IL DIRETTORE GENERALE
delle politiche agricole
Visto il regolamento (CE n. 1782/2003 del Consiglio del
29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di
sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune ed
istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e
successive modifiche e integrazioni;
Visto il regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione del
21 aprile 2004, recante modalita' di applicazione del regime di
pagamento unico di cui al regolamento CE) n. 1782/2003 del Consiglio,
e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto ministeriale 5 agosto 2004 concernente
«Disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola
comune», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 191 del 16 agosto 2004, e successive modifiche e
integrazioni;
Visto il decreto ministeriale 24 marzo 2005, recante «Disposizioni
nazionali di attuazione dell'art. 42 del regolamento (CE) n.
1782/2003 concernente la gestione della riserva nazionale»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 98
del 29 aprile 2005, e successive modifiche e integrazioni;
Ritenuta la necessita' di definire le condizioni tecniche per
l'accesso alla riserva nazionale per il 2006;
Sentiti i rappresentanti tecnici delle Regioni nella riunione del
17 marzo 2006;
Decreta:
Art. 1.
Nuovo agricoltore
1. In applicazione dell'art. 42, paragrafo 3 del regolamento (CE)
n. 1782/2003, un nuovo agricoltore che intende richiedere titoli
all'aiuto a partire dalla riserva nazionale deve dichiarare, sotto la
propria responsabilita', di trovarsi nelle condizioni di cui all'art.
2, lettera k) del regolamento (CE) n. 795/2004.
2. L'agricoltore che richiede titoli all'aiuto a partire dalla
riserva nazionale deve detenere almeno un ettaro di superficie
ammissibile.
Art. 2.
Agricoltori con superfici sottoposte a programmi
di ristrutturazione e/o sviluppo
1. Ai sensi dell'art. 42, paragrafo 5, del regolamento (CE) n.
1782/2003, l'agricoltore con superfici sottoposte a programmi di
ristrutturazione e/o sviluppo connessi con una forma di pubblico
intervento, puo' richiedere titoli all'aiuto alle seguenti
condizioni:
a) deve dichiarare, sotto propria responsabilita', di trovarsi
nella situazione di cui all'art. 42, paragrafo 5, del regolamento
(CE) n. 1782/2003, descrivendo lo specifico programma di
ristrutturazione e/o sviluppo connesso con una forma di pubblico
intervento a cui l'agricoltore fa riferimento;
b) deve produrre copia della documentazione che descriva il
riferimento alla forma di pubblico intervento, copia dell'eventuale
domanda di adesione al programma di ristrutturazione e/o sviluppo
connessi con una forma di pubblico intervento per l'eventuale
provvedimento di ammissione;
c) deve dichiarare tutte le superfici ammissibili ai sensi degli
articoli 44 e 51 del regolamento (CE) n. 1782/2003, coinvolte nel
programma di cui alla precedente lettera a) e per le quali non sono
stati richiesti premi nel periodo di riferimento.
2. Ai fini del presente articolo, i programmi di ristrutturazione
e/o sviluppo sono tutti gli interventi comunitari, nazionali,
regionali o realizzati da altri enti pubblici, ivi compresi i piani
di sviluppo rurale (PSR) e i programmi operativi regionali (POR),
che:
a) abbiano come finalita' la ristrutturazione o lo sviluppo
aziendale;
b) determinino, rispetto al periodo di riferimento, un aumento
delle superfici ammissibili ai pagamenti disaccoppiati e siano
condotte dai beneficiari interessati dai programmi stessi.
3. E' consentito richiedere titoli a valere della riserva, sulla
base del presente articolo, a:
a) agricoltori che presentano la domanda di partecipazione al
regime di pagamento unico per la prima volta nel 2006;
b) agricoltori che hanno gia' partecipato al regime di pagamento
unico, limitatamente alle superfici olivetate di cui al precedente
comma 1, lettera c).
4. Non e' consentito richiedere titoli a valere della riserva,
sulla base del presente articolo, da coloro che abbiano gia' indicato
i programmi di ristrutturazione e/o sviluppo come causa di forza
maggiore o circostanza eccezionale per escludere dal calcolo dei
titoli uno o piu' anni del periodo di riferimento in applicazione
dell'art. 40 del regolamento (CE) n. 1782/2003 nonche' del decreto
ministeriale n. 1628 del 3 agosto 2004.
Art. 3.
Allineamento alle medie regionali
Ai sensi dell'art. 42, paragrafo 6, del regolamento (CE) n.
1782/2003, e dell'art. 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n.
795/2004 l'agricoltore, che gia' detiene dei titoli e che, per il
2006, ha i requisiti per accedere alla riserva di cui agli articoli 1
e 2 del presente decreto, puo' richiedere l'innalzamento alla media
regionale di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 24 marzo 2005
alle seguenti condizioni:
a) deve dichiarare, sotto propria responsabilita', di trovarsi
nelle condizioni di cui all'art. 42, paragrafo 3, ovvero nelle
condizioni di cui all'art. 42, paragrafo 5 del regolamento (CE) n.
1782/2003;
b) deve dichiarare tutti i titoli di cui richiede l'adeguamento
alla media regionale;
c) deve dichiarare tutte le superfici ammissibili ai sensi degli
articoli 44 e 51 del regolamento (CE) n. 1782/2003 relative
all'utilizzo dei titoli di cui alla lettera b) e non utilizzate per
la richiesta di titoli di cui agli articoli 1 e 2 del presente
decreto.
Art. 4.
Agricoltori che dichiarano un numero di ettari inferiori
Ai sensi dell'art. 7 del regolamento (CE) n. 795/2004,
l'agricoltore con superfici sottoposte a programmi di
ristrutturazione e/o sviluppo connessi con una forma di pubblico
intervento, puo' richiedere l'aumento del valore dei titoli assegnati
alle seguenti condizioni:
a) deve dichiarare, sotto la propria responsabilita', di trovarsi
nella situazione di cui all'art. 7 del regolamento (CE) n. 795/2004:
b) deve produrre copia della documentazione che descriva il
riferimento alla forma di pubblico intervento, copia dell'eventuale
domanda di adesione al programma di ristrutturazione e/o sviluppo
connessi con una forma di pubblico intervento per l'eventuale
provvedimento di ammissione;
c) deve dichiarare tutte le superfici ammissibili ai sensi degli
articoli 44 e 51 del regolamento (CE) n. 1782/2003, coinvolte nel
programma di cui alla precedente lettera b) e per le quali sono stati
richiesti ed ottenuti premi nel periodo di riferimento.
Art. 5.
Produttori di latte
L'agricoltore che, a causa di circostanze eccezionali di cui
all'art. 40 del regolamento CE n. 1782/2003, ha ceduto in affitto
tutto o parte del proprio quantitativo individuale di riferimento, a
norma dell'art. 16 del regolamento (CE) n. 1788/2003, nel corso del
periodo che termina il 31 marzo 2006, puo' ai sensi dell'art. 19 del
regolamento (CE) n. 795/2004, richiedere titoli alle seguenti
condizioni:
a) deve dichiarare, sotto la propria responsabilita', di trovarsi
nella situazione di cui al citato art. 19 del regolamento (CE) n.
795/2004;
b) deve aver comunicato la circostanza eccezionale o la causa di
forza maggiore invocata, ai sensi dell'art. 2 del decreto
ministeriale 21 ottobre 2005.
Art. 6.
Trasferimento di terre date in affitto
1. L'agricoltore che, ai sensi dell'art. 20 del regolamento (CE) n.
795/2004, ha ricevuto mediante vendita oppure mediante un contratto
di affitto di cinque anni o piu', a titolo gratuito o ad un prezzo
simbolico, oppure mediante successione effettiva o anticipata,
un'azienda o parte di un azienda che era stata data in affitto a
terzi durante il periodo di riferimento, da un agricoltore andato in
pensione o deceduto prima della data di presentazione della domanda
nell'ambito del regime di pagamento unico nel suo primo anno di
applicazione. puo' richiedere titoli alle seguenti condizioni:
a) deve dichiarare, sotto la propria responsabilita', di trovarsi
nella situazione di cui al citato art. 20 del regolamento (CE) n.
795/2004;
b) deve produrre copia della documentazione attestante il titolo
di possesso;
c) deve dichiarare tutte le superfici ammissibili ai sensi degli
articoli 44 e 51 del regolamento (CE) n. 1782/2003 e relative ai
terreni di cui alla precedente lettera b).
2. E' consentito richiedere titoli a valere della riserva, sulla
base del presente articolo, a:
a) agricoltori che presentano la domanda di partecipazione al
regime di pagamento unico per la prima volta nel 2006;
b) agricoltori che hanno gia' partecipato al regime di pagamento
unico, limitatamente alle superfici olivetate di cui al precedente
comma 1, lettera c).
Art. 7.
Investimenti
1. In applicazione dell'art. 21 del regolamento (CE) n. 795/2004,
l'agricoltore che abbia effettuato investimenti in capacita' di
produzione o che abbia acquistato o affittato terreno per almeno
cinque anni, entro il 15 maggio 2004, o, per i produttori di
barbabietola da zucchero, entro il 3 marzo 2006 o che abbia
impiantato olivi nell'ambito di programmi approvati dalla Commissione
entro il 31 dicembre 2006, puo' richiedere titoli all'aiuto alle
seguenti condizioni:
a) deve dichiarare, sotto la propria responsabilita', di trovarsi
nella situazione di cui all'art. 21 del regolamento (CE) n. 795/2004;
b) deve produrre copia della documentazione attestante l'acquisto
o l'affitto per cinque anni o piu' di terreni ammisibili, ai sensi
degli articoli 44 e 51 del regolamento (CE) n. 1782/2003 e per i
quali il dichiarante non deve aver percepito premi comunitari nel
periodo di riferimento;
c) deve produrre copia della documentazione attestante la
maggiorazione della superficie olivetata a seguito dell'impianto
autorizzato di nuovi olivi;
d) deve dichiarare tutte le superfici ammissibili ai sensi degli
articoli 44 e 51 del regolamento (CE) n. 1782/2003 e tutte le
superfici relative ai terreni di cui alle precedenti lettere b) e c);
e) deve produrre copia della documentazione attestante
l'incremento di capacita' produttiva ricavata dall'impianto di
oliveti tra il 1° maggio 1995 ed il 1° maggio 1998;
f) deve produrre copia della documentazione attestante l'acquisto
di quote tabacco effettuato entro il 15 maggio 2004, per il quale non
e' stato possibile applicare il disposto dell'art. 17 del regolamento
(CE) n. 795/2004.
2. E' consentito richiedere titoli a valere della riserva, sulla
base del presente articolo, a:
a) agricoltori che presentano la domanda di partecipazione al
regime di pagamento unico per la prima volta nel 2006;
b) agricoltori che hanno gia' partecipato al regime di pagamento
unico, limitatamente agli investimenti in capacita' produttiva
riguardanti le superfici olivetate di cui al precedente comma 1,
lettera d);
c) agricoltori che hanno gia' partecipato al regime di pagamento
unico, limitatamente agli acquisti di quote di produzione tabacco;
d) agricoltori che, almeno una volta nel quadriennio 2002/2003 -
2005 - 2006, abbiano stipulato un contratto di coltivazione di
barbabietola da zucchero con un'impresa saccarifera.
3. I produttori che, ai sensi del comma 1, abbiano acquistato od
affittato per cinque o piu' anni superfici ammissibili durante il
periodo di riferimento ricevono titoli assegnati valere della riserva
pari alla differenza tra le superfici ammissibili, condotte e
dichiarate al momento della domanda di accesso alla riserva e le
superfici considerate per il calcolo dei titoli nel periodo di
riferimento.
4. Ai sensi dell'art. 21, comma 5 del regolamento (CE) n. 795/2004,
se un agricoltore gia' possiede titoli all'aiuto, in caso di
investimenti in capacita' di produzione di cui al comma 1, lettere d)
il valore totale dei diritti all'aiuto e' maggiorato dell'importo di
riferimento calcolato ai sensi dell'art. 2, comma 4, lettera b) del
decreto ministeriale 24 marzo 2005.
5. Ai sensi dell'art. 1 del decreto ministeriale 3 novembre 2004
gli agricoltori che richiedono titoli alla riserva sulla base del
presente articolo per aver acquistato una quota tabacco ricevono un
importo di riferimento e un numero di titoli pari a quelli calcolati
per il venditore sulla base della quota ceduta.
Art. 8.
Locazione di terreni
1. L'agricoltore che, ai sensi dell'art. 22 paragrafo 1, del
regolamento (CE) n. 795/2004. ha preso in affitto, per un periodo di
cinque anni o piu' un'azienda o parte di essa senza che sia possibile
rivedere le condizioni del contratto di affitto, tra la fine del
periodo di riferimento e il 15 maggio 2004, puo' richiedere titoli
all'aiuto alle seguenti condizioni:
a) deve dichiarare, sotto propria responsabilita', di trovarsi
nella situazione di cui all'art. 22 paragrafo 1 del regolamento (CE)
n. 795/2004;
b) deve produrre copia della documentazione attestante la
locazione di lungo periodo dei terreni;
c) deve dichiarare tutte le superfici ammissibili ai sensi degli
articoli 44 e 51 del regolamento (CE) n. 1782/2003 e relative ai
terreni di cui alla precedente lettera b).
2. E' consentito richiedere titoli a valere della riserva, sulla
base del presente articolo, a:
a) agricoltori che presentano la domanda di partecipazione al
regime di pagamento unico per la prima volta nel 2006;
b) agricoltori che hanno gia' partecipato al regime di pagamento
unico, limitatamente alle superfici olivetate di cui al precedente
comma 1, lettera c).
Art. 9.
Acquisto di terreni dati in locazione
1. L'agricoltore che, ai sensi dell'art. 22, paragrafo 2, del
regolamento (CE) n. 795/2004, ha acquistato, entro il 15 maggio 2004,
un'azienda o parte di essa il cui terreno era dato in affitto nel
corso del periodo di riferimento, con l'intenzione di iniziare o di
espandere la propria attivita' agricola entro un anno dalla scadenza
del contratto di affitto, puo' richiedere titoli all'aiuto alle
seguenti condizioni:
a) deve dichiarare, sotto propria responsabilita', di trovarsi
nella situazione di cui all'art. 22, paragrafo 2 del regolamento (CE)
n. 795/2004:
b) deve produrre copia della documentazione attestante l'acquisto
dei terreni e della loro precedente locazione nel periodo di
riferimento;
c) deve dichiarare tutte le superfici ammissibili ai sensi degli
articoli 44 e 51 del regolamento (CE) n. 1782/2003 e relative ai
terreni di cui alla precedente lettera b).
2. E' consentito richiedere titoli a valere della riserva, sulla
base del presente articolo, a:
a) agricoltori che presentano la domanda di partecipazione al
regime di pagamento unico per la prima volta nel 2006;
b) agricoltori che hanno gia' partecipato al regime di pagamento
unico, limitatamente alle superfici olivetate di cui al precedente
comma 1, lettera c).
Art. 10.
Riconversione della produzione
1. L'agricoltore che, ai sensi dell'art. 23 del regolamento (CE) n.
795/2004 ha preso parte a programmi nazionali o regionali di
riorientamento o riconversione della produzione nel corso del periodo
di riferimento e comunque entro il 15 maggio 2004 che avrebbe potuto
beneficiare di un pagamento diretto erogato nell'ambito del regime di
pagamento unico, in particolare programmi di riconversione della
produzione, puo' richiedere titoli all'aiuto alle seguenti
condizioni:
a) deve dichiarare, sotto propria responsabilita', di trovarsi
nella situazione di cui al citato art. 23 del regolamento (CE) n.
795/2004;
b) deve produrre copia della domande di desione ai programmi
nazionali o regionali di riconversione con relativa copia del
provvedinento di ammissione ai benefici;
c) deve dichiarare tutte le superfici oggetto di riconversione
nel periodo di riferimento;
d) deve dichiarare tutte le superfici ammissibili ai sensi degli
articoli 44 e 51 del regolamento (CE) n. 1782/2003.
2. E' consentito richiedere titoli a valere della riserva, sulla
base del presente articolo, a:
a) agricoltori che presentano la domanda di partecipazione al
regime di pagamento unico per la prima volta nel 2006;
b) agricoltori che hanno gia' partecipato al regime di pagamento
unico, limitatamente alle superfici olivetate di cui al precedente
comma 1, lettera d).
Art. 11.
Provvedimenti amministrativi e decisioni giudiziarie
L'agricoltore che, ai sensi dell'art. 23-bis del regolamento (CE)
n. 795/2004, ha risolto un contenzioso con l'amministrazione relativo
al periodo di riferimento puo' richiedere titoli alle seguenti
condizioni:
a) deve dichiarare, sotto propria responsabilita' di trovarsi
nella situazione di cui al citato art. 23-bis del regolamento (CE) n.
795/2004;
b) deve produrre copia del provvedimento amministrativo ovvero
della decisione giudiziaria che descriva le superfici e/o i capi
relativi al periodo di riferimento che sono da considerarsi
ammissibili al premio nel periodo di riferimento.
Art. 12.
Circostanze eccezionali
1. In conformita' all'art. 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n.
795/2004, l'agricoltore che, ai sensi dell'art. 40, paragrafo 5,
secondo comma, del regolamento (CE) 1782/2003, era soggetto a impegni
agroambientali nell'ambito dei regolamenti (CEE) n. 2078/92 e (CE) n.
1257/1999, che hanno coperto sia il periodo di riferimento 2000-2002,
o 1999-2002 per il settore olio d'oliva, sia il triennio precedente
1997-1999, o il quadriennio precedente 1995-1998 per il settore
dell'olio d'oliva, puo' richiedere titoli alle seguenti condizioni:
a) deve dichiarare, sotto propria responsabilita', di trovarsi
nelle condizioni di cui all'art. 40, paragrafo 5, secondo comma, del
regolamento (CE) n. 1782/2003;
b) deve dichiarare tutte le superfici ammissibili ai sensi degli
articoli 44 e 51 del regolamento n. 1782/2003.
2. E' consentito richiedere titoli a valere della riserva, sulla
base del presente articolo, a:
a) agricoltori che presentano la domanda di partecipazione al
regime di pagamento unico per la prima volta nel 2006;
b) agricoltori che hanno gia' partecipato al regime di pagamento
unico, limitatamente alle superfici olivetate di cui al precedente
comma 1, lettera b).
Art. 12.
Disposizioni finali
1. Per le fattispecie contemplate agli articoli 1, 2, 6, 7, 8, 9,
10 e 12, che prevedono la richiesta di titoli per superficie, non e'
consentito richiedere titoli all'aiuto per superfici ammissibili
inferiori ad un ettaro.
2. L'organismo pagatore competente verifica le condizioni di
ammissibilita' all'assegnazione dei titoli all'aiuto e l'AGEA
provvedera' a calcolare il valore dei titoli all'aiuto tenuto conto,
in particolare, di quanto previsto all'art. 42 del regolamento (CE)
n. 1782/2003 e dall'art. 48-quater del regolamento (CE) n. 795/2004.
3. Per quanto non espressamente contemplato dal presente decreto,
si fa rinvio alle disposizioni comunitarie e nazionali in vigore.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 31 marzo 2006
Il direttore generale: Catania
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato