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Gazzetta Ufficiale N. 208 del 7 Settembre 2007

DECRETO-LEGGE 7 Settembre 2007 , n. 147

Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2007-2008 ed in materia di concorsi per ricercatori universitari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di assicurare alle
istituzioni scolastiche la possibilita' di programmare ed organizzare
le loro attivita' dall'inizio dell'anno scolastico e di realizzare le
condizioni per un ordinato avvio dello stesso, nonche' di garantire
l'immediata assunzione di ricercatori nelle universita' e negli enti
di ricerca;
Considerato lo stato di particolare incertezza nel quale versano le
istituzioni scolastiche in relazione a specifiche richieste in
materia di "tempo scuola" avanzate dalle famiglie, agli adempimenti
connessi allo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e
del secondo ciclo dell'istruzione, nonche' a questioni relative
all'assunzione e gestione del personale scolastico;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 5 settembre 2007;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri
dell'economia e delle finanze, per le riforme e le innovazioni nella
pubblica amministrazione e dell'universita' e della ricerca;

E m a n a

il seguente decreto-legge:
Art. 1.
Norme in materia di ordinamenti scolastici
1. Al fine di realizzare gli obiettivi formativi del curriculum
arricchito e' reintrodotta, nella scuola primaria, l'organizzazione
di classi funzionanti a tempo pieno, secondo il modello didattico
gia' previsto dalle norme previgenti al decreto legislativo
19 febbraio 2004, n. 59, con un orario settimanale di quaranta ore,
comprensivo del tempo dedicato alla mensa. La predetta organizzazione
e' realizzata nei limiti della dotazione complessiva dell'organico di
diritto determinata con decreto del Ministro della pubblica
istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, ai sensi dell'articolo 22, comma 2, della legge 28 dicembre
2001, n. 448. Il numero dei posti complessivamente attivati a livello
nazionale per le attivita' di tempo pieno e tempo prolungato deve
essere individuato nell'ambito dell'organico di cui al secondo
periodo e nel rispetto dei limiti di spesa previsti per il personale
della scuola dalla legge di bilancio.
2. All'articolo 2, comma 4 della legge 10 dicembre 1997, n. 425,
come modificato dalla legge 11 gennaio 2007, n. 1, i primi due
periodi sono sostituiti dai seguenti:
"I candidati esterni debbono presentare domanda di ammissione agli
esami di Stato indicando, in ordine preferenziale, le istituzioni
scolastiche in cui intendono sostenere l'esame al dirigente preposto
all'ufficio scolastico regionale territorialmente competente, il
quale provvede ad assegnare i candidati medesimi, nel rispetto di
quanto previsto dall'articolo 4, agli istituti scolastici statali o
paritari aventi sede nel comune di residenza del candidato stesso
ovvero, in caso di assenza nel comune dell'indirizzo di studio
indicato nella domanda, nella provincia e, nel caso di assenza anche
in questa del medesimo indirizzo, nella regione. Eventuali deroghe al
superamento dell'ambito organizzativo regionale devono essere
autorizzate, previa valutazione dei motivi addotti, dal dirigente
preposto all'ufficio scolastico regionale di provenienza, al quale va
presentata la relativa richiesta. Gli esami preliminari, ove
prescritti, sono sostenuti dai candidati esterni presso le
istituzioni scolastiche loro assegnate come sede di esame.".
3. Il limite di spesa di euro 138.000.000 di cui all'articolo 3,
comma 2, della legge 11 gennaio 2007, n. 1, e' elevato ad euro
178.200.000 a decorrere dal 2007, per la corresponsione dei compensi
ai commissari degli esami di Stato del Sistema nazionale di
istruzione. Al relativo onere, pari ad euro 40.200.000 annui, a
decorrere dal 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 634, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il Ministro dell'economia e delle
finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
4. All'articolo 11 del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", al
quale sono ammessi gli alunni giudicati idonei a norma del
comma 4-bis";
b) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
"4-bis. Il consiglio di classe, in sede di valutazione finale,
delibera se ammettere o non ammettere all'esame di Stato gli alunni
frequentanti il terzo anno della scuola secondaria di primo grado,
formulando un giudizio di idoneita' o, in caso negativo, un giudizio
di non ammissione all'esame medesimo.".
5. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 19 novembre
2004, n. 286, come modificato dall'articolo 1, comma 612, lettera d),
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il primo periodo e' sostituito
dal seguente: "Il comitato di indirizzo e' composto dal Presidente e
da due membri, nel rispetto del principio di pari opportunita', dei
quali almeno uno proveniente dal mondo della scuola.". A decorrere
dall'anno scolastico 2007-2008 il Ministro della pubblica istruzione
fissa, con direttiva annuale, gli obiettivi della valutazione esterna
condotta dal Servizio nazionale di valutazione in relazione al
sistema scolastico e ai livelli di apprendimento degli studenti,
determinando anche gli anni di corso oggetto di valutazione,
concernenti il primo ed il secondo ciclo.
6. Le disposizioni di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, si applicano al
Sistema nazionale di istruzione.
7. Al fine di dare attuazione, per l'anno 2007, al punto 12)
dell'Accordo-quadro sancito in Conferenza unificata del 14 giugno
2007, diretto a realizzare le iniziative di cui all'articolo 1,
comma 630, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'onere di euro
9.783.656 di pertinenza del Ministero della solidarieta' sociale si
provvede mediante utilizzo delle disponibilita', in conto residui,
relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 91 della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, che a tale fine e' versata
all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata alla
competente unita' previsionale di base dello stato di previsione del
Ministero della pubblica istruzione per l'anno 2007. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
8. All'articolo 1, comma 4-bis, della legge 10 marzo 2000, n. 62, e
successive modificazioni, le parole: "alla medesima data nelle scuole
materne che chiedono il riconoscimento" sono sostituite dalle
seguenti: "nelle scuole materne riconosciute paritarie" ed e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Tale disposizione si applica
fino alla conclusione dei corsi abilitanti appositamente istituiti.".

Art. 2.
Norme urgenti in materia di personale scolastico
1. Al testo unico delle disposizioni legislative in materia di
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 503:
1) al comma 5, in attesa della costituzione degli organi
collegiali territoriali della scuola, ai sensi del decreto
legislativo 30 giugno 1999, n. 233, le parole: "in conformita' del
parere" sono sostituite dalle seguenti: "acquisito il parere"; le
parole: "salvo che non ritenga di disporre in modo piu' favorevole al
dipendente" sono sostituite dalle seguenti: ", nel rispetto del
principio costituzionale della liberta' di insegnamento"; sono
aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Il predetto parere e' reso
nel termine dei sessanta giorni successivi al ricevimento della
richiesta, prorogabile di trenta giorni per l'effettuazione di
ulteriori e specifici adempimenti istruttori che si rendano
necessari. Decorso inutilmente tale termine, l'amministrazione puo'
procedere all'adozione del provvedimento.";
2) dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente:
"5-bis. Fuori dei casi previsti dall'articolo 5 della legge
27 marzo 2001, n. 97, il procedimento disciplinare deve essere
concluso entro novanta giorni successivi alla data in cui esso ha
avuto inizio, prorogabili di trenta giorni per gli eventuali
adempimenti istruttori di cui al comma 5.";
b) all'articolo 506:
1) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. I provvedimenti di sospensione cautelare obbligatoria sono
disposti dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale.";
2) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
"4. Se ricorrano ragioni di particolare urgenza, la sospensione
cautelare puo' essere disposta, nei confronti del personale docente,
dal dirigente scolastico, salvo convalida da parte del dirigente
preposto all'ufficio scolastico regionale cui il provvedimento deve
essere immediatamente comunicato, e, nei confronti dei dirigenti
scolastici, dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale.
In mancanza di convalida da parte del dirigente preposto all'ufficio
scolastico regionale, entro il termine di dieci giorni dalla relativa
adozione, della sospensione cautelare disposta nei confronti del
personale docente, il provvedimento di sospensione e' revocato di
diritto. Analogamente, in mancanza di conferma da parte dello stesso
dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale, entro il
medesimo termine di cui al secondo periodo, della sospensione
cautelare disposta nei confronti dei dirigenti scolastici, il
provvedimento e' revocato di diritto.";
c) all'articolo 468:
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Trasferimento per
incompatibilita' ambientale e utilizzazione in compiti diversi
dall'insegnamento";
2) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
"1-bis. Qualora le ragioni di urgenza di cui al comma 1 siano
dovute alla sussistenza di gravi fattori di turbamento dell'ambiente
scolastico e di pregiudizio del rapporto fiduciario tra l'istituzione
scolastica e le famiglie degli alunni, conseguenti a specifici
comportamenti di uno o piu' docenti lesivi della dignita' della
persona, degli studenti o del prestigio o decoro dell'amministrazione
scolastica, tali da risultare incompatibili con l'esercizio della
funzione educativa, il dirigente scolastico puo' altresi' disporre,
in via d'urgenza, l'utilizzazione dei docenti medesimi in compiti
diversi dall'insegnamento, tenendo conto della loro preparazione
culturale e professionale. Il provvedimento e' immedia-tamente
comunicato, per la convalida o la revoca, da effettuarsi entro il
termine di quindici giorni dalla sua adozione, al dirigente preposto
all'ufficio scolastico regionale, il quale, in via sostitutiva, puo'
provvedere direttamente, in caso di inerzia del dirigente scolastico,
all'utilizzo del docente in compiti diversi dall'insegnamento, fermo
quanto stabilito dal comma 1. Decorso inutilmente tale termine, il
provvedimento si intende comunque revocato. L'utilizzazione di cui al
presente comma e' disposta sulla base di criteri definiti in sede di
contrattazione collettiva decentrata nazionale e non produce effetti
sul trattamento economico del dipendente.".
2. Il disposto dell'articolo 503, comma 5-bis, del decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, introdotto dal comma 1,
lettera a), n. 2), non si applica ai procedimenti disciplinari in
corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. A decorrere dall'anno scolastico 2007/2008, i dirigenti
scolastici provvedono al conferimento delle supplenze al personale
appartenente al profilo professionale di collaboratore scolastico, di
cui all'articolo 587 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,
sulla base delle liste di collocamento predisposte dal Centro per
l'impiego territorialmente competente, nei soli casi in cui risultino
esaurite le graduatorie permanenti compilate per il conferimento
delle supplenze annuali, secondo quanto previsto dal comma 2 del
medesimo articolo 587.
4. Le istituzioni scolastiche provvedono agli adempimenti di cui al
comma 2 dell'articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n.
510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n.
608, come da ultimo sostituito dall'articolo 1, comma 1180, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, al comma 5 dell'articolo 4-bis del
decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive
modificazioni, ed al primo comma dell'articolo 21 della legge
29 aprile 1949, n. 264, come sostituito dall'articolo 6, comma 2, del
decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, entro il termine di
dieci giorni successivi all'instaurazione, trasformazione, variazione
o cessazione del rapporto di lavoro. Le sanzioni gia' irrogate alle
istituzioni scolastiche per l'inosservanza dei termini previsti dalle
disposizioni di cui al primo periodo sono annullate.
5. A decorrere dall'anno scolastico 2007/2008, gli oneri relativi
alle retribuzioni spettanti al personale della scuola nominato in
sostituzione del personale assente per motivi di maternita', nonche'
quello nominato per supplenze brevi e collocato in astensione
obbligatoria dal lavoro ai sensi della legge 30 dicembre 1971, n.
1204, nonche' alle indennita' di cui all'articolo 17 della medesima
legge, sono imputati ai capitoli di spesa iscritti nello stato di
previsione del Ministero della pubblica istruzione concernenti le
spese per le supplenze a tempo determinato del personale docente,
educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario ed ai corrispondenti
capitoli relativi all'IRAP e agli oneri sociali; gli stanziamenti di
detti capitoli sono integrati degli importi complessivi di euro 66
milioni per l'anno 2007 e di euro 198 milioni a decorrere dall'anno
2008, riducendo allo scopo l'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1, comma 129, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. A
decorrere dal medesimo anno scolastico la competenza alla ordinazione
dei pagamenti, a mezzo dei ruoli di spesa fissa, delle retribuzioni e
delle indennita' di cui al presente comma e' attribuita al Servizio
centrale del Sistema informativo integrato del Ministero
dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle
finanze e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle
occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.
Disposizioni urgenti per l'assunzione di ricercatori
1. Al fine di garantire una piu' ampia assunzione di ricercatori
nelle universita' e negli enti di ricerca, le disposizioni di cui
all'articolo 1, commi 648 e 651, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, non si applicano per l'anno 2007 con riferimento alle assunzioni
ivi previste e le risorse di cui ai commi 650 e 652 della medesima
legge n. 296 del 2006, non utilizzate per detto anno sono,
rispettivamente, destinate per euro 20 milioni ad incremento
dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per il finanziamento
ordinario delle universita' di cui all'articolo 5, comma 1,
lettera a) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e per euro 7,5
milioni ad incremento dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come
determinate dalla tabella C della citata legge n. 296 del 2006. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 7 settembre 2007

NAPOLITANO

Prodi, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Fioroni, Ministro della pubblica
istruzione
Padoa Schioppa, Ministro dell'economia
e delle finanze
Nicolais, Ministro per le riforme e le
innovazioni nella pubblica
amministrazione
Mussi, Ministro dell'uni-versita' e
della ricerca

Visto, il Guardasigilli: Mastella


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato

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