Nel decreto legislativo citato in epigrafe, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale sopra indicata, alla pag. 14, dopo l'art. 4
(Disposizioni finanziarie), e prima della formula finale, riportata
alla pag. 15, deve intendersi pubblicato il seguente articolo:
«Art. 5. Entrata in vigore
1. Le disposizioni di cui al presente decreto legislativo entrano
in vigore a decorrere dal giorno successivo a quello della loro
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.».
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato