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Gazzetta Ufficiale N. 87 del 13 Aprile 2006

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DELIBERAZIONE 30 marzo 2006
Domanda di concessione del beneficio del rimborso dei pedaggi autostradali relativi ai transiti deviati obbligatoriamente nel 2005 per i soggetti italiani e dei Paesi U.E. esercenti l'attivita' di autotrasportatore di cose per conto di terzi e di autotrasportatore di cose per conto proprio. (Deliberazione n. 5/06).

IL COMITATO CENTRALE
per l'albo nazionale delle persone fisiche
e giuridiche che esercitano l'autotrasporto
di cose per conto di terzi
Riunitosi nella seduta del 30 marzo 2006;
Visto il decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, nella
legge 26 febbraio 1999, n. 40, recante «Disposizioni urgenti» per gli
addetti ai settori del trasporto pubblico e dell'autotrasporto;
Visto l'art. 45, comma 1, lettera c) della legge 23 dicembre 1999,
n. 488, che destina la somma di euro 46.481.121,00, per interventi in
materia di autotrasporto;
Visto l'art. 2, comma 2 del decreto-legge 22 giugno 2000, n. 167,
convertito, con modifiche, nella legge 10 agosto 2000, n. 229, che ha
modificato l'art. 45, comma 1, lettera c) della legge 23 dicembre
1999, n. 488, elevando la predetta somma di euro 46.481.121,00, a
euro 67.139.397,00;
Visto l'art. 16 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326
che autorizza a decorrere dall'anno 2003 un'ulteriore spesa di
10.329.138 euro;
Visto l'art. 1, comma 519 della legge 20 dicembre 2004, n. 311, che
prevede un ulteriore incremento di 20 milioni, per l'anno 2005, delle
risorse di cui sopra, portando la disponibilita' di fondi a
97.468.535,00 euro;
Visto l'art. 1, comma 104, della legge 30 dicembre 2005, n. 266,
che autorizza il rimborso dei pedaggi relativi all'anno 2005 per
ulteriori 30 milioni di euro;
Vista la direttiva del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti n. 1107 del 9 giugno 2005, relativa all'utilizzo delle
risorse assegnate al Comitato centrale;
Vista la delibera n. 13/05, con la quale il Comitato centrale per
l'albo degli autotrasportatori ha disposto di utilizzare, per
realizzare interventi finalizzati al miglioramento della protezione
ambientale e della sicurezza della circolazione, l'importo di euro
9.746.853,50, come successivamente confermato dalla delibera n.
02/06;
Considerato che con la stessa delibera n. 13/05 e' stato deciso di
utilizzare parte di detto importo per interventi tendenzialmente
volti ad incentivare lo spostamento del traffico pesante dalle strade
ordinarie e dai centri abitati sulle infrastrutture autostradali;
Visto l'accordo di programma sottoscritto in data 9 giugno 2005 dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con gli enti
interessati per il dirottamento, nell'anno 2005, del traffico dalla
SS16 alla A14 e le conseguenti ordinanze prefettizie che prevedono il
dirottamento obbligatorio, nel periodo compreso tra il 20 giugno 2005
ed il 12 settembre 2005, dalle ore 19,00 alle ore 05,00, del transito
dei veicoli a quattro o piu' assi, dalla SS16, nel tratto compreso
tra i comuni di Gabicce Mare e Termoli, alla corrispondente tratta
autostradale della A14 compresa fra Pesaro e Termoli;
Considerato che in virtu' di tale accordo e' posta a carico delle
imprese di autotrasporto una quota del pedaggio dovuto per i transiti
dirottati su dette tratte autostradali;
Considerato che sulla base delle precedenti analoghe rilevazioni
effettuate negli anni precedenti e' stato appurato che il volume di
fatturato complessivo, per il transito dirottato, e' di circa
700.000,00 euro di cui una parte e' posta a carico delle imprese di
autotrasporto;
Ritenuto che detta quota di pedaggio, per un presumibile importo
complessivo di circa euro 350.000,00 vada rimborsata alle imprese di
autotrasporto, utilizzando parte dei fondi euro 9.746.853,50, resi
disponibili per le finalita' indicate nella delibera n. 13/05;
Ritenuto comunque di dover ristorare completamente la quota di
pedaggio posta a carico delle imprese di autotrasporto, provvedendo
all'eventuale integrazione dell'importo ritenuto presuntivamente
necessario di euro 350.000,00, laddove cio' si rendesse necessario a
seguito di una maggiore complessiva richiesta di rimborso derivante
dalla valutazione delle domande presentate, utilizzando parte dei
sopraindicati fondi resi disponibili dalla delibera n. 13/05;
Delibera:
1. La quota posta a carico delle imprese di autotrasporto di cose
per conto di terzi ed in conto proprio per i pedaggi autostradali
relativi ai transiti deviati obbligatoriamente sulle tratte
autostradali della A14, ai sensi dell'accordo di programma stipulato
in data 9 giugno 2005 e di cui al successivo punto 2, e' soggetta a
rimborso a favore delle stesse imprese di autotrasporto.
2. I rimborsi sono dovuti per i soli transiti effettuati nel
periodo compreso tra il 20 giugno ed il 12 settembre 2005, dalle ore
19,00 alle ore 05,00, dai veicoli delle classi 4 e 5 sulla tratta
della A14 compresa tra le stazioni di Pesaro e Termoli, nel doppio
senso di marcia in disponibilita' delle imprese di cui ai successivi
punti 4 e 5.
3. I predetti rimborsi sono dovuti esclusivamente per i pedaggi a
riscossione differita mediante fatturazione e sono effettuati
direttamente dalla Societa' che gestisce tale sistema di pagamento
differito del pedaggio sulle fatture intestate ai soggetti aventi
titolo al rimborso.
4. I rimborsi dei pedaggi autostradali si effettuano a favore delle
imprese iscritte all'albo nazionale delle persone fisiche e
giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi
di cui all'art. 1 della legge 6 giugno 1974, n. 298, nonche' a favore
delle cooperative aventi i requisiti mutualistici di cui all'art. 26
del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre
1947, n. 1577, e successive modificazioni, dei consorzi e delle
societa' consortili costituiti a norma del libro V, titolo X, capo
II, Sez. II e II-bis del codice civile, aventi nell'oggetto
l'attivita' di autotrasporto, che risultino iscritti al predetto albo
nazionale nel periodo in cui hanno effettuato i transiti per i quali
viene richiesto il rimborso della quota di pedaggio.
I rimborsi sono, altresi', effettuati a favore di imprese o
raggruppamenti di imprese di autotrasporto di merci per conto di
terzi aventi sede in uno dei Paesi dell'Unione europea titolari di
licenza comunitaria rilasciata ai sensi del regolamento CE 881/92 del
26 marzo 1992.
5. I predetti rimborsi si effettuano a favore delle imprese e dei
raggruppamenti che esercitano l'attivita' di trasporto in conto
proprio che, nel periodo in cui hanno effettuato transiti per i quali
viene richiesto il rimborso della quota di pedaggio, risultino
titolari di licenza in conto proprio, nonche' in favore delle imprese
e dei raggruppamenti che esercitano l'attivita' di trasporto in conto
proprio aventi sede in uno degli altri Paesi dell'Unione europea.
6. Ai fini del rimborso ciascuna impresa, cooperativa, consorzio e
societa' consortile, entro il termine ultimo del 20 luglio 2006, pena
l'esclusione dal diritto, trasmette a mezzo raccomandata con avviso
di ricevimento al Comitato centrale per l'albo degli
autotrasportatori di cose per conto di terzi, con sede in via
Giuseppe Caraci, 36 - 00157 Roma, una domanda in bollo, utilizzando,
in relazione all'attivita' esercitata, un modello conforme ad uno
degli allegati alla presente delibera, di cui formano parte
integrante.
7. Le imprese che hanno aderito o cessato di aderire a forme
associate nel corso dei periodi di riferimento di cui al precedente
punto 2, debbono presentare una distinta domanda a loro nome per i
transiti effettuati nei periodi rispettivamente, antecedenti alla
data di adesione alla cooperativa, al consorzio ed alla societa'
consortile, ovvero successivi alla cessazione del rapporto
associativo.
8. I raggruppamenti che hanno tra i propri soci imprese italiane
e/o comunitarie che esercitano l'attivita' di autotrasporto di cose
per conto di terzi, debbono compilare il quadro 1/A.
9. Qualora di un raggruppamento facciano parte anche imprese
italiane titolari di licenza in conto proprio, il raggruppamento
stesso dovra' altresi' compilare il quadro 1/B.
10. Nel caso in cui del raggruppamento facciano parte anche imprese
comunitarie che effettuano trasporto in conto proprio, lo stesso
raggruppamento dovra', inoltre, compilare il quadro 1/C.
11. Qualora del raggruppamento facciano parte soggetti che non
esercitano attivita' di autotrasporto di cose, ne' per conto di
terzi, ne' in conto proprio, deve essere compilato, a pena di
esclusione del diritto, il quadro 1/D, indicando nell'apposito spazio
la parte del fatturato autostradale per deviazioni del raggruppamento
relativo ai viaggi effettuati da veicoli appartenenti a tali
soggetti, affinche' detto fatturato possa essere scorporato in sede
di quantificazione del beneficio richiesto.
12. Per le imprese di autotrasporto merci per conto di terzi aventi
sede in altro Paese dell'Unione europea, l'esercizio dell'attivita'
deve risultare dalla copia della licenza comunitaria di cui al
regolamento CEE n. 881/92 del 26 marzo 1992, da allegare alla
domanda, fermi restando gli altri requisiti, condizioni e termini
richiesti per le imprese italiane. Qualora tale documentazione sia
stata allegata alla domanda di riduzione dei pedaggi per l'anno 2005,
sara' sufficiente indicare tale circostanza attraverso una
dichiarazione resa nel corpo della domanda, nella quale deve essere
altresi' dichiarato di essere tuttora titolare di tale licenza.
13. Le imprese che svolgono attivita' di autotrasporto in conto
proprio, aventi sede in altro Paese dell'Unione europea, debbono
compilare il quadro 2/A, in cui viene indicato l'elenco dei veicoli
che hanno effettuato i transiti per i quali viene richiesto il
rimborso della quota di pedaggio e debbono altresi', fornire le
fotocopie delle carte di circolazione di tali veicoli.
14. I raggruppamenti costituiti esclusivamente tra imprese che
esercitano l'attivita' in conto proprio, debbono compilare il quadro
2/B per fornire i dati relativi ai soggetti italiani e/o il quadro
2/C per i soggetti aventi sede in altro Paese dell'Unione europea,
allegando, in questo ultimo caso, fotocopia delle carte di
circolazione dei veicoli indicati nel suddetto quadro 2/C.
15. La societa' da' seguito ai rimborsi ai soggetti aventi titolo,
secondo le modalita' previste dalla convenzione stipulata tra la
stessa societa' ed il Comitato centrale.
16. La presente delibera verra' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
dalla Repubblica italiana.

Roma, 30 marzo 2006

Il presidente: De Lipsis

Allegato

Per l'allegato fare riferimento al supporto cartaceo


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato

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