Nella legge citata in epigrafe, pubblicata nella sopraindicata
Gazzetta Ufficiale, sono apportate le seguenti correzioni:
all'articolo 8, comma 1, primo capoverso, ultimo periodo, in
luogo delle parole: «Per i beni che risultato» leggasi: « Per i beni
che risultano»;
all'articolo 10, comma 1, alinea, in luogo delle parole:
«codice di proceduta civile» leggasi: «codice di procedura civile».
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato