IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visti gli articoli 2, 13 e 14 del testo aggiornato del decreto del
Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309, recante il
testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e
sostanze psicotrope e di prevenzione, cura e riabilitazione dei
relativi stati di tossicodipendenza, di seguito indicato come "testo
unico";
Visto che le funzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento nazionale per le politiche antidroga sono state
attribuite al Ministero della solidarieta' sociale con decreto-legge
18 maggio 2006, n. 181 "Disposizioni urgenti in materia di riordino
delle attribuzioni della Presidenza dei Consiglio dei Ministri e dei
Ministeri", convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio
2006, n. 233;
Considerato che la benzilpiperazina, una molecola con anello
piperazinico, presenta un'attivita' sul sistema nervoso centrale
amfetamino-simile con effetti farmacotossicologici sovrapponibili a
quelli della destroamfetamina;
Considerato che in data 22 febbraio 2007 il Consiglio dell'Unione
europea ha ricevuto una relazione congiunta dell'Europol e dell'OEDT
(Osservatorio europeo sulle droghe) riguardante la benzilpiperazina
in conformita' all'art. 5 della decisione 2005/387/GAI del Consiglio
relativa allo scambio di informazioni, alla valutazione dei rischi e
al controllo delle nuove sostanze di abuso;
Considerato che l'Italia e' tra gli Stati membri favorevoli alla
valutazione dei rischi e a sottoporre la benzilpiperazina alle misure
di controllo internazionali in materia di stupefacenti e sostanze
psicotrope.
Considerato che la benzilpiperazina non risulta essere usata in
terapia ed in Italia non esistono medicinali contenenti
benzilpiperazina autorizzati all'immissione in commercio;
Preso atto che in Italia le Forze dell'ordine hanno sequestrato
ingenti quantita' di compresse contenenti benzilpiperazina destinate
alla vendita come sostanza ad uso ricreazionale analogamente
all'ecstasy (MDMA);
Sentito il Consiglio superiore di sanita' che, nella seduta del
5 aprile 2007, ha espresso parere favorevole all'inserimento della
benzilpiperazina nella tabella I allegata al testo unico;
Sentito il Ministero della solidarieta' sociale, che, con la nota
prot. n. 04S/0001899/DRI in data 26 giugno 2007, ha fornito parere
favorevole all'inserimento della benzilpiperazina nella tabella I
allegata al testo unico;
Decreta:
Art. 1.
1. Nella tabella I allegata al testo unico e' aggiunta la seguente
sostanza:
===================================================================== Denominazione comune | Denominazione chimica |Altra denominazione ===================================================================== Benzilpiperazina (BZP) |N-Benzylpiperazina |l-Benzilpiperazina
2. La sostanza di cui al comma 1 e' inserita, secondo l'ordine
alfabetico, fra le sostanze benzilmorfina e benzitramide;
Art. 2.
1. Il presente decreto entrera' in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 18 luglio 2007
Il Ministro: Turco
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato