IL DIRETTORE GENERALE
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e
dei tabacchi e successive modificazioni;
Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di
imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato e
successive modificazioni;
Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni
sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi
lavorati, e successive modificazioni;
Vista la legge 13 maggio 1983, n. 198, sull'adeguamento alla
normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del
tabacco lavorato e dei fiammiferi;
Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1983, sull'importazione e
commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati provenienti da
Paesi dell'Unione europea e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni,
concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184 recante
l'attuazione della direttiva 2001/37/CE in materia di lavorazione,
presentazione e vendita dei prodotti del tabacco;
Visto il decreto direttoriale 25 luglio 2005, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 1° agosto 2005, con il quale sono state
determinate le disposizioni in materia di fissazione del prezzo
minimo di vendita al dettaglio delle sigarette;
Visto il decreto direttoriale 4 aprile 2006, che fissa
nell'allegata tabella A, la nuova ripartizione dei prezzi di vendita
al pubblico delle sigarette in vigore dal 1° aprile 2006;
Considerata la necessita' di adeguare il prezzo minimo di vendita
al pubblico delle sigarette con le modalita' previste dal citato
decreto direttoriale 25 luglio 2005;
Decreta:
Art. 1.
A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto il prezzo
minimo di vendita al dettaglio delle sigarette e' fissato nella
percentuale del 93,11% del prezzo medio ponderato delle sigarette
rilevato sulla base delle vendite registrate nel primo trimestre
2006, corrispondente in valore assoluto a 160,00 euro al chilogrammo,
pari al prezzo di 3,20 euro per il pacchetto da 20 sigarette e di
1,60 euro per il pacchetto da 10 sigarette. Restano confermate tutte
le altre disposizioni previste dal decreto direttoriale 25 luglio
2005.
Art. 2.
Le vigenti tariffe di vendita al pubblico delle sigarette sono
modificate secondo il prospetto allegato che forma parte integrante
del presente decreto.
Il presente decreto, che sara' trasmesso alla Corte dei conti per
la registrazione, entra in vigore il giorno della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 6 aprile 2006
Il direttore generale: Tino
Registrato alla Corte dei conti l'11 aprile 2006
Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n.
2 Economia e finanze, foglio n. 105
Allegato
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato