L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO
Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della
vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni
modificative ed integrative;
Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante la
razionalizzazione delle norme concernenti l'istituto per la vigilanza
sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione
della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla
vita, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione
della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa
dall'assicurazione sulla vita, e le successive disposizioni
modificative ed integrative;
Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, di
attuazione della direttiva 91/674/CEE in materia di conti annuali e
consolidati delle imprese di assicurazione;
Visto il decreto legislativo 17 aprile 2001, n. 239, di
attuazione della direttiva 98/78/CE relativa alla vigilanza
supplementare sulle imprese di assicurazione appartenenti ad un
gruppo assicurativo;
Visto il decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, di
attuazione della direttiva 2002/87/CE relativo alla vigilanza
supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e
sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato
finanziario, nonche' all'istituto della consultazione preliminare in
tema di assicurazioni;
Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,
concernente il codice delle assicurazioni private, e, in particolare
l'art. 354, comma 4, del medesimo decreto;
Visto il provvedimento ISVAP 6 dicembre 2004 n. 2322 recante
istruzioni di vigilanza e nuovi prospetti del margine di solvibilita'
delle imprese di assicurazione;
Premesso che i criteri generali delle modifiche apportate dal
presente provvedimento alla disciplina del margine di solvibilita'
sono stati oggetto di pubblica consultazione dal 22 dicembre 2005 al
31 gennaio 2006;
Ritenuto che l'assoggettamento di un'impresa di assicurazione
alla vigilanza supplementare, a livello di settore assicurativo o di
conglomerato finanziario, costituisce un efficace strumento per
l'eliminazione del computo multiplo del capitale, e che si ritiene
opportuno evitare duplicazioni dei calcoli;
Considerata la necessita' di emanare istruzioni al fine di
attuare le disposizioni della direttiva 2002/87/CE, recepita con il
decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, relative all'eliminazione
del computo multiplo attraverso il trattamento delle partecipazioni e
degli altri strumenti detenuti in enti creditizi ed enti finanziari
di cui all'art. 1, paragrafi 1 e 5, della direttiva 2000/12/CE o in
imprese di investimento ed enti finanziari ai sensi dell'art. 1,
paragrafo 2 della direttiva 93/22/CEE e dell'art. 2, paragrafi 4 e 7,
della direttiva 93/6/CEE;
Considerata l'utilita' di applicare per l'eliminazione del citato
computo multiplo le disposizioni relative alla vigilanza
supplementare a livello di settore assicurativo ove mutuabili ed, in
particolare, per le nozioni di impresa controllante o partecipante le
disposizioni generali di cui al titolo I del decreto legislativo
17 aprile 2001 n. 239 e, per le disposizioni ed i criteri applicativi
del calcolo di solvibilita' corretta, l'art. 11 comma 2, l'art. 28 ed
il capo II del titolo IV del medesimo decreto;
Considerata la necessita' di modificare i prospetti dimostrativi
del margine di solvibilita' che le imprese di assicurazione dovranno
allegare al proprio bilancio di esercizio;
Dispone:
Art. 1.
Modifiche al provvedimento ISVAP
6 dicembre 2004, n. 2322
1. I prospetti dimostrativi del margine di solvibilita' di cui
agli allegati nn. 2 e 3 del provvedimento ISVAP 6 dicembre 2004, n.
2322 sono sostituiti da quelli annessi al presente provvedimento.
Art. 2.
Allegati 3 e 4 ai prospetti dimostrativi
del margine di solvibilita'
1. Le imprese di assicurazione controllanti o partecipanti in
enti creditizi ed enti finanziari di cui all'art. 1, paragrafi 1 e 5,
della direttiva 2000/12/CE o in imprese di investimento ed enti
finanziari ai sensi dell'art. 1, paragrafo 2 della direttiva
93/22/CEE e dell'art. 2, paragrafi 4 e 7, della Direttiva 93/6/CEE e
che:
non sono soggette a vigilanza supplementare sulle imprese di
assicurazione in quanto non sono controllanti ne' partecipanti in
almeno un'impresa di assicurazione, in un'impresa di assicurazione di
stato terzo o in un'impresa di riassicurazione;
oppure
non sono state identificate come capogruppo di un conglomerato
finanziario ai sensi del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142;
integrano i prospetti dimostrativi del margine di solvibilita' di cui
all'art. 1 con l'allegato 3, qualora redigano il prospetto
dimostrativo del margine di solvibilita' delle imprese che esercitano
le assicurazioni nei rami danni, e con l'allegato 4, qualora redigano
il prospetto dimostrativo del margine di solvibilita' delle imprese
che esercitano le assicurazioni e le operazioni nei rami vita.
Art. 3.
Entrata in vigore
1. Le disposizioni del presente provvedimento si applicano a
decorrere dal bilancio dell'esercizio 2005.
Art. 4.
Pubblicazione
1. Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 30 marzo 2006
Il presidente: Giannini
Allegato
Per gli allegati fare riferimento al supporto cartaceo
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato