IL COMITATO CENTRALE
per l'albo nazionale delle persone fisiche
e giuridiche che esercitano l'autotrasporto
di cose per conto di terzi
Riunitosi nella seduta del 30 marzo 2006;
Vista la delibera n. 14/05 del 28 settembre 2005 del Comitato
centrale, con la quale si e' provveduto a determinare le percentuali
di riduzione compensata dei pedaggi autostradali pagati nell'anno
2005;
Vista la delibera n. 3/06 del 30 marzo 2006 del Comitato centrale,
con la quale sono stati stabiliti modalita', criteri e termini per la
presentazione delle domande da parte dei soggetti che svolgono
attivita' di autotrasporto di cose per conto di terzi aventi diritto
alla riduzione compensata dei pedaggi autostradali per l'anno 2005;
Delibera:
1. I pedaggi autostradali per i veicoli euro 1, euro 2, euro 3 e
categorie superiori, appartenenti alle classi B, 3, 4 e 5, adibiti a
svolgere servizi di autotrasporto di cose in disponibilita' delle
imprese di cui al successivo punto 3, sono soggetti ad una riduzione
compensata, a partire dal 1° gennaio 2005 fino al 31 dicembre 2005,
commisurata al volume del fatturato globale annuo in pedaggi ed ad
un'ulteriore riduzione commisurata al volume del fatturato annuale in
pedaggi effettuati nelle ore notturne, con ingresso in autostrada
dopo le ore 22,00 ed entro le ore 02,00 ovvero con uscita dopo le ore
02,00 e prima delle ore 06,00, secondo le modalita' contenute nella
delibera 14 del 28 settembre 2005, del Comitato centrale, pubblicata
sulla Gazzetta Ufficiale n. 237 dell'11 ottobre 2005.
2. Le predette riduzioni compensate sono apportate esclusivamente
per i pedaggi a riscossione differita mediante fatturazione e sono
applicate direttamente da ciascuna societa' che gestisce i sistemi di
pagamento differito del pedaggio sulle fatture intestate ai soggetti
aventi titolo alla riduzione.
3. Le riduzioni compensate dei pedaggi autostradali si applicano
alle imprese titolari di licenza in conto proprio alla data del
31 dicembre 2004. Le imprese, le cooperative, i consorzi e le
societa' consortili titolari di licenza per conto proprio
successivamente a tale data, possono richiedere le riduzioni di cui
sopra per i viaggi effettuati successivamente alla data di rilascio
della licenza.
4. Le riduzioni spettano altresi' alle imprese che svolgono
attivita' di autotrasporto in conto proprio aventi sede in uno dei
Paesi dell'Unione europea. Tali imprese, nel compilare la domanda,
dovranno compilare il quadro G allegato alla domanda fornendo
l'elenco dei veicoli che hanno effettuato percorrenze sulle
autostrade italiane nell'anno 2005 e le fotocopie delle carte di
circolazione di tali veicoli.
5. I raggruppamenti costituiti esclusivamente tra imprese che
svolgono attivita' di autotrasporto in conto proprio dovranno
trasmettere al Comitato centrale domanda redatta e sottoscritta
utilizzando il modulo allegato alla presente delibera e nel rispetto
dei successivi punti 6, 7, 8 e 9, indicando il/i codice/i di
fatturazione ovvero il codice/i cliente rilasciato/i alla forma
associata dalla/e societa' concessionaria/e.
Nel caso in cui del raggruppamento facciano parte esclusivamente
imprese italiane titolari di licenza in conto proprio, il
raggruppamento deve compilare il quadro H allegato alla domanda,
fornendo l'elenco delle imprese associate e indicando il fatturato
autostradale realizzato da ciascuna di esse nell'anno 2005, sulla
base del quale sara' riconosciuto l'ammontare del rimborso, per ogni
singola impresa.
Nel caso in cui del raggruppamento facciano parte esclusivamente
imprese comunitarie che effettuano trasporto in conto proprio, il
raggruppamento deve compilare il quadro I allegato alla domanda
indicando, oltre al fatturato autostradale realizzato da ciascuna di
esse, anche l'elenco dei veicoli che hanno effettuato percorrenze
sulle autostrade italiane nell'anno 2005 e le fotocopie delle carte
di circolazione di tali veicoli.
Nel caso in cui del raggruppamento facciano parte sia imprese
titolari di licenze in conto proprio sia imprese comunitarie che
effettuano trasporti in conto proprio, dovranno essere compilati
entrambi i quadri H ed I, rispettivamente, per le imprese socie
italiane e comunitarie.
Ai fini del calcolo dell'ulteriore riduzione, spettante ad ogni
singola impresa che abbia realizzato almeno il 10% del fatturato
aziendale di pedaggi nelle ore notturne, il raggruppamento dovra'
altresi' specificare, per ciascuna impresa associata titolare di
licenza per conto proprio, i codici dei titoli (codice Viacard,
codice Telepass) ad essa attribuiti dal raggruppamento stesso,
inviando su supporto magnetico, un file compilato utilizzando il
programma scaricabile dal sito www.alboautotrasporto.it, denominato
«transiti notturni conto proprio».
6. Ciascun soggetto, pena l'esclusione dal diritto, trasmette entro
il termine ultimo del 20 luglio 2006 a mezzo raccomandata con avviso
di ricevimento, esclusivamente al Comitato centrale per l'albo degli
autotrasportatori di cose per conto di terzi, in Roma, via G. Caraci,
36 - c.a.p. 00157, una domanda in bollo, utilizzando un modulo
conforme all'allegato alla presente delibera, di cui forma parte
integrante. La domanda e gli eventuali quadri allegati devono essere
compilati a macchina oppure in carattere stampatello.
I soggetti aventi titolo che presentino la richiesta di riduzione
compensata per piu' di 10 veicoli a motore, devono obbligatoriamente
trasmettere su supporto magnetico il prospetto compilato utilizzando
l'apposito programma disponibile sul sito Internet
www.alboautotrasporto.it sezione pedaggi, contenente, per ciascun
veicolo a motore: la targa, la categoria (Euro 0, Euro 1, Euro 2,
Euro 3 o superiore), il numero dell'apparato Telepass ovvero della
tessera Viacard, ad esso abbinato nell'anno 2005.
I soggetti aventi titolo che presentino la richiesta di riduzione
compensata per non piu' di 10 veicoli a motore devono
obbligatoriamente compilare il quadro L-CP contenente per ciascun
veicolo a motore: la targa, la categoria (Euro 0, Euro 1, Euro 2,
Euro 3 o superiore), il numero dell'apparato Telepass ovvero della
tessera Viacard, ad esso abbinato nell'anno 2005.
7. La domanda deve contenere a pena di inammissibilita' i seguenti
elementi:
a) denominazione e sede del soggetto giuridico che richiede il
beneficio;
b) generalita' del titolare, del rappresentante legale o del
procuratore che sottoscrive la domanda di richiesta del beneficio;
c) firma autenticata di colui che sottoscrive la domanda; in
alternativa all'autenticazione della firma deve essere allegata
fotocopia leggibile di un documento di riconoscimento di colui che
sottoscrive la domanda;
d) le imprese aventi sede in altro Paese della Unione europea
devono allegare l'elenco dei veicoli che hanno effettuato percorrenze
sulle autostrade italiane nell'anno 2005 e le fotocopie delle carte
di circolazione di tali veicoli.
8. Nella domanda e nei relativi quadri allegati devono altresi'
essere riportati, per ciascuna fattispecie che interessa, gli
ulteriori elementi indicati nel succes-sivo punto 9 della presente
delibera. La mancanza dei dati richiesti ovvero la loro errata
indicazione, qualora cio' non consenta al Comitato centrale di
procedere alla definizione della istruttoria della domanda, ai fini
della liquidazione dei benefici richiesti, comporta, a seconda del
caso che ricorra, l'esclusione parziale o totale dai suddetti
benefici.
9. Elementi che tutti i richiedenti debbono indicare nella domanda:
a) numero e data di rilascio della licenza in conto proprio di
cui e' titolare il soggetto che richiede il beneficio, salvo quanto
previsto al punto 4 per le imprese aventi sede in un altro Paese
dell'Unione europea;
b) societa' autostradale/i concessionaria/e che gestisce/ono il
sistema automatizzato di pagamento a riscossione differita ed il
relativo/i codice/i di fatturazione ovvero il/i codice/i cliente
intestato/i al soggetto che richiede il beneficio. Il codice/i di
fatturazione ovvero il/i codice/i cliente deve/devono essere indicati
nella loro interezza, che per la Societa' Autostrade e' costituita da
nove cifre.
c) l'indicazione, per ciascun veicolo a motore per il quale si
chiede la riduzione compensata dei pedaggi autostradali, della targa,
della categoria (Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3 o superiore), del
numero dell'apparato Telepass ovvero della tessera Viacard, ad esso
abbinato nell'anno 2005. Tale indicazione dovra' avvenire con le
modalita' indicate nel precedente punto 6, a seconda del numero di
veicoli a motore per i quali e' chiesta la riduzione.
Ai fini della verifica della categoria ambientale di appartenenza,
le imprese o i raggruppamenti aventi sede in un altro Paese
dell'Unione europea, nonche' i raggruppamenti italiani che abbiano
fra i propri soci imprese aventi sede in un altro Paese dell'Unione
europea, devono allegare altresi' alla domanda copia delle carte di
circolazione o di altra equipollente documentazione da cui si possa
evincere la categoria ecologica dei veicoli appartenenti alle
predette imprese estere per i quali e' richiesta la riduzione
compensata dei pedaggi autostradali.
10. La presente delibera verra' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 30 marzo 2006
Il presidente: De Lipsis
Allegato
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ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato