Alle imprese interessate
Alle banche concessionarie
Agli istituti collaboratori
All'Artigiancassa s.p.a.
All'A.B.I.
All'ASS.I.LEA.
Alla Confindustria
Alla Confapi
Alla Confcommercio
Alla Confesercenti
Alle confederazioni artigiane
A Cassa Depositi e Prestiti SpA
Le disposizioni esplicative sulle nuove modalita' e procedure per
la concessione ed erogazione delle agevolazioni di cui alla legge n.
488/1992, stabilite dal decreto del Ministro delle attivita'
produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, del 1° febbraio 2006, sono state emanate, com'e' noto, con
le circolari n. 980902 del 23 marzo 2006 e n. 946068 del 7 aprile
2006, riferite, rispettivamente, ai settori "industria", "turismo" e
"commercio" e alle imprese artigiane.
In relazione a talune osservazioni che le associazioni di categoria
interessate hanno fatto pervenire a questo Ministero, in merito ad
alcune disposizioni normative riguardanti gli adempimenti delle
imprese beneficiarie delle agevolazioni concernenti la documentazione
di spesa da allegare alle richieste di erogazione delle agevolazioni,
si ravvisa l'opportunita' di conciliare l'efficacia dei controlli che
correntemente si effettuano sui programmi di investimento agevolati
con le esigenze di celerita' del procedimento agevolativo.
Pertanto alle predette circolari sono apportate le modifiche di
seguito indicate.
Alla fine del punto 7.4, lettera d) di entrambe le circolari sopra
richiamate e' aggiunto quanto segue: "La documentazione comprovante
l'avvenuto pagamento e' richiesta per i titoli di spesa di importo
imponibile pari almeno a Euro 50.000, fermo restando l'obbligo per le
imprese di produrre la medesima documentazione anche per gli altri
titoli di spesa su richiesta dei soggetti abilitati a svolgere i
controlli. Nei casi in cui i bilanci dell'impresa beneficiaria siano
certificati da societa' di revisione e, contemporaneamente, l'impresa
utilizzi sistemi di pagamento telematici che attuano protocolli
informatici standard riconosciuti dal sistema bancario e adotti un
sistema contabile informatico che garantisca la tracciabilita' dei
dati, l'impresa puo' presentare alla banca concessionaria, in luogo
della documentazione comprovante il pagamento, una dichiarazione
sostitutiva di notorieta', resa ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica n. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante
e controfirmata dal presidente del collegio sindacale, ove presente,
ovvero, negli altri casi, dal revisore contabile o dalla societa' di
revisione che esercitano il controllo contabile sulla societa' ai
sensi dell'art. 2409-bis del codice civile. Tale dichiarazione dovra'
riportare, per ciascun titolo di spesa di importo imponibile pari
almeno a Euro 50.000, gli elementi identificativi del titolo di
spesa, l'importo pagato e la data del pagamento, nonche' attestare
che il sistema contabile informatico utilizzato dall'impresa
garantisce la tracciabilita' dei dati. Alla dichiarazione dovranno
essere allegate specifiche dichiarazioni delle banche con le quali
l'impresa attua i pagamenti per via telematica, attestanti che il
sistema di pagamento telematico utilizzato rispetta protocolli
informatici richiesti e riconosciuti dalla banca stessa.".
Al punto 3.13, secondo capoverso della circolare n. 980902 del 23
marzo 2006 al punto 3.5, secondo capoverso della circolare n. 946068
del 7 aprile 2006:
dopo la parola "nonche" sono aggiunte le seguenti parole: ",
limitatamente ai beni maggiormente rilevanti e comunque di costo
unitario almeno pari a Euro 10.000 da inserire nell'elenco citato in
precedenza,";
alla fine del capoverso e' aggiunto quanto segue: "Si precisa che
le tipologie di documenti sopra indicate ai fini della dimostrazione
del requisito nuovo di fabbrica, sono da intendersi anche alternative
l'una all'altra, ivi comprese le dichiarazioni sostitutive di atto di
notorieta' con le quali il requisito e' attestato dai produttori dei
beni; le dichiarazioni rese da soggetti diversi dai produttori
(concessionari e/o rivenditori), possono invece essere prodotte con
riferimento a non piu' del 30% del valore complessivo dei beni
inseriti nell'elenco citato in precedenza".
Al punto 8.1, secondo capoverso, della circolare n. 980902 del 23
marzo 2006, dopo le parole "unitamente alla documentazione di spesa"
sono aggiunte le seguenti parole: "di cui alle lettere a) e c) del
precedente punto 7.4".
Roma, 2 agosto 2007
Il vice Ministro: D'Antoni
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato