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Gazzetta Ufficiale N. 173 del 27 Luglio 2007


MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 12 Luglio 2007
Modalita' di controllo dei versamenti relativi alla liquidazione del prelievo erariale unico dovuto sugli apparecchi di gioco.

IL DIRETTORE GENERALE
dell'Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato

Visto l'art. 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza (T.U.L.P.S.), di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n.
773 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente le
caratteristiche degli apparecchi da divertimento ed intrattenimento
che erogano vincite in denaro;
Visto l'art. 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 e successive modificazioni ed
integrazioni, ai sensi del quale sono stati individuati i
concessionari della rete telematica degli apparecchi e congegni di
cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S.;
Visto l'art. 38, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che
disciplina la richiesta di nulla osta per l'installazione di
apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S.;
Visto l'art. 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n.
269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.
326, che introduce il prelievo erariale unico sugli apparecchi e
congegni di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S.;
Visto l'art. 39-bis, comma 3, del decreto-legge n. 269 del 2003,
convertito dalla legge n. 326 del 2003 e successivamente modificato
dal comma 84 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che
demanda al Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato, di stabilire con appositi
provvedimenti le modalita' di effettuazione della liquidazione del
prelievo erariale unico e del controllo dei relativi versamenti;
Visto l'art. 1, comma 531, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
come modificato dall'art. 38 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che
fissa nel 12% delle somme giocate per apparecchio la misura
dell'aliquota del prelievo erariale unico, a decorrere dal 1° gennaio
2007;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18
luglio 2003, concernente la riscossione delle entrate di competenza
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
Visto il decreto interdirettoriale del Ministero dell'economia e
delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato,
d'intesa con il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica
sicurezza, 4 dicembre 2003, come modificato dal decreto
interdirettoriale 19 settembre 2006;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 12
marzo 2004, concernente la definizione delle funzioni della rete
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per la gestione
telematica degli apparecchi di gioco di cui all'art. 110, comma 6,
del T.U.L.P.S.;
Visto il decreto del direttore generale dell'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato del 9 marzo 2005, n. 95, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 4 aprile 2005, concernente la
variazione dei termini di versamento del prelievo erariale unico
sugli apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui all'art.
110, comma 6, del T.U.L.P.S. fissati dal decreto del direttore
generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato n. 515
del 2004;
Visto il decreto del direttore generale dell'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato del 12 aprile 2007, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 18 aprile 2007, n. 90, concernente le modalita' di
assolvimento del prelievo erariale unico sugli apparecchi da
divertimento ed intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6, lettera
a), del T.U.L.P.S.;
Visto il decreto del direttore generale dell'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato del 23 aprile 2007, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 2007, n. 99, concernente i termini e
le modalita' relativi alle comunicazioni cui sono tenuti i
concessionari di rete per la determinazione del prelievo erariale
unico sugli apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro;
Viste le convenzioni di concessione tra l'Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato ed i concessionari di cui all'art. 14-bis,
comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 640, concernenti l'affidamento in concessione dell'attivazione e
della conduzione operativa della rete per la gestione telematica del
gioco lecito mediante apparecchi da divertimento ed intrattenimento
nonche' delle attivita' e delle funzioni connesse;
Considerato che la legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'art. 1,
commi da 82 ad 84, ha demandato ad AAMS l'emanazione della disciplina
di dettaglio delle attivita' di determinazione e liquidazione del
prelievo erariale unico;
Considerato che sulla base delle caratteristiche tecniche degli
apparecchi da divertimento ed intrattenimento, nonche' delle
modalita' di avvio del sistema di gestione degli apparecchi stessi,
l'art. 39, comma 13, del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito
dalla legge n. 326 del 2003 ed il relativo decreto attuativo 8 aprile
2004, n. 515, hanno previsto, in via transitoria per l'anno 2004, il
versamento del prelievo erariale unico tramite acconti ed un saldo,
determinato successivamente alla data di effettivo collegamento alla
rete telematica;
Considerato che il contatore degli apparecchi da divertimento ed
intrattenimento, denominato CNTTOTIN, indicante l'incasso complessivo
dell'apparecchio di gioco dal momento della sua prima installazione
ed utilizzato ai fini della determinazione della base imponibile, si
incrementa progressivamente in funzione delle somme giocate;
Considerato che l'unico contatore di gioco che rimane memorizzato
nell'apparecchio da divertimento ed intrattenimento fino al 31
dicembre dell'anno successivo, e' il contatore annuale il quale
indica il valore, espresso in centesimi di euro, del contatore
CNTTOTIN alle ore 24:00 del 31 dicembre di ogni anno d'imposta e che,
pertanto, attualmente non e' piu' possibile estrarre i contatori
annuali relativi ai periodi 2004 e 2005;
Tenuto conto che, in ragione della complessita' tecnologica di
attivazione della rete telematica e delle caratteristiche tecniche
dei primi apparecchi collegati alla predetta rete, i contatori
annuali al 31 dicembre 2004 non sono stati correttamente estratti e
comunicati ad AAMS per la maggioranza degli apparecchi di gioco;
Considerato che l'art. 39-septies, del decreto-legge n. 269 del
2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003,
contiene una disciplina transitoria e unitaria per la liquidazione
del prelievo erariale unico dovuto per gli anni 2004 e 2005,
stabilendo un termine comune per l'iscrizione a ruolo e per la
notifica della relativa cartella di pagamento, nonche' l'attribuzione
ad AAMS della delega per la definizione dei dati che devono essere
comunicati dai concessionari ai fini della liquidazione del PREU per
le annualita' 2004 e 2005;
Ritenuto che sulla base dei contatori acquisiti tramite la rete
telematica e delle esigenze di semplificazione, trasparenza e
certezza nella determinazione del prelievo erariale unico, la
liquidazione relativa agli anni solari 2004 e 2005 debba, in
attuazione del predetto art. 39-septies, essere disciplinata in modo
unitario;
Decreta:

Art. 1.
Oggetto e definizioni

1. Il presente decreto, in applicazione delle disposizioni
contenute nell'art. 39-bis, comma 3, del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, definisce le modalita' di liquidazione, da parte
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, del prelievo
erariale unico dovuto dai soggetti passivi di imposta sugli
apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, lettera a), del T.U.L.P.S.,
nonche' le modalita' per il controllo dei versamenti effettuati dagli
stessi soggetti passivi a titolo di prelievo.
2. Ai soli fini del presente decreto, si intendono per:
a) AAMS, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
b) apparecchio/i, un apparecchio di cui all'art. 110, comma 6,
lettera a), del T.U.L.P.S.;
c) base imponibile, il valore sul quale si applica l'aliquota per
il calcolo dell'imposta, corrispondente, per ciascun apparecchio di
gioco, al totale delle somme giocate in ciascun periodo contabile e
nell'anno solare;
d) concessionario, il concessionario della rete telematica di cui
all'art. 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 640, titolare dei nulla osta per gli apparecchi
di gioco di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S.;
e) contatore, il valore, espresso in centesimi di euro, del
contatore progressivo CNTTOTIN del volume di euro introdotti,
indicante l'incasso complessivo dell'apparecchio di gioco dal momento
della sua prima installazione;
f) contatore annuale, il valore, espresso in centesimi di euro,
del contatore CNTTOTIN alle ore 24:00 del 31 dicembre di ogni anno
d'imposta;
g) decreto 8 aprile 2004, il decreto del direttore generale
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 8 aprile 2004, n.
515, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 del 13 aprile 2004
concernente i termini e le modalita' di assolvimento del prelievo
erariale unico sugli apparecchi e congegni di cui all'art. 110,
comma 6, del T.U.L.P.S.;
h) decreto 14 luglio 2004, il decreto del direttore generale
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 14 luglio
2004, n. 1074, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 26
luglio 2004, concernente le modalita' di determinazione della base
imponibile, relativa al prelievo erariale unico sugli apparecchi da
divertimento ed intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6, del
T.U.L.P.S. nonche' dei criteri di determinazione del saldo di cui al
decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato n. 515 del 2004;
i) decreto 9 marzo 2005, il decreto del direttore generale
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 9 marzo 2005,
n. 95, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 4 aprile 2005,
concernente la variazione dei termini di versamento del prelievo
erariale unico sugli apparecchi da divertimento ed intrattenimento di
cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S. fissati dal decreto del
direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato n. 515 del 2004;
l) decreto 12 aprile 2007, il decreto del direttore generale
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 12 aprile
2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 aprile 2007, n. 90
concernente le modalita' di assolvimento del prelievo erariale unico
sugli apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui all'art.
110, comma 6, lettera a), del T.U.L.P.S.;
m) decreto 23 aprile 2007, il decreto del direttore generale
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 23 aprile
2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 2007, n. 99,
concernente i termini e le modalita' relativi alle comunicazioni cui
sono tenuti i concessionari di rete per la determinazione del
prelievo erariale unico sugli apparecchi da intrattenimento con
vincita in denaro;
n) nulla osta, il nulla osta di cui all'art. 38, comma 5, della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni ed
integrazioni;
o) PREU, il prelievo erariale unico dovuto sugli apparecchi da
divertimento ed intrattenimento.



Capo I
Disciplina ordinaria

Art. 2.
Liquidazione del PREU

1. Avvalendosi di procedure automatizzate, AAMS procede a liquidare
il PREU dovuto per ciascun anno solare e per i periodi contabili in
cui lo stesso e' suddiviso sulla base dei dati correttamente
trasmessi dal concessionario in applicazione del decreto 23 aprile
2007.
2. Per la determinazione della base imponibile e del PREU, AAMS
applica le disposizioni contenute nel decreto 12 aprile 2007.
3. AAMS determina l'eventuale credito maturato dal concessionario
nell'anno solare applicando le disposizioni contenute nell'art. 7,
comma 1, del decreto 12 aprile 2007. Qualora il concessionario abbia
scelto di utilizzare l'eventuale credito in compensazione, AAMS, in
applicazione dell'art. 7, comma 3, del predetto decreto, tiene conto
del relativo importo in diminuzione dei versamenti effettuati dal
concessionario a titolo di PREU dovuto per l'anno solare successivo.


Art. 3.
Controllo automatizzato dei versamenti PREU e comunicazione al
concessionario

1. Avvalendosi di procedure automatizzate, AAMS controlla per
ciascun anno solare e per i periodi contabili in cui lo stesso e'
suddiviso che il PREU liquidato, secondo i criteri di cui al
precedente art. 2, sia stato versato dal concessionario nei termini e
con le modalita' individuati dall'art. 6 del decreto 12 aprile 2007.
2. Qualora risultino versamenti omessi, carenti o tardivi, AAMS
comunica l'esito del controllo automatizzato al concessionario,
indicando gli importi da versare costituiti dal PREU, ove dovuto, dai
relativi interessi e dalla sanzione di cui all'art. 13 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 per ritardato, omesso o carente
versamento.
3. Ai versamenti degli importi dovuti dal concessionario a seguito
delle comunicazioni di irregolarita' previste dal comma 2, si applica
l'art. 39-ter, comma 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.


Capo II
Disciplina per l'anno 2007

Art. 4.
Liquidazione e controllo dei versamenti PREU relativamente all'anno
2007

1. Per la determinazione del PREU dovuto per i periodi contabili
dell'anno solare 2007 antecedenti all'entrata in vigore del decreto
12 aprile 2007 e per il controllo dei relativi versamenti, AAMS
applica le disposizioni contenute nel decreto 8 aprile 2004, nel
decreto 14 luglio 2004 e nel decreto 9 marzo 2005.
2. Per la determinazione del PREU relativo al saldo annuale ed ai
periodi contabili dell'anno 2007 successivi all'entrata in vigore del
decreto 12 aprile 2007 e per il controllo dei relativi versamenti,
AAMS applica le disposizioni nel decreto stesso contenute.
3. Resta fermo per l'anno 2007 quanto disposto dall'art. 3, commi 2
e 3, del presente decreto.


Capo III
Disciplina per gli anni 2004, 2005 e 2006

Art. 5.
Liquidazione del prelievo erariale unico relativo agli anni 2004,
2005 e 2006

1. AAMS provvede a liquidare unitariamente il PREU dovuto per gli
anni solari 2004 e 2005 sulla base dei dati di gioco correttamente
trasmessi dai concessionari e acquisiti nella banca dati di AAMS
entro il giorno successivo alla scadenza del periodo contabile di
riferimento, nonche' dei dati comunicati in applicazione dell'art.
39-septies, comma 2 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
applicando le seguenti modalita':
a) per gli apparecchi muniti di nulla osta alla data del 31
dicembre 2005, AAMS liquida il PREU dovuto sulla base del contatore
annuale relativo all'anno 2005 o, in assenza dello stesso, secondo le
disposizioni contenute nel decreto 8 aprile 2004 e nel decreto 14
luglio 2004;
b) per gli apparecchi i cui nulla osta risultano cessati o
sospesi entro il 31 dicembre 2005, AAMS liquida il PREU dovuto
secondo le disposizioni contenute nel decreto 8 aprile 2004 e nel
decreto 14 luglio 2004.
2. AAMS provvede a liquidare il PREU dovuto per l'anno solare 2006
applicando le disposizioni contenute nel decreto 12 aprile 2007.
3. AAMS procede al controllo dei versamenti sulla base del PREU
dovuto per i periodi contabili relativi agli anni solari 2004, 2005 e
2006 e dei dati di gioco correttamente trasmessi dai concessionari e
acquisiti nella banca dati di AAMS entro il giorno successivo alla
fine del periodo contabile di riferimento, nonche' dei dati
comunicati in applicazione dell'art. 39-septies, comma 2 del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, applicando le
disposizioni contenute nel decreto 8 aprile 2004, nel decreto 14
luglio 2004 e nel decreto 9 marzo 2005.
4. Resta fermo per gli anni 2004, 2005 e 2006 quanto disposto
dall'art. 3, commi 2 e 3, del presente decreto.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 12 luglio 2007
p. Il direttore generale: Alemanno

Registrato alla Corte dei conti il 18 luglio 2007
Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n.
4 Economia e finanze, foglio n. 245

 


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato

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