IL DIRETTORE GENERALE
dell'Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato
Visto l'art. 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive
modificazioni ed integrazioni (T.U.L.P.S.), concernente le
caratteristiche degli apparecchi da divertimento ed intrattenimento
che erogano vincite in denaro;
Visto l'art. 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 e successive modificazioni ed
integrazioni, ai sensi del quale sono stati individuati i
concessionari della rete telematica degli apparecchi e congegni di
cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S.;
Visto il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e successive
modificazioni ed integrazioni, contenente le disposizioni generali in
materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme
tributarie;
Visto l'art. 38, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che
disciplina la richiesta di nulla osta per l'installazione di
apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, lettera a) del T.U.L.P.S.;
Visto l'art. 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n.
269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.
326, che introduce il prelievo erariale unico sugli apparecchi e
congegni di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S.;
Visto l'art. 39-septies, comma 2, del decreto-legge n. 269 del
2003, convertito dalla legge n. 326 del 2003 e successivamente
modificato dal comma 82 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n.
296, che demanda al Ministero dell'economia e delle finanze -
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (AAMS) di stabilire
con apposito decreto i dati relativi alle annualita' 2004 e 2005 che
i concessionari di rete devono comunicare all'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato, nonche' i relativi termini e
modalita' di trasmissione;
Visto l'art. 39-quinquies, comma 3, del decreto n. 269 del 2003,
convertito dalla legge n. 326 del 2003, e successive modificazioni ed
integrazioni, relativo alle sanzioni applicabili in caso di omesse o
non veritiere comunicazioni cui sono tenuti i concessionari di rete;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 18
luglio 2003, concernente la riscossione delle entrate di competenza
di AAMS;
Visto il decreto interdirettoriale del Ministero dell'economia e
delle finanze - AAMS, d'intesa con il Ministero dell'interno -
Dipartimento della pubblica sicurezza del 4 dicembre 2003, come
modificato dal decreto interdirettoriale del 19 settembre 2006;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 12
marzo 2004, concernente la definizione delle funzioni della rete di
AAMS per la gestione telematica degli apparecchi di gioco di cui
all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S.;
Visto il decreto del direttore generale dell'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato del 23 aprile 2007, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 2007, n. 99, concernente i termini e
le modalita' relativi alle comunicazioni cui sono tenuti i
concessionari di rete per la determinazione del prelievo erariale
unico sugli apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro;
Viste le convenzioni di concessione tra l'Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato ed i concessionari di cui all'art. 14-bis,
comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 640, concernenti l'affidamento in concessione dell'attivazione e
della conduzione operativa della rete per la gestione telematica del
gioco lecito mediante apparecchi da divertimento ed intrattenimento
nonche' delle attivita' e delle funzioni connesse;
Considerato che l'invio dei dati per la determinazione del prelievo
erariale unico relativamente agli anni solari 2004 e 2005 rende
necessario il differimento del termine per il versamento del predetto
prelievo a titolo di saldo per l'anno 2006;
Decreta:
Art. 1.
Oggetto e definizioni
1. Il presente decreto, in applicazione delle disposizioni
contenute nell'art. 39-septies, comma 2, del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni ed integrazioni,
definisce i dati relativi alle annualita' 2004 e 2005 che i
concessionari di rete devono comunicare all'Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato, nonche' i relativi termini e modalita' di
trasmissione.
2. Ai soli fini del presente decreto, si intendono per:
a) AAMS, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
b) allegato tecnico, il documento, parte integrante del presente
decreto, contenente le modalita' di trasmissione della comunicazione
dei dati relativi alle somme giocate nonche' degli altri dati
relativi agli apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui
all'art. 110, comma 6, lettera a), del T.U.L.P.S., da utilizzare per
la determinazione del prelievo erariale unico dovuto per gli anni
2004 e 2005;
c) apparecchio/i o apparecchio/i di gioco, un apparecchio di cui
all'art. 110, comma 6, lettera a), del T.U.L.P.S., munito del
relativo nulla osta;
d) concessionario, il concessionario della rete telematica di cui
all'art. 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica
n. 640 del 1972, titolare dei nulla osta per gli apparecchi di gioco
di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S.;
e) contatore, il valore, espresso in centesimi di euro, del
contatore progressivo CNTTOTIN del volume di euro introdotti,
indicante l'incasso complessivo dell'apparecchio di gioco dal momento
della sua prima installazione;
f) contatore annuale, il valore, espresso in centesimi di euro,
del contatore CNTTOTIN alle ore 24:00 del 31 dicembre di ogni anno
d'imposta;
g) decreto 23 aprile 2007, il decreto del direttore generale
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 23 aprile
2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 2007, n. 99,
concernente i termini e le modalita' relativi alle comunicazioni cui
sono tenuti i concessionari di rete per la determinazione del
prelievo erariale unico sugli apparecchi da intrattenimento con
vincita in denaro;
h) nulla osta, il nulla osta di cui all'art. 38, comma 5, della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni ed
integrazioni;
i) PREU, il prelievo erariale unico dovuto sugli apparecchi di
gioco;
l) rete telematica, l'infrastruttura hardware e software di
trasmissione dati, attivata dal concessionario ed affidata in
conduzione al concessionario stesso, che collega gli apparecchi di
gioco al relativo sistema di elaborazione e, quest'ultimo, al sistema
centrale di AAMS.
Art. 2.
Termini e modalita' di comunicazione delle somme giocate
1. Ai fini della liquidazione, ai sensi dell'art. 39-bis del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, del PREU dovuto per gli anni
2004 e 2005, il concessionario comunica entro il 24 agosto 2007 ad
AAMS per ciascun apparecchio di gioco il contatore annuale relativo
all'anno 2005.
2. La comunicazione di cui al comma 1 e' effettuata, tramite la
rete telematica, con le modalita' indicate nel paragrafo 1
dell'allegato tecnico.
3. La comunicazione di cui al comma 1 non deve essere effettuata
per gli apparecchi per i quali il concessionario abbia in precedenza
gia' inviato ad AAMS, tramite la rete telematica, il contatore
annuale relativo all'anno 2005.
Art. 3.
Termini e modalita' di comunicazione dei dati relativi agli
apparecchi
1. Nel caso in cui il concessionario non abbia comunicato o abbia
comunicato in modo non corretto gli eventi, indicati nel paragrafo 2
dell'allegato tecnico, che hanno determinato nel corso degli anni
2004 e 2005 la cessazione o la sospensione di efficacia del nulla
osta dell'apparecchio, il concessionario stesso puo' entro il 24
agosto 2007 provvedere alla loro comunicazione ad AAMS nei soli casi
in cui l'evento abbia data certa o risulti da atto di data certa. In
tale ultimo caso, ai fini della liquidazione del PREU dovuto, si
considera come data dell'evento quella dell'atto.
2. La comunicazione degli eventi di cui al comma 1 e' effettuata,
tramite la rete telematica, con le modalita' indicate nel paragrafo 3
dell'allegato tecnico.
3. Il concessionario e' tenuto a presentare all'ufficio di AAMS
competente per territorio, entro il termine di cui al comma 1, idonea
documentazione probatoria della data certa dell'evento ovvero l'atto
di data certa da cui risulti che l'evento si e' verificato.
Art. 4.
Differimento dei termini per il versamento delle somme dovute a
titolo di saldo per l'anno 2006
1. Il termine di cui all'art. 8 del decreto 12 aprile 2007 e'
differito alla data del 31 ottobre 2007.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 12 luglio 2007
p. Il direttore generale: Alemanno
Registrato alla Corte dei conti il 18 luglio 2007
Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n.
4 Economia e finanze, foglio n. 244
Allegato
ALLEGATO TECNICO CONTENENTE LE MODALITA' PER LA COMUNICAZIONE DEI
DATI RELATIVI ALLE SOMME GIOCATE NONCHE' DEGLI ALTRI DATI RELATIVI
AGLI APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO DI CUI ALL'Art. 110, COMMA 6,
LETTERA a) DEL T.U.L.P.S., DA UTILIZZARE PER LA DETERMINAZIONE DEL
PRELIEVO ERARIALE UNICO DOVUTO PER GLI ANNI 2004 E 2005
1. Modalita' di trasmissione delle comunicazioni di cui all'art.
2.
Con riferimento all'art. 2, comma 2, del presente decreto, il
contatore annuale estratto dall'apparecchio di gioco e' comunicato
tramite il messaggio codice 603 previsto nelle "Specifiche di
comunicazione", trasmesso dal sistema di elaborazione del
concessionario al sistema centrale di AAMS.
Il messaggio si considera trasmesso all'atto dell'integrale
ricezione da parte del sistema centrale di AAMS e della conseguente
trasmissione da parte di quest'ultimo al sistema di elaborazione del
concessionario della notifica di controllo positiva, codice
messaggio 002, prevista nelle "Specifiche di comunicazione".
2. Eventi di cui all'art. 3, comma 1.
Sono di seguito elencati gli eventi di cui all'art. 3, comma 1
del presente decreto:
furto;
incendio;
sequestro;
confisca penale.
3. Modalita' di trasmissione delle comunicazioni di cui all'art.
3.
Con riferimento all'art. 3, comma 2, del presente decreto, gli
eventi di cui all'art. 3, comma 1, del presente decreto sono
comunicati tramite il messaggio codice 915 previsto nelle "Specifiche
di comunicazione", trasmesso dal sistema di elaborazione del
concessionario al sistema centrale di AAMS.
Il messaggio si considera trasmesso all'atto dell'integrale
ricezione da parte del sistema centrale di AAMS e della conseguente
trasmissione da parte di quest'ultimo al sistema di elaborazione del
concessionario della notifica di controllo positiva, codice messaggio
002, prevista nelle "Specifiche di comunicazione".
L'ufficio di AAMS all'atto dell'acquisizione nella banca dati del
sistema centrale di AAMS della dichiarazione relativa agli eventi di
cui prima presentata dal concessionario, provvede all'invio dal
sistema centrale di AAMS al sistema di elaborazione del
concessionario del messaggio codice 009 previsto nelle "Specifiche di
comunicazione".
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato