La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
Autorizzazione alla ratifica
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la
Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo
della Repubblica di Armenia per evitare le doppie imposizioni in
materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le
evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma il 14
giugno 2002.
Art. 2.
Ordine di esecuzione
1. Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione di cui
all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore,
in conformita' a quanto disposto dall'articolo 30 della Convenzione
stessa.
Art. 3.
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 25 ottobre 2007
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei
Ministri
D'Alema, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: Mastella
LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 1585):
Presentato dal Ministro degli affari esteri (D'Alema)
il 22 maggio 2007.
Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede
referente, il 12 giugno 2007, con pareri delle commissioni
1ª, 2ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 10ª, 11ª.
Esaminato dalla 3ª commissione, in sede referente, il
26 e 27 giugno 2007.
Esaminato in aula ed approvato il 19 luglio 2007.
Camera dei deputati (atto n. 2932):
Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede
referente, il 30 luglio 2007 con pareri delle commissioni,
I, II, V, VI, VII, X, XI.
Esaminato dalla III commissione, in sede referente,
l'11 settembre 2007 e il 3 ottobre 2007.
Esaminato in aula l'8, 11 ottobre 2007 ed approvato il
16 ottobre 2007.
Allegato
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato