IL DIRETTORE GENERALE
degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione
1. Premessa.
Gli articoli 27 e 43 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159,
hanno previsto disposizioni che innovano la disciplina delle
assunzioni dei lavoratori socialmente utili di cui all'art. 1, comma
1156, lettera f) della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Alla luce di cio' si rende necessario fornire le istruzioni
connesse con le novita' introdotte, nonche' ridefinire la procedura
complessiva di cui alla circolare specificata in oggetto.
L'art. 1, comma 1156, lettera f), della legge 27 dicembre 2006, n.
296, dispone che "in deroga a quanto disposto dall'art. 12, comma 4
del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e limitatamente
all'anno 2007, i comuni con meno di 5.000 abitanti che hanno vuoti in
organico possono, relativamente alle qualifiche di cui all'art. 16
della legge 28 febbraio 1987, n. 56 e successive modificazioni,
procedere ad assunzioni di soggetti collocati in attivita'
socialmente utili nel limite massimo complessivo di 2.450 unita'.
Alle misure di cui alla presente lettera e' esteso l'incentivo di cui
all'art. 7, comma 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81.
Agli oneri relativi, nel limite di 23 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2007, si provvede a valere sul Fondo per
l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7 del decreto-legge 20 maggio
1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n. 236, che a tal fine e' integrato del predetto importo".
L'art. 27, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, ad
integrazione e modificazione dell'art. 1, comma 1156, lettera f)
sopra indicato, dispone quanto segue: all'art. 1, comma 1156, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo la lettera f), e' inserita la
seguente:
"f-bis) al fine di favorire la stabilizzazione dei lavoratori di
cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n.
81, e di cui all'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto
1997, n. 280, in favore della regione Calabria e' concesso un
contributo per l'anno 2007 di 60 milioni di euro, previa stipula di
apposita convenzione con il Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, a valere sul Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1,
comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, che a tale fine e'
integrato del predetto importo per l'anno 2007. Ai soli fini della
presente lettera e della lettera f), i lavoratori facenti parte del
bacino di cui all'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto
1997, n. 280, della regione come sopra individuata sono equiparati ai
lavoratori di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 28
febbraio 2000, n. 81, delle medesime regioni".
Il medesimo decreto-legge n. 159/2007, all'art. 43 dispone che: Le
assunzioni dei soggetti collocati in attivita' socialmente utili
disciplinate dall'art. 1, comma 1156, lettere f) ed f-bis), della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono essere effettuate in
soprannumero nel rispetto dei vincoli finanziari previsti per i
comuni con meno di 5.000 abitanti dall'art. 1, comma 562, della
citata legge n. 296 del 2006. I comuni che dispongono le assunzioni
in soprannumero non possono procedere ad altre assunzioni di
personale fino al totale riassorbimento della relativa temporanea
eccedenza".
Il testo della presente circolare e' stato condiviso con la
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica - UPPA e con il Ministero dell'economia e delle finanze -
Ragioneria generale dello Stato - IGOP.
2. Destinatari - condizioni per procedere alle assunzioni.
Destinatari della norma in oggetto sono i comuni con popolazione
inferiore a 5.000 abitanti per le assunzioni di LSU che svolgono le
relative attivita' con oneri a carico del Fondo per l'occupazione,
individuati dall'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio
2000, n. 81, che svolgono le relative attivita' presso i comuni
medesimi.
Limitatamente alla regione Calabria, destinatari della norma sono i
comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti per le assunzioni
anche di LPU, individuati dall'art. 3, comma 1, del decreto
legislativo 7 agosto 1997, n. 280, che svolgono le relative attivita'
presso i comuni medesimi.
Dette assunzioni dovranno essere effettuate nel limite massimo
complessivo di n. 2.450 unita'.
Per le assunzioni in questione e' previsto l'incentivo di cui
all'art. 7, comma 6, del decreto legislativo n. 81/2000 - pari ad
Euro 9.296,22 annui, a fronte dell'onere relativo alla copertura
contributiva - per ogni soggetto assunto con contratto di lavoro a
tempo pieno o parziale ed indeterminato (art. 7, comma 1, del decreto
legislativo n. 81/2000, richiamato dal comma 6 del medesimo art. 7).
Al riguardo, si chiarisce che, in considerazione della finalita'
della norma di cui al citato, art. 1, comma 1156, lettera f), della
legge n. 296/2006, volta a favorire la stabilizzazione occupazionale
degli LSU gia' impegnati nelle relative attivita' presso i comuni
interessati, per poter beneficiare del contributo ivi previsto, le
assunzioni devono essere a tempo indeterminato.
Peraltro, poiche' la medesima norma di cui al precedente capoverso
riconosce, a favore dei comuni che procedono alle assunzioni di LSU,
l'intero contributo di cui all'art. 7, comma 1 del decreto
legislativo n. 81/2000, pari ad Euro 9.296,22 annui, per ogni
lavoratore assunto, senza distinzione tra assunzioni a tempo parziale
o a tempo pieno, anche in considerazione dei limiti di spesa imposti
ai comuni dalla medesima legge n. 296/2006, il contributo sara'
riconosciuto per intero, nelle ipotesi di contratto di lavoro sia a
tempo pieno che a tempo parziale, purche' siano assunzioni a tempo
indeterminato.
Premesso che i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti
non risultano soggetti al patto di stabilita' interno, si rappresenta
che ai medesimi, per le assunzioni di cui alla presente circolare, si
applica esclusivamente il limite finanziario di cui all'art. 1, comma
562, 1° periodo, della legge n. 296/2006. Detta norma dispone che
"per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilita'
interno, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a
carico delle amministrazioni e dell'Irap, con esclusione degli oneri
relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il
corrispondente ammontare dell'anno 2004".
Per quanto riguarda l'armonizzazione di tale disposizione con la
previsione dell'incentivo per ogni LSU assunto ai sensi dell'art. 1,
comma 1156, lettera f), della legge n. 296/2006, si chiarisce che la
spesa annua per ogni soggetto assunto andra' calcolata detraendo
l'ammontare dell'incentivo sopradetto, pari ad Euro 9.296,22. Invero,
la quota di spesa non coperta dall'incentivo a carico del Fondo per
l'occupazione incide sulla spesa complessiva di personale ai fini del
rispetto, da parte dei comuni, della disposizione di cui all'art. 1,
comma 562, 1° periodo della legge n. 296/2006.
Attesa l'evidente finalita' della norma in oggetto - intesa a
fronteggiare l'emergenza occupazionale anche mediante l'attribuzione
di un incentivo a carico del Fondo per l'occupazione per la
stabilizzazione degli LSU e degli LPU della regione Calabria - per le
assunzioni di cui alla presente circolare si prescinde dalle
cessazioni intervenute nell'armo 2006, vincolo previsto dal medesimo
art. 1, comma 562, secondo periodo, della legge n. 296/2006.
L'art. 1, comma 1156, lettera f), in esame, richiede, altresi', che
i comuni che intendano procedere ad assunzioni di LSU presentino
vuoti nelle relative dotazioni organiche del personale, vigenti alla
data del 1° gennaio 2007.
L'art. 43, comma 1, del decreto-legge n. 159/2007 prevede,
tuttavia, la possibilita' di effettuare le assunzioni in questione
"anche in soprannumero" rispetto alla dotazione organica vigente al
1° gennaio 2007, sempre nel rispetto dei vincoli finanziari previsti,
per i comuni con meno di 5.000 abitanti, dall'art. 1, comma 562,
della legge n. 296/2006.
Ne deriva che non sono legittimi gli ampliamenti della dotazione
organica motivati esclusivamente dalla stabilizzazione degli LSU.
Nelle ipotesi di assunzione in soprannumero, i comuni non possono
procedere ad altre assunzioni di personale fino al totale
riassorbimento della relativa temporanea eccedenza (art. 43, comma 1,
2° periodo, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159).
Le assunzioni di LSU - e di LPU della regione Calabria - per
effetto dell'art. 1, comma 1156, lettera f), della legge n. 296/2006,
possono avvenire "relativamente alle qualifiche di cui all'art. 16
della legge 28 febbraio 1987, n. 56", ovverosia nelle categorie A e
B1, rispetto alle quali non e' richiesto alcun titolo di studio
superiore a quello della scuola dell'obbligo.
Pertanto, i requisiti richiesti ai comuni per l'accesso alle
assunzioni previste dalla norma in esame sono i seguenti:
1) popolazione inferiore ai 5.000 abitanti;
2) ascrivibilita' degli LSU da assumere alla categoria
individuata dall'art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 81/2000;
3) limitatamente ai comuni con popolazione inferiore ai 5.000
abitanti della regione Calabria, ascrivibilita' dei soggetti da
assumere alla categoria individuata dall'art. 3, comma 1, del decreto
legislativo 7 agosto 1997, n. 280, oltreche' alla categoria di cui al
precedente punto n. 2).
3. Modalita' per il riconoscimento dell'incentivo di cui all'art. 7,
comma 6, del decreto legislativo n. 81/2000.
I comuni che, presentando i requisiti indicati nel precedente
paragrafo 2, intendano procedere ad assunzioni di LSU - e di LPU
della regione Calabria - dovranno presentare apposita domanda, entro
il 31 dicembre 2007, mediante raccomandata a.r. A tal fine, fara'
fede la data risultante dal timbro dell'ufficio postale.
La domanda dovra' essere nuovamente presentata - conformemente ai
criteri di cui alla presente circolare - anche dai comuni che hanno
gia' provveduto ai sensi della precedente circolare n. 14/0006105 del
5 giugno 2007.
La domanda, in duplice copia, dovra' essere inviata sia al
Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale
ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione - Divisione III,
via Fornovo, n. 8 - 00192 Roma, sia al Dipartimento della funzione
pubblica - Ufficio personale della pubblica amministrazione, corso
Vittorio Emanuele II n. 116 - 00186 Roma.
Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione
generale ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione
procedera' alla relativa istruttoria, sentito il Dipartimento della
funzione pubblica, per quanto di competenza.
La domanda, sottoscritta dal sindaco, dovra' contenere
necessariamente, a pena di inammissibilita', i seguenti elementi,
conformemente allo schema allegato alla presente circolare:
a) apposita dichiarazione attestante che il comune ha una
popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, come risulta dall'ultimo
censimento generale della popolazione e delle abitazioni, predisposto
dal Ministero dell'interno con l'ISTAT;
b) numero e relative generalita' degli LSU di cui all'art. 2,
comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 che il
comune intende assumere nelle qualifiche di cui all'art. 16 della
legge n. 56/1987 (categorie A e B1), con contratto di lavoro a tempo
pieno o parziale ed indeterminato;
c) numero e relative generalita' degli LPU di cui all'art. 3,
comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280 che i comuni
della regione Calabria intendono assumere nelle qualifiche di cui
all'art. 16 della legge n. 56/1987 (categorie A e B1), con contratto
di lavoro a tempo pieno o parziale ed indeterminato;
d) apposita dichiarazione che i soggetti da assumere rientrano,
alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente
circolare, nel bacino LSU di cui all'art. 2, comma 1, del decreto
legislativo n. 81/2000 oppure - nell'ipotesi di cui alla precedente
lettera c) - nella categoria LPU individuata dall'art. 3, comma 1 del
decreto legislativo n. 280/1997; apposita dichiarazione che le
assunzioni da effettuare sono a tempo pieno o parziale ed
indeterminato;
e) apposita dichiarazione che le previste assunzioni di LSU e/o
LPU sono conformi ai limiti imposti dall'art. 1, comma 562, 1°
periodo, della legge n. 296/2006, nei termini indicati nel precedente
paragrafo 2;
f) numero di assunzioni che il comune intende effettuare in
soprannumero rispetto alla dotazione organica vigente al 1° gennaio
2007;
g) nell'ipotesi di assunzione in soprannumero, apposita
dichiarazione che il comune si impegna a non procedere ad altre
assunzioni di personale fino al totale riassorbimento della relativa
temporanea eccedenza;
h) conto di Tesoreria istituito presso la Tesoreria centrale.
Le domande dovranno essere corredate dalle necessarie delibere
comunali recanti la determinazione di assumere LSU e/o LPU, secondo
le modalita' di cui all'art. 1, comma 1156, lettera f), della legge
n. 296/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, cosi' come
specificate nella presente circolare, subordinatamente al
riconoscimento dell'incentivo da parte del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale.
Nell'ipotesi di assunzioni in soprannumero, tale determinazione
dovra' espressamente risultare dalle delibere comunali.
I comuni dovranno procedere alle richieste di contributo, e
successivamente alla stabilizzazione degli interessati, rispettando
l'ordine di anzianita' nelle attivita' socialmente utili e/o nelle
attivita' di pubblica utilita'.
Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione
generale ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione
predisporra' apposita graduatoria in relazione alle domande
presentate dai comuni.
Al fine di agevolare lo svuotamento dei bacini regionali di LSU con
oneri a carico del Fondo per l'occupazione, incentivando la
definizione dei processi di stabilizzazione degli LSU, si fara'
riferimento all'ambito regionale di appartenenza dei comuni
richiedenti, nonche' alla percentuale di LSU di cui all'art. 2, comma
1, del decreto legislativo n. 81/2000 impegnati nei comuni con
popolazione inferiore ai 5.000 abitanti in rapporto al numero
complessivo di LSU del bacino regionale.
Pertanto, le n. 2.450 unita' di assunzioni disponibili saranno
ripartite secondo i seguenti criteri:
1) il 60% delle n. 2.450 unita' sara' assegnato ai comuni che
appartengono alle regioni, ammissibili nell'anno 2007 all'ob. 1 CE,
nelle quali la percentuale di LSU di cui all'art. 2, comma 1, del
decreto legislativo n. 81/2000, impegnati nei comuni con popolazione
inferiore ai 5.000 abitanti, in rapporto al numero complessivo di LSU
del bacino regionale, sia superiore al 50%. Nell'assegnazione dei
posti per regione, si seguira' l'ordine decrescente della predetta
percentuale. Eventuali posti residui saranno assegnati ai comuni che
presentino i requisiti di cui al successivo punto 2).
2) il 30% delle n. 2.450 unita' sara' assegnato ai comuni
appartenenti alle regioni ammissibili nell'anno 2007 all'ob. 1 CE,
nelle quali la percentuale di LSU di cui all'art. 2, comma 1, del
decreto legislativo n. 81/2000, impegnati nei comuni con popolazione
inferiore ai 5.000 abitanti, in rapporto al numero complessivo di LSU
del bacino regionale, sia inferiore al 50%. Nell'assegnazione dei
posti per regione, si seguira' l'ordine decrescente della predetta
percentuale. Eventuali posti residui saranno assegnati ai comuni che
presentino i requisiti di cui al successivo punto 3).
3) il restante 10% delle n. 2.450 unita' sara' assegnato ai
comuni appartenenti alle regioni non ammissibili nell'anno 2007
all'ob. 1 CE, seguendo l'ordine decrescente di percentuale di LSU di
cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 81/2000,
impegnati nei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, in
rapporto al numero complessivo di LSU del bacino regionale.
Le assunzioni di LPU sono ricomprese nella quota di assunzioni che
- sulla base dei criteri di cui ai precedenti numeri 1), 2), 3) -
sara' assegnata alla regione Calabria.
Nel caso di domande per un numero di assunzioni superiore alla
quota assegnata a ciascuno dei tre bacini individuati ai precedenti
numeri 1), 2) e 3), i contributi verranno assegnati sulla base della
maggiore anzianita' anagrafica dei lavoratori socialmente utili o dei
lavoratori di pubblica utilita' da assumere, ferma restando
l'assegnazione di almeno una unita' a ciascun comune richiedente.
Al fine di individuare - per gli effetti di cui alle precedenti
lettere 1), 2) e 3) - la percentuale di LSU di cui all'art. 2, comma
1, del decreto legislativo n. 81/2000, impegnati nei comuni con
popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, in rapporto al numero
complessivo di LSU del bacino regionale, si fa riferimento alle
risultanze del monitoraggio degli LSU con oneri a carico del Fondo
per l'occupazione, che Italia lavoro S.p.a. ha avviato per conto del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale a decorrere dall'anno
2002.
Entro novanta giorni, decorrenti dal 31 dicembre 2007 - data di
scadenza del termine per la presentazione delle domande - il
Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale
ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione, acquisito l'esito
del controllo di competenza del Dipartimento della funzione pubblica,
provvedera' a formare la graduatoria delle assunzioni autorizzate e
ammesse al finanziamento mediante incentivo. La graduatoria sara'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.
Entro il termine di trenta giorni, decorrente dalla data di
pubblicazione della graduatoria, i comuni procederanno alle
assunzioni ammesse al finanziamento.
Entro i successivi trenta giorni, i comuni medesimi dovranno
trasmettere la documentazione relativa alle assunzioni (contratti di
lavoro a tempo pieno o parziale ed indeterminato), al Ministero del
lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale ammortizzatori
sociali ed incentivi all'occupazione. A tal fine, fara' fede la data
risultante dal timbro dell'ufficio postale.
La mancata presentazione della documentazione nei termini
sopraindicati comporta decadenza dalla presente procedura.
A seguito della presentazione della documentazione relativa alle
avvenute assunzioni e delle conseguenti cancellazioni dagli elenchi
delle attivita' socialmente utili, il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale - Direzione generale ammortizzatori sociali e
incentivi all'occupazione provvedera' all'erogazione dell'incentivo,
pari ad Euro 9.296, 22, per l'anno 2008.
Per gli anni successivi, il Ministero provvedera' all'erogazione
dell'incentivo previa presentazione di apposita domanda dei comuni
interessati, corredata da specifica dichiarazione che i lavoratori
assunti in applicazione dell'art. 1, comma 1156, lettera f), della
legge n. 296/2006 e successive integrazioni e modificazioni, e della
presente circolare, risultino ancora nelle piante organiche dei
comuni medesimi.
La domanda dovra' essere inviata entro il 30 settembre di ciascun
anno al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione
generale ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione, via
Fornovo, 8, Roma. A tal fine, fara' fede la data risultante dal
timbro dell'ufficio postale.
Roma, 17 ottobre 2007
Il direttore generale degli ammortizzatori sociali
e degli incentivi all'occupazione
Mancini
Allegato
LEGGE N. 296/2006 (FINANZIARIA 2007) - ARTICOLO 1, COMMA 1156,
LETTERA f), INTEGRATO E MODIFICATO DAGLI ARTICOLI 27 E 43 DEL
DECRETO-LEGGE 1° OTTOBRE 2007, N. 159.
(Richiesta contributo per assunzione di lavoratori socialmente utili
di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 81/2000 e per
lavoratori di pubblica utilita' di cui all'art. 3, comma 1 del
decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280).
Al Ministero del lavoro e della
previdenza sociale - Direzione
generale ammortizzatori sociali
e incentivi all'occupazione
Divisione III - Via Fornovo, 8
00192 Roma
Alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica - Ufficio
personale della pubblica
amministrazione - Corso Vittorio
Emanuele II n. 116 - 00186 Roma
Prot. n. ............. del .......................
Il sottoscritto .... (cognome e nome)
sindaco del comune di .... prov. ....
indirizzo ....
telefono .... fax ....
codice fiscale del comune .... e-mail ....
conto di Tesoreria istituito presso la Tesoreria centrale ....
..........................................
Chiede:
A) di essere ammesso al contributo di cui all'art. 1, comma 1156,
lettera f), della legge n. 296/2006, integrato e modificato dagli
articoli 27 e 43 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, e alla
circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n.
14/0011107 del 17 ottobre 2007 per n. ...... (indicare il numero di
assunzioni previste in delibera) .... assunzioni dei sottoindicati
lavoratori socialmente utili di cui all'art. 2, comma 1, del decreto
legislativo n. 81/2000:
===================================================================== | | | Tipologia | | | contrattuale | | Inquadramento | (indeterminato: | |(qual. funzionali | tempo Nome e cognome|Data di nascita| A, B1) | pieno/parziale ===================================================================== --------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------
Esclusivamente per i comuni della regione Calabria:
B) di essere ammesso al contributo di cui all'art. 1, comma 1156,
lettera f), della legge n. 296/2006, integrato e modificato dagli
articoli 27 e 43 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, e alla
circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n.
14/0011107 del 17 ottobre 2007 per n. ...... (indicare il numero di
assunzioni previste in delibera) .... assunzioni dei sottoindicati
lavoratori di pubblica utilita' di cui all'art. 3, comma 1, del
decreto legislativo n. 280/1997:
===================================================================== | | | Tipologia | | | contrattuale | | Inquadramento | (indeterminato: | |(qual. funzionali | tempo Nome e cognome|Data di nascita| A, B1) | pieno/parziale ===================================================================== --------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------
Scheda da compilarsi da parte di tutti i comuni per le istanze di cui alle precedenti lettere A) e B):
===================================================================== | Personale di | | | | ruolo in | | | Dotazione | servizio alla | Numero di LSU | | organica vigente| data di | e/o LPU della | | al 1° gennaio | presentazione |regione Calabria| Eventuali | 2007 | della domanda |da stabilizzare | soprannumeri | ===================================================================== Area. | | | | --------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------
A tal fine il sottoscritto, in qualita' di rappresentante legale
dell'ente, dichiara che:
1) il comune di .... Prov. .... ha una popolazione residente
inferiore ai 5.000 abitanti, come risulta dall'ultimo censimento
generale della popolazione e delle abitazioni, predisposto dal
Ministero dell'interno con l'ISTAT;
2) i soggetti da assumere, alla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della circolare ministeriale n. 14/0011107 del 17
ottobre 2007, rientrano nel bacino LSU di cui all'art. 2, comma 1,
del decreto legislativo n. 81/2000;
3) esclusivamente per i comuni della regione Calabria: i
soggetti da assumere, alla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della circolare ministeriale n. 14/0011107 del 17 ottobre
2007, rientrano nella categoria di LPU, individuata dall'art. 3,
comma 1, del decreto legislativo n. 280/1997;
4) le previste assunzioni sono a tempo indeterminato (pieno o
parziale);
5) le previste assunzioni sono conformi ai limiti imposti
dall'art. 1, comma 562, 1° periodo, della legge n. 296/2006, cosi'
come indicato al paragrafo 2 della circolare del Ministero del lavoro
e della previdenza sociale n. 14/0011107 del 17 ottobre 2007;
6) le previste assunzioni saranno effettuate in soprannumero
per n. ...... unita' (esclusivamente per le ipotesi di assunzioni in
soprannumero);
7) il sottoscritto si impegna a non procedere ad altre
assunzioni di personale fino al totale riassorbimento della relativa
temporanea eccedenza (esclusivamente per le ipotesi di assunzioni in
soprannumero).
8) il sottoscritto si impegna a non procedere ad assunzioni di
cui alla presente domanda nell'ipotesi di mancato riconoscimento del
contributo - da parte del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale - di cui alla circolare n. 14/0011107 del 17 ottobre 2007.
Luogo e data, ...................................
Per l'ente Il sindaco (timbro e firma)
------
Allegati:
Atto di programmazione triennale del fabbisogno di personale,
ai sensi dell'art. 39 della legge n. 449/1997;
Delibera comunale di stabilizzazione dei lavoratori socialmente
utili e/o lavoratori di pubblica utilita' della regione Calabria con
specifica se la stabilizzazione si realizza sulla base delle vacanze
della dotazione organica vigente al 1° gennaio 2007 o in soprannumero
rispetto alla dotazione organica vigente alla medesima data;
Dotazione organica vigente al 1° gennaio 2007;
Copia del documento di identita' del rappresentante legale
dell'ente.
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato