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Gazzetta Ufficiale N. 202 del 31 Agosto 2007

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 11 Luglio 2007
Indizione e modalita' tecniche di svolgimento della lotteria ad estrazione istantanea con partecipazione a distanza denominata"Mercante in fiera on line".

IL DIRETTORE GENERALE
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948,
n. 1677, con il quale e' stato emanato il Regolamento delle lotterie
nazionali;
Visto l'art. 6 della legge 26 marzo 1990, n. 62 che autorizza il
Ministero delle finanze ad istituire le lotterie ad estrazione
istantanea;
Visto il Regolamento delle lotterie ad estrazione istantanea
adottato con decreto del Ministro delle finanze in data 12 febbraio
1991, n. 183;
Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della
Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, in attuazione dell'art. 12 della
legge 18 ottobre 2001, n. 383, con il quale si e' provveduto
all'affidamento delle attribuzioni in materia di giochi e di
scommesse all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
Visto l'art. 4 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, con il quale
sono state adottate disposizioni in materia di unificazione delle
competenze in materia di giochi;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, codice in
materia di protezione dei dati personali;
Visto l'art. 1, comma 292 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che
affida all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la
definizione dei provvedimenti per la regolamentazione delle lotterie
differite ed istantanee con partecipazione a distanza;
Visto il decreto del Direttore generale dell'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato del 21 marzo 2006, recante misure per
la regolamentazione della raccolta a distanza delle scommesse, del
bingo e delle lotterie;
Visto il decreto dirigenziale dell'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato del 13 aprile 2006, recante misure per la
sperimentazione delle lotterie con partecipazione a distanza, che ha
affidato, nell'ambito della sperimentazione, il ruolo di gestore
centralizzato al Consorzio lotterie nazionali ed il ruolo di
rivenditore ai soggetti titolari di concessione per l'esercizio di
giochi, concorsi o scommesse riservati allo Stato i quali dispongano
di un sistema di raccolta conforme ai requisiti tecnici ed
organizzativi stabiliti dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato;
Visto il decreto dirigenziale del 28 settembre 2006 che ha fissato
le caratteristiche tecniche ed organizzative a valere per la
sperimentazione delle lotterie istantanee con partecipazione a
distanza (cosiddette lotterie telematiche);
Visto il piano presentato dal Consorzio lotterie nazionali per la
gestione delle lotterie istantanee con partecipazione a distanza;
Considerato che l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha
valutato positivamente il piano presentato;
Ritenuto, pertanto, che deve essere indetta una lotteria ad
estrazione istantanea con partecipazione a distanza denominata
"Mercante in fiera on line", prevista nel piano succitato, ai sensi
dell'art. 4 citato decreto dirigenziale del 13 aprile 2006 e che
devono essere definiti le regole di gioco della predetta lotteria, i
premi e le relative modalita' di attribuzione;
Decreta:

Art. 1.
1. E' indetta la lotteria nazionale ad estrazione istantanea con
partecipazione a distanza denominata "Mercante in fiera on line". Il
prezzo di ciascuna giocata e' di euro 1,00.

Art. 2.
1. Sul sito internet del rivenditore autorizzato e' presente una
"vetrina" sulla quale e' riportata una "maschera" che identifica
graficamente la lotteria telematica "Mercante in fiera on line".
Successivamente all'avvenuta identificazione del giocatore mediante
digitazione del codice di identificazione e del codice personale,
nella maschera della lotteria appaiono i riquadri "scopri le regole e
le vincite", "prova" e gioca".
Accedendo al riquadro "scopri le regole e le vincite" e' possibile
visualizzare informazioni sulle modalita' e sul regolamento di gioco
di cui al presente decreto.
Accedendo al riquadro "prova" e' possibile visualizzare una
dimostrazione del gioco.
Accedendo al riquadro "gioca", ci si collega all'interfaccia di
gioco.
2. L'interfaccia di gioco contiene rappresentazioni grafiche e
comandi di interazione che differiscono in funzione della fase del
processo di gioco, come di seguito descritto:
a) prima della richiesta della giocata sono presenti
sull'interfaccia di gioco:
il nome della lotteria ("Mercante in fiera on line");
il prezzo della giocata (euro 1,00);
il riquadro "acquista", accedendo al quale il giocatore
acquista la giocata, il cui costo viene addebitato sul conto di
gioco;
b) dopo l'acquisto della giocata sono presenti sull'interfaccia
di gioco:
il codice univoco, identificativo della giocata, composto di
quattordici cifre;
una sintesi delle regole del gioco;
l'area di gioco ove e' rappresentata l'immagine di dodici carte
tra cui il giocatore ne dovra' scegliere, selezionandole, tre. Una
volta selezionate, le carte appariranno nel riquadro in basso
nell'area di gioco, contraddistinto dalla scritta "Le tue carte".
Contestualmente, nel riquadro in alto dell'area di gioco
contraddistinto dalla scritta "Le carte del banco", apparira' il
dorso di sette carte, sopra ognuna delle quali e' riportata
l'indicazione del premio corrispondente;
la visualizzazione grafica della giocata consistente, a seguito
del procedimento di interazione di cui al successivo art. 3, nella
selezione de "Le tue carte" e nella scoperta de "Le carte del banco";
la visualizzazione dell'esito della giocata, comunicato, in
caso negativo, con la frase "questa volta non hai vinto", in caso
positivo con la frase "congratulazioni hai vinto" e con l'indicazione
dell'importo della vincita;
il riquadro "continua", attraverso il quale e' possibile
riaccedere all'interfaccia di gioco per l'acquisto di una nuova
giocata.
Sono inoltre presenti sull'interfaccia di gioco, durante tutte le
fasi del processo di gioco:
il logo "Gratta e vinci online";
il logo "AAMS" ed il logo "Gioco sicuro";
il riquadro "Regolamento e vincite", accedendo al quale e'
possibile prendere visione del Regolamento di gioco di cui al
presente decreto;
l'indicazione dell'importo massimo di vincita conseguibile con
"Mercante in fiera on line", pari ad euro 10.000,00;
l'indicazione del saldo del conto di gioco del giocatore.

Art. 3.
1. La visualizzazione della giocata erogata si ottiene attraverso
il meccanismo di interazione di seguito indicato.
2. Si devono scegliere, selezionandole tra le dodici carte presenti
in alto nell'area di gioco, tre carte, che costituiscono "Le tue
carte". Successivamente si deve verificare se una o piu' de "Le tue
Carte" sono presenti anche ne "Le carte del banco".
3. Il giocatore effettua la giocata attraverso una delle seguenti
modalita' alternative:
selezionando "Le tue carte" e scoprendo, selezionandole, "Le
carte del banco" per visualizzare l'esito della giocata;
selezionando il riquadro "Scopri subito", mediante il quale il
sistema visualizza immediatamente l'esito della giocata.
Se una o piu' de "Le tue carte" sono presenti ne "Le carte del
banco" si vince il premio o i premi corrispondenti. La vincita
complessiva e' data dalla somma di tutti i premi vinti.
4. L'esito della giocata e' comunicato con le modalita' di cui al
precedente art. 2.
5. Una volta registrato nel sistema informatico del Consorzio
lotterie nazionali il codice univoco, identificativo della giocata
erogata, la stessa si considera a tutti gli effetti valida ed
effettuata, anche nel caso in cui dovessero successivamente
verificarsi malfunzionamenti o interruzioni di collegamento del
sistema del giocatore.
6. In ogni caso il giocatore puo' conoscere l'esito delle giocata,
nonche' l'importo dell'eventuale vincita, attraverso l'accesso alla
sezione riguardante il proprio conto di gioco, contenente i dati
identificativi della giocata, presente sul sito internet del
rivenditore.

Art. 4.
1. Vengono messi in distribuzione due lotti di giocate costituiti
ciascuno da 300.000 giocate erogabili.
2. La massa premi, corrispondente a ciascun lotto di 300.000
giocate, ammonta ad euro 239.970,00 suddivisa nei seguenti premi:
n. 70.000 premi di Euro 1,00;
n. 9.000 premi di Euro 4,00;
n. 5.000 premi di Euro 5,00;
n. 3.000 premi di Euro 10,00;
n. 1.500 premi di Euro 15,00;
n. 180 premi di Euro 50,00;
n. 80 premi di Euro 64,00;
n. 60 premi di Euro 100,00;
n. 39 premi di Euro 150,00;
n. 30 premi di Euro 350,00;
n. 20 premi di Euro 500,00;
n. 1 premio di Euro 10.000,00.
3. Qualora nel corso di svolgimento della presente lotteria, sulla
base dell'andamento della raccolta se ne ravvisasse la necessita',
verranno generati ulteriori lotti di giocate che comprenderanno, il
medesimo numero di premi di cui al presente articolo.

Art. 5.
1. Le vincite sono accreditate dal Rivenditore sul conto di gioco
del giocatore, secondo quanto previsto dall'art. 7 del decreto
dirigenziale del 28 settembre 2006, e possono essere riscosse con le
modalita' previste dal contratto di conto di gioco sottoscritto dal
giocatore, di cui al decreto direttoriale del 21 marzo 2006.
2. Il codice univoco della giocata e il relativo esito vincente
devono risultare registrati nel sistema informatico del Consorzio
lotterie nazionali, e costituiscono il titolo esclusivo che certifica
i diritti del giocatore per ottenere il pagamento della vincita.

Art. 6.
1. Con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale sara' stabilita
la data di cessazione della lotteria.

Art. 7.
1. Il presente decreto sara' trasmesso agli organi di controllo per
gli adempimenti di competenza ed avra' efficacia a decorrere dalla
data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.

Roma, 11 luglio 2007

p. Il direttore generale: Alemanno

Registrato alla Corte dei conti il 24 luglio 2007
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 4
Economia e finanze, foglio n. 283


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato

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