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Gazzetta Ufficiale N. 87 del 13 Aprile 2006

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 24 marzo 2006
Criteri, condizioni e modalita' per il rilascio delle garanzie a norma dell'articolo 17, comma 5-bis, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
Visto l'art. 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, che ha istituito
il Fondo interbancario di garanzia per la copertura dei rischi
derivanti dalla concessione di finanziamenti di credito agrario;
Visto l'art. 43, commi 1 e 3, del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, recante: «Testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia» il quale prevede che «il credito agrario ha per oggetto
la concessione, da parte di banche, di fianziamenti destinati alle
attivita' agricole e zootecniche nonche' a quelle a esse connesse o
collaterali» e che «sono attivita' connesse o collaterali
l'agriturismo, la manipolazione, conservazione, trasformazione,
commercializzazione e valorizzazione dei prodotti, nonche' le altre
attivita' individuate dal CICR»;
Visto l'art. 45, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, il quale dispone che «le operazioni di credito agrario
possono essere assistite dalla garanzia sussidiaria del Fondo
interbancario di garanzia, avente personalita' giuridica e gestione
autonoma e sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'economia e
delle finanze»;
Visto il decreto del Ministero del tesoro 12 novembre 1996, n. 612,
Regolamento recante norme sul Fondo interbancario di garanzia
istituito dall'art. 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, emanato ai
sensi dell'art. 45, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, e successive modificazioni e integrazioni;
Visto l'art. 1, comma 512, della legge 30 dicembre 2004, n. 311
che, a decorrere dal 1° gennaio 2005, attribuisce all'Istituto di
servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) la gestione degli
interventi di sostegno finanziario e le dotazioni finanziarie gia' in
capo al Fondo interbancario di garanzia;
Visto l'art. 17, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.
102, recante «Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole
a norma dell'art. 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003,
n. 38» che incorpora la Sezione speciale istituita dall'art. 21 della
legge 9 maggio 1975, n. 153, e successive modificazioni,
nell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA),
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 2001, n.
200, che subentra nei relativi rapporti giuridici attivi e passivi;
Visto l'art. 17, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 29 marzo
2004, n. 102, che dispone che l'Istituto di servizi per il mercato
agricolo alimentare (ISMEA) puo' concedere fideiussioni a fronte di
finanziamenti bancari a medio e lungo termine in favore delle imprese
agricole, garanzia diretta a fronte di prestiti partecipativi e
partecipazioni nel capitale delle imprese agricole, nonche'
cogaranzia e controgaranzia in collaborazione con confidi e altri
fondi di garanzia pubblici e privati, anche a carattere regionale;
Visto l'art. 17, comma 5, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.
102, come modificato dall'art. 10, comma 8, lettera a), del
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito in legge 14 maggio
2005, n. 80, che stabilisce che con decreto del Ministro delle
politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, siano stabiliti i criteri e le
modalita' di prestazione delle garanzie di cui all'art. 17, commi 2,
3 e 4 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e dell'art. 1,
comma 512, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
Visto l'art. 10, comma 8, lettera b), del decreto-legge 14 marzo
2005, n. 35, convertito in legge 14 maggio 2005, n. 80 b) che,
aggiungendo il comma 5-bis all'art. 17 del decreto legislativo
29 marzo 2004, n. 102, stabilisce che le garanzie prestate
dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA)
ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102,
possono essere assistite dalla garanzia dello Stato secondo criteri,
condizioni e modalita' da stabilire con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze;
Decreta:

Art. 1.
1. Gli impegni di garanzia assunti dall'Istituto di servizi per il
mercato agricolo alimentare (ISMEA) ovvero da altro organismo
appartenente allo stesso - di seguito definito Istituto - per effetto
delle previsioni di cui all'art. 17, comma 1, del decreto legislativo
29 marzo 2004, n. 102 e dell'art. 1, comma 512, della legge
30 dicembre 2004, n. 311, possono essere assistiti dalla garanzia
dello Stato quale garanzia di ultima istanza.
2. La garanzia dello Stato opera quale garanzia di ultima istanza:
a) per i finanziamenti erogati a far tempo dal 1° gennaio 2005
dalle banche ed assoggettati alla garanzia sussidiaria mutualistica
rilasciata dall'Istituto ai sensi del decreto del Ministero del
tesoro 12 novembre 1996, n. 612, e successive modificazioni ed
integrazioni;
b) per i finanziamenti assistiti dalla fideiussione, garanzia
diretta, cogaranzia o controgaranzia rilasciata dall'Istituto ai
sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e
successive modificazioni ed integrazioni.
3. La garanzia di ultima istanza opera in caso di accertato mancato
adempimento da parte dell'Istituto a titolo di garante per gli
impegni di cui ai precedenti commi 1 e 2.
4. La garanzia di ultima istanza opera limitatamente alla quota
dovuta dall'Istituto per garanzia, quantificata sulla base della
normativa che ne regola il funzionamento e ridotta di eventuali
pagamenti parziali effettuati, a titolo di garanzia da parte
dell'Istituto stesso.
5. Dopo l'avvenuta escussione della garanzia di ultima istanza, lo
Stato e' surrogato nei diritti che l'Istituto vantava nei confronti
di terzi a fronte delle garanzie prestate.

Art. 2.
1. La garanzia di ultima istanza non opera nel caso in cui
l'adempimento della garanzia di cui al precedente art. 1, commi 1 e
2, sia stato formalmente negato da parte dell'Istituto per l'avvenuto
accertamento della presenza di una o piu' condizioni di
inoperativita' della garanzia stessa recate dalla normativa che ne
regola il funzionamento.
2. La garanzia di ultima istanza non e' escutibile nel caso in cui
le condizioni per l'attivazione della garanzia di cui all'art. 1,
commi 1 e 2, previste a tal fine dalla normativa che ne regola il
funzionamento, non siano state compiutamente verificate.

Art. 3.
1. La richiesta di escussione della garanzia e' presentata al
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro -
Direzione VI - Ufficio V che provvede al relativo pagamento dopo aver
accertato che siano stati rispettati i criteri, le modalita' e le
procedure che - giusta quanto previsto dai decreti del Ministro delle
politiche agricole e forestali di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze del 14 febbraio 2006 - l'Istituto
dovra' stabilire per la concessione e la liquidazione delle garanzie
sui finanziamenti di cui al precedente art. 1, commi 1 e 2.

Art. 4.
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto si
provvede ai sensi dell'art. 17, comma 5-bis, del decreto legislativo
29 marzo 2004, n. 102.
2. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.

Roma, 24 marzo 2006

Il direttore generale del Tesoro: Grilli


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato

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