IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;
Vista la legge 15 dicembre 2004, n. 308, recante delega al Governo
per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione
in materia ambientale e misure di diretta applicazione;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante
disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante
conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15
marzo 1997, n. 59;
Viste le direttive 2001/42/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli
effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, e 85/337/CEE
del Consiglio, del 27 giugno 1985, come modificata dalle direttive
97/11/CE del Consiglio, del 3 marzo 1997, e 2003/35/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, concernente la
valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e
privati, nonche' riordino e coordinamento delle procedure per la
valutazione di impatto ambientale (VIA), per la valutazione
ambientale strategica (VAS) e per la prevenzione e riduzione
integrate dell'inquinamento (IPPC);
Vista la direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996,
sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento;
Vista la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione
comunitaria in materia di acque;
Vista la direttiva 91/156/CEE del Consiglio, del 18 marzo 1991, che
modifica la direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti;
Vista la direttiva 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991,
relativa ai rifiuti pericolosi;
Vista la direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti da imballaggio;
Vista la direttiva 84/360/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1984,
concernente la lotta contro l'inquinamento atmosferico provocato
dagli impianti industriali;
Vista la direttiva 94/63/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 20 dicembre 1994, sul controllo delle emissioni di composti
organici volatili (COV) derivanti dal deposito della benzina e dalla
sua distribuzione dai terminali alle stazioni di servizio;
Vista la direttiva 1999/13/CE del Consiglio, dell'11 marzo 1999,
concernente la limitazione delle emissioni di composti organici
volatili dovute all'uso di solventi organici in talune attivita' e in
taluni impianti;
Vista la direttiva 1999/32/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999,
relativa alla riduzione del tenore di zolfo di alcuni combustibili
liquidi e recante modifica della direttiva 93/12/CEE;
Vista la direttiva 2001/80/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 ottobre 2001, concernente la limitazione delle
emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi
impianti di combustione;
Vista la direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilita' ambientale in
materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, che, in
vista di questa finalita', "istituisce un quadro per la
responsabilita' ambientale" basato sul principio "chi inquina paga";
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 18 novembre 2005;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 19 gennaio 2006;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle
riunioni del 10 febbraio e del 29 marzo 2006;
Sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio, di concerto con i Ministri per le politiche comunitarie,
per la funzione pubblica, per gli affari regionali, dell'interno,
della giustizia, della difesa, dell'economia e delle finanze, delle
attivita' produttive, della salute, delle infrastrutture e dei
trasporti e delle politiche agricole e forestali;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
----> Vedere DECRETO da pag. 13 a pag. 110 <----
----> Vedere DECRETO da pag. 111 a pag. 166 <----
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 3 aprile 2006
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Matteoli, Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio
La Malfa, Ministro per le politiche
comunitarie
Baccini, Ministro per la funzione
pubblica
La Loggia, Ministro per gli affari
regionali
Pisanu, Ministro dell'interno
Castelli, Ministro della giustizia
Martino, Ministro della difesa
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Scajola, Ministro delle attivita'
produttive
Berlusconi, Ministro della salute ad
interim
Lunardi, Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
Alemanno, Ministro delle politiche
agricole e forestali
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione regola la delega al
Governo dell'esercizio della funzione legislativa e
stabilisce che essa non puo' avvenire, se non con
determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto
per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
- Si riporta il testo dell'art. 117 della Costituzione:
"Art. 117. La potesta' legislativa e' esercitata dallo
Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione,
nonche' dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario
e dagli obblighi internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti
materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello
Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto
di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non
appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni
religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato;
armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;
tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema
tributario e contabile dello Stato; perequazione delle
risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali;
referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello
Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della
polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento
civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che
devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e
funzioni fondamentali di comuni, province e citta'
metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e
profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo;
coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere
dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni
culturali.
Sono materie di legislazione concorrente quelle
relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea
delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza
del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
scolastiche e con esclusione della istruzione e della
formazione professionale; professioni; ricerca scientifica
e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori
produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti
e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di
navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione,
trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;
previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei
bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e
del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e
ambientali e promozione e organizzazione di attivita'
culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di
credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e
agrar io a carattere regionale. Nelle materie di
legislazione concorrente spetta alle regioni la potesta'
legislativa, salvo che per la determinazione dei principi
fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
Spetta alle regioni la potesta' legislativa in
riferimento ad ogni materia non espressamente riservata
alla legislazione dello Stato.
Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
decisioni dirette alla formazione degli atti normativi
comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione
degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione
europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La potesta' regolamentare spetta allo Stato nelle
materie di legislazione esclusiva, salva delega alle
regioni. La potesta' regolamentare spetta alle regioni in
ogni altra materia. I comuni, le province e le citta'
metropolitane hanno potesta' regolamentare in ordine alla
disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle
funzioni loro attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che
impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella
vita sociale, culturale ed economica e promuovono la
parita' di accesso tra donne e uomini alle cariche
elettive.
La legge regionale ratifica le intese della regione con
altre regioni per il migliore esercizio delle proprie
funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
Nelle materie di sua competenza la regione puo'
concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
interni ad altro Stato, nei casi e con le forme
disciplinati da leggi dello Stato.".
- La legge 15 dicembre 2004, n. 308, recante delega al
Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione
della legislazione in materia ambientale e misure di
diretta applicazione, e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 27 dicembre 2004, n. 302, S.O.
- L'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante
disciplina dell'attivita' di governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O., e' il
seguente:
"Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e
con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei Ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.".
- Il decreto legislativo 31 marzo 1988, n. 112, recante
conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del
Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1998, n. 92, S.O.
- La direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione
degli effetti di determinati piani e programmi
sull'ambiente, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle
Comunita' europee n. L 197/30 del 21 luglio 2001.
- La direttiva 85/337/CEE del 27 giugno 1985, come
modificata dalle direttive 97/11/CE del 3 marzo 1997 e
2003/35/CE del 26 maggio 2003, concernente la valutazione
dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e
privati, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle
Comunita' europee n. L 175 del 5 luglio 1985.
- La direttiva 96/61/CE del 24 settembre 1996, sulla
prevenzione e la riduzione integrante dell'inquinamento, e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee
n. L 257 del 10 ottobre 1996.
- La direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per
l'azione comunitaria in materia acque, e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 327 del 22
dicembre 2000.
- La direttiva 91/156/CEE del Consiglio del 18 marzo
1991, che modifica la direttiva 75/442/CEE relativa ai
rifiuti, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle
Comunita' europee n. L 078 del 26 marzo 1991.
- La direttiva 91/689/CEE del Consiglio del 12 dicembre
1991, relativa ai rifiuti pericolosi, e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 337 del 31
dicembre 1991.
- La direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 23 ottobre 2000, sugli imballaggi e i rifiuti
di imballaggio, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
delle Comunita' europee n. L 365 del 31 dicembre 1994.
- La direttiva 84/360/CEE del 28 giugno 1984,
concernente la lotta contro l'inquinamento atmosferico
provocato dagli impianti industriali, e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 188 del 16
luglio 1984.
- La direttiva 94/63/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 20 dicembre 1994, sul controllo delle
emissioni di composti organici volatili (con) derivanti dal
deposito della benzina e dalla sua distribuzione dai
terminali alle stazioni di servizio, e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 365 del 31
dicembre 1994.
- La direttiva 1999/13/CE dell'11 marzo 1999, sulla
limitazione delle emissioni di composti organici volatili
dovute all'uso di solventi organici in talune attivita' e
in taluni impianti, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
delle Comunita' europee n. L 85 del 29 marzo 1999.
- La direttiva 1999/32/CE del 26 aprile 1999, relativa
alla riduzione del tenore di zolfo di alcuni combustibili
liquidi e che modifica la direttiva 93/12/CEE, e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee
n. L 121 dell'11 maggio 1999.
- La direttiva 2001/80/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, concernente la limitazione delle emissioni
nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi
impianti di combustione, e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunita' europee n. L 309 del 27 novembre
2001.
- La direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilita'
ambientale in materia di prevenzione e riparazione del
danno ambientale, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
delle Comunita' europee n. L 143 del 30 aprile 2004.
Nota all'art. 1:
- La legge 15 dicembre 2004, n. 308, recante: Delega al
Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione
della legislazione in materia ambientale e misure di
diretta applicazione, e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 302, del 27 dicembre 2004 (S.O.).
Note all'art. 2:
- I commi 8 e 9 dell'art. 1 della citata legge 15
dicembre 2004, n. 308, sono i seguenti:
"8. I decreti legislativi di cui al comma 1 si
conformano, nel rispetto dei principi e delle norme
comunitarie e delle competenze per materia delle
amministrazioni statali, nonche' delle attribuzioni delle
regioni e degli enti locali, come definite ai sensi
dell'art. 117 della Costituzione, della legge 15 marzo
1997, n. 59, e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112, e fatte salve le norme statutarie e le relative norme
di attuazione delle regioni a statuto speciale e delle
province autonome di Trento e di Bolzano, e del principio
di sussidiarieta', ai seguenti principi e criteri direttivi
generali:
a) garanzia della salvaguardia, della tutela e del
miglioramento della qualita' dell'ambiente, della
protezione della salute umana, dell'utilizzazione accorta e
razionale delle risorse naturali, della promozione sul
piano internazionale delle norme destinate a risolvere i
problemi dell'ambiente a livello locale, regionale,
nazionale, comunitario e mondiale, come indicato dall'art.
174 del Trattato istitutivo della Comunita' europea, e
successive modificazioni;
b) conseguimento di maggiore efficienza e
tempestivita' dei controlli ambientali, nonche' certezza
delle sanzioni in caso di violazione delle disposizioni a
tutela dell'ambiente;
c) invarianza degli oneri a carico della finanza
pubblica;
d) sviluppo e coordinamento, con l'invarianza del
gettito, delle misure e degli interventi che prevedono
incentivi e disincentivi, finanziari o fiscali, volti a
sostenere, ai fini della compatibilita' ambientale,
l'introduzione e l'adozione delle migliori tecnologie
disponibili, come definite dalla direttiva 96/61/CE del 24
settembre 1996 del Consiglio, nonche' il risparmio e
l'efficienza energetica, e a rendere piu' efficienti le
azioni di tutela dell'ambiente e di sostenibilita' dello
sviluppo, anche attraverso strumenti economici, finanziari
e fiscali;
e) piena e coerente attuazione delle direttive
comunitarie, al fine di garantire elevati livelli di tutela
dell'ambiente e di contribuire in tale modo alla
competitivita' dei sistemi territoriali e delle imprese,
evitando fenomeni di distorsione della concorrenza;
f) affermazione dei principi comunitari di
prevenzione, di precauzione, di correzione e riduzione
degli inquinamenti e dei danni ambientali e del principio
"chi inquina paga";
g) previsione di misure che assicurino la
tempestivita' e l'efficacia dei piani e dei programmi di
tutela ambientale, estendendo, ove possibile, le procedure
previste dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443;
h) previsione di misure che assicurino l'efficacia
dei controlli e dei monitoraggi ambientali, incentivando in
particolare i programmi di controllo sui singoli impianti
produttivi, anche attraverso il potenziamento e il
miglioramento dell'efficienza delle autorita' competenti;
i) garanzia di una piu' efficace tutela in materia
ambientale anche mediante il coordinamento e l'integrazione
della disciplina del sistema sanzionatorio, amministrativo
e penale, fermi restando i limiti di pena e l'entita' delle
sanzioni amministrative gia' stabiliti dalla legge;
l) semplificazione, anche mediante l'emanazione di
regolamenti, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, delle procedure relative agli obblighi
di dichiarazione, di comunicazione, di denuncia o di
notificazione in materia ambientale. Resta fermo quanto
previsto per le opere di interesse strategico individuate
ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 21 dicembre
2001, n. 443, e successive modificazioni;
m) riaffermazione del ruolo delle regioni, ai sensi
dell'art. 117 della Costituzione, nell'attuazione dei
principi e criteri direttivi ispirati anche alla
interconnessione delle normative di settore in un quadro,
anche procedurale, unitario, alla valorizzazione del
controllo preventivo del sistema agenziale rispetto al
quadro sanzionatorio amministrativo e penale, nonche' alla
promozione delle componenti ambientali nella formazione e
nella ricerca;
n) adozione di strumenti economici volti ad
incentivare le piccole e medie imprese ad aderire ai
sistemi di certificazione ambientale secondo le norme EMAS
o in base al regolamento (CE) n. 76112001 del 19 marzo 2001
del Parlamento europeo e del Consiglio, e introduzione di
agevolazioni amministrative negli iter autorizzativi e di
controllo per le imprese certificate secondo le predette
norme EMAS o in base al citato regolamento (CE) n. 761/2001
prevedendo, ove possibile, il ricorso
all'autocertificazione.
9. I decreti legislativi di cui al comma 1 devono
essere informati agli obiettivi di massima economicita' e
razionalita', anche utilizzando tecniche di raccolta,
gestione ed elaborazione elettronica di dati e, se
necessario, mediante ricorso ad interventi sostitutivi,
sulla base dei seguenti principi e criteri specifici:
a) assicurare un'efficace azione per l'ottimizzazione
quantitativa e qualitativa della produzione dei rifiuti,
finalizzata, comunque, a ridurne la quantita' e la
pericolosita'; semplificare, anche mediante l'emanazione di
regolamenti, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, e razionalizzare le procedure di
gestione dei rifiuti speciali, anche al fine di renderne
piu' efficace il controllo durante l'intero ciclo di vita e
di contrastare l'elusione e la violazione degli obblighi di
smaltimento; promuovere il riciclo e il riuso dei rifiuti,
anche utilizzando le migliori tecniche di differenziazione
e di selezione degli stessi, nonche' il recupero di
energia, garantendo il pieno recepimento della direttiva
2000/76/CE del 4 dicembre 2000 del Parlamento europeo e del
Consiglio, relativa all'incenerimento dei rifiuti, ed
innovando le norme previste dal decreto ministeriale 5
febbraio 1998 del Ministro dell'ambiente, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16
aprile 1998, e successive modificazioni, con particolare
riguardo agli scarti delle produzioni agricole; prevedere i
necessari interventi per garantire la piena operativita'
delle attivita' di riciclaggio anche attraverso l'eventuale
transizione dal regime di obbligatorieta' al regime di
volontarieta' per l'adesione a tutti i consorzi costituiti
ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
razionalizzare il sistema di raccolta e di smaltimento dei
rifiuti solidi urbani, mediante la definizione di ambiti
territoriali di adeguate dimensioni all'interno dei quali
siano garantiti la costituzione del soggetto amministrativo
competente, il graduale passaggio allo smaltimento secondo
forme diverse dalla discarica e la gestione affidata
tramite procedure di evidenza pubblica; prevedere
l'attribuzione al presidente della giunta regionale dei
poteri sostitutivi nei confronti del soggetto competente
che non abbia provveduto ad espletare le gare entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legisl
ativi di cui al comma 1, tramite la nomina di commissari ad
acta e di poteri sostitutivi al Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio senza altri obblighi nel caso
in cui il presidente della giunta regionale non provveda
entro quarantacinque giorni; prevedere possibili deroghe,
rispetto al modello di definizione degli ambiti ottimali,
laddove la regione predisponga un piano regionale dei
rifiuti che dimostri l'adeguatezza di un differente modello
per il raggiungimento degli obiettivi strategici previsti;
assicurare tempi certi per il ricorso a procedure
concorrenziali come previste dalle normative comunitarie e
nazionali e definire termini certi per la durata dei
contratti di affidamento delle attivita' di gestione dei
rifiuti urbani; assicurare una maggiore certezza della
riscossione della tariffa sui rifiuti urbani, anche
mediante una piu' razionale definizione dell'istituto;
promuovere la specializzazione tecnologica delle operazioni
di recupero e di smaltimento dei rifiuti speciali, al fine
di as sicurare la complessiva autosufficienza a livello
nazionale; garantire adeguati incentivi e forme di sostegno
ai soggetti riciclatori dei rifiuti e per l'utilizzo di
prodotti costituiti da materiali riciclati, con particolare
riferimento al potenziamento degli interventi di riutilizzo
e riciclo del legno e dei prodotti da esso derivati;
incentivare il ricorso a risorse finanziarie private per la
bonifica ed il riuso anche ai fini produttivi dei siti
contaminati, in applicazione della normativa vigente;
definire le norme tecniche da adottare per l'utilizzo
obbligatorio di contenitori di rifiuti urbani adeguati, che
consentano di non recare pregiudizio all'ambiente
nell'esercizio delle operazioni di raccolta e recupero dei
rifiuti nelle aree urbane; promuovere gli interventi di
messa in sicurezza e bonifica dei siti contaminati da
amianto; introdurre differenti previsioni a seconda che le
contaminazioni riguardino siti con attivita' produttive in
esercizio ovvero siti dismessi; prevedere che gli obiettivi
di qua lita' ambientale dei suoli, dei sottosuoli e delle
acque sotterranee dei siti inquinati, che devono essere
conseguiti con la bonifica, vengano definiti attraverso la
valutazione dei rischi sanitari e ambientali connessi agli
usi previsti dei siti stessi, tenendo conto dell'approccio
tabellare; favorire la conclusione di accordi di programma
tra i soggetti privati e le amministrazioni interessate per
la gestione degli interventi di bonifica e messa in
sicurezza;
b) dare piena attuazione alla gestione del ciclo
idrico integrato, semplificando i procedimenti, anche
mediante l'emanazione di regolamenti, ai sensi dell'art.
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine di
renderli rispondenti alle finalita' e agli obiettivi
fondamentali definiti dalla legge 5 gennaio 1994, n. 36,
promuovere il risparmio idrico favorendo l'introduzione e
la diffusione delle migliori tecnologie per l'uso e il
riutilizzo della risorsa; pianificare, programmare e
attuare interventi diretti a garantire la tutela e il
risanamento dei corpi idrici superficiali e sotterranei,
previa ricognizione degli stessi; accelerare la piena
attuazione della gestione del ciclo idrico integrato a
livello di ambito territoriale ottimale, nel rispetto dei
principi di regolazione e vigilanza, come previsto dalla
citata legge n. 36 del 1994, semplificando i procedimenti,
precisando i poteri sostitutivi e rendendone semplice e
tempestiva l'utilizzazione; prevedere, nella costruzione o
sostituzione d i nuovi impianti di trasporto e
distribuzione dell'acqua, l'obbligo di utilizzo di sistemi
anticorrosivi di protezione delle condotte, sia interni che
esterni; favorire il ricorso alla finanza di progetto per
le costruzioni di nuovi impianti; prevedere, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, le modalita' per la
definizione dei meccanismi premiali in favore dei comuni
compresi nelle aree ad elevata presenza di impianti di
energia idroelettrica;
c) rimuovere i problemi di carattere organizzativo,
procedurale e finanziario che ostacolino il conseguimento
della piena operativita' degli organi amministrativi e
tecnici preposti alla tutela e al risanamento del suolo e
del sottosuolo, superando la sovrapposizione tra i diversi
piani settoriali di rilievo ambientale e coordinandoli con
i piani urbanistici; valorizzare il ruolo e le competenze
svolti dagli organismi a composizione mista statale e
regionale; adeguare la disciplina sostanziale e procedurale
dell'attivita' di pianificazione, programmazione e
attuazione di interventi di risanamento idrogeologico del
territorio e della messa in sicurezza delle situazioni a
rischio; prevedere meccanismi premiali a favore dei
proprietari delle zone agricole e dei boschi che investono
per prevenire fenomeni di dissesto idrogeologico, nel
rispetto delle linee direttrici del piano di bacino;
adeguare la disciplina sostanziale e procedurale della
normativa e delle iniziative finalizzate a combattere la
desertifica zione, anche mediante l'individuazione di
programmi utili a garantire maggiore disponibilita' della
risorsa idrica e il riuso della stessa; semplificare il
procedimento di adozione e approvazione degli strumenti di
pianificazione con la garanzia della partecipazione di
tutti i soggetti istituzionali coinvolti e la certezza dei
tempi di conclusione dell'iter procedimentale;
d) confermare le finalita' della legge 6 dicembre
1991, n. 394; estendere, nel rispetto dell'autonomia degli
enti locali e della volonta' delle popolazioni residenti e
direttamente interessate, la percentuale di territorio
sottoposto a salvaguardia e valorizzazione ambientale,
mediante inserimento di ulteriori aree, terrestri e marine,
di particolare pregio; articolare, con adeguata
motivazione, e differenziare le misure di salvaguardia in
relazione alle specifiche situazioni territoriali; favorire
lo sviluppo di forme di autofinanziamento tenendo in
considerazione le diverse situazioni geografiche,
territoriali e ambientali delle aree protette; favorire
l'uso efficiente ed efficace delle risorse assegnate alle
aree protette dallo Stato, dalle regioni e dagli enti
locali; favorire la conclusione di accordi di programma con
le organizzazioni piu' rappresentative dei settori
dell'industria, dell'artigianato, dell'agricoltura, del
commercio e del terzo settore, finalizzati allo sviluppo
economico-sociale e al la conservazione e valorizzazione
del patrimonio naturale delle aree; prevedere che, nei
territori compresi nei parchi nazionali e nei parchi
naturali regionali, i vincoli disposti dalla pianificazione
paesistica e quelli previsti dall'art. 1-quinquies del
decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, decadano
con l'approvazione del piano del parco o delle misure di
salvaguardia ovvero delle misure di salvaguardia disposte
in attuazione di leggi regionali; nei territori residuali
dei comuni parzialmente compresi nei parchi nazionali e nei
parchi naturali regionali, provvedere ad una nuova
individuazione delle aree e dei beni soggetti alla
disciplina di cui all'art. 1-quinquies del citato
decreto-legge n. 312 del 1985, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 431 del 1985; armonizzare e
coordinare le funzioni e le competenze previste dalle
convenzioni internazionali e dalla normativa comunitaria
per la conservazione della biodiversita';
e) conseguire l'effettivita' delle sanzioni
amministrative per danno ambientale mediante l'adeguamento
delle procedure di irrogazione e delle sanzioni medesime;
rivedere le procedure relative agli obblighi di ripristino,
al fine di garantire l'efficacia delle prescrizioni delle
autorita' competenti e il risarcimento del danno; definire
le modalita' di quantificazione del danno; prevedere, oltre
a sanzioni a carico dei soggetti che danneggiano
l'ambiente, anche meccanismi premiali per coloro che
assumono comportamenti ed effettuano investimenti per il
miglioramento della qualita' dell'ambiente sul territorio
nazionale;
f) garantire il pieno recepimento della direttiva
85/337/CEE del 27 giugno 1985 del Consiglio, e della
direttiva 97/11/CE del 3 marzo 1997 del Consiglio, in
materia di VIA e della direttiva 2001/42/CE del 27 giugno
2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, in materia di
VAS e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, comma 2,
della legge 21 dicembre 2001, n. 443, semplificare, anche
mediante l'emanazione di regolamenti, ai sensi dell'art.
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le
procedure di VIA che dovranno tenere conto del rapporto
costi-benefici del progetto dal punto di vista ambientale,
economico e sociale; anticipare le procedure di VIA alla
prima presentazione del progetto dell'intervento da
valutare; introdurre un sistema di controlli idoneo ad
accertare l'effettivo rispetto delle prescrizioni impartite
in sede di valutazione; garantire il completamento delle
procedure in tempi certi; introdurre meccanismi di
coordinamento tra la procedura di VIA e quella di VAS e
promuovere l'util izzo della VAS nella stesura dei piani e
dei programmi statali, regionali e sovracomunali; prevedere
l'estensione della procedura di IPPC ai nuovi impianti,
individuando le autorita' competenti per il rilascio
dell'autorizzazione unica e identificando i provvedimenti
autorizzatori assorbiti da detta autorizzazione; adottare
misure di coordinamento tra le procedure di VIA e quelle di
IPPC nel caso di impianti sottoposti ad entrambe le
procedure, al fine di evitare duplicazioni e
sovrapposizioni; accorpare in un unico provvedimento di
autorizzazione le diverse autorizzazioni ambientali, nel
caso di impianti non rientranti nel campo di applicazione
della direttiva 96/61/CE del 24 settembre 1996 del
Consiglio ma sottoposti a piu' di un'autorizzazione
ambientale settoriale;
g) riordinare la normativa in materia di tutela
dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera,
mediante una revisione della disciplina per le emissioni di
gas inquinanti in atmosfera, nel rispetto delle norme
comunitarie e, in particolare, della direttiva 2001/81/CE
del 23 ottobre 2001 del Parlamento europeo e del Consiglio,
e degli accordi internazionali sottoscritti in materia,
prevedendo:
1) l'integrazione della disciplina relativa alle
emissioni provenienti dagli impianti di riscaldamento per
uso civile;
2) l'incentivazione della produzione di energia da
fonti rinnovabili o alternative anche mediante la
disciplina della vendita dell'energia prodotta in eccedenza
agli operatori del mercato elettrico nazionale, prolungando
sino a dodici anni il periodo di validita' dei certificati
verdi previsti dalla normativa vigente;
3) una disciplina in materia di controllo delle
emissioni derivanti dalle attivita' agricole e zootecniche;
4) strumenti economici volti ad incentivare l'uso
di veicoli, combustibili e carburanti che possono
contribuire significativamente alla riduzione delle
emissioni e al miglioramento della qualita' dell'aria;
5) strumenti di promozione dell'informazione ai
consumatori sull'impatto ambientale del ciclo di vita dei
prodotti che in ragione della loro composizione possono
causare inquinamento atmosferico;
6) predisposizione del piano nazionale di riduzione
di cui all'art. 4, paragrafo 6, della direttiva 2001/80/CE
del 23 ottobre 2001 del Parlamento europeo e del Consiglio,
che stabilisca prescrizioni per i grandi impianti di
combustione esistenti.".
Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dei commi 2 e 3 dell'art. 17
della citata legge 23 agosto 1988, n. 400:
"2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
- L'art. 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, recante
norme generali sulla partecipazione dell'Italia al Progetto
normativo dell'Unione europea e sulle procedure di
esecuzione degli obblighi comunitari, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 37 del 15 febbraio 2005, e' il
seguente:
"Art. 13 (Adeguamenti tecnici). - 1. Alle norme
comunitarie non autonomamente applicabili, che modificano
modalita' esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di
direttive gia' recepite nell'ordinamento nazionale, e' data
attuazione, nelle materie di cui all'art. 117, secondo
comma, della Costituzione, con decreto del Ministro
competente per materia, che ne da' tempestiva comunicazione
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
per le politiche comunitarie.
2. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto
comma, della Costituzione, i provvedimenti di cui al
presente articolo possono essere adottati nelle materie di
competenza legislativa delle regioni e delle province
autonome al fine di porre rimedio all'eventuale inerzia dei
suddetti enti nel dare attuazione a norme comunitarie. In
tale caso, i provvedimenti statali adottati si applicano,
per le regioni e le province autonome nelle quali non sia
ancora in vigore la propria normativa di attuazione, a
decorrere dalla scadenza del termine stabilito per
l'attuazione della rispettiva normativa comunitaria e
perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore
della normativa di attuazione di ciascuna regione e
provincia autonoma. I provvedimenti recano l'esplicita
indicazione della natura sostitutiva del potere esercitato
e del carattere cedevole delle disposizioni in essi
contenute.".
Note all'art. 4:
- La direttiva 2001/12/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione
degli effetti di determinati piani e programmi
sull'ambiente e' pubblicata nella G.U.C.E. n. L 197 del 21
luglio 2001.
- La direttiva 85/337/CEE, del consiglio, del 27 giugno
1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di
determinati progetti pubblici e privati, e' pubblicata
nella G.U.C.E. n. L 175 del 5 luglio 1985.
- La direttiva 97/11/CE del Consiglio del 3 marzo 1997,
che modifica la Direttiva 85/337/CEE concernente la
valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti
pubblici e privati e' pubblicata nella G.U.C.E. n. L 073
del 14 marzo 1997.
- La direttiva 2003/35/CE, del Parlamento europeo e del
Consiglio del 26 maggio 2003, che prevede la partecipazione
del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi
in materia ambientale e modifica le direttive del Consiglio
85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del
pubblico e all'accesso alla giustizia - Dichiarazione della
commissione - e' pubblicata nella G.U.C.E n. L 156 del 25
giugno 2003.
- La direttiva 96/61/CE, del Consiglio del 24 settembre
1996, sulla prevenzione e la riduzione integrale
dell'inquinamento, e' pubblicata nella G.U.C.E. n. L 257
del 10 ottobre 1996.
- Il decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59,
recante attuazione integrale della direttiva 96/61/CE,
relativa alla prevenzione e riduzione integrante
dell'inquinamento, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 93, del 22 aprile 2005 (S.O.).
- Il comma 2, dell'art. 1, della legge 21 dicembre
2001, n. 443, recante delega al Governo in materia di
infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed
altri interventi per il rilancio delle attivita'
produttive, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 299, del
27 dicembre 2001, e' il seguente:
"2. Il Governo e' delegato ad emanare, nel rispetto
delle attribuzioni costituzionali delle regioni, entro
dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, uno o piu' decreti legislativi volti a definire un
quadro normativo finalizzato alla celere realizzazione
delle infrastrutture e degli insediamenti individuati ai
sensi del comma 1, a tal fine riformando le procedure per
la valutazione di impatto ambientale (VIA) e
l'autorizzazione integrata ambientale, limitatamente alle
opere di cui al comma 1 e comunque nel rispetto del
disposto dell'art. 2 della direttiva 85/337/CEE del
Consiglio del 27 giugno 1985, come modificata dalla
direttiva 97/11/CE del Consiglio del 3 marzo 1997 e
introducendo un regime speciale, anche in deroga agli
articoli 2, da 7 a 16, 19, 20, 21, da 23 a 30, 32, 34,
37-bis, 37-ter e 37-quater della legge 11 febbraio 1994, n.
109, e successive modificazioni, nonche' alle ulteriori
disposizioni della medesima legge che non siano necessaria
ed immediata applicazione delle di rettive comunitarie, nel
rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) disciplina della tecnica di finanza di progetto
per finanziare e realizzare, con il concorso del capitale
privato, le infrastrutture e gli insediamenti di cui al
comma 1;
b) definizione delle procedure da seguire in
sostituzione di quelle previste per il rilascio dei
provvedimenti concessori o autorizzatori di ogni specie;
definizione della durata delle medesime non superiore a sei
mesi per la approvazione dei progetti preliminari,
comprensivi di quanto necessario per la localizzazione
dell'opera d'intesa con la regione o la provincia autonoma
competente, che, a tal fine, provvede a sentire
preventivamente i comuni interessati, e, ove prevista,
della VIA; definizione delle procedure necessarie per la
dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita' ed
urgenza e per la approvazione del progetto definitivo, la
cui durata non puo' superare il termine di ulteriori sette
mesi; definizione di termini perentori per la risoluzione
delle interferenze con servizi pubblici e privati, con
previsione di responsabilita' patrimoniali in caso di
mancata tempestiva risoluzione;
c) attribuzione al CIPE, integrato dai presidenti
delle regioni e delle province autonome interessate, del
compito di valutare le proposte dei promotori, di approvare
il progetto preliminare e definitivo, di vigilare sulla
esecuzione dei progetti approvati, adottando i
provvedimenti concessori ed autorizzatori necessari,
comprensivi della localizzazione dell'opera e, ove
prevista, della VIA istruita dal competente Ministero. Il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti cura le
istruttorie, formula le proposte ed assicura il supporto
necessario per l'attivita' del CIPE, avvalendosi,
eventualmente, di una apposita struttura tecnica, di
advisor e di commissari straordinari, che agiscono con i
poteri di cui all'art. 13 del decreto-legge 25 marzo 1997,
n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio
1997, n. 135, nonche' della eventuale ulteriore
collaborazione richiesta al Ministero dell'economia e delle
finanze nel settore della finanza di progetto, ovvero
offerta dalle regioni o province au tonome interessate, con
oneri a proprio carico;
d) modificazione della disciplina in materia di
conferenza di servizi, con la previsione della facolta', da
parte di tutte le amministrazioni competenti a rilasciare
permessi e autorizzazioni comunque denominati, di proporre,
in detta conferenza, nel termine perentorio di novanta
giorni, prescrizioni e varianti migliorative che non
modificano la localizzazione e le caratteristiche
essenziali delle opere; le prescrizioni e varianti
migliorative proposte in conferenza sono valutate dal CIPE
ai fini della approvazione del progetto definitivo;
e) affidamento, mediante gara ad evidenza pubblica
nel rispetto delle direttive dell'Unione europea, della
realizzazione delle infrastrutture strategiche ad un unico
soggetto contraente generale o concessionario;
f) disciplina dell'affidamento a contraente generale,
con riferimento all'art. 1 della direttiva 93/37/CEE del
Consiglio del 14 giugno 1993, definito come esecuzione con
qualsiasi mezzo di un'opera rispondente alle esigenze
specificata dal soggetto aggiudicatore; il contraente
generale e' distinto dal concessionario di opere pubbliche
per l'esclusione dalla gestione dell'opera eseguita ed e'
qualificato per specifici connotati di capacita'
organizzativa e tecnico-realizzativa, per l'assunzione
dell'onere relativo all'anticipazione temporale del
finanziamento necessario alla realizzazione dell'opera in
tutto o in parte con mezzi finanziari privati, per la
liberta' di forme nella realizzazione dell'opera, per la
natura prevalente di obbligazione di risultato complessivo
del rapporto che lega detta figura al soggetto
aggiudicatore e per l'assunzione del relativo rischio;
previsione dell'obbligo, da parte del contraente generale,
di prestazione di adeguate garanzie e di partecipazione
diretta al finanziamento d ell'opera o di reperimento dei
mezzi finanziari occorrenti;
g) previsione dell'obbligo per il soggetto
aggiudicatore, nel caso in cui l'opera sia realizzata
prevalentemente con fondi pubblici, di rispettare la
normativa europea in tema di evidenza pubblica e di scelta
dei fornitori di beni o servizi, ma con soggezione ad un
regime derogatorio rispetto alla citata legge n. 109 del
1994 per tutti gli aspetti di essa non aventi necessaria
rilevanza comunitaria;
h) introduzione di specifiche deroghe alla vigente
disciplina in materia di aggiudicazione di lavori pubblici
e di realizzazione degli stessi, fermo il rispetto della
normativa comunitaria, finalizzate a favorire il
contenimento dei tempi e la massima flessibilita' degli
strumenti giuridici; in particolare, in caso di ricorso ad
un contraente generale, previsione che lo stesso, ferma
restando la sua responsabilita', possa liberamente affidare
a terzi l'esecuzione delle proprie prestazioni con
l'obbligo di rispettare, in ogni caso, la legislazione
antimafia e quella relativa ai requisiti prescritti per gli
appaltatori; previsione della possibilita' di costituire
una societa' di progetto ai sensi dell'articolo
37-quinquies della citata legge n. 109 del 1994, anche con
la partecipazione di istituzioni finanziarie, assicurative
e tecnico-operative gia' indicate dallo stesso contraente
generale nel corso della procedura di affidamento;
previsione della possibilita' di emettere titoli
obbligazionari ai sensi dell'a rt. 37-sexies della legge n.
109 del 1994, ovvero di avvalersi di altri strumenti
finanziari, con la previsione del relativo regime di
garanzia di restituzione, anche da parte di soggetti
aggiudicatori, ed utilizzazione dei medesimi titoli e
strumenti finanziari per la costituzione delle riserve
bancarie o assicurative previste dalla legislazione
vigente;
i) individuazione di adeguate misure atte a valutare,
ai fini di una migliore realizzazione dell'opera, il
regolare assolvimento degli obblighi assunti dal contraente
generale nei confronti di terzi ai quali abbia affidato
l'esecuzione di proprie prestazioni;
l) previsione, in caso di concessione di opera
pubblica unita a gestione della stessa, e tenuto conto
della redditivita' potenziale della stessa, della
possibilita' di corrispondere al concessionario, anche in
corso d'opera e nel rispetto dei limiti determinati in sede
di gara, un prezzo in aggiunta al diritto di sfruttamento
economico dell'opera, anche a fronte della prestazione
successiva di beni o servizi allo stesso soggetto
aggiudicatore relativamente all'opera realizzata, nonche'
della possibilita' di fissare la durata della concessione
anche oltre trenta anni, in relazione alle caratteristiche
dell'opera, e di consentire al concessionario di affidare a
terzi i lavori, con il solo vincolo delle disposizioni
della citata direttiva 93/37/CEE relative agli appalti del
concessionario e nel limite percentuale eventualmente
indicato in sede di gara a norma della medesima direttiva;
m) previsione del rispetto dei piani finanziari
allegati alle concessioni in essere per i concessionari di
pubblici servizi affidatari di nuove concessioni;
n) previsione, dopo la stipula dei contratti di
progettazione, appalto, concessione o affidamento a
contraente generale, di forme di tutela risarcitoria per
equivalente, con esclusione della reintegrazione in forma
specifica; restrizione, per tutti gli interessi
patrimoniali, della tutela cautelare al pagamento di una
provvisionale;
o) previsione di apposite procedure di collaudo delle
opere entro termini perentori che consentano, ove richiesto
da specifiche esigenze tecniche, il ricorso anche a
strutture tecniche esterne di supporto alle commissioni di
collaudo".
- Il comma 2, dell'art. 17, della citata legge 23
agosto 1988, n. 400, e' riportato nella nota all'art. 3.
- L'art. 87 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n.
259, recante codice delle comunicazioni elettroniche,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 15 settembre
2003, e' il seguente:
"Art. 87 (Procedimenti autorizzatori relativi alle
infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti
radio elettrici). - 1. L'installazione di infrastrutture
per impianti radioelettrici e la modifica delle
caratteristiche di emissione di questi ultimi e, in specie,
l'installazione di torri, di tralicci, di impianti
radio-trasmittenti, di ripetitori di servizi di
comunicazione elettronica, di stazioni radio base per reti
di comunicazioni elettroniche mobili GSM/UMTS, per reti di
diffusione, distribuzione e contribuzione dedicate alla
televisione digitale terrestre, per reti a radiofrequenza
dedicate alle emergenze sanitarie ed alla protezione
civile, nonche' per reti radio a larga banda
punto-multipunto nelle bande di frequenza all'uopo
assegnate, viene autorizzata dagli Enti locali, previo
accertamento, da parte dell'organismo competente ad
effettuare i controlli, di cui all'art. 14 della legge 22
febbraio 2001, n. 36, della compatibilita' del progetto con
i limiti di esposizione, i valori di attenzi one e gli
obiettivi di qualita', stabiliti uniformemente a livello
nazionale in relazione al disposto della citata legge 22
febbraio 2001, n. 36, e relativi provvedimenti di
attuazione.
2. L'istanza di autorizzazione alla installazione di
infrastrutture di cui al comma 1 e' presentata all'Ente
locale dai soggetti a tale fine abilitati. Al momento della
presentazione della domanda, l'ufficio abilitato a
riceverla indica al richiedente il nome del responsabile
del procedimento.
3. L'istanza, conforme al modello A dell'allegato n.
13, realizzato al fine della sua acquisizione su supporti
informatici e destinato alla formazione del catasto
nazionale delle sorgenti elettromagnetiche di origine
industriale, deve essere corredata della documentazione
atta a comprovare il rispetto dei limiti di esposizione,
dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualita',
relativi alle emissioni elettromagnetiche, di cui alla
legge 22 febbraio 2001, n. 36, e relativi provvedimenti di
attuazione, attraverso l'utilizzo di modelli predittivi
conformi alle prescrizioni della CEI, non appena emanate.
In caso di pluralita' di domande, viene data precedenza a
quelle presentate congiuntamente da piu' operatori. Nel
caso di installazione di impianti, con tecnologia UMTS od
altre, con potenza in singola antenna uguale od inferiore
ai 20 watt, fermo restando il rispetto dei limiti di
esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di
qualita' sopra indicati, e' sufficiente la denuncia di
inizio attivit a', conforme ai modelli predisposti dagli
Enti locali e, ove non predisposti, al modello B di cui
all'allegato n. 13.
3-bis. Al fine di accelerare la realizzazione degli
investimenti per il completamento della rete di
telecomunicazione GSM-R dedicata esclusivamente alla
sicurezza ed al controllo del traffico ferroviario, nonche'
al fine di contenere i costi di realizzazione della rete
stessa, all'installazione sul sedime ferroviario ovvero in
area immediatamente limitrofa dei relativi impianti ed
apparati si procede con le modalita' proprie degli impianti
di sicurezza e segnalamento ferroviario, nel rispetto dei
limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli
obiettivi di qualita', stabiliti uniformemente a livello
nazionale in relazione al disposto della legge 22 febbraio
2001, n. 36, e relativi provvedimenti di attuazione.
4. Copia dell'istanza ovvero della denuncia viene
inoltrata contestualmente all'organismo di cui al comma 1,
che si pronuncia entro trenta giorni dalla comunicazione.
Lo sportello locale competente provvede a pubblicizzare
l'istanza, pur senza diffondere i dati caratteristici
dell'impianto.
5. Il responsabile del procedimento puo' richiedere,
per una sola volta, entro quindici giorni dalla data di
ricezione dell'istanza, il rilascio di dichiarazioni e
l'integrazione della documentazione prodotta. Il termine di
cui al comma 9 inizia nuovamente a decorrere dal momento
dell'avvenuta integrazione documentale.
6. Nel caso una Amministrazione interessata abbia
espresso motivato dissenso, il responsabile del
procedimento convoca, entro trenta giorni dalla data di
ricezione della domanda, una conferenza di servizi, alla
quale prendono parte i rappresentanti delle Amministrazioni
degli Enti locali interessati, nonche' dei soggetti
preposti ai controlli di cui all'art. 14 della legge 22
febbraio 2001, n. 36, ed un rappresentante
dell'Amministrazione dissenziente.
7. La conferenza di servizi deve pronunciarsi entro
trenta giorni dalla prima convocazione. L'approvazione,
adottata a maggioranza dei presenti, sostituisce ad ogni
effetto gli atti di competenza delle singole
Amministrazioni e vale altresi' come dichiarazione di
pubblica utilita', indifferibilita' ed urgenza dei lavori.
Della convocazione e dell'esito della conferenza viene
tempestivamente informato il Ministero.
8. Qualora il motivato dissenso, a fronte di una
decisione positiva assunta dalla conferenza di servizi, sia
espresso da un'Amministrazione preposta alla tutela
ambientale, alla tutela della salute o alla tutela del
patrimonio storico-artistico, la decisione e' rimessa al
Consiglio dei Ministri e trovano applicazione, in quanto
compatibili con il Codice, le disposizioni di cui agli
articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni.
9. Le istanze di autorizzazione e le denunce di
attivita' di cui al presente articolo, nonche' quelle
relative alla modifica delle caratteristiche di emissione
degli impianti gia' esistenti, si intendono accolte
qualora, entro novanta giorni dalla presentazione del
progetto e della relativa domanda, fatta eccezione per il
dissenso di cui al comma 8, non sia stato comunicato un
provvedimento di diniego. Gli Enti locali possono prevedere
termini piu' brevi per la conclusione dei relativi
procedimenti ovvero ulteriori forme di semplificazione
amministrativa, nel rispetto delle disposizioni stabilite
dal presente comma.
10. Le opere debbono essere realizzate, a pena di
decadenza, nel termine perentorio di dodici mesi dalla
ricezione del provvedimento autorizzatorio espresso, ovvero
dalla formazione del silenzio-assenso.".
- La legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante legge
quadro sulle aree protette, e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 292 del 13 dicembre 1991 (S.O.).
- La Direttiva 85/337/CEE, del Consiglio del 27 giugno
1985 concernente la valutazione dell'impatto ambientale di
determinati progetti pubblici e privati, e' pubblicato
nella G.U.C.E. n. L 175 del 5 luglio 1985.
- L'art. 4, del decreto legislativo 17 gennaio 2005, n.
13, recante attuazione della direttiva 2002/30/CE relativa
all'introduzione di restrizioni operative ai fini del
contenimento del rumore negli aeroporti comunitari,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 39, del 17 febbraio
2005, e' il seguente:
"Art. 4 (Criteri generali relativi all'adozione di
restrizioni operative). - 1. Le restrizioni operative
disciplinate dal presente decreto sono adottate previa
valutazione da effettuare in conformita' alle prescrizioni
dell'allegato 2, tenuto conto del rapporto tra costi e
benefici probabili connessi alle misure da attuare, nonche'
delle caratteristiche dell'aeroporto interessato.
2. Per i progetti aeroportuali assoggettati alla
procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi
della normativa vigente, la valutazione di cui al comma 1
e' ricompresa nell'ambito di detta procedura qualora la
stessa tenga conto, per quanto possibile, delle
prescrizioni definite nell'allegato 2.
3. E' fatto divieto di introdurre restrizioni operative
basate sulla nazionalita' o sull'identita' del vettore
aereo o del costruttore di velivoli.
4. Ai fini dell'adozione di restrizioni operative
basate sulle prestazioni di un velivolo si fa riferimento
ai limiti di certificazione definiti nell'annesso 16,
volume 1, della citata Convenzione sull'aviazione civile
internazionale, terza edizione del luglio 1993, e
successive modificazioni.
5. Le restrizioni operative sono adottate, tenuto conto
dell'approccio equilibrato, come definito all'art. 3, comma
1, lettera h), esclusivamente nel caso in cui la
valutazione effettuata ai sensi del comma 1, abbia
dimostrato che l'attuazione di ogni altra misura di
contenimento dell'inquinamento acustico prevista dalla
normativa vigente in attuazione della citata legge n. 447
del 1995 non consente di raggiungere gli obiettivi
stabiliti dal presente decreto.
6. Fatto salvo quanto previsto al comma 5, le
restrizioni operative intese a ridurre o vietare l'accesso
di velivoli marginalmente conformi sono adottate solo
successivamente all'introduzione di restrizioni operative
parziali.
7. Nell'introdurre restrizioni operative parziali si
tiene conto, in particolare, della fascia oraria relativa
ai voli notturni. A tale fine sono utilizzati i descrittori
acustici notturni relativi ai disturbi del sonno previsti
dalla normativa comunitaria vigente nell'ordinamento
nazionale, i cui metodi di valutazione ed i valori limite
sono stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica,
emanato a norma dell'art. 17, comma 1, della legge 23
agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri
delle infrastrutture e dei trasporti e della salute.
8. Fino all'adozione dei provvedimenti di cui al comma
7 sono utilizzati i descrittori acustici previsti dalle
norme nazionali vigenti".
- L'allegato 2 al citato decreto legislativo 17 gennaio
2005, n. 13, e' il seguente:
"Allegato 2 (art. 4, comma 1)
PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA VALUTAZIONE DI CUI ALL'ART. 4,
COMMA 1
Ai fini della valutazione prevista all'art. 4, comma 1,
il Comitato di cui all'art. 6, comma 1, redige una
relazione di valutazione contenente:
1. Situazione aeroportuale attuale.
1.1. Descrizione dell'aeroporto con indicazione delle
sue capacita', della sua ubicazione, dell'intorno
aeroportuale, del volume e della composizione del traffico
aereo, nonche' della composizione ed utilizzo delle piste.
1.2. Descrizione degli obiettivi ambientali fissati per
l'aeroporto nel contesto nazionale.
1.3. Presentazione delle curve isofoniche degli anni
precedenti e dell'anno in corso, compresa una stima del
numero delle persone disturbate dal rumore degli
aeromobili, con la descrizione del metodo di calcolo
utilizzato per la loro individuazione.
1.4. Descrizione del clima acustico aeroportuale che
dovra' in particolare evidenziare se sono in corso
eventuali aggravamenti e descrizione delle misure adottate
per attenuare l'impatto acustico, quali ad esempio:
a) mappe di zonizzazione acustica aeroportuale, ove
esistenti;
b) programmi di isolamento acustico;
c) interventi di risanamento acustico;
d) informazioni sulla pianificazione e gestione del
territorio, ivi inclusi i piani di zonizzazione acustica,
ove esistenti, dei comuni interessati alle attivita'
aeroportuali;
e) impiego di piste preferenziali;
f) rotte preferenziali da mantenere ai fini acustici;
g) procedure di avvicinamento e decollo pubblicate in
Aeronautical Information Publication (AIP);
h) restrizioni esistenti quali limitazioni del
livello sonoro, limitazione o divieto dei voli notturni,
imposte sul rumore;
i) monitoraggio del rumore.
2. Previsioni in assenza di nuove misure.
2.1. Descrizione di eventuali modifiche ed ampliamenti
dell'aeroporto gia' approvati ed in programma, come ad
esempio l'aumento della capacita' e l'ampliamento delle
piste e dei terminali, nonche' descrizione della
composizione futura del traffico e della crescita prevista.
2.2. Nell'eventualita' delle modifiche ed ampliamenti
di cui al punto 2.1, indicazione dei conseguenti vantaggi e
descrizione degli effetti sul clima acustico in assenza di
ulteriori misure, nonche' descrizione delle misure gia'
programmate allo scopo di attenuare tale impatto acustico.
2.3. Previsione delle curve isofoniche, a seguito delle
variazioni di cui al punto 2.1 e stima del numero di
persone che saranno probabilmente soggette al rumore degli
aeromobili, facendo distinzione fra aree residenziali
preesistenti ed aree residenziali recenti.
2.4. Valutazione delle conseguenze e dei costi dovuti
all'assenza di misure volte ad attenuare gli effetti di un
eventuale peggioramento dell'inquinamento acustico.
3. Valutazione delle misure diverse dalle restrizioni
operative.
3.1. Succinta esposizione delle misure, diverse dalle
restrizioni operative, cui si puo' fare ricorso in accordo
alle opzioni previste dal metodo dell'approccio equilibrato
di cui all'art. 3, comma 1, lettera h), anche prendendo in
considerazione, se del caso, incentivi di ordine economico,
con indicazione delle principali ragioni che ne hanno
motivato la scelta; analisi approfondita di tali misure ed
informazioni dettagliate sul costo inerente la loro
adozione; indicazione del numero di persone che dovrebbero
beneficiarne e dell'arco temporale in cui verranno attuate;
valutazione dell'efficacia globale delle singole misure.
3.2. Valutazione dell'efficacia dell'adozione di tali
misure rispetto ai costi e del rapporto costi/benefici,
tenuto conto dei relativi effetti socio-economici sugli
operatori aerei, sui viaggiatori e sugli enti locali.
3.3. Panoramica dei possibili effetti che le misure
proposte potrebbero avere sul clima acustico e sull'assetto
concorrenziale relativo agli altri aeroporti, agli
operatori ed alle altre parti interessate.
3.4. Motivazione delle scelte operate e definizione di
linee guida ai fini della individuazione delle suddette
misure da parte delle competenti Commissioni aeroportuali.
4. Valutazione delle restrizioni operative.
4.1. Nel caso in cui si valuti la necessita'
dell'introduzione di restrizioni operative: individuazione
dei necessari piani di intervento, in funzione dei
differenti scenari analizzati; nonche' descrizione delle
principali ragioni che motivano la scelta, tenuto conto dei
rapporti costi/benefici e costo/efficacia, anche in
relazione alle esigenze di sviluppo del mercato del
trasporto aereo.
5. Riepilogo di natura non tecnica.
6. Valutazione dell'esposizione al rumore.
6.1. La valutazione dell'esposizione al rumore (curve
isofoniche e numero delle persone colpite) e' effettuata
utilizzando gli indicatori di rumore previsti dal normativa
comunitaria vigente nell'ordinamento nazionale".
Note all'art. 34:
- I commi 1 e 2 dell'art. 5, del decreto legislativo 18
febbraio 2005, n. 59 (Attuazione integrale della Direttiva
96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrale
dell'inquinamento), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22
aprile 2005, n. 93, S.O., sono i seguenti:
"Art. 5 (Procedura ai fini del rilascio
dell'Autorizzazione integrata ambientale). - 1. Ai fini
dell'esercizio di nuovi impianti, della modifica
sostanziale e dell'adeguamento del funzionamento degli
impianti esistenti alle disposizioni del presente decreto,
si provvede al rilascio dell'autorizzazione integrata
ambientale di cui all'art. 7. Fatto salvo quanto disposto
dal comma 5 e ferme restando le informazioni richieste
dalla normativa concernente aria, acqua, suolo e rumore, la
domanda deve comunque descrivere:
a) l'impianto, il tipo e la portata delle sue
attivita';
b) le materie prime e ausiliarie, le sostanze e
l'energia usate o prodotte dall'impianto;
c) le fonti di emissione dell'impianto;
d) lo stato del sito di ubicazione dell'impianto;
e) il tipo e l'entita' delle emissioni dell'impianto
in ogni settore ambientale, nonche' un'identificazione
degli effetti significativi delle emissioni sull'ambiente;
f) la tecnologia utilizzata e le altre tecniche in
uso per prevenire le emissioni dall'impianto oppure per
ridurle;
g) le misure di prevenzione e di recupero dei rifiuti
prodotti dall'impianto;
h) le misure previste per controllare le emissioni
nell'ambiente;
i) le eventuali principali alternative prese in esame
dal gestore, in forma sommaria;
j) le altre misure previste per ottemperare ai
principi di cui all'art. 3.
2. La domanda di autorizzazione integrata ambientale
deve contenere anche una sintesi non tecnica dei dati di
cui alle lettere da a) ad l) del comma 1 e l'indicazione
delle informazioni che ad avviso del gestore non devono
essere diffuse per ragioni di riservatezza industriale,
commerciale o personale, di tutela della proprieta'
intellettuale e, tenendo conto delle indicazioni contenute
nell'art. 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, di
pubblica sicurezza o di difesa nazionale. In tale caso il
richiedente fornisce all'autorita' competente anche una
versione della domanda priva delle informazioni riservate,
ai fini dell'accessibilita' al pubblico".
- I commi 10 e 11 dell'art. 5, del citato decreto
legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, sono i seguenti:
"10. L'autorita' competente, ai fini del rilascio
dell'autorizzazione integrata ambientale, convoca apposita
conferenza dei servizi ai sensi degli articoli 14, 14-ter,
commi da 1 a 3 e da 6 a 9, e 14-quater della legge 7 agosto
1990, n. 241, e successive modificazioni, alla quale invita
le amministrazioni competenti in materia ambientale e
comunque, nel caso di impianti di competenza statale, i
Ministeri dell'interno, della salute e delle attivita'
produttive.
11. Nell'ambito della conferenza dei servizi di cui al
comma 10 sono acquisite le prescrizioni del sindaco di cui
agli articoli 216 e 217 del regio decreto 27 luglio 1934,
n. 1265. In presenza di circostanze intervenute
successivamente al rilascio dell'autorizzazione di cui al
presente decreto, il sindaco, qualora lo ritenga necessario
nell'interesse della salute pubblica, chiede all'autorita'
competente di verificare la necessita' di riesaminare
l'autorizzazione rilasciata, ai sensi dell'art. 9, comma
4".
- L'art. 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 7 febbraio
2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
aprile 2002, n. 55, recante misure urgenti per garantire la
sicurezza del Sistema elettrico nazionale, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 9 febbraio 2002, n. 34, e' il seguente:
"Art. 1 (Misure urgenti per garantire la sicurezza del
sistema elettrico nazionale). - 1. Al fine di evitare il
pericolo di interruzione di fornitura di energia elettrica
su tutto il territorio nazionale e di garantire la
necessaria copertura del fabbisogno nazionale, sino alla
determinazione dei principi fondamentali della materia in
attuazione dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione,
e comunque non oltre il 31 dicembre 2003, previa intesa in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
la costruzione e l'esercizio degli impianti di energia
elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, gli
interventi di modifica o ripotenziamento, nonche' le opere
connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio
degli stessi, sono dichiarati opere di pubblica utilita' e
soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dal
Ministero delle attivita' produttive, la quale sostituisce
autorizzazioni, concessioni ed atti di assenso comunque
denominati, previsti dalle norme vigenti, fatto salvo
quanto previsto al comma 4, costituendo titolo a costruire
e ad esercire l'impianto in conformita' al progetto
approvato. Resta fermo il pagamento del diritto annuale di
cui all'art. 63, commi 3 e 4, del testo unico delle
disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre
1995, n. 504 e successive modificazioni.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' rilasciata a
seguito di un procedimento unico, al quale partecipano le
amministrazioni statali e locali interessate, svolto nel
rispetto dei principi di semplificazione e con le modalita'
di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni, d'intesa con la regione interessata. Ai soli
fini del rilascio della valutazione di impatto ambientale
(VIA), alle opere di cui al presente articolo si applicano
le disposizioni di cui alla legge 8 luglio 1986, n. 349, e
al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10
agosto 1988, n. 377, e successive modificazioni. Fino al
recepimento della direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24
settembre 1996, tale autorizzazione comprende
l'autorizzazione ambientale integrata e sostituisce, ad
ogni effetto, le singole autorizzazioni ambientali di
competenza delle amministrazioni interessate e degli enti
pubblici territoriali. L'esito positivo della VIA
costituisce parte integrante e condizione necessaria del
procedimen to autorizzatorio. L'istruttoria si conclude una
volta acquisita la VIA in ogni caso entro il termine di
centottanta giorni dalla data di presentazione della
richiesta, comprensiva del progetto preliminare e dello
studio di impatto ambientale".
Note all'art. 48:
- La legge 8 luglio 1986, n. 349, recante: istituzione
del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno
ambientale e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 luglio
1986, n. 162 (S.O.).
- La legge 11 marzo 1988, n. 67, recante disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della
Stato (Legge finanziaria 1988) e' pubblicata nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 14 marzo
1988, n. 61.
- L'art. 22 della legge 30 aprile 1999, n. 136, recante
norme per il sostegno ed il rilancio dell'edilizia
residenziale pubblica e per interventi in materia di aree a
carattere ambientale, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
18 maggio 1999, n. 114, (S.O.), abrogato dal presente
decreto, recava: "Interventi in materia di ambiente.".
- L'art. 6 della legge 23 marzo 2001, n. 93
(Disposizioni in campo ambientale), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 2001, abrogata dal
presente decreto, recava: "Commissione per le valutazioni
dell'impatto ambientale".
- Si riporta il testo dell'art. 19 del decreto
legislativo 20 agosto 2002, n. 190 (Attuazione della legge
21 dicembre 2001, n. 443, per la realizzazione delle
infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e
di interesse nazionale), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 26 agosto 2002, n. 199, S.O., come modificato dal
presente decreto:
"Art. 19 (Contenuto della valutazione di impatto
ambientale). - 1. La valutazione di impatto ambientale
individua gli effetti diretti ed indiretti di un progetto e
delle sue principali alternative, compresa l'alternativa
zero, sull'uomo, sulla fauna, sulla flora, sul suolo, sulle
acque di superficie e sotterranee, sull'aria, sul clima,
sul paesaggio e sull'interazione fra detti fattori, nonche'
sui beni materiali e sul patrimonio culturale, sociale ed
ambientale e valuta inoltre le condizioni per la
realizzazione e l'esercizio delle opere e degli impianti.
2. (abrogato).
3. (abrogato)".
- Si riporta il testo dell'art. 77 della legge 27
dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato, legge
finanziaria 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31
dicembre 2002, n. 305, S.O., come modificato dal presente
decreto:
"Art. 77 (Interventi ambientali). - 1. (abrogato).
2. (abrogato).
3. - 5.
6. Al fine della bonifica e del risanamento ambientale
dell'area individuata alla lettera p-quater) del comma 4
dell'art. 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 426, e'
autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2003,
di 1 milione di euro per l'anno 2004 e di 1 milione di euro
per l'anno 2005.
7. (Omissis)".
- Il decreto-legge 14 novembre 2003, n. 315, convertito
in legge con modificazioni, dall'art. 1, legge 16 gennaio
2004, n. 5, reca: "Disposizioni urgenti di composizione
delle commissioni per la valutazione di impatto ambientale
e di procedimenti di autorizzatori per le infrastrutture di
comunicazione elettronica".
- Il decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59,
(Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa
alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento),
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 aprile 2005, n.
93, S.O.
- L'art. 30 della legge 18 aprile 2005, n. 62, relative
disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee -
Legge comunitaria 2004, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 96 del 27 aprile 2005, S.O., abrogato dal presente
decreto, recava: "Recepimento dell'art. 5, paragrafo 2,
della direttiva 85/337/CEE del 27 giugno 1985 del
Consiglio, in materia di valutazione di impatto
ambientale".
Note all'art. 49:
- Per riferimenti della legge 11 marzo 1988, n. 67, del
decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, del decreto
legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 e dalla legge 23 marzo
2001, n. 93, si veda nelle note all'art. 48.
- Il comma 2 dell'art. 18 del citato decreto
legislativo n. 59/2005, e' il seguente:
"2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle
attivita' produttive e con il Ministro dell'economia e
delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, sono disciplinate le
modalita', anche contabili, e le tariffe da applicare in
relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal
presente decreto, nonche' i compensi spettanti ai membri
della commissione istruttoria di cui all'art. 5, comma 9.
Gli oneri per l'istruttoria e per i controlli sono
quantificati in relazione alla complessita', delle
attivita' svolte dall'autorita' competente, sulla base del
numero e della tipologia delle emissioni e delle componenti
ambientali interessate, nonche' della eventuale presenza di
sistemi di gestione registrati o certificati e delle spese
di funzionamento della commissione di cui all'articolo 5,
comma 9. Tali oneri, posti a carico del gestore, sono
utilizzati esclusivamente per le predette spese. A tale
fine gli importi delle tariffe vengono versati all'entrata
del bilancio dello Stato per essere riassegnati allo stato
di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio".
Note all'art. 51:
- Il comma 2, dell'art. 17, della citata legge 23
agosto 1988, n. 400, e' il seguente:
"2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari.".
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
10 agosto 1988, n. 377, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 204 del 31 agosto 1988, reca: "Regolamentazione delle
pronunce di compatibilita' ambientale di cui all'art. 6
della legge 8 luglio 1986, n. 349, recante istituzione del
Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno
ambientale".
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
27 dicembre 1988, recante norme tecniche per la redazione
degli studi di impatto ambientale e la formazione del
giudizio di compatibilita' di cui all'art. 6, legge 8
luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'art. 3 del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto
1988, n. 377, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5
gennaio 1989, n. 4.
- Il decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59,
recante attuazione integrale della direttiva 96/61/CE
relativa alla prevenzione e riduzione integrate
dell'inquinamento, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 93 del 22 aprile 2005 (S.O.).
Note all'art. 55:
- L'art. 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a
norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 agosto 1999, n.
203, S.O., e' il seguente:
"Art. 38 (Agenzia per la protezione dell'ambiente e per
i servizi tecnici). - 1. E' istituita l'agenzia per la
protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici nelle
forme disciplinate dagli articoli 8 e 9.
2. L'agenzia svolge i compiti e le attivita'
tecnico-scientifiche di interesse nazionale per la
protezione dell'ambiente, per la tutela delle risorse
idriche e della difesa del suolo, ivi compresi
l'individuazione e delimitazione dei bacini idrografici
nazionali e interregionali.
3. All'agenzia sono trasferite le attribuzioni
dell'agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente,
quelle dei servizi tecnici nazionale istituiti presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri, ad eccezione di
quelle del servizio sismico nazionale.
4. Lo statuto dell'Agenzia, emanato ai sensi dell'art.
8, comma 4, prevede l'istituzione di un consiglio federale
rappresentativo delle agenzie regionali per la protezione
dell'ambiente, con funzioni consultive nei confronti del
direttore generale e del comitato direttivo. Lo statuto
prevede altresi' che il comitato direttivo sia composto di
quattro membri, di cui due designati dal Ministero
dell'ambiente e due designati dalla Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano. Lo statuto disciplina
inoltre le funzioni e le competenze degli organismi sopra
indicati e la loro durata, nell'ambito delle finalita'
indicate dagli articoli 03, comma 5, e 1, comma 1, lettera
b), del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61.
5. Sono soppressi l'agenzia nazionale per la protezione
dell'ambiente, i servizi tecnici nazionali istituiti presso
la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il relativo
personale e le relative risorse sono assegnate
all'agenzia.".
- Gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 19 agosto
2005, n. 195, di attuazione della direttiva 2003/4/CE
sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 settembre 2005, n.
222, sono i seguenti:
"Art. 8 (Diffusione dell'informazione ambientale). - 1.
Fatto salvo quanto previsto all'art. 5, l'autorita'
pubblica rende disponibile l'informazione ambientale
detenuta rilevante ai fini delle proprie attivita'
istituzionali avvalendosi, ove disponibili, delle
tecnologie di telecomunicazione informatica e delle
tecnologie elettroniche disponibili.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, l'autorita'
pubblica stabilisce, entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, un piano per rendere
l'informazione ambientale progressivamente disponibile in
banche dati elettroniche facilmente accessibili al pubblico
tramite reti di telecomunicazione pubbliche, da aggiornare
annualmente.
3. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, l'autorita' pubblica, per quanto di
competenza, trasferisce nelle banche dati istituite in
attuazione dei piani di cui al comma 2, almeno:
a) i testi di trattati, di convenzioni e di accordi
internazionali, atti legislativi comunitari, nazionali,
regionali o locali, aventi per oggetto l'ambiente;
b) le politiche, i piani ed i programmi relativi
all'ambiente;
c) le relazioni sullo stato d'attuazione degli
elementi di cui alle lettere a) e b), se elaborati o
detenuti in forma elettronica dalle autorita' pubbliche;
d) la relazione sullo stato dell'ambiente, prevista
dall'art. 1, comma 6, della legge 8 luglio 1986, n. 349, e
successive modificazioni, e le eventuali relazioni sullo
stato dell'ambiente a livello regionale o locale, laddove
predisposte;
e) i dati o le sintesi di dati ricavati dal
monitoraggio di attivita' che incidono o possono incidere
sull'ambiente;
f) le autorizzazioni e i pareri rilasciati dalle
competenti autorita' in applicazione delle norme sulla
valutazione d'impatto ambientale e gli accordi in materia
ambientale, ovvero un riferimento al luogo in cui puo'
essere richiesta o reperita l'informazione, a norma
dell'art. 3;
g) gli studi sull'impatto ambientale, le valutazioni
dei rischi relativi agli elementi dell'ambiente, di cui
all'art. 2, comma 1, lettera a), ovvero il riferimento al
luogo in cui l'informazione ambientale puo' essere
richiesta o reperita a norma dell'art. 3.
4. Fermo restando quanto previsto al comma 3,
l'informazione ambientale puo' essere resa disponibile
creando collegamenti a sistemi informativi e a banche dati
elettroniche, anche gestiti da altre autorita' pubbliche,
da rendere facilmente accessibili al pubblico.
5. In caso di minaccia imminente per la salute umana e
per l'ambiente, causata da attivita' umane o dovuta a cause
naturali, le autorita' pubbliche, nell'ambito
dell'espletamento delle attivita' di protezione civile
previste dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive
modificazioni, e dalle altre disposizioni in materia,
diffondono senza indugio le informazioni detenute che
permettono, a chiunque possa esserne colpito, di adottare
misure atte a prevenire o alleviare i danni derivanti da
tale minaccia.
6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si
applicano all'informazione raccolta dall'autorita' pubblica
precedentemente alla data di entrata in vigore del presente
decreto, a meno che tale informazione non sia gia'
disponibile in forma elettronica.".
"Art. 9 (Qualita' dell'informazione ambientale). - 1.
Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
garantisce, se possibile, che l'informazione ambientale
detenuta dall'autorita' pubblica sia aggiornata, precisa e
confrontabile.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, l'Agenzia per la
protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici elabora,
se necessario, apposite specifiche tecniche da approvare
con le modalita' di cui all'art. 15, comma 5, del decreto
del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n. 207.".
- L'art. 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, recante
"Misure in materia di investimenti, delega al Governo per
il riordino degli incentivi all'occupazione e della
normativa che disciplina l'INAIL, nonche' diposizioni per
il riordino degli enti previdenziali, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 22 maggio 1999, n. 118, (S.O.) e' il
seguente:
"Art. 1 (Costituzione di unita' tecniche di supporto
alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio
degli investimenti pubblici). - 1. Al fine di migliorare e
dare maggiore qualita' ed efficienza al processo di
programmazione delle politiche di sviluppo, le
amministrazioni centrali e regionali, previa intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
istituiscono e rendono operativi, entro il 31 ottobre 1999,
propri nuclei di valutazione e verifica degli investimenti
pubblici che, in raccordo fra loro e con il Nucleo di
valutazione e verifica degli investimenti pubblici del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, garantiscono il supporto tecnico nelle fasi di
programmazione, valutazione, attuazione e verifica di
piani, programmi e politiche di intervento promossi e
attuati da ogni singola amministrazione. E' assicurata
l'integrazione dei nuclei di valutazione e verifica degli
investimenti pubblici con il Sistema statistico nazionale,
secondo quanto previsto dall'art. 6 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112.
2. I nuclei di valutazione e verifica di cui al comma 1
operano all'interno delle rispettive amministrazioni, in
collegamento con gli uffici di statistica costituiti ai
sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, ed
esprimono adeguati livelli di competenza tecnica ed
operativa al fine di poter svolgere funzioni tecniche a
forte contenuto di specializzazione, con particolare
riferimento per:
a) l'assistenza e il supporto tecnico per le fasi di
programmazione, formulazione e valutazione di documenti di
programma, per le analisi di opportunita' e fattibilita'
degli investimenti e per la valutazione ex ante di progetti
e interventi, tenendo conto in particolare di criteri di
qualita' ambientale e di sostenibilita' dello sviluppo
ovvero dell'indicazione della compatibilita' ecologica
degli investimenti pubblici;
b) la gestione del Sistema di monitoraggio di cui al
comma 5, da realizzare congiuntamente con gli uffici di
statistica delle rispettive amministrazioni;
c) l'attivita' volta alla graduale estensione delle
tecniche proprie dei fondi strutturali all'insieme dei
programmi e dei progetti attuati a livello territoriale,
con riferimento alle fasi di programmazione, valutazione,
monitoraggio e verifica.
3. Le attivita' volte alla costituzione dei nuclei di
valutazione e verifica di cui al comma 1 sono attuate
autonomamente sotto il profilo amministrativo,
organizzativo e funzionale dalle singole amministrazioni
tenendo conto delle strutture similari gia' esistenti e
della necessita' di evitare duplicazioni. Le
amministrazioni provvedono a tal fine ad elaborare, anche
sulla base di un'adeguata analisi organizzativa, un
programma di attuazione comprensivo delle connesse
attivita' di formazione e aggiornamento necessarie alla
costituzione e all'avvio dei nuclei.
4. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, sono indicate le caratteristiche
organizzative comuni dei nuclei di cui al presente
articolo, ivi compresa la spettanza di compensi agli
eventuali componenti estranei alla pubblica
amministrazione, nonche' le modalita' e i criteri per la
formulazione e la realizzazione dei programmi di attuazione
di cui al comma 3.
5. E' istituito presso il Comitato interministeriale
per la programmazione economica (CIPE) il "Sistema di
monitoraggio degli investimenti pubblici" (MIP), con il
compito di fornire tempestivamente informazioni
sull'attuazione delle politiche di sviluppo, con
particolare riferimento ai programmi cofinanziati con i
fondi strutturali europei, sulla base dell'attivita' di
monitoraggio svolta dai nuclei di cui al comma 1. Tale
attivita' concerne le modalita' attuative dei programmi di
investimento e l'avanzamento tecnico-procedurale,
finanziario e fisico dei singoli interventi. Il Sistema di
monitoraggio degli investimenti pubblici e' funzionale
all'alimentazione di una banca dati tenuta nell'ambito
dello stesso CIPE, anche con l'utilizzazione del Sistema
informativo integrato del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica. Il CIPE, con
propria deliberazione, costituisce e definisce la
strutturazione del Sistema di monitoraggio degli
investimenti pubblici disciplina il suo funzionamento ed
emana indirizzi per la sua attivita', previa intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
6. Il Sistema di monitoraggio degli investimenti
pubblici deve essere flessibile ed integrabile in modo tale
da essere funzionale al progetto "Rete unitaria della
pubblica amministrazione", di cui alla direttiva del
Presidente del Consiglio dei Ministri 5 settembre 1995,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 272 del 21 novembre
1995. Le informazioni derivanti dall'attivita' di
monitoraggio sono trasmesse dal CIPE alla Cabina di regia
nazionale di cui all'art. 6 del decreto-legge 23 giugno
1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
agosto 1995, n. 341, alla sezione centrale
dell'Osservatorio dei lavori pubblici e, in relazione alle
rispettive competenze, a tutte le amministrazioni centrali
e regionali. Il CIPE invia un rapporto semestrale al
Parlamento.
7. Per le finalita' di cui al presente articolo, ivi
compreso il ruolo di coordinamento svolto dal CIPE, e'
istituito un fondo da ripartire, previa deliberazione del
CIPE sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica. Per la dotazione del
fondo e' autorizzata la spesa di lire 8 miliardi per l'anno
1999 e di lire 10 miliardi annue a decorrere dall'anno
2000.
8. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo, pari a 8 miliardi di lire per l'anno 1999 e 10
miliardi di lire per ciascuno degli anni 2000 e 2001, si
provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica per
l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero.
9. Per le finalita' di cui al comma 1, il CIPE, sentita
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e
previo parere delle competenti Commissioni parlamentari
permanenti, entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, indica i criteri ai quali
dovranno attenersi le regioni e le province autonome al
fine di suddividere il rispettivo territorio in Sistemi
locali del lavoro, individuando tra questi i distretti
economico-produttivi sulla base di una metodologia e di
indicatori elaborati dall'Istituto nazionale di statistica
(ISTAT), che ne curera' anche l'aggiornamento periodico.
Tali indicatori considereranno fenomeni demografici,
sociali, economici, nonche' la dotazione infrastrutturale e
la presenza di fattori di localizzazione, situazione
orografica e condizione ambientale ai fini della
programmazione delle politiche di sviluppo di cui al comma
1. Sono fatte salve le competenze in materia delle regioni,
delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti
locali.".
Note all'art. 58:
- L'art. 1 della legge 8 luglio 1986, n. 349 recante
"Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia
di danno ambientale, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15
luglio 1986, n. 162 (S.O.) e' il seguente:
"Art. 1. - 1. E' istituito il Ministero dell'ambiente.
2. E' compito del Ministero assicurare, in un quadro
organico, la promozione, la conservazione ed il recupero
delle condizioni ambientali conformi agli interessi
fondamentali della collettivita' ed alla qualita' della
vita, nonche' la conservazione e la valorizzazione del
patrimonio naturale nazionale e la difesa delle risorse
naturali dall'inquinamento.
3. Il Ministero compie e promuove studi, indagini e
rilevamenti interessanti l'ambiente; adotta, con i mezzi
dell'informazione, le iniziative idonee a sensibilizzare
l'opinione pubblica alle esigenze ed ai problemi
dell'ambiente, anche attraverso la scuola, di concerto con
il Ministro della pubblica istruzione.
4. Il Ministero instaura e sviluppa, previo
coordinamento con il Ministero degli affari esteri e con
gli altri Ministeri interessati, rapporti di cooperazione
con gli organismi internazionali e delle Comunita' europee.
5. Il Ministero promuove e cura l'adempimento di
convenzioni internazionali, delle direttive e dei
regolamenti comunitari concernenti l'ambiente e il
patrimonio naturale.
6. Il Ministero presenta al Parlamento ogni due anni
una relazione sullo stato dell'ambiente".
- L'art. 2 commi 5 e 6 della citata legge n. 349 del
1986 e' il seguente:
"5. Il Ministro dell'ambiente interviene, per il
concerto, nella predisposizione dei piani di settore a
carattere nazionale che abbiano rilevanza di impatto
ambientale.
6. Il Ministro dell'ambiente adotta, d'intesa con il
Ministro dei lavori pubblici, le iniziative necessarie per
assicurare il coordinamento, ad ogni livello di
pianificazione, delle funzioni di tutela dell'ambiente di
cui alla presente legge con gli interventi per la difesa
del suolo e per la tutela e utilizzazione delle acque".
Note all'art. 61:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 1°
novembre 1959, n. 1363, recante "Approvazione del
regolamento per la compilazione dei progetti, la
costruzione e l'esercizio delle dighe da ritenuta" e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 marzo 1960, n. 72.
- Il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, recante
"Riordinamento e riforma della legislazione in materia di
boschi e di terreni montani" pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 17 maggio 1924, n. 117.
Nota all'art. 63:
- La legge 18 maggio 1989, n. 183, recante "Norme per
il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del
suolo" e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 25 maggio
1989, n. 120 (S.O.).
Nota all'art. 65:
- Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante
"Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi
dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 2004, n. 45
(S.O.).
Note all'art. 67:
- L'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 recante
"Istituzione del Servizio nazionale della protezione
civile" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 marzo
1992, n. 64 (S.O.) e' il seguente:
"Art. 5 (Stato di emergenza e potere di ordinanza). -
1. Al verificarsi degli eventi di cui all'art. 2, comma 1,
lettera c), il Consiglio dei Ministri, su proposta del
Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua
delega ai sensi dell'art. 1, comma 2, del Ministro per il
coordinamento della protezione civile, delibera lo stato di
emergenza, determinandone durata ed estensione territoriale
in stretto riferimento alla qualita' ed alla natura degli
eventi. Con le medesime modalita' si procede alla eventuale
revoca dello stato di emergenza al venir meno dei relativi
presupposti.
2. Per l'attuazione degli interventi di emergenza
conseguenti alla dichiarazione di cui al comma 1, si
provvede, nel quadro di quanto previsto dagli articoli 12,
13, 14, 15 e 16, anche a mezzo di ordinanze in deroga ad
ogni disposizione vigente, e nel rispetto dei principi
generali dell'ordinamento giuridico.
3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero,
per sua delega ai sensi dell'art. 1, comma 2, il Ministro
per il coordinamento della protezione civile, puo' emanare
altresi' ordinanze finalizzate ad evitare situazioni di
pericolo o maggiori danni a persone o a cose. Le predette
ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei
Ministri, qualora non siano di diretta sua emanazione.
4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero,
per sua delega ai sensi dell'art. 1, comma 2, il Ministro
per il coordinamento della protezione civile, per
l'attuazione degli interventi di cui ai commi 2 e 3 del
presente articolo, puo' avvalersi di commissari delegati.
Il relativo provvedimento di delega deve indicare il
contenuto della delega dell'incarico, i tempi e le
modalita' del suo esercizio.
5. Le ordinanze emanate in deroga alle leggi vigenti
devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui
si intende derogare e devono essere motivate.
6. Le ordinanze emanate ai sensi del presente articolo
sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, nonche' trasmesse ai sindaci interessati
affinche' vengano pubblicate ai sensi dell'art. 47, comma
1, della legge 8 giugno 1990, n. 142".
- L'art. 86, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112, recante "Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti
locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997,
n. 59, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1998,
n. 92 S.O., e' il seguente:
"2. I proventi dei canoni ricavati dalla utilizzazione
del demanio idrico sono introitati dalla regione".
Nota all'art. 70:
- L'art. 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28
settembre 2000, n. 227, S.O. e' il seguente:
"Art. 34 (Accordi di programma). - 1. Per la
definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di
programmi di intervento che richiedono, per la loro
completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di
comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e
di altri soggetti pubblici, o comunque di due o piu' tra i
soggetti predetti, il presidente della regione o il
presidente della provincia o il sindaco, in relazione alla
competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli
interventi o sui programmi di intervento, promuove la
conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta
di uno o piu' dei soggetti interessati, per assicurare il
coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le
modalita', il finanziamento ed ogni altro connesso
adempimento.
2. L'accordo puo' prevedere altresi' procedimenti di
arbitrato, nonche' interventi surrogatori di eventuali
inadempienze dei soggetti partecipanti.
3. Per verificare la possibilita' di concordare
l'accordo di programma, il presidente della regione o il
presidente della provincia o il sindaco convoca una
conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni
interessate.
4. L'accordo, consistente nel consenso unanime del
presidente della Regione, del presidente della provincia,
dei sindaci e delle altre amministrazioni interessate, e'
approvato con atto formale del presidente della regione o
del presidente della provincia o del sindaco ed e'
pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione.
L'accordo, qualora adottato con decreto del presidente
della regione, produce gli effetti della intesa di cui
all'art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616, determinando le eventuali e
conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e
sostituendo le concessioni edilizie, sempre che vi sia
l'assenso del comune interessato.
5. Ove l'accordo comporti variazione degli strumenti
urbanistici, l'adesione del sindaco allo stesso deve essere
ratificata dal consiglio comunale entro trenta giorni a
pena di decadenza.
6. Per l'approvazione di progetti di opere pubbliche
comprese nei programmi dell'amministrazione e per le quali
siano immediatamente utilizzabili i relativi finanziamenti
si procede a norma dei precedenti commi. L'approvazione
dell'accordo di programma comporta la dichiarazione di
pubblica utilita', indifferibilita' ed urgenza delle
medesime opere; tale dichiarazione cessa di avere efficacia
se le opere non hanno avuto inizio entro tre anni.
7. La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di
programma e gli eventuali interventi sostitutivi sono
svolti da un collegio presieduto dal presidente della
regione o dal presidente della provincia o dal sindaco e
composto da rappresentanti degli enti locali interessati,
nonche' dal commissario del Governo nella regione o dal
prefetto nella provincia interessata se all'accordo
partecipano amministrazioni statali o enti pubblici
nazionali.
8. Allorche' l'intervento o il programma di intervento
comporti il concorso di due o piu' regioni finitime, la
conclusione dell'accordo di programma e' promossa dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri, a cui spetta
convocare la conferenza di cui al comma 3. Il collegio di
vigilanza di cui al 7 dicembre 2005
http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow comma 7 e'
in tal caso presieduto da un rappresentante della
Presidenza del Consiglio dei Ministri ed e' composto dai
rappresentanti di tutte le regioni che hanno partecipato
all'accordo. La Presidenza del Consiglio dei Ministri
esercita le funzioni attribuite dal comma 7 al Commissario
del Governo ed al prefetto".
Nota all'art. 72:
- L'art. 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto
1978, n. 468, recante "Riforma di alcune norme di
contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio",
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22 agosto 1978, n. 233,
e' il seguente:
"3. La legge finanziaria non puo' contenere norme di
delega o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio.
Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare
effetti finanziari con decorrenza dal primo anno
considerato nel bilancio pluriennale e in particolare:
a)-c) (omissis);
d) la determinazione, in apposita tabella, della
quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni
considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa
permanente, di natura corrente e in conto capitale, la cui
quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria;".
Note all'art. 74:
- L'art. 2 della legge 24 ottobre 2000, n. 323, recante
"Riordino del settore termale", pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 8 novembre 2000, n. 261, e' il seguente:
"Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini della presente
legge si intendono per:
a) acque termali: le acque minerali naturali, di cui
al regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924, e successive
modificazioni, utilizzate a fini terapeutici;
b) cure termali: le cure, che utilizzano acque
termali o loro derivati, aventi riconosciuta efficacia
terapeutica per la tutela globale della salute nelle fasi
della prevenzione, della terapia e della riabilitazione
delle patologie indicate dal decreto di cui all'art. 4,
comma 1, erogate negli stabilimenti termali definiti ai
sensi della lettera d);
c) patologie: le malattie, indicate dal decreto di
cui all'art. 4, comma 1, che possono essere prevenute o
curate, anche a fini riabilitativi, con le cure termali;