IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003,
n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare,
l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle
finanze e' autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti
cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare
operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme
di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine,
indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri
per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo
sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra
caratteristica e modalita';
Visto il decreto ministeriale n. 1840 dell'8 gennaio 2007, emanato
in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i
limiti e le modalita' cui il Dipartimento del Tesoro dovra' attenersi
nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo
articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal
direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della
Direzione seconda del Dipartimento medesimo;
Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale
il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della
Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e
gli atti relativi alle operazioni suddette;
Visti, altresi', gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del
Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la
dematerializzazione dei titoli di Stato;
Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2000, con cui e' stato
adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione
accentrata dei titoli di Stato;
Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 204 del 1° settembre 2000, con cui e' stato affidato
alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei
titoli di Stato;
Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 111
del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel
regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di
titoli di Stato;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 298, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2007, ed in
particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si e' stabilito il
limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;
Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il
24 luglio 2007 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici
gia' effettuati, a 54.862 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi
ancora da effettuare;
Visti i propri decreti in data 8 febbraio, 21 marzo, 5 giugno, 9
luglio, 30 settembre e 15 ottobre 2002, 7 febbraio e 8 aprile 2003,
con i quali e' stata disposta l'emissione delle prime tredici
tranches dei buoni del Tesoro poliennali 5,25%, con godimento
1° febbraio 2002 e scadenza 1° agosto 2017;
Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato,
disporre l'emissione di una quattordicesima tranche dei predetti
buoni del Tesoro poliennali;
Decreta:
Art. 1.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonche' del decreto
ministeriale dell'8 gennaio 2007, entrambi citati nelle premesse, e'
disposta l'emissione di una quattordicesima tranche dei buoni del
Tesoro poliennali 5,25%, con godimento 1° febbraio 2002 e scadenza
1° agosto 2017, fino all'importo massimo di nominali 2.000 milioni di
euro, di cui al decreto del 5 giugno 2002, citato nelle premesse,
recante l'emissione della terza e quarta tranche dei buoni stessi.
Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano
ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalita' di
emissione stabilite dal citato decreto 5 giugno 2002.
I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale, sono
compresi tra le attivita' ammesse a garanzia delle operazioni di
rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea e su di essi, come
previsto dall'art. 3, ultimo comma del decreto 8 febbraio 2002,
citato nelle premesse, possono essere effettuate operazioni di
"coupon stripping".
Le prime undici cedole dei buoni emessi con il presente decreto,
essendo pervenute a scadenza, alla data del regolamento, non verranno
corrisposte.
Art. 2.
Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1
del presente decreto, dovranno pervenire, con l'osservanza delle
modalita' indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto del
5 giugno 2002, entro le ore 11 del giorno 30 luglio 2007.
Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno
prese in considerazione.
Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle
offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalita' di
cui agli articoli 8, 9 e 10 del ripetuto decreto del 5 giugno 2002.
Di tali operazioni verra' redatto apposito verbale.
Art. 3.
Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al
precedente articolo, avra' inizio il collocamento della quindicesima
tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento
dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto;
tale tranche supplementare sara' riservata agli operatori
"specialisti in titoli di Stato", individuati ai sensi dell'art. 3
del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n.
219, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.
159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della
quattordicesima tranche con almeno una richiesta effettuata ad un
prezzo non inferiore al "prezzo di esclusione". La tranche
supplementare verra' assegnata con le modalita' indicate negli
articoli 11 e 12 del citato decreto del 5 giugno 2002, in quanto
applicabili, e verra' collocata al prezzo di aggiudicazione
determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del
presente decreto.
Gli "specialisti" potranno partecipare al collocamento
supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore
15,30 del giorno 31 luglio 2007.
Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno
prese in considerazione.
L'importo spettante di diritto a ciascuno "specialista" nel
collocamento supplementare e' pari al rapporto fra il valore dei
titoli di cui lo specialista e' risultato aggiudicatario nelle ultime
tre aste "ordinarie" dei B.T.P. quindicennali, ivi compresa quella di
cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente
assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare
al collocamento supplementare.
Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verra'
redatto apposito verbale.
Art. 4.
Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento
supplementare sara' effettuato dagli operatori assegnatari il
1° agosto 2007, al prezzo di aggiudicazione. A tal fine, la Banca
d'Italia provvedera' ad inserire le relative partite nel servizio di
compensazione e liquidazione "EXPRESS II" con valuta pari al giorno
di regolamento.
Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo
dell'emissione, sara' effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo
giorno 1° agosto 2007.
A fronte di tale versamento, la sezione di Roma della Tesoreria
provinciale dello Stato rilascera' quietanza di entrata al bilancio
dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unita'
previsionale di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo al netto
ricavo dell'emissione.
In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente
decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto
ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.
Art. 5.
Gli oneri per interessi relativi agli anni dal 2008 al 2017,
nonche' l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno
finanziario 2017, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti
nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e
delle finanze per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente,
ai capitoli 2214 (unita' previsionale di base 3.1.7.3) e 9502 (unita'
previsionale di base 3.3.9.1) dello stato di previsione per l'anno in
corso.
L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 5
del citato decreto del 5 giugno 2002, sara' scritturato dalle sezioni
di tesoreria fra i "pagamenti da regolare" e fara' carico al capitolo
2247 (unita' previsionale di base 3.1.7.5; codice gestionale 109),
dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno finanziario 2007.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 25 luglio 2007
p. Il direttore generale: Cannata
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato