IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive
modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle
attivita' di gioco;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 18 aprile
1951, n. 581, recante norme regolamentari per l'applicazione e
l'esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, sulla
disciplina delle attivita' di gioco;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 16, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133,
in base al quale, con riferimento a nuovi tipi di scommessa sulle
competizioni sportive nonche' ad ogni altro tipo di gioco, concorso
pronostici e scommesse, il Ministro dell'economia e delle finanze
emana regolamenti a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, per disciplinare le modalita' ed i tempi di
gioco, la corresponsione di aggi, diritti e proventi dovuti a
qualsiasi titolo;
Visto il decreto del Ministro delle finanze 15 febbraio 2001, n.
156, recante autorizzazione alla raccolta telefonica o telematica
delle giocate relative a scommesse, giochi e concorsi pronostici, in
base al quale le procedure di acquisizione, registrazione e
documentazione delle stesse sono stabilite con decreto direttoriale
emanato dal Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato;
Vista la legge 18 ottobre 2001, n. 383, recante primi interventi
per il rilancio dell'economia, ed in particolare l'articolo 12, commi
1 e 2, concernenti il riordino delle funzioni statali in materia di
organizzazione e gestione dei giochi, delle scommesse e dei concorsi
a premi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002,
n. 33, emanato ai sensi dell'articolo 12 della legge 18 ottobre 2001,
n. 383, che ha attribuito all'Amministrazione autonoma monopoli di
Stato la gestione delle funzioni statali in materia di organizzazione
e gestione dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;
Visto il decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con
modificazioni, con la legge 8 agosto 2002, n. 178, che ha attributo
all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato lo svolgimento di
tutte le funzioni in materia di organizzazione ed esercizio dei
giochi, scommesse e concorsi pronostici;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 2000,
n. 453, con il quale si riordina l'Istituto per il credito sportivo;
Visto il decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e successive
modifiche ed integrazioni, con il quale si riordina l'imposta unica
sui concorsi pronostici e sulle scommesse, a norma dell'articolo 1,
comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 288;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19
giugno 2003, n. 179, integrato e modificato dal decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 5 agosto 2004, n. 228, concernente
regolamento recante la disciplina dei concorsi pronostici su base
sportiva;
Ritenuta la necessita' di apportare adeguamenti migliorativi della
disciplina vigente in materia di concorsi pronostici su base
sportiva, alla luce delle esigenze operative emerse nel pregresso
biennio;
Udito il parere favorevole del Comitato Olimpico Nazionale Italiano
espresso nella seduta del Comitato generale per i giochi del 27
luglio 2005;
Visto il parere n. 4154/2005 del Consiglio di Stato, espresso dalla
Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10
ottobre 2005;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri,
a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del
1988, effettuata con nota n. 3/14840/UCL del 18 novembre 2005;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
1. Al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 giugno
2003, n. 179, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) l'articolo 1, e' sostituito dal seguente:
«1. (Oggetto del regolamento e definizioni). - 1. Il presente
regolamento definisce le regole generali relative ai concorsi
pronostici su base sportiva, comprese quelle riferite alla gestione
ed al controllo dei flussi finanziari relativi all'attivita' di
vendita degli stessi, nonche' le regole di gioco dei concorsi
pronostici Totocalcio, "il9", abbinato al Totocalcio, Totogol e
"+Gol", abbinato al Totogol.
2. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) AAMS, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
b) CONI, il Comitato olimpico nazionale italiano;
c) apertura dell'accettazione, il momento in cui AAMS dichiara
aperto il concorso ed il totalizzatore nazionale viene abilitato ad
accettare giocate;
d) cedola di caratura, la quota unitaria di partecipazione ad una
giocata a caratura, anche speciale, che costituisce ricevuta di
partecipazione;
e) chiusura dell'accettazione, il momento in cui AAMS dichiara
chiuso il concorso ed il totalizzatore nazionale non viene piu'
abilitato ad accettare giocate;
f) colonna unitaria, i quattordici pronostici, uno per ogni
evento, espressi dal partecipante, relativamente ai concorsi
pronostici Totocalcio, Totogol e "+Gol", abbinato al Totogol; i nove
pronostici, uno per ogni evento, espressi dal partecipante,
relativamente al concorso pronostici "il9", abbinato al Totocalcio;
g) commissione di controllo, l'organo deputato al controllo,
accertamento e verbalizzazione finale di tutte le operazioni inerenti
alla chiusura dell'accettazione, alla determinazione dei montepremi,
allo spoglio, alla determinazione ed al riscontro delle colonne
unitarie vincenti, al calcolo delle quote di vincita ed alla
comunicazione ufficiale degli esiti dei concorsi pronostici su base
sportiva;
h) concessionario, l'operatore di gioco selezionato da AAMS,
attraverso procedura ad evidenza pubblica, per l'affidamento di
attivita' e funzioni pubbliche relative all'esercizio dei concorsi
pronostici connessi ad eventi sportivi;
i) concessione, l'atto di affidamento ai concessionari di
attivita' e funzioni pubbliche relative ai concorsi pronostici;
l) concorso, per tutti i concorsi pronostici su base sportiva,
l'insieme degli eventi sportivi, disputati anche in piu' giorni,
oggetto del pronostico del partecipante;
m) concorso di chiusura definitiva, per il concorso pronostici
Totocalcio l'ultimo concorso pronostici Totocalcio per il quale
vengono accettate giocate, prima della eventuale abolizione del
concorso stesso; per il concorso pronostici "il9", abbinato al
concorso pronostici Totocalcio, l'ultimo concorso pronostici "il9"
per il quale vengono accettate giocate, prima della eventuale
abolizione del concorso stesso; per il concorso pronostici Totogol
l'ultimo concorso pronostici Totogol per il quale vengono accettate
giocate, prima della eventuale abolizione del concorso stesso; per il
concorso pronostici "+Gol", abbinato al concorso pronostici Totogol,
l'ultimo concorso pronostici "+Gol" per il quale vengono accettate
giocate, prima della eventuale abolizione del concorso stesso;
n) concorsi pronostici, i concorsi pronostici su base sportiva;
o) evento, per il concorso pronostici Totocalcio e quello ad esso
abbinato "il9", un avvenimento sportivo, inteso nella sua totalita'
od in una sua frazione temporale, od un'azione dell'avvenimento
stesso sul cui esito si esprime un pronostico; per il concorso
pronostici Totogol e quello ad esso abbinato "+Gol", un avvenimento
sportivo od una frazione di avvenimento sportivo;
p) giocata, la scritturazione di una serie di colonne unitarie su
un'unica schedina di gioco;
q) giocata accettata, la giocata registrata dal totalizzatore
nazionale;
r) giocata a caratura, la ripartizione, tra piu' partecipanti, di
una giocata o di una giocata sistemistica;
s) giocata a caratura speciale, la ripartizione tra piu'
partecipanti, gestita dal concessionario ed effettuata attraverso il
punto di vendita virtuale, di una giocata o di una giocata
sistemistica;
t) giocata sistemistica o a sistema, per il concorso pronostici
Totocalcio e l'abbinato concorso pronostici "il9", la scritturazione
abbreviata, su un'unica schedina di gioco, di una serie di colonne
unitarie derivanti dalla espressione di due o tre pronostici, cioe'
varianti doppie o triple, per uno o piu' degli eventi oggetto del
concorso; per il concorso pronostici Totogol, la scritturazione
abbreviata su un'unica schedina di gioco, di una serie di colonne
unitarie derivanti dalla espressione di due, tre o quattro
pronostici, cioe' varianti doppie, triple o quadruple, per uno o piu'
degli eventi oggetto del concorso; per il concorso pronostici "+Gol",
abbinato al Totogol, la scritturazione abbreviata di una serie di
colonne unitarie derivanti dall'espressione di due pronostici, cioe'
di una variante doppia, per uno o piu' degli eventi oggetto del
concorso;
u) giocata valida, la giocata accettata e successivamente non
annullata dal partecipante; la giocata valida determina le colonne
unitarie valide da considerare ai fini della individuazione delle
colonne unitarie vincenti;
v) incasso totale lordo, la differenza tra gli incassi derivanti
dalla raccolta al netto dei rimborsi pagati e dei rimborsi prescritti
nella settimana contabile di riferimento;
z) jackpot, per il concorso pronostici Totocalcio, l'autonomo
montepremi non distribuito in mancanza di premi non assegnabili
ovvero di vincitori di premi a punteggio di 1ª categoria e
riassegnato esclusivamente alla medesima categoria del concorso
immediatamente successivo; per il concorso pronostici "il9", abbinato
al concorso pronostici Totocalcio, l'autonomo montepremi non
distribuito in mancanza di premi non assegnabili ovvero di vincitori
di premi a punteggio e riassegnato esclusivamente al concorso
immediatamente successivo; per il concorso pronostici Totogol,
rispettivamente, gli autonomi montepremi non distribuiti in mancanza
di premi non assegnabili ovvero di vincitori di premi a punteggio di
1ª o di 2ª categoria e riassegnati entrambi alla 1ª categoria del
concorso immediatamente successivo; per il concorso pronostici
"+Gol", abbinato al concorso pronostici Totogol, l'autonomo
montepremi non distribuito in mancanza di premi non assegnabili
ovvero di vincitori di premi a punteggio e riassegnato esclusivamente
al concorso immediatamente successivo;
aa) operatore di gioco, un soggetto con competenze specialistiche
nella fornitura di servizi di gioco;
bb) partecipante, colui che effettua la giocata accettata;
cc) posta, l'importo pagato dal partecipante per ciascuna colonna
unitaria giocata;
dd) premio precedente di partecipazione, il premio assegnato al
partecipante, in base alle modalita' definite per il singolo concorso
pronostici su base sportiva, subito dopo l'accettazione della sua
giocata e comunque prima della chiusura dell'accettazione;
ee) premio a punteggio, il premio assegnato al partecipante, in
base alle modalita' definite per il singolo concorso pronostici, a
fronte del possesso e della riconsegna della ricevuta di
partecipazione, in funzione dei punti conseguiti attraverso i
pronostici espressi in ogni colonna unitaria precedentemente giocata;
ff) punti di pagamento dei premi, i punti individuati dal
concessionario nell'ambito della propria organizzazione, resi
pubblici dal concessionario medesimo e comunicati ad AAMS prima
dell'inizio dell'attivita' di concessione, abilitati alla ricezione
delle ricevute di partecipazione vincenti emesse da un punto di
vendita collegato con il concessionario stesso ed al pagamento dei
premi ai vincitori di importo superiore ad una determinata soglia;
gg) punto di vendita, un qualsiasi esercizio commerciale, munito
di terminale di gioco, aperto al pubblico, ovvero agenzia di
scommesse ovvero totoricevitore, che aderisce ad un singolo
concessionario con il quale e' anche collegato telematicamente e che,
previo nulla osta da parte di AAMS, gestisce il rapporto con
l'utente, effettua le giocate sui terminali di gioco e paga le
vincite di determinata entita';
hh) resto, i decimali di euro risultanti dal troncamento delle
quote unitarie di vincita;
ii) ricevuta di partecipazione, il titolo che garantisce
l'avvenuta registrazione della giocata nel totalizzatore nazionale e
che costituisce, in caso di vincita o di rimborso, l'unico titolo al
portatore valido per la riscossione del premio o del rimborso stesso;
ll) saldo settimanale, il valore risultante, per ciascun
concessionario, dalla differenza tra l'incasso colonnare complessivo
dei punti di vendita collegati al concessionario per i concorsi
chiusi nella settimana contabile di riferimento e le seguenti voci:
i. le vincite pagate dai punti di vendita nell'arco della
settimana contabile di riferimento;
ii. il compenso degli stessi punti di vendita, relativo
all'incasso totale lordo della settimana contabile di riferimento;
iii. i rimborsi effettuati nell'arco della settimana contabile
di riferimento;
mm) settimana contabile di riferimento, il periodo che intercorre
tra la giornata del lunedi' e la giornata della domenica di ogni
settimana nella quale si giocano i concorsi pronostici;
nn) schedina di gioco, il supporto, il cui formato ed i contenuti
specifici sono stabiliti da AAMS, la cui funzione e' esclusivamente
quella di riportare i pronostici espressi dal partecipante;
oo) terminale di gioco, l'apparecchiatura elettronica, fornita
dal concessionario e utilizzata dai punti di vendita, per la
digitazione dei pronostici, l'acquisizione delle schedine di gioco e
la stampa delle ricevute da restituire ai partecipanti;
pp) totalizzatore nazionale, il sistema di elaborazione centrale,
organizzato da AAMS, per la gestione dei concorsi pronostici su base
sportiva nonche' di altri, eventuali giochi connessi a manifestazioni
sportive;
qq) totoricevitore, il titolare di una concessione rilasciata in
precedenza dal CONI per la vendita di concorsi pronostici su base
sportiva, cosi' come previsto dalla deliberazione della giunta
esecutiva CONI n. 486 del 1997, avente durata di quattro anni e
prorogata annualmente per due volte, con scadenza ultima il 30 giugno
2003.»;
b) L'articolo 8, e' sostituito dal seguente:
«8. (Pubblicita). - 1. Tutte le comunicazioni relative a ciascun
concorso sono pubblicate su un bollettino ufficiale affisso presso
gli uffici, centrali e periferici, di AAMS e presso ogni punto di
vendita. Il bollettino ufficiale e' trasmesso, anche per via
telematica, ai concessionari, che ne trasmettono copia a ciascun
punto di vendita per l'affissione.
2. Gli esiti dei concorsi, vale a dire la validazione dei
risultati, il montepremi e le quote di vincita, sono comunicati
ufficialmente, attraverso il bollettino ufficiale, entro il giorno
successivo alla data di definizione della colonna unitaria vincente
di ciascun concorso.
3. Copia del presente regolamento e' esposta in ogni punto di
vendita in modo da consentire a chiunque di prenderne visione.»;
c) l'articolo 10, e' sostituito dal seguente:
«10. (Rendicontazione di riferimento ai fini delle movimentazioni
finanziarie). - 1. Al singolo concessionario e' fornita la
rendicontazione della gestione finanziaria, da parte del
totalizzatore nazionale, relativamente alla settimana contabile di
riferimento. Il rendiconto della gestione finanziaria e' messo a
disposizione del concessionario, entro la fine del terzo giorno
successivo alla chiusura della settimana contabile di riferimento. Il
rendiconto contiene le seguenti informazioni:
a) importo totale da versare;
b) incasso totale lordo delle giocate raccolte, per tutti i
concorsi di cui e' chiusa l'accettazione, nella settimana contabile
di riferimento;
c) aggio totale, trattenuto dai punti di vendita, relativo
all'incasso di cui al punto b);
d) importo totale delle vincite pagate dai punti vendita nella
settimana contabile di riferimento;
e) incasso di ciascun concorso di cui e' chiusa l'accettazione
nella settimana contabile di riferimento;
f) aggio, trattenuto dai punti di vendita, per l'incasso di
ciascun concorso;
g) elenco delle vincite pagate dai punti di vendita nella
settimana contabile di riferimento;
h) l'importo totale dei rimborsi effettuati nella settimana
contabile di riferimento e dei rimborsi prescritti nella medesima
settimana.
2. Gli importi dovuti dal concessionario ad AAMS, in dipendenza
della concessione, sono stabiliti sulla base del rendiconto della
gestione finanziaria di cui al comma 1, lettera a).»;
d) l'articolo 11, e' sostituito dal seguente:
«11. (Verifica delle ricevute di partecipazione). 1. La ricevuta di
partecipazione, in originale ed integra in ogni sua parte,
costituisce l'unico titolo al portatore valido per la riscossione dei
premi e per la richiesta dei rimborsi, solo a seguito di avvenuta
verifica. Il concessionario verifica, attraverso i punti di vendita
con esso collegati e attraverso la propria organizzazione, nei casi
di premi o rimborsi superiori a 3.000,00 (tremila/00) Euro,
l'eventuale non contraffazione materiale della ricevuta di
partecipazione; il totalizzatore nazionale ne verifica i dati
identificativi in essa contenuti.»;
e) l'articolo 12, e' sostituito dal seguente:
«12. (Modalita' di pagamento delle vincite e dei rimborsi). - 1. I
concessionari pagano le vincite di propria competenza secondo le
modalita' previste dagli articoli 13, 14 e 15. Con le medesime
modalita' previste per le vincite, i concessionari effettuano il
pagamento dei rimborsi.
2. Il concessionario e' tenuto a custodire le ricevute di
partecipazione vincenti e pagate e le ricevute rimborsate,
direttamente ovvero per il tramite dei punti di vendita collegati,
per un periodo di 5 anni.
3. L'importo rimborsato, la data e l'orario di effettuazione del
rimborso risultano da annotazione apposta sulla ricevuta di
partecipazione.»;
f) l'articolo 16, e' sostituito dal seguente:
«16. (Versamenti al concessionario per il pagamento delle vincite e
dei rimborsi). - 1. Sulla base delle informazioni ricevute dal
totalizzatore nazionale relativamente agli importi corrispondenti
alle ricevute di partecipazione vincenti e/o rimborsabili verificate
dal singolo concessionario, nonche' dal saldo settimanale, sono
effettuati i versamenti, sui conti correnti comunicati ad AAMS dallo
stesso concessionario all'inizio dell'attivita' oggetto della
concessione ed ad esso intestati, dell'importo complessivo dei premi
e/o dei rimborsi di cui agli articoli 14 e 15 e del saldo
settimanale. Il concessionario provvede al versamento dei premi e/o
dei rimborsi a ciascun avente diritto con le modalita' indicate dallo
stesso, entro e non oltre i termini di cui agli articoli 14 e 15.»;
g) l'articolo 17, e' sostituito dal seguente:
«17. (Termini di decadenza). - 1. Ferma la sussistenza del credito
maturato, gli aventi diritto decadono dal diritto alla riscossione
dei premi, nonche' alla riscossione dei rimborsi, presso i punti di
vendita e gli sportelli nel caso in cui la verifica della ricevuta di
partecipazione non e' effettuata, secondo le modalita' di cui
all'articolo 11, nel termine di novanta giorni dalla data di
pubblicazione del bollettino ufficiale degli esiti dei concorsi.
2. Le vincite non riscosse ed i rimborsi non richiesti entro i
termini di cui al comma 1, nonche' i resti dei rimborsi delle giocate
a caratura, sono riportate sul montepremi del concorso immediatamente
successivo.»;
h) l'articolo 20, e' sostituito dal seguente:
«20. (Giocate sistemistiche ed a caratura). - 1. Per le giocate
sistemistiche effettuate presso i punti di vendita, prima
dell'emissione della ricevuta, il sistema e' sviluppato
automaticamente dal terminale di gioco; il numero delle colonne
unitarie derivanti dallo sviluppo e l'importo complessivo sono
comunicati al partecipante; la ricevuta e' emessa solo dopo il
consenso del partecipante stesso; sulla ricevuta, oltre ai pronostici
espressi, sono riportati gli elementi previsti all'articolo 21, comma
2.
2. Per le giocate effettuate per via telematica o telefonica, le
modalita' di sviluppo del sistema, la richiesta e la conferma del
consenso da parte del partecipante e la forma di certificazione della
giocata sono definite dal decreto del direttore generale di AAMS, di
cui all'articolo 3, comma 1.
3. La giocata a caratura minima non puo' essere inferiore a 16
colonne unitarie. Per ogni giocata a caratura accettata, il terminale
di gioco emette tante cedole di caratura quante sono le suddivisioni
stabilite all'atto della giocata. Il numero delle cedole di caratura
e' compreso tra un minimo di 2 e un massimo di 99. Il prezzo unitario
di ciascuna cedola di caratura e' pari al valore complessivo della
giocata, convalidata dal totalizzatore nazionale, diviso per il
numero totale delle cedole di caratura. 4. La cedola di caratura, che
costituisce ricevuta di partecipazione, contiene almeno i seguenti
elementi:
a) denominazione del concessionario;
b) codice identificativo del punto di vendita e del terminale di
gioco emittente;
c) identificativo o logo grafico del concorso Totocalcio;
d) numero del concorso, anno e data di effettuazione del
medesimo;
e) pronostici contenuti nella giocata;
f) numero delle colonne unitarie accettate;
g) identificativo univoco assegnato alla giocata a caratura dal
totalizzatore nazionale;
h) numero identificativo progressivo della cedola di caratura e
numero totale delle cedole emesse relative alla giocata;
i) importo complessivo della giocata a caratura ed importo della
singola cedola di caratura; l'importo della cedola di caratura e'
arrotondato al centesimo di euro superiore;
j) data e ora, espressa in ore, minuti e secondi, di accettazione
della giocata, assegnata dal totalizzatore nazionale;
k) eventuale premio precedente di partecipazione conseguito dalla
giocata.
5. Ciascuna cedola di caratura, in originale ed integra in ogni sua
parte, consente la riscossione, in quanto ricevuta di partecipazione,
della eventuale quota vinta, ricavata dal quoziente fra l'importo dei
premi realizzati con l'intera giocata a caratura ed il numero totale
delle cedole emesse, o del rimborso.
6. Per la riscossione del premio precedente di partecipazione,
eventualmente vinto, il terminale di gioco emette ulteriore,
specifica ricevuta da riconsegnare al punto di vendita ai fini del
pagamento del premio stesso.
7. Le modalita' di partecipazione al concorso attraverso giocate a
caratura speciale sono disciplinate con successivo provvedimento del
direttore generale di AAMS. Le giocate a caratura speciale non danno
diritto a premi precedenti di partecipazione, in quanto la giocata e'
effettuata direttamente dal concessionario.»;
i) l'articolo 22, e' sostituito dal seguente:
«22. (Tipologie dei premi del concorso e loro assegnazione). - 1.
Il concorso pronostici Totocalcio assegna due tipologie di premio:
premi precedenti di partecipazione e premi a punteggio.
2. I premi precedenti di partecipazione sono assegnati subito dopo
l'accettazione della giocata, senza alcun onere aggiuntivo al costo
della stessa, alle colonne unitarie accettate, ai fini del concorso
pronostici Totocalcio, alle quali il totalizzatore nazionale
attribuisce il numero progressivo 15.000 ed ogni suo multiplo intero,
iniziando dalla prima colonna unitaria accettata di ciascun concorso.
L'importo di ogni singolo premio e' di 100,00 euro.
3. I premi a punteggio sono assegnati sulla base dei punti
conseguiti in ciascuna colonna unitaria valida giocata dal
partecipante. In ciascuna colonna unitaria si consegue un punto per
ogni evento il cui risultato sia stato esattamente pronosticato.
4. Per i premi a punteggio sono previste tre categorie di vincita:
a) 1ª categoria, per le colonne unitarie con 14 punti;
b) 2ª categoria, per le colonne unitarie con 13 punti;
c) 3ª categoria, per le colonne unitarie con 12 punti.»;
l) l'articolo 23, e' sostituito dal seguente:
«23. (Validita' dei risultati). - 1. Ai fini della determinazione
della colonna unitaria vincente del concorso e' assunto, quale esito
definitivo e incontestabile degli eventi, quello conseguito sul
campo, ufficializzato da AAMS in conformita' alle prime comunicazioni
del CONI.
2. Successivi mutamenti dei risultati, decisi per qualsiasi motivo
dalle autorita' sportive competenti, annullamenti, penalizzazioni od
altri provvedimenti, non risultano influenti agli effetti del
concorso.
3. Per la determinazione della colonna vincente si applicano le
disposizioni di cui ai commi da 4 a 9, relativamente agli eventi:
a) il cui svolgimento non avviene o avviene in giorno diverso da
quello prestabilito;
b) che vengono dichiarati non conclusi, per qualsiasi motivo,
dalla commissione di controllo in conformita' alle prime
comunicazioni ufficiali del CONI;
c) che AAMS, in conformita' alle prime comunicazioni ufficiali
del CONI, dichiara non validi prima della chiusura dell'accettazione,
mediante pubblicazione sul bollettino ufficiale.
4. In deroga a quanto previsto al comma 3, lettera a), sono
considerati, comunque, validi gli eventi che, per dichiarata causa di
forza maggiore, sono rinviati al giorno successivo. Se la disputa
dell'evento rinviato e' stabilita in giorno diverso da quello
immediatamente successivo, l'evento, ai fini del concorso, e'
considerato non disputato e rientra nella disciplina prevista dal
successivo comma 6.
5. Concorrono alla determinazione della colonna vincente gli eventi
anticipati quando, prima del loro inizio, e' stata data notizia da
AAMS, mediante pubblicazione sul bollettino ufficiale, del loro
anticipo. In tal caso, il termine per la chiusura dell'accettazione
e' fissato in relazione all'inizio dello svolgimento dell'avvenimento
anticipato o del primo degli avvenimenti anticipati.
6. Dopo la chiusura dell'accettazione, qualora, per qualsiasi
motivo, uno o piu' eventi risultano nella condizione di cui al comma
3, lettera b), e' attribuito convenzionalmente un punto a qualsiasi
pronostico indicato, dal partecipante, per tali eventi.
7. Nel caso in cui uno o piu' eventi, fino ad un massimo di
quattro, sono nelle condizioni di cui al comma 3, lettera c), e'
attribuito convenzionalmente un punto a qualsiasi pronostico
indicato, dal partecipante, per tali eventi.
8. Nel caso in cui piu' di quattro eventi, sono nelle condizioni di
cui al comma 3, lettera c), AAMS, mediante pubblicazione sul
bollettino ufficiale, dichiara l'annullamento del relativo concorso
disponendo il rimborso totale delle giocate effettuate dai
partecipanti. AAMS ha, altresi', facolta' di anticipare la chiusura
dell'accettazione stessa.
9. Nel caso in cui nessun evento previsto nel concorso risulta
valido, prima che il totalizzatore nazionale abbia registrato alcuna
giocata, il concorso e' annullato.
9-bis. Nel caso di eventi relativi a partite di calcio, il
pronostico richiesto sull'esito finale delle partite stesse si
intende riferito, se non diversamente specificato, al risultato
conseguito al termine dei tempi regolamentari.»;
m) l'articolo 24, e' sostituito dal seguente:
«24. (Composizione del montepremi da ripartire tra i vincitori). -
1. Il montepremi del concorso pronostici Totocalcio, da ripartire tra
i vincitori, e' costituito dalla somma:
a) della percentuale dell'intero ammontare delle poste giocate
per il concorso, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b);
b) dei resti del concorso precedente;
c) di una quota ulteriore, definita da specifici provvedimenti
del direttore generale di AAMS antecedenti ai singoli concorsi, degli
eventuali finanziamenti provenienti dagli sponsor;
d) dei premi e dei rimborsi non riscossi, di cui all'articolo 17.
2. Il montepremi di cui al comma 1 e' incrementato, ai fini della
determinazione del montepremi complessivo, dell'eventuale jackpot.»;
n) l'articolo 25 e' sostituito dal seguente:
«25. (Calcolo e comunicazione delle quote di vincita, eventuale
mancanza di vincitori). - 1. Dall'importo del montepremi del concorso
di cui all'articolo 24, comma 1, si deduce l'importo dei premi
precedenti di partecipazione, cosi' determinando la quota del
montepremi del concorso da destinare ai premi a punteggio.
2. L'importo da destinare, ai sensi del comma 1, ai premi a
punteggio e' determinato nel modo seguente:
a) il 40 per cento del montepremi del concorso, da destinare ai
premi a punteggio, e' assegnato alle vincite di 1ª categoria,
incrementato dell'eventuale jackpot, di cui all'articolo 24, comma 2;
b) il 30 per cento del montepremi del concorso, da destinare ai
premi a punteggio, e' assegnato alle vincite di 2ª categoria;
c) il 30 per cento del montepremi del concorso, da destinare ai
premi a punteggio, e' assegnato alle vincite di 3ª categoria.
3. Il quoziente tra il montepremi di una categoria ed il numero
delle colonne unitarie vincenti della stessa costituisce la quota
unitaria di vincita della categoria.
4. In mancanza di colonne unitarie vincenti con 14 punti, il
montepremi di 1ª categoria determina il jackpot.
5. Nel caso in cui nel concorso di chiusura definitiva del concorso
pronostici Totocalcio non si registrino vincitori di 1ª categoria, il
montepremi di 1ª categoria e' sommato al corrispondente montepremi
della categoria inferiore.
6. In mancanza di colonne unitarie vincenti di 2ª categoria, il
relativo montepremi, sommato a quello di 3ª categoria, e' ripartito
tra i vincitori di 3ª categoria.
7. In mancanza di colonne unitarie vincenti di 3ª categoria, il
relativo montepremi, sommato a quello di 2ª categoria, e' ripartito
tra i vincitori di 2ª categoria.
8. In mancanza di colonne unitarie vincenti di 2ª e 3ª categoria,
la somma dei relativi montepremi e' ripartita in parti uguali tra le
colonne unitarie che hanno realizzato il maggior punteggio.
9. Nel caso in cui la quota unitaria di vincita di una categoria
inferiore e' piu' alta di quella di una categoria superiore, e'
calcolata una quota unica di vincita, dividendo la somma dei
montepremi delle due categorie con la somma del numero delle colonne
vincenti delle stesse.
10. Tutte le quote unitarie di vincita sono arrotondate all'euro
per troncamento; i decimali risultanti determinano il resto. Le quote
di vincita per ciascuna cedola di caratura sono arrotondate al
centesimo di euro inferiore.
11. Terminate le operazioni di calcolo delle quote, la commissione
di controllo comunica ad AAMS, per la diffusione ufficiale, gli esiti
del concorso e le relative quote.
12. Qualora la commissione di controllo riscontra, per qualsiasi
motivo, l'impossibilita' di determinare le quote, l'intero montepremi
e' riportato sul concorso immediatamente successivo.»;
o) l'articolo 31, e' sostituito dal seguente:
«31. (Validita' dei risultati). - 1. Ai fini della determinazione
della colonna vincente del concorso "il9" e' assunto, quale esito
definitivo e incontestabile degli eventi, quello conseguito sul
campo, ufficializzato da AAMS in conformita' alle prime comunicazioni
del CONI.
2. Successivi mutamenti dei risultati, decisi per qualsiasi motivo
dalle autorita' sportive competenti, annullamenti, penalizzazioni od
altri provvedimenti, non risultano influenti agli effetti del
concorso.
3. Per la determinazione della colonna vincente del concorso, si
applicano le disposizioni di cui ai commi da 4 a 9 relativamente agli
eventi:
a) il cui svolgimento non avviene o avviene in giorno diverso da
quello prestabilito;
b) che sono dichiarati non conclusi, per qualsiasi motivo, dalla
commissione di controllo in conformita' alle prime comunicazioni
ufficiali del CONI;
c) che AAMS, in conformita' alle prime comunicazioni ufficiali
del CONI, dichiara non validi, prima della chiusura
dell'accettazione, mediante pubblicazione sul bollettino ufficiale.
4. In deroga a quanto previsto al comma 3, lettera a), sono
considerati, comunque, validi gli eventi che, per dichiarata causa di
forza maggiore, sono rinviati al giorno successivo. Se la disputa
dell'evento rinviato e' stabilita in un giorno diverso da quello
immediatamente successivo, l'evento ai fini del concorso, e'
considerato non disputato e rientra nella disciplina prevista dal
comma 6.
5. Concorrono alla determinazione della colonna vincente gli eventi
anticipati quando, prima del loro inizio, e' stata data notizia da
AAMS, mediante pubblicazione sul bollettino ufficiale, del loro
anticipo. In tal caso, il termine per la chiusura dell'accettazione
e' fissato in relazione all'inizio dello svolgimento dell'avvenimento
anticipato o del primo degli avvenimenti anticipati.
6. Dopo la chiusura dell'accettazione, qualora per qualsiasi
motivo, uno o piu' eventi risultano nella condizione di cui al comma
3, lettera b), e' attribuito convenzionalmente un punto a qualsiasi
pronostico indicato, dal partecipante, per tali eventi.
7. Nel caso in cui uno o piu' eventi, fino ad un massimo di tre,
sono nelle condizioni di cui al comma 3, lettera c), e' attribuito
convenzionalmente un punto a qualsiasi pronostico indicato, dal
partecipante, per tali eventi.
8. Nel caso in cui piu' di tre eventi, sono nelle condizioni di cui
al comma 3, lettera c), AAMS, mediante pubblicazione sul bollettino
ufficiale, dichiara l'annullamento del relativo concorso disponendo
il rimborso totale delle giocate effettuate dai partecipanti. AAMS
ha, altresi', facolta' di anticipare la chiusura dell'accettazione
stessa.
9. Nel caso in cui nessun evento previsto nel concorso risulta
valido, prima che il totalizzatore nazionale abbia registrato alcuna
giocata, il concorso e' annullato.
9-bis. Nel caso di eventi relativi a partite di calcio, il
pronostico richiesto sull'esito finale delle partite stesse si
intende riferito, se non diversamente specificato, al risultato
conseguito al termine dei tempi regolamentari.»;
p) l'articolo 32, e' sostituito dal seguente:
«32. (Composizione del montepremi da ripartire tra i vincitori). -
1. Il montepremi del concorso pronostici "il9", autonomo rispetto a
quello previsto per il concorso pronostici Totocalcio, da ripartire
tra i vincitori, e' costituito dalla somma:
a) della percentuale dell'intero ammontare delle poste giocate
per il concorso, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b);
b) dei resti del concorso precedente;
c) di una quota ulteriore, definita da specifici provvedimenti
del direttore generale di AAMS antecedenti ai singoli concorsi, degli
eventuali finanziamenti provenienti dagli sponsor;
d) dei premi e dei rimborsi non riscossi, di cui all'articolo 17.
2. Il montepremi di cui al comma 1, e' incrementato, ai fini della
determinazione del montepremi complessivo, dell'eventuale jackpot.»;
q) l'articolo 36, e' sostituito dal seguente:
«36. (Giocate sistemistiche ed a caratura). - 1. Per le giocate
sistemistiche effettuate presso i punti di vendita, prima
dell'emissione della ricevuta, il sistema e' sviluppato
automaticamente dal terminale di gioco; il numero delle colonne
unitarie derivanti dallo sviluppo e l'importo complessivo sono
comunicati al partecipante; la ricevuta e' emessa solo dopo il
consenso del partecipante stesso; sulla ricevuta, oltre ai pronostici
espressi, sono riportati gli elementi previsti all'articolo 37, comma
2.
2. Per le giocate effettuate per via telematica o telefonica, le
modalita' di sviluppo del sistema, la richiesta e la conferma del
consenso da parte del partecipante e la forma di certificazione della
giocata sono disciplinate dal decreto del direttore generale di AAMS
di cui all'articolo 3, comma 1.
3. La giocata a caratura minima non puo' essere inferiore a 16
colonne unitarie. Per ogni giocata a caratura accettata, il terminale
di gioco emette tante cedole di caratura quante sono le suddivisioni
stabilite all'atto della giocata. Il numero totale delle cedole di
caratura e' compreso tra un minimo di 2 ed un massimo di 99. Il
prezzo unitario di ciascuna cedola di caratura e' pari al valore
complessivo della giocata, convalidata dal totalizzatore nazionale,
diviso per il numero totale delle cedole di caratura.
4. La cedola di caratura, che costituisce ricevuta di
partecipazione, contiene almeno i seguenti elementi:
a) denominazione del concessionario;
b) codice identificativo del punto di vendita e del terminale di
gioco emittente;
c) identificativo o logo grafico del concorso Totogol;
d) numero del concorso, anno e data di effettuazione del
medesimo;
e) pronostici contenuti nella giocata;
f) numero delle colonne unitarie accettate;
g) identificativo univoco assegnato alla giocata a caratura dal
totalizzatore nazionale;
h) numero identificativo progressivo della cedola di caratura e
numero totale delle cedole emesse relative alla giocata;
i) importo complessivo della giocata a caratura ed importo della
singola cedola di caratura; l'importo della cedola di caratura e'
arrotondato al centesimo di euro superiore;
j) data e ora, espressa in ore, minuti e secondi, di accettazione
della giocata, assegnata dal totalizzatore nazionale;
k) eventuale premio precedente di partecipazione, conseguito
dalla giocata.
5. Ciascuna cedola di caratura, in originale ed integra in ogni sua
parte, consente la riscossione, in quanto ricevuta di partecipazione,
dell'eventuale quota vinta, ricavata dal quoziente tra l'importo dei
premi realizzati con l'intera giocata a caratura ed il numero totale
delle cedole emesse, o del rimborso.
6. Per la riscossione del premio precedente di partecipazione,
eventualmente vinto, il terminale di gioco emette ulteriore,
specifica ricevuta da riconsegnare al punto di vendita ai fini del
pagamento del premio stesso.
7. Le modalita' di partecipazione al concorso attraverso giocate a
caratura speciale sono disciplinate con il provvedimento del
direttore generale di AAMS, di cui all'articolo 20, comma 7. Le
giocate a caratura speciale non danno diritto a premi precedenti di
partecipazione, in quanto la giocata e' effettuata direttamente dal
concessionario.»;
r) l'articolo 38, e' sostituito dal seguente:
«38. (Tipologia dei premi del concorso e loro assegnazione). - 1.
Il concorso Totogol assegna due tipologie di premio, cumulabili tra
loro: premi precedenti di partecipazione e premi a punteggio.
2. I premi precedenti di partecipazione sono assegnati subito dopo
l'accettazione della giocata, senza alcun onere aggiuntivo al costo
della stessa, alle colonne unitarie accettate ai fini del concorso
pronostici Totogol alle quali il totalizzatore nazionale attribuisce
il numero progressivo 15.000 ed ogni suo multiplo intero, iniziando
dalla prima combinazione unitaria accettata di ciascun concorso.
L'importo di ogni singolo premio e' di 100,00 euro.
3. I premi a punteggio sono assegnati sulla base dei punti
conseguiti in ciascuna colonna unitaria valida giocata dal
partecipante. In ciascuna colonna unitaria si consegue un punto per
ogni evento esattamente pronosticato.
4. Sono previste 5 categorie di vincita:
a) 1ª categoria, per le colonne unitarie con 14 punti;
b) 2ª categoria, per le colonne unitarie con 13 punti;
c) 3ª categoria, per le colonne unitarie con 12 punti;
d) 4ª categoria, per le colonne unitarie con 11 punti;
e) 5ª categoria, per le colonne unitarie con 10 punti.»;
s) l'articolo 39, e' sostituito dal seguente:
«39. (Validita' dei risultati). - 1. Ai fini della determinazione
della colonna unitaria vincente del concorso e' assunto, quale esito
definitivo e incontestabile degli eventi, quello conseguito sul
campo, ufficializzato da AAMS in conformita' alle prime comunicazioni
ufficiali del CONI.
2. Successivi mutamenti dei risultati, decisi per qualsiasi motivo
dalle autorita' sportive competenti, annullamenti, penalizzazioni od
altri provvedimenti, non risultano influenti agli effetti del
concorso.
3. Per la determinazione della colonna vincente si applicano le
disposizioni di cui ai commi da 4 a 9, relativamente agli eventi:
a) il cui svolgimento non avviene o avviene in giorno diverso da
quello prestabilito;
b) che sono dichiarati non conclusi, per qualsiasi motivo, dalla
commissione di controllo in conformita' alle prime comunicazioni
ufficiali del CONI;
c) che AAMS, in conformita' alle prime comunicazioni ufficiali
del CONI, dichiara non validi prima della chiusura dell'accettazione,
mediante pubblicazione sul bollettino ufficiale.
4. In deroga a quanto previsto al comma 3, lettera a), sono
considerati, comunque, validi gli eventi che, per dichiarata causa di
forza maggiore, sono stati rinviati al giorno successivo. Se la
disputa dell'evento rinviato e' stabilita in giorno diverso da quello
immediatamente successivo, l'evento, ai fini del concorso, e'
considerato non disputato e rientra quindi nella disciplina prevista
dal comma 6.
5. Concorrono alla determinazione della colonna vincente gli eventi
anticipati quando, prima del loro inizio, e' stata data notizia da
AAMS, mediante pubblicazione sul bollettino ufficiale, del loro
anticipo. In tal caso, il termine per la chiusura dell'accettazione
e' fissato in relazione all'inizio dello svolgimento dell'avvenimento
anticipato o del primo degli avvenimenti anticipati.
6. Dopo la chiusura dell'accettazione, qualora, per qualsiasi
motivo, uno o piu' eventi risultano nella condizione di cui al comma
3, lettera b), e' attribuito convenzionalmente un punto a qualsiasi
pronostico indicato, dal partecipante, per tali eventi.
7. Nel caso in cui uno o piu' eventi, fino ad un massimo di
quattro, sono nelle condizioni di cui al comma 3, lettera c), e'
attribuito convenzionalmente un punto a qualsiasi pronostico
indicato, dal partecipante, per tali eventi.
8. Nel caso in cui piu' di quattro eventi, sono nelle condizioni di
cui al comma 3, lettera c), AAMS, mediante pubblicazione sul
bollettino ufficiale, dichiara l'annullamento del relativo concorso
disponendo il rimborso totale delle giocate effettuate dai
partecipanti. AAMS ha, altresi', facolta' di anticipare la chiusura
dell'accettazione stessa.
9. Nel caso in cui nessun evento previsto nel concorso risulta
valido, prima che il totalizzatore nazionale abbia registrato alcuna
giocata, il concorso e' annullato.
10. Nel caso di eventi relativi a partite di calcio, il pronostico
richiesto si intende riferito al numero di reti realizzate, se non
diversamente specificato, al termine dei tempi regolamentari.»;
t) l'articolo 40, e' sostituito dal seguente:
«40. (Composizione del montepremi da ripartire tra i vincitori). -
1. Il montepremi del concorso pronostici Totogol, da ripartire tra i
vincitori, e' costituito dalla somma:
a) della percentuale dell'intero ammontare delle poste giocate
per il concorso, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b);
b) dei resti del concorso precedente;
c) di una quota ulteriore, definita da specifici provvedimenti
del direttore generale di AAMS antecedenti ai singoli concorsi, degli
eventuali finanziamenti provenienti dagli sponsor;
d) dei premi e dei rimborsi non riscossi, di cui all'articolo 17.
2. Il montepremi del concorso di cui al comma 1 e' incrementato, ai
fini della determinazione del montepremi complessivo, degli eventuali
jackpot.»;
u) l'articolo 42, e' sostituito dal seguente:
«42. (Calcolo e comunicazione delle quote di vincita, eventuale
mancanza di vincitori). - 1. Dall'importo del montepremi del concorso
di cui all'articolo 40 comma 1, si deduce l'importo dei premi
precedenti di partecipazione cosi' determinando la quota del
montepremi del concorso da destinare ai premi a punteggio.
2. L'importo da destinare, ai sensi del comma 1, ai premi a
punteggio del concorso Totogol e' determinato nel modo seguente:
a) il 5 per cento del montepremi del concorso, da destinare ai
premi a punteggio, e' assegnato alle vincite di 1ª categoria piu'
l'eventuale jackpot, di cui all'articolo 40, comma 2. In aggiunta, e'
assegnato a tale categoria di vincita anche la quota di montepremi di
cui alla lettera b), in caso di mancanza di vincite di 2ª categoria;
b) il 20 per cento del montepremi del concorso, da destinare ai
premi a punteggio, e' assegnato alle vincite di 2ª categoria;
c) il 20 per cento del montepremi del concorso, da destinare ai
premi a punteggio, e' assegnato alle vincite di 3ª categoria;
d) il 25 per cento del montepremi del concorso, da destinare ai
premi a punteggio, e' assegnato alle vincite di 4ª categoria;
e) il 30 per cento del montepremi del concorso, da destinare ai
premi a punteggio, e' assegnato alle vincite di 5ª categoria.
3. Il quoziente tra il montepremi di una categoria ed il numero
delle colonne unitarie vincenti della stessa costituisce la quota
unitaria di vincita della categoria.
4. In mancanza di colonne unitarie vincenti con 14 punti, il
montepremi di 1ª categoria determina il jackpot di 1ª categoria.
5. Nel caso in cui nel concorso di chiusura definitiva del concorso
pronostici Totogol non si registrino vincitori di 1ª categoria, il
montepremi di 1ª categoria e' sommato al corrispondente montepremi
della categoria inferiore.
6. In mancanza di colonne unitarie vincenti con 13 punti, il
montepremi di 2ª categoria e' assegnato al jackpot di 1ª categoria.
7. Nel caso in cui nel concorso di chiusura definitiva del concorso
pronostici Totogol non si registrino vincitori di 2ª categoria, il
montepremi di 2ª categoria e' sommato al corrispondente montepremi
della categoria inferiore.
8. In mancanza di colonne unitarie vincenti di 3ª categoria, il
relativo montepremi, sommato a quello di 4ª categoria, e' ripartito
tra le colonne unitarie vincenti di 4ª categoria.
9. In mancanza di colonne unitarie vincenti di 4ª categoria, il
relativo montepremi, sommato a quello di 5ª categoria, e' ripartito
tra le colonne unitarie vincenti di 5ª categoria.
9-bis. In mancanza di colonne unitarie vincenti di 3ª e di 5ª
categoria, i relativi montepremi, sommati a quello di 4ª categoria,
sono ripartiti tra le colonne unitarie vincenti di 4ª categoria.
9-ter. In mancanza di colonne unitarie vincenti di 4ª e di 5ª
categoria, i relativi montepremi, sommati a quello di 3ª categoria,
sono ripartiti tra le colonne unitarie vincenti di 3ª categoria.
9-quater. In mancanza di colonne unitarie vincenti di 5ª categoria,
il relativo montepremi, sommato a quello di 4ª categoria, e'
ripartito tra le colonne unitarie vincenti di 4ª categoria.
9-quinquies. In mancanza di colonne unitarie vincenti di 3ª e di 4ª
categoria, i relativi montepremi, sommati a quello di 5ª categoria,
sono ripartiti tra le colonne unitarie vincenti di 5ª categoria.
10. In mancanza di colonne unitarie vincenti di 3ª, 4ª e 5ª
categoria, la somma dei relativi montepremi e' ripartita in parti
uguali tra le colonne unitarie che hanno realizzato il maggior
punteggio.
11. Nel caso in cui la quota unitaria di vincita di una categoria
inferiore e' piu' alta di quella di una categoria superiore, e'
calcolata una quota unica di vincita, dividendo la somma dei
montepremi delle due categorie con la somma del numero delle colonne
vincenti delle stesse categorie.
12. Tutte le quote unitarie di vincita sono arrotondate all'euro
per troncamento; i decimali risultanti determinano il resto. Le quote
di vincita per ciascuna cedola di caratura sono arrotondate al
centesimo di euro inferiore.
13. Terminate le operazioni di calcolo delle quote, la commissione
di controllo comunica ad AAMS, per la diffusione ufficiale, gli esiti
del concorso e le relative quote.
14. Nel caso in cui la commissione di controllo riscontra, per
qualsiasi motivo, l'impossibilita' di determinare le quote, l'intero
montepremi e' riportato sul concorso immediatamente successivo.»;
v) l'articolo 42-septies, e' sostituito dal seguente:
«42-septies. (Validita' dei risultati). - 1. Ai fini della
determinazione della colonna vincente del concorso "+Gol" e' assunto,
quale esito definitivo e incontestabile degli eventi, quello
conseguito sul campo, ufficializzato da AAMS in conformita' alle
prime comunicazioni del CONI.
2. Successivi mutamenti dei risultati, decisi per qualsiasi motivo
dalle autorita' sportive competenti, annullamenti, penalizzazioni od
altri provvedimenti, non risultano influenti agli effetti del
concorso.
3. Per la determinazione della colonna vincente del concorso, si
applicano le disposizioni di cui ai commi da 4 a 9 relativamente agli
eventi:
a) il cui svolgimento non avviene o avviene in giorno diverso da
quello prestabilito;
b) che sono dichiarati non conclusi, per qualsiasi motivo, dalla
commissione di controllo in conformita' alle prime comunicazioni
ufficiali del CONI;
c) che AAMS, in conformita' alle prime comunicazioni ufficiali
del CONI, dichiara non validi, prima della chiusura
dell'accettazione, mediante pubblicazione sul bollettino ufficiale.
4. In deroga a quanto previsto al comma 3, lettera a), sono
considerati, comunque, validi gli eventi che, per dichiarata causa di
forza maggiore, sono rinviati al giorno successivo. Se la disputa
dell'evento rinviato e' stabilita in un giorno diverso da quello
immediatamente successivo, l'evento ai fini del concorso, e'
considerato non disputato e rientra nella disciplina prevista dal
comma 6.
5. Concorrono alla determinazione della colonna vincente gli eventi
anticipati quando, prima del loro inizio, e' stata data notizia da
AAMS, mediante pubblicazione sul bollettino ufficiale, del loro
anticipo. In tal caso, il termine per la chiusura dell'accettazione
e' fissato in relazione all'inizio dello svolgimento dell'avvenimento
anticipato o del primo degli avvenimenti anticipati.
6. Dopo la chiusura dell'accettazione, qualora per qualsiasi
motivo, uno o piu' eventi risultano nella condizione di cui al comma
3, lettera b), e' attribuito convenzionalmente un punto a qualsiasi
pronostico indicato, dal partecipante, per tali eventi.
7. Nel caso in cui uno o piu' eventi, fino ad un massimo di
quattro, sono nelle condizioni di cui al comma 3, lettera c), e'
attribuito convenzionalmente un punto a qualsiasi pronostico
indicato, dal partecipante, per tali eventi.
8. Nel caso in cui piu' di quattro eventi, sono nelle condizioni di
cui al comma 3, lettera c), AAMS, mediante pubblicazione sul
bollettino ufficiale, dichiara l'annullamento del relativo concorso
disponendo il rimborso totale delle giocate effettuate dai
partecipanti. AAMS ha, altresi', facolta' di anticipare la chiusura
dell'accettazione stessa.
9. Nel caso in cui nessun evento previsto nel concorso risulta
valido, prima che il totalizzatore nazionale abbia registrato alcuna
giocata, il concorso e' annullato.
10. Nel caso di eventi relativi a partite di calcio, il pronostico
richiesto si intende riferito al numero di reti realizzate, se non
diversamente specificato, al termine dei tempi regolamentari.»;
z) l'articolo 42-octies, e' sostituito dal seguente:
«42-octies. (Composizione del montepremi da ripartire tra i
vincitori). - 1. Il montepremi del concorso pronostici "+Gol",
autonomo rispetto a quello previsto per il concorso pronostici
Totogol, da ripartire tra i vincitori, e' costituito dalla somma:
a) della percentuale dell'intero ammontare delle poste giocate
per il concorso, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b);
b) dei resti del concorso precedente;
c) di una quota ulteriore, definita da specifici provvedimenti
del direttore generale di AAMS antecedenti ai singoli concorsi, degli
eventuali finanziamenti provenienti dagli sponsor;
d) dei premi e dei rimborsi non riscossi, di cui all'articolo 17.
2. Il montepremi di cui al comma 1, e' incrementato, ai fini della
determinazione del montepremi complessivo, dell'eventuale jackpot.».
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, reca:
«Disciplina delle attivita' di giuoco» ed e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 22 maggio 1948, n. 118.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile
1951, n. 581, reca: «Norme regolamentari per l'applicazione
e l'esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n.
496, sulla disciplina delle attivita' di giuoco» ed e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 luglio 1951, n.
173.
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 12
settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 16 della
legge 13 maggio 1999, n. 133 (Disposizioni in materia di
perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 17 maggio 1999, n.
113, supplemento ordinario:
«1. Il Ministro delle finanze puo' disporre, anche in
via temporanea, l'accettazione di nuove scommesse a
totalizzatore o a quota fissa, relative ad eventi sportivi
diversi dalle corse dei cavalli e dalle competizioni
organizzate dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI)
da parte dei soggetti cui e' affidata in concessione
l'accettazione delle scommesse a totalizzatore e a quota
fissa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
8 aprile 1998, n. 169, e del decreto 2 giugno 1998, n. 174,
del Ministro delle finanze i quali a tale fine
impiegheranno sedi, strutture e impianti gia' utilizzati
nell'esercizio della loro attivita'. Con riferimento a tali
nuove scommesse nonche' ad ogni altro tipo di gioco,
concorso pronostici e scommesse, il Ministro delle finanze
emana regolamenti a norma dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare le modalita'
e i tempi di gioco, la corresponsione di aggi, diritti e
proventi dovuti a qualsiasi titolo, ivi compresi quelli da
destinare agli organizzatori delle competizioni. Con
decreto del Ministro delle finanze e' altresi' stabilito
l'ammontare del prelievo complessivo, comprensivo dei
predetti oneri, su ciascuna scommessa. Per le medesime
scommesse a totalizzatore il Ministro delle finanze puo'
prevederne l'accettazione anche da parte dei gestori e dei
concessionari di giochi, concorsi pronostici e lotto,
purche' utilizzino una rete di ricevitorie collegate con
sistemi informatici in tempo reale.».
- Il decreto del Ministro delle finanze del 15 febbraio
2001, n. 156, reca: «Regolamento recante autorizzazione
alla raccolta telefonica o telematica delle giocate
relative a scommesse, giuochi e concorsi pronostici» ed e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 maggio 2001, n.
100.
- La legge 18 ottobre 2001, n. 383, reca: «Primi
interventi per il rilancio dell'economia» ed e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale del 24 ottobre 2001, n. 248.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio
2002, n. 33, reca: «Regolamento concernente l'affidamento
delle attribuzioni in materia di giochi e scommesse
all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, a norma
dell'art. 12, comma 1, della legge n. 383 del 2001», ed e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 marzo 2002, n.
63.
- Il decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, reca:
«Interventi urgenti in materia tributaria, di
privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e
per il sostegno dell'economia anche nelle aree
svantaggiate» ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
dell'8 luglio 2002, n. 158.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre
2000, n. 453, reca: «Regolamento per il riordino
dell'Istituto per il credito sportivo, a norma dell'art.
157 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112» ed e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'11 aprile 2001, n.
85.
- Il decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504,
reca: «Riordino dell'imposta unica sui concorsi pronostici
e sulle scommesse, a norma dell'art. 1, comma 2, della
legge 3 agosto 1998, n. 288» ed e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 3 febbraio 1999, n. 27.
- Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
del 19 giugno 2003, n. 179, reca: «Regolamento recante la
disciplina dei concorsi pronostici su base sportiva» ed e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 luglio 2003, n.
166.
Art. 2.
1. Le disposizioni del presente regolamento trovano applicazione a
partire dal primo concorso pronostici indetto successivamente alla
data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana del decreto di approvazione del modello della nuova schedina
di gioco dei concorsi pronostici su base sportiva. I concorsi
pronostici su base sportiva indetti ed effettuati prima della data di
pubblicazione del predetto decreto, restano disciplinati sulla base
delle disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze 19 giugno 2003, n. 179, vigenti anteriormente alla data di
entrata in vigore del presente regolamento.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 31 gennaio 2006
Il Ministro: Tremonti
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 7 marzo 2006
Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n.
1 Economia e finanze, foglio n. 369
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato