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Gazzetta Ufficiale N. 67 del 21 Marzo 2006

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 25 gennaio 2006, n.19

Ripubblicazione del testo del decreto-legge 25 gennaio 2006, n. 19 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 21 del 26 gennaio 2006), convertito, con modificazioni dalla legge 8 marzo 2006, n. 108 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 3), recante: «Misure urgenti per garantire l'approvvigionamento di gas naturale».

Avvertenza:
Si procede alla ripubblicazione del testo del decreto-legge
citato in epigrafe corredato delle relative note, ai sensi dell'art.
8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla
promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente
della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali
e' operato il rinvio.
Resta invariato il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui
trascritto.
Art. 1.
Modifiche temporanee delle condizioni di esercizio e di funzionamento
delle centrali termoelettriche alimentate ad olio combustibile.
1. Al fine di ridurre il consumo di gas naturale nel settore
termoelettrico e di garantire la sicurezza delle forniture alle
famiglie e alle imprese, e' autorizzato in via di urgenza il riavvio,
per il solo periodo di tempo necessario e fino al 31 marzo 2006, nel
rispetto dei limiti di emissioni in atmosfera previsti dalla
normativa vigente, degli impianti di produzione di energia elettrica
con potenza termica nominale superiore a 300 MW alimentabili con olio
combustibile, qualora tali impianti non siano attualmente in
esercizio a motivo di specifiche prescrizioni contenute nelle
relative autorizzazioni ministeriali.
2. Il titolare di ciascun impianto di cui al comma 1 invia,
contestualmente al riavvio dell'impianto, la documentazione sui tempi
e sulle modalita' delle operazioni e sull'alimentazione dell'impianto
al Ministero delle attivita' produttive ed al Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio, i quali possono impartire, con
provvedimento adottato d'intesa, eventuali prescrizioni di esercizio
entro cinque giorni dal ricevimento della documentazione stessa.
3. Per le finalita' di cui al comma 1, con decreto del Ministro
delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio e con il Ministro della salute, puo'
essere autorizzata in via di urgenza la sospensione, non oltre il 31
marzo 2006, dall'obbligo di osservanza dei valori limite di emissioni
fissati nei provvedimenti di autorizzazione e nella normativa vigente
per gli impianti di produzione di energia elettrica con potenza
termica nominale superiore a 300 MW che utilizzino olio combustibile
senza zolfo o a basso tenore di zolfo, a fronte della eventuale
carenza sul mercato di tali combustibili e della necessita' di
garantire la continuita' di esercizio dei citati impianti. Il decreto
ministeriale deve anche indicare i valori limite di emissioni che
dovranno essere rispettati, non oltre il 31 marzo 2006, da tali
impianti, anche in relazione alle complessive condizioni ambientali
del territorio. Con provvedimenti adottati di intesa tra il Ministro
delle attivita' produttive ed il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio sono impartite eventuali prescrizioni di
esercizio e tempi per il ritorno all'impiego di gas naturale o olio
combustibile senza zolfo negli impianti che abbiano utilizzato altri
tipi di combustibile.
4. Allo scopo di assicurare efficacia alle misure di riduzione
della domanda di gas naturale disposte dal presente decreto, nonche'
di consentire il raggiungimento degli obiettivi internazionali
derivanti dal Protocollo di Kyoto in tema di produzione di energia
elettrica da fonti rinnovabili, la societa' TERNA S.p.A. effettua il
dispacciamento degli impianti di generazione di energia elettrica
alimentati ad olio combustibile e degli impianti alimentati da fonti
rinnovabili, cosi' come definiti dall'articolo 2 del decreto
legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, ivi inclusi quelli di cui ai
commi 1 e 3, nel rispetto dei vincoli di sicurezza della rete,
assimilandoli alle unita' essenziali per la sicurezza del sistema
elettrico fino al 31 marzo 2006.
5. La societa' TERNA S.p.A. predispone altresi' un programma di
massimizzazione dell'utilizzo degli impianti di generazione di
energia elettrica alimentati ad olio combustibile che viene trasmesso
all'inizio di ogni settimana al Ministero delle attivita' produttive,
al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas. Quest'ultima
definisce per gli stessi impianti i corrispettivi a reintegrazione
degli eventuali maggiori costi sostenuti, quali oneri generali per la
sicurezza del sistema del gas naturale. I maggiori costi sostenuti
includono l'onere delle compensazioni ambientali di cui al comma 7.
6. Il Ministro delle attivita' produttive puo', ai sensi
dell'articolo 7 del decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22,
autorizzare la riduzione dell'ammontare complessivo delle scorte
obbligatorie di prodotti petroliferi di categoria III (olio
combustibile), anche per evitare o limitare l'adozione delle misure
di cui al comma 3, primo periodo.
7. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
individua, entro dodici mesi a decorrere dal 31 marzo 2006, gli
interventi sul piano ambientale idonei a compensare il maggiore
livello di inquinamento atmosferico eventualmente registrato per
effetto delle disposizioni del presente decreto. L'onere delle
compensazioni ambientali non puo' superare i 2 centesimi di euro per
kWh prodotto dagli impianti di cui ai commi 1 e 3.

Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto
legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della
direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia
elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel
mercato interno dell'elettricita), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 31 gennaio 2004, n. 25, supplemento
ordinario.
«Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente
decreto si intende per:
a) fonti energetiche rinnovabili o fonti rinnovabili:
le fonti energetiche rinnovabili non fossili (eolica,
solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice,
idraulica, biomasse, gas di discarica, gas residuati dai
processi di depurazione e biogas). In particolare, per
biomasse si intende: la parte biodegradabile dei prodotti,
rifiuti e residui provenienti dall'agricoltura
(comprendente sostanze vegetali e animali) e dalla
silvicoltura e dalle industrie connesse, nonche' la parte
biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani;
b) impianti alimentati da fonti rinnovabili
programmabili: impianti alimentati dalle biomasse e dalla
fonte idraulica, ad esclusione, per quest'ultima fonte,
degli impianti ad acqua fluente, nonche' gli impianti
ibridi, di cui alla lettera d);
c) impianti alimentati da fonti rinnovabili non
programmabili o comunque non assegnabili ai servizi di
regolazione di punta: impianti alimentati dalle fonti
rinnovabili che non rientrano tra quelli di cui alla
lettera b);
d) centrali ibride: centrali che producono energia
elettrica utilizzando sia fonti non rinnovabili, sia fonti
rinnovabili, ivi inclusi gli impianti di cocombustione,
vale a dire gli impianti che producono energia elettrica
mediante combustione di fonti non rinnovabili e di fonti
rinnovabili;
e) impianti di microgenerazione: impianti per la
produzione di energia elettrica con capacita' di
generazione non superiore ad un MW elettrico, alimentate
dalle fonti di cui alla lettera a);
f) elettricita' prodotta da fonti energetiche
rinnovabili: l'elettricita' prodotta da impianti alimentati
esclusivamente con fonti energetiche rinnovabili, la
produzione imputabile di cui alla lettera g), nonche'
l'elettricita' ottenuta da fonti rinnovabili utilizzata per
riempire i sistemi di stoccaggio, ma non l'elettricita'
prodotta come risultato di detti sistemi;
g) produzione e producibilita' imputabili: produzione
e producibilita' di energia elettrica imputabili a fonti
rinnovabili nelle centrali ibride, calcolate sulla base
delle direttive di cui all'art. 11 del decreto legislativo
16 marzo 1999, n. 79;
h) consumo di elettricita': la produzione nazionale
di elettricita', compresa l'autoproduzione, sommate le
importazioni e detratte le esportazioni (consumo interno
lordo di elettricita);
i) Gestore della rete: Gestore della rete di
trasmissione nazionale di cui all'art. 3 del decreto
legislativo 16 marzo 1929, n. 79;
l) Gestore di rete: persona fisica o giuridica
responsabile, anche non avendone la proprieta', della
gestione di una rete elettrica con obbligo di connessione
di terzi, nonche' delle attivita' di manutenzione e di
sviluppo della medesima, ivi inclusi il Gestore della rete
e le imprese distributrici, di cui al decreto legislativo
16 marzo 1999, n. 79;
m) impianto di utenza per la connessione: porzione di
impianto per la connessione alla rete elettrica degli
impianti di cui alle lettere b), c) e d) la cui
realizzazione, gestione, esercizio e manutenzione rimangono
di competenza del soggetto richiedente la connessione;
n) impianto di' rete per la connessione: porzione di
impianto per la connessione alla rete elettrica degli
impianti di cui alle lettere b), c) e d) di competenza del
Gestore di rete sottoposto all'obbligo di connessione di
terzi ai sensi del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.
79;
o) certificati verdi: diritti di cui al comma 3
dell'art. 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79,
rilasciati nell'ambito dell'applicazione delle direttive di
cui al comma 5 dell'art. 11 del medesimo decreto
legislativo.».
- Si riporta il testo dell'art. 7 del decreto
legislativo 31 gennaio 2001, n. 22 (Attuazione della
direttiva 98/93/CE che modifica la direttiva 68/414/CEE,
concernente l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un
livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di
prodotti petroliferi), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
23 febbraio 2001, n. 45.
«Art. 7 (Emergenza petrolifera). - 1. Il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in caso
di difficolta' nell'approvvigionamento di prodotti
petroliferi o in situazioni di emergenza dichiarate tali
dagli organismi comunitari ed internazionali preposti o dal
Governo, dispone, sentite, ove necessario, le altre
amministrazioni ed organismi interessati, l'utilizzo delle
scorte di riserva di cui all'art. 3 e la loro dislocazione.
2. Il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, senza oneri aggiuntivi per il bilancio
dello Stato, redige e aggiorna un manuale operativo
contenente le misure da adottare e le procedure da seguire
in caso di emergenza petrolifera.».

Art. 2.
Corrispettivi addizionali per il settore termoelettrico
1. Per il contenimento dei consumi di gas del settore
termoelettrico possono essere istituiti con decreto del Ministro
delle attivita' produttive, sentiti il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas,
corrispettivi addizionali a carico dei produttori di energia
elettrica, a valere sui punti di prelievo delle reti di trasporto e
di distribuzione di gas naturale connessi a centrali di produzione di
energia elettrica che utilizzano gas naturale e sui prelievi di gas
naturale dal sistema degli stoccaggi.
2. I corrispettivi sono versati sul fondo istituito con
deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas in data
29 dicembre 2005, n. 297/05, per essere utilizzati ai fini
dell'incentivazione dell'offerta di interrompibilita' della domanda
aggiuntiva rispetto alla interrompibilita' di cui alla fase 2 della
procedura di emergenza climatica di cui al decreto del Ministro delle
attivita' produttive in data 12 dicembre 2005, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 297 del 22 dicembre 2005.

Art. 3.
Disposizioni transitorie e finali
1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano non
oltre il 31 marzo 2006.
2. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 4.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato

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