Nel decreto legislativo citato in epigrafe, pubblicato nel
suindicato S.O., a pag. 13, prima colonna, all'art. 39, comma 1,
nella parte in cui viene sostituito l'art. 41 del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267, al sesto comma del novellato art. 41, dove e'
scritto "... nelle forme di cui all'articolo 37-bis, quarto comma.»",
leggasi: "... nelle forme di cui all'articolo 37-bis, terzo comma.»".
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato