IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Visto l'art. 74 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e
successive modificazioni e integrazioni;
Visto l'art. 138 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che
delega alle Regioni la determinazione del calendario scolastico a far
tempo dall'anno scolastico 2002/2003;
Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233 di conversione, con
modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante
disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della
Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri. Delega al
Governo per il coordinamento delle disposizioni in materia di
funzioni e organizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri
e dei Ministeri;
Ritenuto che, ferma restando la delega sopra richiamata di cui al
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, rimane assegnata al
Ministero della pubblica istruzione la competenza relativa:
alla determinazione per l'intero territorio nazionale della data
di inizio (prima prova) degli esami di Stato conclusivi dei corsi di
studio di istruzione secondaria superiore;
alla determinazione del calendario delle festivita' a rilevanza
nazionale;
Tenuto conto che l'eventuale adattamento al calendario scolastico
da parte delle istituzioni scolastiche e' regolamentato dal comma 3
del succitato art. 74 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,
che dispone lo svolgimento di almeno 200 giorni di lezione o, in caso
di organizzazione flessibile dell'orario complessivo del curricolo o
di quello destinato alle singole discipline ed attivita', dal
disposto dell'art. 5, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, relativo all'articolazione delle
lezioni in non meno di cinque giorni settimanali ed al rispetto del
monte ore annuale, pluriennale o di ciclo previsto per le singole
discipline ed attivita' obbligatorie, nonche', nell'una e nell'altra
ipotesi, dalle disposizioni contenute nel CCNL del comparto Scuola;
Attesa l'esigenza di procedere agli adempimenti sopra menzionati
per l'anno scolastico 2007/2008;
Acquisito il parere del Consiglio nazionale della pubblica
istruzione espresso nell'adunanza del 25 giugno 2007;
Ordina:
Art. 1.
Gli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione
secondaria superiore per l'anno scolastico 2007/2008 hanno inizio,
per l'intero territorio nazionale, con la prima prova scritta, il
giorno 18 giugno 2008.
Art. 2.
Il calendario delle festivita', in conformita' alle disposizioni
vigenti, e' il seguente:
tutte le domeniche;
il 1° novembre, festa di tutti i Santi;
l'8 dicembre, Immacolata Concezione;
il 25 dicembre, Natale;
il 26 dicembre;
il 1° gennaio, Capodanno;
il 6 gennaio Epifania;
il giorno di lunedi' dopo Pasqua;
il 25 aprile, anniversario della Liberazione;
il 1° maggio, festa del Lavoro;
il 2 giugno, festa nazionale della Repubblica;
la festa del Santo Patrono.
Art. 3.
Sessioni speciali di esami di istruzione secondaria di 1° grado, di
qualifica professionale, di licenza di maestro d'arte possono essere
effettuate anche nel corso dell'anno scolastico.
Cio' al fine di venire incontro, nella misura piu' ampia e
partecipata, alle esigenze di coloro che, in eta' adulta, intendano
conseguire i rispettivi titoli di studio.
Relativamente al conseguimento dei diplomi di qualifica
professionale e di maestro d'arte, l'individuazione del momento in
cui collocare, nel corso dell'anno, tali sessioni di esami e' rimessa
alle determinazioni organizzative delle singole istituzioni
scolastiche, statali e paritarie.
La presente ordinanza sara' inviata alla Corte dei conti per la
registrazione.
Roma, 4 luglio 2007
Il Ministro: Fioroni
Registrato alla Corte dei conti il 24 luglio 2007
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 30
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato