IL DIRETTORE GENERALE
del Tesoro
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003,
n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare,
l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle
finanze e' autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti
cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare
operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme
di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine,
indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri
per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo
sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra
caratteristica e modalita';
Visto il decreto ministeriale n. 1840 dell'8 gennaio 2007, emanato
in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i
limiti e le modalita' cui il Dipartimento del tesoro dovra' attenersi
nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo
articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal
direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della
direzione seconda del Dipartimento medesimo;
Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale
il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della
direzione seconda del Dipartimento del tesoro a firmare i decreti e
gli atti relativi alle operazioni suddette;
Visti, altresi', gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del
Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la
dematerializzazione dei titoli di Stato;
Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2000, con cui e' stato
adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione
accentrata dei titoli di Stato;
Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 204 del 1° settembre 2000, con cui e' stato affidato
alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei
titoli di Stato;
Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 111
del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel
regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di
titoli di Stato;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 298, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2007, ed in
particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si e' stabilito il
limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;
Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il
23 gennaio 2007 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici
gia' effettuati, a 7.433 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi
ancora da effettuare;
Visti i propri decreti in data 25 agosto, 25 settembre, 25 ottobre
e 21 dicembre 2006 con i quali e' stata disposta l'emissione delle
prime otto tranches dei certificati di credito del Tesoro con
godimento 1° luglio 2006 e scadenza 1° luglio 2013;
Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato,
disporre l'emissione di una nona tranche dei predetti certificati di
credito del Tesoro;
Decreta:
Art. 1.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonche' del decreto
ministeriale dell'8 gennaio 2007, entrambi citati nelle premesse, e'
disposta l'emissione di una nona tranche dei certificati di credito
del Tesoro con godimento 1° luglio 2006 e scadenza 1° luglio 2013,
fino all'importo massimo di nominali 2.000 milioni di euro, di cui al
decreto del 25 agosto 2006, altresi' citato nelle premesse, recante
l'emissione delle prime due tranches dei certificati stessi.
Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano
ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalita' di
emissione stabilite dal citato decreto 25 agosto 2006.
La prima cedola dei certificati emessi con il presente decreto,
essendo pervenuta a scadenza, non verra' corrisposta.
Art. 2.
Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1
del presente decreto, dovranno pervenire, con l'osservanza delle
modalita' indicate negli articoli 9 e 10 del citato decreto del
25 agosto 2006, entro le ore 11 del giorno 30 gennaio 2007.
Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno
prese in considerazione.
Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle
offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalita' di
cui agli articoli 11, 12 e 13 del medesimo decreto del 25 agosto
2006.
Di tali operazioni verra' redatto apposito verbale.
Art. 3.
Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al
precedente articolo, avra' inizio il collocamento della decima
tranche dei certificati stessi per un importo massimo del 10 per
cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente
decreto; tale tranche supplementare sara' riservata agli operatori
«specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3
del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n.
219, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.
159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della nona
tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non
inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verra'
assegnata con le modalita' indicate negli articoli 14 e 15 del citato
decreto del 25 agosto 2006, in quanto applicabili, e verra' collocata
al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla
tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.
Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento
supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore
15,30 del giorno 31 gennaio 2007.
Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno
prese in considerazione.
L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel
collocamento supplementare e' pari al rapporto fra il valore dei
titoli di cui lo specialista e' risultato aggiudicatario nelle ultime
tre aste «ordinarie» dei CCT settennali, ivi compresa quella di cui
all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente
assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare
al collocamento supplementare.
Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verra'
redatto apposito verbale.
Art. 4.
Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento
supplementare sara' effettuato dagli operatori assegnatari il
1° febbraio 2007, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di
dietimi d'interesse lordi per 31 giorni. A tal fine, la Banca
d'Italia provvedera' ad inserire le relative partite nel servizio di
compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno
di regolamento.
Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo
dell'emissione, e relativi dietimi, sara' effettuato dalla Banca
d'Italia il medesimo giorno 1° febbraio 2007.
A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della Tesoreria
provinciale dello Stato rilascera' separate quietanze di entrata al
bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100
(unita' previsionale di base 6.4.1), articolo 4, per l'importo
relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unita'
previsionale di base 6.2.6), art. 3, per quello relativo ai dietimi
d'interesse dovuti, al lordo.
In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente
decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto
ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.
Art. 5.
Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2007 faranno
carico al capitolo 2216 (unita' previsionale di base 3.1.7.3) dello
stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni
successivi.
L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario
2013, fara' carico al capitolo che verra' iscritto nello stato di
previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9537 (unita'
previsionale di base 3.3.9.1) dello stato di previsione per l'anno in
corso.
L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 8
del citato decreto del 25 agosto 2006, sara' scritturato dalle
sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e fara' carico al
capitolo 2247 (unita' previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di
previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno finanziario 2007.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 25 gennaio 2007
p. Il direttore generale: Cannata
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato