresentanti. In tal caso l'audizione si terra' entro centottanta
giorni dal ricevimento della richiesta.
2. Entro i successivi novanta giorni dal ricevimento delle memorie
difensive o dall'audizione, se successiva, i servizi dell'Istituto
concludono la fase istruttoria del procedimento sanzionatorio e ne
riferiscono gli esiti al servizio sanzioni con relazione motivata. In
assenza di memorie difensive o di richiesta di audizione i servizi
dell'Istituto provvedono agli adempimenti di cui al presente comma
entro i novanta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al
comma 1.
3. Ove il soggetto destinatario si sia avvalso della facolta' di
cui all'art. 327, comma 1, del decreto, la relazione - da trasmettere
al servizio sanzioni entro novanta giorni decorrenti dal
completamento delle verifiche di cui al comma 4 dell'art. 327 del
decreto - dovra' contenere indicazioni circa la realizzazione delle
condizioni richieste per dar luogo all'irrogazione della sanzione
sostitutiva.
Art. 5.
Fase conclusiva del procedimento sanzionatorio
1. Il servizio sanzioni, verificata la ritualita' e la completezza
degli adempimenti istruttori compiuti e valutate le risultanze
dell'istruttoria dei servizi dell'Istituto, predispone gli atti
conclusivi del procedimento sanzionatorio sottoponendoli al
presidente per la decisione.
2. Il provvedimento motivato adottato dal presidente e' notificato
al soggetto cui e' stata rivolta la contestazione ai sensi dell'art.
3, entro novanta giorni dal ricevimento da parte del servizio
sanzioni della relazione motivata dei servizi dell'Istituto.
3. Il provvedimento di irrogazione della sanzione reca
l'ingiunzione del relativo pagamento secondo quanto previsto
dall'art. 6. Si applicano l'art. 326, commi 7 e 8, del decreto e
l'art. 24, commi 5 e 6 della legge 28 dicembre 2005, n. 262.
4. Il procedimento sanzionatorio, con l'irrogazione della sanzione
ovvero l'archiviazione, si conclude entro due anni dalla data del suo
avvio.
Art. 6.
Termini per il pagamento
1. Il pagamento delle sanzioni irrogate in applicazione delle
disposizioni di cui al titolo XVIII del decreto e' effettuato, ai
sensi dell'art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, entro trenta
giorni dalla notifica del provvedimento di irrogazione della
sanzione. Il termine per il pagamento e' di sessanta giorni se il
destinatario risiede all'estero.
Nel provvedimento di irrogazione della sanzione sono indicate le
modalita' di pagamento.
Art. 7.
Ambito di applicazione
1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai
procedimenti avviati a partire dal 12 gennaio 2006.
Art. 8.
Disposizioni transitorie
1. I procedimenti sanzionatori gia' avviati alla data
dell'11 gennaio 2006, per i quali nei termini di cui all'art. 18
della legge 24 novembre 1981, n. 689 sono state presentate memorie
difensive e/o e' stata richiesta l'audizione senza che essa si sia
ancora tenuta, seguiranno l'iter procedurale previsto dal presente
regolamento; il procedimento sanzionatorio, con l'irrogazione della
sanzione ovvero l'archiviazione, si conclude entro il 31 dicembre
2007.
2. Per i procedimenti sanzionatori di cui al comma 1 i destinatari
della contestazione possono avvalersi della facolta' di cui all'art.
328, comma 2 del decreto:
a) entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente
regolamento, nel caso in cui abbiano presentato soltanto memorie
difensive nei termini di cui al comma 1;
b) entro la data fissata per l'audizione, ove gia' richiesta nei
termini di cui al comma 1.
Nei termini di cui alle lettere a) e b) i destinatari della
contestazione, qualora si avvalgano della facolta' di cui all'art.
328, comma 2 del decreto, inoltrano all'ISVAP copia del documento
attestante l'avvenuto pagamento e la dichiarazione di rinuncia al
reclamo e agli ulteriori atti del procedimento.
3. Per i procedimenti sanzionatori per i quali alla data
dell'11 gennaio 2006 era gia' stata completata la fase istruttoria,
anche per decorso dei termini di cui al comma 1, il servizio sanzioni
predispone gli atti conclusivi del procedimento sanzionatorio
sottoponendoli al presidente dell'Istituto per la decisione. Il
provvedimento motivato di irrogazione della sanzione ovvero
l'archiviazione del procedimento e' adottato entro il 31 dicembre
2006.
Art. 9.
Pubblicazione
1. Il presente regolamento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana e nel Bollettino dell'ISVAP. E' inoltre
disponibile sul sito Internet dell'Istituto.
Art. 10.
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo
alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 15 marzo 2006
Il presidente: Giannini
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato