IL DIRETTORE GENERALE
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive
modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle
attivita' di gioco;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 18 aprile
1951, n. 581, recante norme regolamentari per l'applicazione e
l'esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, sulla
disciplina delle attivita' di gioco;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002,
n. 33, emanato ai sensi dell'art. 2 della legge 18 ottobre 2001, n.
383, che ha attribuito all'Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato la gestione delle funzioni statali in materia di organizzazione
e gestione dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;
Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della
Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, con il quale si e' provveduto al
riordino della materia dei giochi e delle scommesse relativi alle
corse dei cavalli per quanto attiene agli aspetti organizzativi,
funzionali, fiscali e sanzionatori, nonche' al riparto dei relativi
proventi;
Visto il decreto interdirettoriale del direttore generale
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e del capo del
Dipartimento della qualita' dei prodotti agroalimentari e dei servizi
del Ministero delle politiche agricole e forestali del 3 aprile 2003,
il quale ha, tra l'altro, esteso alle agenzie di scommesse la
possibilita' di commercializzare concorsi pronostici su base sportiva
nonche' altri, eventuali, giochi connessi a manifestazioni sportive,
in attuazione dell'art. 22, commi 10 e 16, della legge 27 dicembre
2002, n. 289;
Visto l'art. 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
che ha previsto l'istituzione, con provvedimento direttoriale del
Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato, sentito il Ministero delle politiche agricole
e forestali - Dipartimento della qualita' dei prodotti agroalimentari
e dei servizi, di una nuova scommessa ippica a totalizzatore,
proposta dall'UNIRE;
Visto il decreto del direttore generale dell'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato, di concerto con il capo del
Dipartimento delle politiche di sviluppo del Ministero delle
politiche agricole e forestali del 15 dicembre 2005, emanato in
attuazione del citato articolo, 1, comma 498 della legge 30 dicembre
2004, n. 311, che ha introdotto una nuova scommessa ippica a
totalizzatore articolata in piu' formule di scommessa e che ha
previsto che la scommessa "Tris", a partire dalla scadenza naturale
della relativa convenzione di concessione, fissata al 31 dicembre
2005, e' assoggettata, in via sperimentale e temporanea, alla
disciplina di cui all'art. 1, comma 498, legge 30 dicembre 2004, n.
311, configurandosi quale una delle formule della scommessa ippica a
totalizzatore di cui al citato comma 498;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
19 giugno 2003, n. 179, e successive modificazioni ed integrazioni,
concernente il regolamento sulla disciplina dei concorsi pronostici
su base sportiva, cosi' come modificato con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2007;
Visto il decreto del direttore generale dell'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato dell'8 agosto 2007 sulla gestione dei
flussi finanziari relativi ai concorsi pronostici su base sportiva;
Visto il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dall'art. 1 della legge 24 novembre 2003, n. 326
recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e la correzione
dell'andamento dei conti pubblici, ed in particolare l'art. 39,
comma 14, concernente la disciplina delle nuove scommesse a
totalizzatore nazionale su eventi diversi dalle corse di cavalli;
Visto il decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278,
concernente l'istituzione di nuove scommesse a totalizzatore, cosi'
come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze del 6 agosto 2007;
Viste le convenzioni di concessione per l'esercizio dei concorsi
pronostici su base sportiva nonche' di altri eventuali giochi
connessi a manifestazioni sportive, stipulate con i concessionari di
cui alla graduatoria di selezione pubblicizzata con il comunicato del
Ministero dell'economia e delle finanze pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 136 del
14 giugno 2003;
Viste le procedure di selezione pubblica di cui all'art. 38,
commi 2 e 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, convertito, con
modificazioni ed integrazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, in
esito alle quali sono state stipulate le convenzioni di concessione
dei giochi pubblici, aventi ad oggetto, tra gli altri, con efficacia
a partire dal 1° luglio 2007, le formule della scommessa ippica a
totalizzatore di cui all'art. 1, comma 498, della legge 30 dicembre
2004, denominate ippica nazionale, nonche' i concorsi pronostici e le
scommesse a totalizzatore su base sportiva;
Visto il decreto del direttore generale dell'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato del 26 giugno 2007, con il quale e'
stata autorizzata la raccolta, fino al 30 settembre 2007, delle
scommesse ippiche a totalizzatore di cui all'art. 1, comma 498, della
legge 30 dicembre 2004, n. 211, da parte dei concessionari in
scadenza al 30 giugno 2007;
Considerato che i concessionari individuati a seguito delle
procedure di selezione pubblica di cui all'art. 38, commi 2 e 4, del
decreto-legge 4 luglio 2006, convertito, con modificazioni ed
integrazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, hanno perfezionato
nel corso dei mesi di febbraio, marzo ed aprile 2007, la stipula
delle relative convenzioni di concessione e che l'attivazione delle
rispettive reti di vendita e' in corso di attuazione, in funzione
della velocita' di espletamento, da parte di ciascun concessionario,
delle numerose attivita' propedeutiche all'avviamento dei punti di
vendita acquisiti e che comunque e' previsto il periodo di 18 mesi
per la relativa completa attivazione;
Considerata la perdurante ridotta consistenza numerica dei punti di
vendita operativi dei suddetti concessionari, dovuta alle riscontrate
criticita' di localizzazione sul territorio, di acquisizione dei
servizi di connettivita' alla rete e di rilascio delle prescritte
licenze di pubblica sicurezza;
Considerata la necessita' di assicurare, comunque, nell'immediato,
una maggiore capillarita' distributiva della rete di vendita dei
giochi pubblici, in modo da garantire primariamente adeguati livelli
di servizio a favore del consumatore evitando, altresi', ricadute
negative in termini di entrate per lo Stato;
Preso atto delle risultanze degli incontri di carattere
tecnico-organizzativo tenuti dal direttore per i giochi di AAMS con
gli operatori del settore;
Ritenuto, pertanto, necessario dare continuita' ai giochi in
parola, nell'attesa che i concessionari di cui all'art. 38, commi 2 e
4, del decreto-legge 4 luglio 2006, convertito, con modificazioni ed
integrazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, attivino una quota
significativa delle rispettive reti di vendita, prevedendo un periodo
transitorio, fino al 31 dicembre 2007, di continuazione
dell'attivita' dei punti vendita operativi al 30 giugno 2007,
mediante i tre operatori cui erano collegati a tale data;
Ritenuto che, al fine di contemperare in modo armonico ed
equilibrato tutti gli interessi, individuali e collettivi, su cui
incide il presente provvedimento, evitando pregiudizi economici a
carico degli operatori, occorre procedere ad un congruo differimento
della durata delle concessioni di cui alle procedure selettive
espletate in base al citato art. 38 del decreto-legge 4 luglio 2006,
n. 223;
Dispone
Art. 1.
1. Continua ad essere esercitata provvisoriamente e fino al
31 dicembre 2007, la raccolta dei concorsi pronostici su base
sportiva, delle scommesse sportive a totalizzatore e della nuova
scommessa ippica a totalizzatore di cui al citato art. 1, comma 498,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, da parte dei punti di vendita,
delle agenzie di scommessa e degli ippodromi collegati al 30 giugno
2007 ai concessionari per l'esercizio dei concorsi pronostici su base
sportiva nonche' di altri eventuali giochi connessi a manifestazioni
sportive, di cui alla graduatoria di selezione pubblicizzata con
comunicato del Ministero dell'economia e delle finanze nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 136 del
14 giugno 2003;
2. I concessionari di cui al comma 1, possono distribuire
provvisoriamente i giochi previsti nel medesimo comma attraverso i
punti di raccolta ad essi collegati alla data del 30 giugno 2007, a
condizione che tali punti non siano esercitati come diritti, da uno
dei concessionari di cui all'art. 38, commi 2 e 4, del decreto-legge
4 luglio 2006, convertito con modificazioni ed integrazioni dalla
legge 4 agosto 2006, n. 248. In tal caso detti punti di vendita
saranno abilitati alla raccolta del gioco esclusivamente come punti
di raccolta dei concessionari di cui al citato art. 38;
3. Il termine di durata delle concessioni per l'esercizio dei
giochi pubblici assegnate ai sensi dell'art. 38, commi 2 e 4, del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto
2006, n. 248, e' differito al 30 giugno 2016.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 7 settembre 2007
Il direttore generale: Tino
Registrato alla Corte dei conti il 14 settembre 2007
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 5
Economia e finanze, foglio n. 84
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato