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Gazzetta Ufficiale N. 87 del 13 Aprile 2006

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DELIBERAZIONE 30 marzo 2006
Domanda di concessione del beneficio della riduzione compensata dei pedaggi autostradali 2005, per i soggetti italiani e dei Paesi U.E. esercenti l'attivita' di autotrasportatore di cose per conto di terzi. (Deliberazione n. 3/06).

IL COMITATO CENTRALE
per l'albo nazionale delle persone fisiche
e giuridiche che esercitano l'autotrasporto
di cose per conto di terzi
Riunitosi nella seduta del 30 marzo 2006;
Visto il decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito nella
legge 26 febbraio 1999, n. 40, recante «Disposizioni urgenti» per gli
addetti ai settori del trasporto pubblico e dell'autotrasporto;
Visto in particolare l'art. 2, comma 3, del citato decreto n. 451
del 1998 convertito dalla legge n. 40/1999 che assegna al Comitato
centrale per l'Albo degli autotrasportatori risorse da utilizzare per
la protezione ambientale e per la sicurezza della circolazione, anche
con riferimento all'utilizzo delle infrastrutture, da realizzarsi
mediante apposite convenzioni con gli enti gestori delle stesse;
Visto l'art. 45, comma 1, lettera c) della legge 23 dicembre 1999,
n. 488, che destina la somma di euro 46.481.121,00 per interventi in
materia di autotrasporto;
Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2000, n. 167,
convertito, con modifiche, nella legge 10 agosto 2000, n. 229, che ha
modificato l'art. 45, comma 1, lettera c) della legge 23 dicembre
1999, n. 488, elevando la predetta somma di euro 46.481.121,00 a euro
67.139.397,00;
Visto l'art. 16 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326,
che autorizza a decorrere dall'anno 2003 un'ulteriore spesa di
10.329.138 euro;
Visto l'art. 1, comma 519 della legge 20 dicembre 2004, n. 311, che
prevede un ulteriore incremento di 20 milioni, per l'anno 2005, delle
risorse di cui sopra, portando la disponibilita' di fondi a
97.468.535,00 euro;
Visto l'art. 1, comma 104, della legge 30 dicembre 2005, n. 266,
che autorizza il rimborso dei pedaggi relativi all'anno 2005 per
ulteriori 30 milioni di euro;
Considerato che le risorse disponibili per l'anno 2005, ammontano
pertanto ad euro 127.468.535,00 euro;
Vista la direttiva del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti n. 1107 del 9 giugno 2005, relativa all'utilizzo delle
risorse assegnate al Comitato centrale;
Viste le delibere n. 13/05 e 02/06 con le quali il Comitato
centrale per l'albo degli autotrasportatori ha disposto di
utilizzare, per realizzare interventi di riduzione dei pedaggi
autostradali in favore delle imprese di autotrasporto per l'anno
2005, euro 117.721.681,50, corrispondente al 90% dell'importo di euro
97.468.535,00, incrementato di 30 milioni di euro, come da legge
30 dicembre 2005, n. 266, oltre agli eventuali ulteriori fondi che si
rendessero disponibili in quanto non utilizzati per gli interventi
indicati al punto 2 della delibera n. 13/05;
Vista la delibera n. 14/05 con la quale il Comitato centrale ha
emanato prime disposizioni applicative, individuando i soggetti che
hanno titolo a partecipare alle riduzioni sui pedaggi autostradali
relativi ai transiti effettuati nell'anno 2005 e all'ulteriore
riduzione commisurata al volume di fatturato annuale in pedaggi
effettuati nelle ore notturne, nonche' recependo le percentuali di
riduzione da applicare in relazione ai diversi scaglioni di fatturato
annuo rideterminati mediante l'applicazione di indici di sconto
commisurati alla categoria euro di appartenenza dei veicoli, cosi'
come fissati nella citata direttiva del Ministro;
Considerato pertanto che in virtu' dei suddetti provvedimenti
risulta attualmente disponibile un importo complessivo di euro
117.721.681,50 dal quale andra' detratto l'importo che il Comitato
centrale per l'Albo degli autotrasportatori dovra' erogare per
rendere operativa la presente delibera, che puo' indicativamente
preventivarsi in euro 170.000,00, nonche' l'importo che puo'
indicativamente stimarsi in euro 200.000,00 da destinarsi alla
definizione dell'eventuale contenzioso;
Considerato che risulta pertanto attualmente utilizzabile per le
misure rivolte a favorire l'uso delle infrastrutture autostradali da
parte delle imprese italiane e comunitarie di autotrasporto di cose
l'importo di euro 117.351.681,50, al netto degli importi derivanti
dagli oneri convenzionali, da concordare con le societa'
concessionarie autostradali, dalle spese di organizzazione e
struttura per la gestione delle domande di riduzione dei pedaggi,
nonche' dagli oneri relativi alla definizione di eventuale
contenzioso;
Considerato che occorre stabilire i criteri e le modalita' per la
presentazione, da parte dei soggetti aventi titolo, delle domande e
della relativa documentazione ai fini dell'ottenimento delle
riduzioni dei pedaggi per i transiti effettuati nell'anno 2005;
Considerato che i criteri e le modalita' di erogazione, da parte
del Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori, alle
societa' concessionarie, dei minori introiti derivanti dai rimborsi
dei pedaggi autostradali, erogati dalle medesime societa'
concessionarie ai soggetti aventi titolo, nonche' i criteri e le
modalita' di rimborso da parte delle societa' concessionarie alle
imprese, cooperative, consorzi e societa' consortili ammessi al
beneficio saranno stabiliti dalle convenzioni da stipulare tra il
Comitato centrale e le predette societa' concessionarie;
Delibera:

1. Ai soggetti di cui ai punti 4 e 5 della delibera n. 14/05,
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 237 dell'11 ottobre 2005, che
si sono avvalsi di sistemi automatizzati di pagamento del pedaggio a
riscossione differita mediante fatturazione e' applicata la riduzione
del pedaggio per tutti i transiti indicati nelle fatture ad essi
intestate ed effettuati nel periodo dal 1° gennaio 2005 al
31 dicembre 2005 con veicoli Euro 1, Euro 2, Euro 3 e categorie
superiori, appartenenti alle classi B, 3, 4 e 5.
2. La predetta riduzione si applica secondo i seguenti criteri:
a) determinazione del fatturato totale annuo realizzato da
ciascun soggetto avente titolo alla riduzione, moltiplicando il
fatturato dei pedaggi pagati da un singolo veicolo per i seguenti
indici di sconto:
0,5 per i veicoli Euro 1;
1 per i veicoli Euro 2;
1,5 per i veicoli Euro 3 o superiori;
b) applicazione agli scaglioni di fatturato globale annuo come
sopra determinati delle percentuali di riduzione compensata secondo
il seguente prospetto:

=====================================================================
Fatturato globale annuo in euro | % di riduzione
=====================================================================
da 51.646,00 a 206.583,00 | 10%
da 206.583,01 a 516.457,00 | 15%
da 516.457,01 a 1.032.914,00 | 20%
da 1.032.914,01 a 2.582.284,00 | 25%
oltre 2.582.284,00 | 30%

La riduzione del pedaggio sara' pertanto applicata solo a favore
dei soggetti sopra indicati che nel corso dell'anno 2005 abbiano
realizzato un fatturato globale annuo pari o superiore a euro
51.646,00.
3. Ai soggetti di cui al precedente punto 1, che hanno realizzato -
nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2005 - almeno il 10% del
fatturato aziendale in pedaggi nelle ore notturne, con ingresso in
autostrada dopo le ore 22,00 ed entro le ore 02,00, ovvero uscita
dopo le ore 02,00 e prima delle ore 06,00, e' applicata una ulteriore
riduzione commisurata al volume del fatturato annuale in pedaggi
effettuati nelle ore notturne, secondo le modalita' indicate nel
punto 8 della delibera n. 14/05.
4. Per i richiedenti che si sono avvalsi di sistemi di pagamento
automatizzato di pedaggi a riscossione differita successivamente alla
data del 1° gennaio 2005, le riduzioni del pedaggio sono applicate
dalla data a partire dalla quale i predetti soggetti hanno utilizzato
tali sistemi.
5. A tal fine ciascun soggetto, pena l'esclusione dal diritto,
trasmette entro il termine ultimo del 20 luglio 2006, a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento, esclusivamente al Comitato
centrale per l'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di
terzi, in Roma, via G. Caraci n. 36, c.a.p. 00157, una domanda in
bollo, utilizzando un modulo conforme all'allegato alla presente
delibera, di cui forma parte integrante. Copia dei moduli e'
reperibile presso l'indirizzo Internet www.alboautotrasporto.it
I soggetti aventi titolo che presentino la richiesta di riduzione
compensata per piu' di 10 veicoli a motore, devono obbligatoriamente
trasmettere su supporto magnetico il prospetto compilato utilizzando
l'apposito programma disponibile sul sito Internet
www.alboautotrasporto.it sezione pedaggi, contenente, per ciascun
veicolo a motore: la targa, la categoria (Euro 0, Euro 1, Euro 2,
Euro 3 o superiore), il numero dell'apparato Telepass ovvero della
tessera Viacard, ad esso abbinato nell'anno 2005.
I soggetti aventi titolo che presentino la richiesta di riduzione
compensata per non piu' di 10 veicoli a motore devono
obbligatoriamente compilare il quadro L-CT contenente per ciascun
veicolo a motore: la targa, la categoria (Euro 0, Euro 1, Euro 2,
Euro 3 o superiore), il numero dell'apparato Telepass ovvero della
tessera Viacard, ad esso abbinato nell'anno 2005.
I veicoli a motore per i quali non e' stato abbinato, nel corso del
2005, alcun apparecchio Telepass o Viacard, non devono essere
riportati all'interno del predetto prospetto o quadro.
Copia della domanda e degli annessi quadri allegati possono essere
trasmessi su supporto magnetico, fermo restando l'obbligo di
trasmettere l'originale cartaceo della domanda regolarmente compilata
e sottoscritta. In tal caso, presso lo stesso sito e' scaricabile il
programma per la compilazione del quadro D da parte dei
raggruppamenti di imprese.
La domanda e gli eventuali quadri allegati devono essere compilati
a macchina oppure in carattere stampatello.
6. La domanda deve contenere a pena di inammissibilita' i seguenti
elementi:
denominazione e sede del soggetto giuridico iscritto all'Albo,
che richiede i benefici;
generalita' del titolare, del rappresentante legale o del
procuratore che sottoscrive la domanda di richiesta dei benefici;
firma autenticata di colui che sottoscrive la domanda; in
alternativa all'autenticazione della firma deve essere allegata
fotocopia leggibile di un documento di riconoscimento di colui che
sottoscrive la domanda;
le imprese o raggruppamenti aventi sede in altro Paese
dell'Unione europea devono allegare copia della licenza comunitaria
di cui risultano titolari, rilasciata ai sensi del regolamento CEE
881/92 del 26 marzo 1992.
7. Nella domanda e nei relativi quadri allegati devono altresi'
essere riportati, per ciascuna fattispecie che interessa, gli
ulteriori elementi indicati nei successivi punti da 8 a 12 della
presente delibera. La mancanza dei dati richiesti ovvero la loro
errata indicazione, qualora cio' non consenta al Comitato centrale di
procedere alla definizione dell'istruttoria della domanda, ai fini
della liquidazione dei benefici richiesti, comporta, a seconda del
caso che ricorra, l'esclusione parziale o totale dai suddetti
benefici.
8. Elementi che tutti i richiedenti devono indicare nella domanda:
numero, data di iscrizione e di eventuale cessazione
dell'iscrizione all'Albo degli autotrasportatori del soggetto che
richiede il beneficio; le imprese aventi sede in altro Paese
dell'Unione europea, devono indicare il numero e la data di rilascio
della licenza comunitaria;
societa' autostradale/i concessionaria/e che gestisce/ono il
sistema automatizzato di pagamento a riscossione differita ed il
relativo/i codice/i di fatturazione intestato/i al soggetto che
richiede il beneficio. Il codice o i codici di fatturazione devono
essere indicati nella loro interezza, che per la Societa' Autostrade
consiste in nove cifre. Al fine di agevolare le operazioni di
individuazione/riconoscimento dei codici, e' opportuno che l'impresa
richiedente alleghi copia di una fattura per ognuno dei codici
indicati nella domanda;
l'indicazione, per ciascun veicolo a motore per il quale si
chiede la riduzione compensata dei pedaggi autostradali, della targa,
della categoria (Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3 o superiore), del
numero dell'apparato Telepass ovvero della tessera Viacard, ad esso
abbinato nell'anno 2005. Tale indicazione dovra' avvenire con le
modalita' indicate nel precedente punto 5, a seconda del numero di
veicoli a motore per i quali e' chiesta la riduzione.
Ai fini della verifica della categoria ambientale di appartenenza,
le imprese o i raggruppamenti aventi sede in un altro Paese
dell'Unione europea, nonche' i raggruppamenti iscritti all'Albo degli
autotrasportatori di cose per conto di terzi che abbiano fra i propri
soci imprese aventi sede in un altro Paese dell'Unione europea,
devono allegare altresi' alla domanda copia delle carte di
circolazione o di altra equipollente documentazione da cui si possa
evincere la categoria ecologica dei veicoli appartenenti alle
predette imprese estere per i quali e' richiesta la riduzione
compensata dei pedaggi autostradali.
9. Impresa italiana iscritta all'Albo nel corso del 2005.
Le imprese iscritte all'Albo nel corso del 2005 devono compilare il
quadro A allegato alla domanda, indicando se tale iscrizione sia
stata ottenuta ai sensi degli articoli 12 e 13 della legge n.
298/1974 o dell'art. 15 della stessa legge, ovvero per trasferimento
di sede.
10. Impresa o raggruppamento avente sede in altro Paese dell'Unione
europea con licenza comunitaria rilasciata nel corso del 2005.
Le imprese o i raggruppamenti aventi sede in un altro Paese
dell'Unione europea che abbiano prodotto una licenza comunitaria
rilasciata nel corso dell'anno 2005 devono compilare il quadro B
allegato alla domanda, indicando se trattasi di licenza ottenuta per
la prima volta ovvero di rinnovo di una precedente licenza.
11. Raggruppamento (cooperativa, consorzio, societa' consortile)
iscritto all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto
di terzi:
a) i raggruppamenti - comprese le cooperative a proprieta'
indivisa - devono sempre compilare il quadro C allegato alla domanda;
b) i raggruppamenti che hanno tra i propri soci anche soggetti
iscritti al registro delle imprese per attivita' diverse
dall'autotrasporto di cose per conto di terzi, ovvero imprese che
effettuano trasporti in conto proprio, devono indicare nell'apposito
spazio del predetto quadro C, la parte del fatturato autostradale del
raggruppamento relativo ai viaggi effettuati dai veicoli appartenenti
a tali soggetti, affinche' detto fatturato possa essere scorporato in
sede di quantificazione del beneficio richiesto. Resta fermo
l'obbligo di indicare nel D allegato alla domanda, per tutte le
imprese socie iscritte all'Albo degli autotrasportatori,
denominazione, numero e data di iscrizione all'Albo di detti soci,
ovvero per tutte le imprese di autotrasporto socie aventi sede in
altro Paese U.E., denominazione, numero e data di rilascio della
licenza comunitaria, di cui queste ultime risultino titolari,
allegandone copia;
c) qualora di un raggruppamento facciano parte, in qualita' di
associate, anche imprese titolari di licenza in conto proprio, il
raggruppamento stesso dovra' altresi' trasmettere al Comitato
centrale il quadro E allegato alla domanda, con l'elenco delle
imprese associate titolari di licenza in conto proprio, indicando per
ciascuna di esse il fatturato maturato nel corso dell'anno 2005,
sulla base del quale sara' riconosciuto l'ammontare della riduzione
per ogni singola impresa.
Nel caso in cui del raggruppamento facciano parte anche imprese
comunitarie che effettuano trasporti in conto proprio, il
raggruppamento dovra' altresi' compilare il quadro F allegato alla
domanda fornendo altresi' l'elenco dei veicoli che hanno effettuato
percorrenze sulle autostrade italiane nell'anno 2005 e le fotocopie
delle carte di circolazione di tali veicoli.
d) i raggruppamenti che hanno tra i propri soci esclusivamente
imprese che siano iscritte all'Albo degli autotrasportatori ovvero,
qualora aventi sede in altro Paese U.E., siano titolari di licenza
comunitaria, devono indicare, nell'apposito quadro D allegato alla
domanda, denominazione, numero e data di iscrizione all'Albo di detti
soci, ovvero numero e data di rilascio della licenza comunitaria,
allegandone copia.
Nel caso in cui i soci iscritti all'Albo degli autotrasportatori
abbiano ottenuto tale iscrizione nel corso dell'anno 2005, deve
essere compilato anche il quadro IT1, allegato alla domanda.
Nel caso in cui i soci aventi sede in un altro Paese dell'Unione
europea, titolari di licenza comunitaria, abbiano ottenuto tale
licenza nel corso dell'anno 2005, deve essere compilato anche il
quadro IT2, allegato alla domanda;
e) i raggruppamenti che non realizzino almeno il 10% del proprio
fatturato in pedaggi notturni inviano, al fine dell'acquisizione dei
dati necessari per l'elaborazione dei pedaggi notturni dei singoli
soci ad essi aderenti, contestualmente alla domanda, su supporto
magnetico, un file compilato utilizzando il programma scaricabile dal
sito www.alboautotrasporto.it denominato «transiti notturni conto
terzi», nel quale sono indicati, per ciascuna impresa associata
iscritta all'Albo ovvero titolare di licenza comunitaria, i codici
dei titoli (codice Viacard, codice Telepass) ad essa attribuiti dal
raggruppamento stesso. In tal caso, alle imprese che hanno realizzato
almeno il 10% del proprio fatturato aziendale nelle ore notturne,
viene applicata l'ulteriore riduzione secondo le modalita' contenute
nel punto 8 della delibera n. 14/05, tenuto conto della loro
appartenenza alla forma associata.
Qualora il raggruppamento non fornisca i predetti dati, necessari
per l'elaborazione dei pedaggi notturni, le imprese ad esso aderenti
che hanno realizzato almeno il 10% del proprio fatturato nelle ore
notturne, non usufruiscono dell'ulteriore riduzione compensata;
f) per i raggruppamenti che associano anche imprese nazionali e/o
comunitarie che esercitano l'autotrasporto di cose in conto proprio,
ai fini del calcolo dell'ulteriore riduzione, spettante ad ogni
singola impresa che abbia realizzato almeno il 10% del fatturato
aziendale di pedaggi nelle ore notturne, il raggruppamento dovra'
altresi' specificare, per ciascuna impresa associata che effettua
trasporto in conto proprio, i codici dei titoli (codice Viacard,
codice Telepass) ad essa attribuiti dal raggruppamento stesso,
inviando su supporto magnetico, un file compilato utilizzando il
programma scaricabile dal sito www.alboautotrasporto.it denominato
«transiti notturni conto proprio». In tal caso, alle imprese che
hanno realizzato almeno il 10% del proprio fatturato aziendale nelle
ore notturne, viene applicata l'ulteriore riduzione secondo le
modalita' contenute nel punto 8 della delibera n. 14/05, calcolata
sul valore percentuale spettante a ciascuna singola impresa.
Qualora il raggruppamento non fornisca i predetti dati, necessari
per l'elaborazione dei pedaggi notturni, le imprese ad esso aderenti
che hanno realizzato almeno il 10% del proprio fatturato nelle ore
notturne, non usufruiscono dell'ulteriore riduzione compensata.
12. Raggruppamento (consorzio, cooperativa, societa' consortile)
avente sede in altro Paese dell'Unione europea titolare di licenza
comunitaria:
a) i raggruppamenti di imprese aventi sede in altro Paese
dell'Unione europea devono sempre compilare il quadro C allegato alla
domanda;
b) i raggruppamenti che hanno tra i propri soci anche soggetti
che esercitano attivita' diverse dall'autotrasporto di cose per conto
di terzi, ovvero imprese che effettuano il trasporto in conto proprio
devono indicare nell'apposito spazio del predetto quadro C, la parte
del fatturato autostradale del raggruppamento relativo ai viaggi
effettuati dai veicoli appartenenti a tali soggetti, affinche' detto
fatturato possa essere scorporato in sede di quantificazione del
beneficio richiesto. Resta fermo l'obbligo di indicare nel quadro D
allegato alla domanda, per tutte le imprese di autotrasporto socie
aventi sede in altro Paese dell'Unione europea, denominazione, numero
e data di rilascio della licenza comunitaria di cui queste risultino
titolari, allegandone copia, ovvero, per le imprese socie iscritte
all'Albo degli autotrasportatori, denominazione, numero e data di
iscrizione al predetto Albo;
c) qualora di un raggruppamento facciano parte, in qualita' di
associate, anche imprese italiane titolari di licenza in conto
proprio, il raggruppamento stesso dovra' altresi' trasmettere al
Comitato centrale il quadro E allegato alla domanda, con l'elenco
delle imprese italiane associate titolari di licenza in conto
proprio, indicando per ciascuna di esse il fatturato maturato nel
corso dell'anno 2005, sulla base del quale sara' riconosciuto
l'ammontare della riduzione per ogni singola impresa.
Nel caso in cui del raggruppamento facciano parte anche imprese
comunitarie che effettuano trasporti in conto proprio, il
raggruppamento dovra' inoltre compilare il quadro F allegato alla
domanda fornendo altresi' l'elenco dei veicoli che hanno effettuato
percorrenze sulle autostrade italiane nell'anno 2005 e le fotocopie
delle carte di circolazione di tali veicoli;
d) i raggruppamenti che hanno tra i propri soci esclusivamente
imprese titolari di licenza comunitaria, ovvero iscritte all'Albo
degli autotrasportatori, devono indicare, nel quadro D allegato alla
domanda, denominazione, numero e data di rilascio della licenza
comunitaria di cui le stesse risultino titolari, che deve essere
allegata in copia, ovvero denominazione, numero e data di iscrizione
all'Albo degli autotrasportatori.
Nel caso in cui i soci titolari di licenza comunitaria abbiano
ottenuto il rilascio di tale licenza nel corso dell'anno 2005 deve
essere compilato il quadro UE1.
Nel caso in cui i soci iscritti all'Albo degli autotrasportatori
abbiano ottenuto tale iscrizione nel corso dell'anno 2005, deve
essere compilato il quadro UE2;
e) i raggruppamenti che non realizzino almeno il 10% del proprio
fatturato in pedaggi notturni inviano, al fine dell'acquisizione dei
dati necessari per l'elaborazione dei pedaggi notturni dei singoli
soci ad essi aderenti, contestualmente alla domanda, su supporto
magnetico, un file compilato utilizzando il programma scaricabile dal
sito www.alboautotrasporto.it denominato «transiti notturni conto
terzi», nel quale sono indicati, per ciascuna impresa associata
titolare di licenza comunitaria ovvero iscritta all'Albo, i codici
dei titoli (codice Viacard, codice Telepass) ad essa attribuiti dal
raggruppamento stesso. In tal caso, alle imprese che hanno realizzato
almeno il 10% del proprio fatturato aziendale nelle ore notturne,
viene applicata l'ulteriore riduzione secondo le modalita' contenute
nel punto 8 della delibera n. 14/05, tenuto conto della loro
appartenenza alla forma associata.
Qualora il raggruppamento non fornisca i predetti dati, necessari
per l'elaborazione dei pedaggi notturni, le imprese ad esso aderenti
che hanno realizzato almeno il 10% del proprio fatturato nelle ore
notturne, non usufruiscono dell'ulteriore riduzione compensata;
f) per i raggruppamenti che associano anche imprese nazionali e/o
comunitarie che esercitano l'autotrasporto di cose in conto proprio,
ai fini del calcolo dell'ulteriore riduzione, spettante ad ogni
singola impresa che abbia realizzato almeno il 10% del fatturato
aziendale di pedaggi nelle ore notturne, il raggruppamento dovra'
altresi' specificare, per ciascuna impresa associata che effettua
trasporto in conto proprio, i codici dei titoli (codice Viacard,
codice Telepass) ad essa attribuiti dal raggruppamento stesso,
inviando su supporto magnetico, un file compilato utilizzando il
programma scaricabile dal sito www.alboautotrasporto.it denominato
«transiti notturni conto proprio». In tal caso, alle imprese che
hanno realizzato almeno il 10% del proprio fatturato aziendale nelle
ore notturne, viene applicata l'ulteriore riduzione secondo le
modalita' contenute nel punto 8 della delibera n. 14/05, calcolata
sul valore percentuale spettante a ciascuna singola impresa.
Qualora il raggruppamento non fornisca i predetti dati, necessari
per l'elaborazione dei pedaggi notturni, le imprese ad esso aderenti
che hanno realizzato almeno il 10% del proprio fatturato nelle ore
notturne, non usufruiscono dell'ulteriore riduzione compensata.
13. Le imprese che hanno aderito o cessato di aderire a forme
associate nel corso dell'anno 2005, debbono presentare una distinta
domanda a loro nome, per i transiti effettuati nei periodi
rispettivamente, antecedenti alla data di adesione alla cooperativa,
al consorzio od alla societa' consortile, ovvero successivi alla
cessazione del rapporto associativo.
14. Le riduzioni dei pedaggi si applicano per i percorsi
autostradali per i quali risulta adottato, alla data del 1° gennaio
2005, il sistema di classificazione dei veicoli basato sul numero
degli assi e sulla sagoma del veicolo stesso.
15. Il fatturato annuale a cui vanno commisurate le riduzioni
compensate dei pedaggi, di cui ai punti 7 e 8 della delibera n. 14/05
del Comitato centrale, e' calcolato unicamente sulla base
dell'importo lordo dei pedaggi relativi ai transiti autostradali
effettuati con veicoli appartenenti alle classi B, 3, 4 e 5 nell'anno
2005 e per i quali le societa' concessionarie abbiano emesso fattura
entro il 30 aprile 2006.
16. Le societa' concessionarie danno seguito ai rimborsi ai
soggetti aventi titolo, secondo le modalita' previste dalle
convenzioni stipulate tra le stesse societa' ed il Comitato centrale.
17. La presente delibera verra' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.

Roma, 30 marzo 2006

Il presidente: De Lipsis

Allegato


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato

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