IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visti l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B della legge
6 febbraio 2007, n. 13, recante disposizioni per l'adempimento di
obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita'
europee - legge comunitaria 2006;
Visto il regolamento (CE) n. 725/2004, del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo al miglioramento della
sicurezza delle navi e degli impianti portuali;
Vista la direttiva 2005/65/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa al miglioramento della
sicurezza dei porti;
Visto il Codice della navigazione, approvato con regio decreto
30 marzo 1942, n. 327, e successive modificazioni;
Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive
modificazioni;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 30 agosto 2007;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso
in data 20 settembre 2007;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 23 ottobre 2007;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro
dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della
giustizia, dell'economia e delle finanze, dell'interno e delle
infrastrutture;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Obiettivo
1. Il presente decreto individua misure di sicurezza marittima
aventi come obiettivo il miglioramento della sicurezza nei porti e
tali da garantire che le misure adottate in applicazione del
regolamento (CE) n. 725/2004 ne risultino rinforzate.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
- Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
L'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B, della
legge 6 febbraio 2007, n. 13, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 17 febbraio 2007, n. 40, S.O., cosi' recitano:
�Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di
direttive comunitarie). - 1. Il Governo e' delegato ad
adottare, entro il termine di dodici mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, i decreti
legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione
alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati
A e B. Per le direttive il cui termine di recepimento sia
gia' scaduto ovvero scada nei sei mesi successivi alla data
di entrata in vigore della presente legge, il termine per
l'adozione dei decreti legislativi di cui al presente
comma e' ridotto a sei mesi.
2. (Omissis).
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui
all'allegato B, nonche', qualora sia previsto il ricorso a
sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle
direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato A sono
trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti
dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della
Repubblica affinche' su di essi sia espresso il parere dei
competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni
dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in
mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione
del parere parlamentare di cui al presente comma, ovvero i
diversi termini previsti dai commi 4 e 9, scadano nei
trenta giorni che precedono la scadenza dei termini
previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi
sono prorogati di novanta giorni.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive che comportano conseguenze
finanziarie sono corredati dalla relazione tecnica di cui
all'art. 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n.
468, e successive modificazioni. Su di essi e' richiesto
anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti
per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda
conformarsi alle condizioni formulate con riferimento
all'esigenza di garantire il rispetto dell'art. 81, quarto
comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi,
corredati dei necessari elementi integrativi di
informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni
competenti per i profili finanziari, che devono essere
espressi entro venti giorni. La procedura di cui al
presente comma si applica in ogni caso per gli schemi dei
decreti legislativi recanti attuazione delle direttive:
2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
6 luglio 2005; 2005/33/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 6 luglio 2005; 2005/35/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005; 2005/47/CE
del Consiglio, del 18 luglio 2005; 2005/56/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005;
2005/61/CE della Commissione, del 30 settembre 2005;
2005/62/CE della Commissione, del 30 settembre 2005;
2005/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
26 ottobre 2005; 2005/71/CE del Consiglio, del 12 ottobre
2005; 2005/81/CE della Commissione, del 28 novembre 2005;
2005/85/CE del Consiglio, del 1o dicembre 2005; 2005/94/CE
del Consiglio, del 20 dicembre 2005; 2006/54/CE del
parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006.�.
�Allegato B
2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
6 luglio 2005, relativa all'istituzione di un quadro per
l'elaborazione di specifiche per la progettazione
eco-compatibile dei prodotti che consumano energia e
recante modifica della direttiva 92/42/CEE del Consiglio e
delle direttive 96/57/CE e 2000/55/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio.
2005/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
6 luglio 2005, che modifica la direttiva 1999/32/CE in
relazione al tenore di zolfo dei combustibili per uso
marittimo.
2005/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
7 settembre 2005, relativa all'inquinamento provocato dalle
navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni.
2005/47/CE del Consiglio, del 18 luglio 2005,
concernente l'accordo tra la Comunita' delle ferrovie
europee (CER) e la Federazione europea dei lavoratori dei
trasporti (ETF) su taluni aspetti delle condizioni di
lavoro dei lavoratori mobili che effettuano servizi di
interoperabilita' transfrontaliera nel settore ferroviario.
2005/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
26 ottobre 2005, relativa alle fusioni transfrontaliere
delle societa' di capitali.
2005/61/CE della Commissione, del 30 settembre 2005,
che applica la direttiva 2002/98/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in tema
di rintracciabilita' e la notifica di effetti indesiderati
ed incidenti gravi.
2005/62/CE della Commissione, del 30 settembre 2005,
recante applicazione della direttiva 2002/98/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le
norme e le specifiche comunitarie relative ad un sistema di
qualita' per i servizi trasfusionali.
2005/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
26 ottobre 2005, sull'omologazione dei veicoli a motore per
quanto riguarda la loro riutilizzabilita', riciclabilita' e
recuperabilita' e che modifica la direttiva 70/156/CEE del
Consiglio.
2005/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
26 ottobre 2005, relativa al miglioramento della sicurezza
dei porti.
2005/71/CE del Consiglio, del 12 ottobre 2005, relativa
a una procedura specificamente concepita per l'ammissione
di cittadini di paesi terzi a fini di ricerca scientifica.
2005/81/CE della Commissione, del 28 novembre 2005, che
modifica la direttiva 80/723/CEE relativa alla trasparenza
delle relazioni finanziarie fra gli Stati membri e le loro
imprese pubbliche nonche' fra determinate imprese.
2005/85/CE del Consiglio, del 1� dicembre 2005, recante
norme minime per le procedure applicate negli Stati membri
ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di
rifugiato.
2005/89/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
18 gennaio 2006, concernente misure per la sicurezza
dell'approvvigionamento di elettricita' e per gli
investimenti nelle infrastrutture.
2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005,
relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza
aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE.
2006/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
15 febbraio 2006, relativa alla gestione della qualita'
delle acque di balneazione e che abroga la direttiva
76/160/CEE.
2006/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
15 marzo 2006, relativa alla gestione dei rifiuti delle
industrie estrattive e che modifica la direttiva
2004/35/CE.
2006/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
5 aprile 2006, concernente la licenza comunitaria dei
controllori del traffico aereo.
2006/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
15 marzo 2006, riguardante la conservazione di dati
generati o trattati nell'ambito della fornitura di servizi
di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di
reti pubbliche di comunicazione e che modifica la direttiva
2002/58/CE.
2006/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
5 aprile 2006, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di
salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi
derivanti dagli agenti fisici (radiazioni ottiche
artificiali) (diciannovesima direttiva particolare ai sensi
dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).
2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
5 aprile 2006, concernente l'efficienza degli usi finali
dell'energia e i servizi energetici e recante abrogazione
della direttiva 93/76/CEE del Consiglio.
2006/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
17 maggio 2006, che modifica la direttiva 1999/62/CE
relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti
adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune
infrastrutture.
2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la
direttiva 95/16/CE (rifusione).
2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
14 giugno 2006, relativa all'accesso all'attivita' degli
enti creditizi ed al suo esercizio (rifusione).
2006/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
14 giugno 2006, relativa all'adeguatezza patrimoniale delle
imprese di investimento e degli enti creditizi (rifusione).
2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle
pari opportunita' e della parita' di trattamento fra uomini
e donne in materia di occupazione e impiego (rifusione).
- Il regolamento (CE) n. 725/2004 e' pubblicato nella
G.U.C.E. 29 aprile 2004, n. L 129.
- La direttiva 2005/65/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.
25 novembre 2005, n. L 310.
- Il regio decreto del 30 marzo 1942, n. 327, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 aprile 1942, n. 93.
- La legge 24 novembre 1981, n. 689, reca: Modifiche
al sistema penale.
Nota all'art. 1:
- Per 1 regolamento (CE) n. 725/2004, vedi note alle
premesse.
Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) "porto": una specifica area terrestre e marittima,
comprendente impianti ed attrezzature intesi ad agevolare le
operazioni commerciali di trasporto marittimo, come individuata ai
sensi dell'articolo 3, comma 2, che ha al suo interno uno o piu'
impianti portuali dotati di un piano di sicurezza approvato a norma
del regolamento (CE) n. 725/2004 che forniscono servizi alle navi di
cui alla regola 2, cap. XI-2 Convenzione SOLAS o alle navi di cui
all'articolo 3, comma 2, del citato regolamento;
b) "Amministrazione": il Ministero dei trasporti - Comando
generale del Corpo delle capitanerie di porto;
c) "punto di contatto nazionale per la sicurezza dei porti": il
Ministero dei trasporti - Comando generale del Corpo delle
capitanerie di porto, incaricato di mantenere i contatti con la
Commissione europea e gli altri Stati membri, in merito
all'attuazione, al controllo e all'informazione sull'applicazione
delle misure di sicurezza di cui alle presenti norme;
d) "Autorita' di sicurezza del porto": Ufficio del Compartimento
marittimo avente giurisdizione sui porti soggetti all'applicazione
del presente decreto;
e) "Autorita' portuale": gli Enti di cui all'articolo 6 della
legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni.
2. Per le definizioni non espressamente indicate, si applicano
quelle contenute nel regolamento (CE) n. 725/2004.
Note all'art. 2:
- Per il Regolamento (CE) n. 725/2004, vedi note alle
premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 6 della legge
28 gennaio 1994, n. 84, recante: �Riordino della
legislazione in materia portuale�.
�Art. 6 (Autorita' portuale). - 1. Nei porti di Ancona,
Bari, Brindisi, Cagliari, Catania, Civitavecchia, Genova,
La Spezia, Livorno, Manfredonia, Marina di Carrara,
Messina, Napoli, Palermo, Ravenna, Savona, Taranto, Trieste
e Venezia e' istituita l'autorita' portuale con i seguenti
compiti, in conformita' agli obiettivi di cui all'art. 1:
a) indirizzo, programmazione, coordinamento,
promozione e controllo delle operazioni portuali di cui
all'art. 16, comma 1, e delle altre attivita' commerciali
ed industriali esercitate nei porti, con poteri di
regolamentazione e di ordinanza, anche in riferimento alla
sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi a tali
attivita' ed alle condizioni di igiene del lavoro in
attuazione dell'art. 24;
b) manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti
comuni nell'ambito portuale, ivi compresa quella per il
mantenimento dei fondali, previa convenzione con il
Ministero dei lavori pubblici che preveda l'utilizzazione
dei fondi all'uopo disponibili sullo stato di previsione
della medesima amministrazione;
c) affidamento e controllo delle attivita' dirette
alla fornitura a titolo oneroso agli utenti portuali di
servizi di interesse generale, non coincidenti ne'
strettamente connessi alle operazioni portuali di cui
all'art. 16, comma 1, individuati con decreto del Ministro
dei trasporti e della navigazione, da emanarsi entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
2. L'autorita' portuale ha personalita' giuridica di
diritto pubblico ed e' dotata di autonomia amministrativa
salvo quanto disposto dall'art. 12, nonche' di autonomia di
bilancio e finanziaria nei limiti previsti dalla presente
legge (19). Ad essa non si applicano le disposizioni di cui
alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive
modificazioni, nonche' le disposizioni di cui al decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni ed integrazioni, fatta eccezione per quanto
specificamente previsto dal comma 2 dell'art. 23 della
presente legge.
3. La gestione patrimoniale e finanziaria
dell'autorita' portuale e' disciplinata da un regolamento
di contabilita' approvato dal Ministro dei trasporti e
della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro.
Il conto consuntivo delle autorita' portuali e' allegato
allo stato di previsione del Ministero dei trasporti e
della navigazione per l'esercizio successivo a quello nel
quale il medesimo e' approvato.
4. Il rendiconto della gestione finanziaria
dell'autorita' portuale e' soggetto al controllo della
Corte dei conti.
5. L'esercizio delle attivita' di cui al comma 1,
lettere b) e c), e' affidato in concessione dall'autorita'
portuale mediante gara pubblica.
6. Le autorita' portuali non possono esercitare, ne'
direttamente ne' tramite la partecipazione di societa',
operazioni portuali ed attivita' ad esse strettamente
connesse. Le autorita' portuali possono costituire ovvero
partecipare a societa' esercenti attivita' accessorie o
strumentali rispetto ai compiti istituzionali affidati alle
autorita' medesime, anche ai fini della promozione e dello
sviluppo dell'intermodalita', della logistica e delle reti
trasportistiche.
7. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, con
proprio decreto, individua entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge i limiti della
circoscrizione territoriale di ciascuna autorita' portuale.
8. Nei limiti delle disponibilita' finanziarie di cui
all'art. 13, decorsi tre anni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, con decreto del Presidente
della Repubblica, su proposta del Ministro dei trasporti e
della navigazione, ai sensi della legge 23 agosto 1988, n.
400, possono essere istituite ulteriori autorita' in porti
di categoria II, classi I e II, non compresi tra quelli di
cui al comma 1, che nell'ultimo triennio abbiano registrato
un volume di traffico di merci non inferiore a tre milioni
di tonnellate annue al netto del 90 per cento delle rinfuse
liquide o a 200.000 Twenty Feet Equivalent Unit (TEU). A
decorrere dal 1� gennaio 1995 puo' essere disposta
l'istituzione, previa verifica dei requisiti, di autorita'
portuali nei porti di Olbia, Piombino e Salerno.
9. Il Ministro dei trasporti e della navigazione puo'
formulare la proposta di cui al comma 8 anche su richiesta
di regioni, comuni o camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura.
10. Le autorita' portuali di cui al comma 8 sono
soppresse, con la procedura di cui al medesimo comma,
quando, in relazione al mutato andamento dei traffici,
vengano meno i requisiti previsti nel suddetto comma. Con
la medesima procedura, decorsi dieci anni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono soppresse le
autorita' portuali di cui al comma 1 quando risulti che le
stesse non corrispondono ai requisiti di cui al comma 8.
11. In sede di prima applicazione della presente legge,
le autorita' sprovviste di sede propria possono essere
ubicate presso le sedi delle locali autorita' marittime.
12. E' fatta salva la disciplina vigente per i punti
franchi compresi nella zona del porto franco di Trieste. Il
Ministro dei trasporti e della navigazione, sentita
l'autorita' portuale di Trieste, con proprio decreto
stabilisce l'organizzazione amministrativa per la gestione
di detti punti franchi.
Art. 3.
Campo di applicazione
1. Le presenti disposizioni si applicano a tutti i porti definiti
all'articolo 2, comma 1, lettera a).
2. Ai fini dell'applicazione delle misure di sicurezza di cui al
presente decreto, i confini di ciascun porto vengono individuati dal
Capo del Compartimento marittimo, di concerto con l'Autorita'
portuale per i porti ricompresi nella circoscrizione territoriale
della medesima Autorita' portuale, sulla base della valutazione di
sicurezza del porto.
3. Ove i confini di un impianto portuale comprendono tutto il
porto, le pertinenti disposizioni del regolamento (CE) n. 725/2004
prevalgono su quelle del presente decreto.
4. Le disposizioni di cui al presente decreto non si applicano alle
installazioni militari portuali.
Art. 4.
Amministrazione
1. Ferme restando le esclusive competenze del Ministro dell'interno
in materia di sicurezza pubblica, l'Amministrazione ha unicamente il
compito di coordinare il processo di adozione delle misure tecniche
volte a migliorare la sicurezza dei porti, nonche' di sorvegliarne
l'attuazione, al fine di assicurarne un'adeguata ed armonica
applicazione.
2. Nell'esercizio delle sue attribuzioni, l'Amministrazione tiene
conto degli indirizzi del Comitato interministeriale per la sicurezza
dei trasporti marittimi e dei porti (CISM) di cui al decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 29 novembre
2002.
Art. 5.
Conferenza di servizi per la sicurezza portuale
1. Presso ciascun Compartimento marittimo si riunisce la conferenza
di servizi per la sicurezza portuale con l'incarico di espletare i
compiti di cui agli articoli 6 ed 8, nonche' di fornire consulenza
pratica in ordine all'implementazione delle misure di sicurezza per i
porti di giurisdizione.
2. La conferenza di servizi per la sicurezza portuale e' presieduta
dal Capo del Compartimento marittimo e ne fanno parte: il Presidente
dell'Autorita' portuale e l'Autorita' marittima del porto di
riferimento, un funzionario del competente Ufficio territoriale del
Governo designato dal Prefetto, il dirigente dell'Ufficio di Polizia
di frontiera e, ove non istituito, il dirigente dell'Ufficio di
Polizia che ha attribuzioni di Polizia di frontiera, il dirigente
dell'Ufficio delle dogane, il Comandante provinciale dell'Arma dei
carabinieri, il Comandante provinciale della Guardia di finanza, il
Comandante provinciale dei Vigili del fuoco, l'agente di sicurezza
del porto o loro delegati.
3. La conferenza di servizi puo' invitare, in relazione alle
materie da trattare, rappresentanti di altre amministrazioni dello
Stato, di enti territoriali, di associazioni interessate ed esperti
di settore.
4. La conferenza di servizi si riunisce almeno due volte l'anno.
Ove sussistano motivi di urgenza e di necessita', i membri della
conferenza di servizi possono richiedere al presidente della
conferenza medesima la convocazione straordinaria della stessa. Delle
sedute della conferenza di servizi sono redatti appositi verbali.
5. Le funzioni di segreteria della conferenza di servizi sono
svolte dal personale dell'Ufficio marittimo competente incaricato dal
presidente. Il segretario partecipa alle riunioni della conferenza,
senza diritto di voto.
Art. 6.
Valutazione di sicurezza del porto
1. L'Autorita' portuale, per i porti di competenza, o l'Autorita'
marittima negli altri porti, provvede ad elaborare una valutazione di
sicurezza per ciascun porto di giurisdizione soggetto
all'applicazione delle norme del presente decreto tenendo conto delle
specificita' delle diverse zone, delle aree adiacenti, se aventi un
impatto sulla sicurezza del porto, nonche' delle valutazioni
effettuate per impianti portuali individuati ai sensi del Regolamento
(CE) n. 725/2004 e la sottopone, per l'adozione, alla conferenza di
servizi per la sicurezza portuale.
2. Ogni valutazione di sicurezza del porto e' elaborata tenuto
conto delle prescrizioni di cui all'allegato I.
3. L'Autorita' portuale, ovvero l'Autorita' marittima, per
l'elaborazione della valutazione di sicurezza puo' avvalersi, nel
rispetto dei vincoli normativi e finanziari previsti dalla normativa
vigente, di esperti in materia di:
a) conoscenza delle minacce alla sicurezza nelle loro varie
forme;
b) riconoscimento e individuazione di armi, sostanze e
apparecchiature pericolose;
c) riconoscimento dei modelli comportamentali delle persone che
potrebbero rappresentare un rischio per la sicurezza;
d) tecniche utilizzate per aggirare le misure di sicurezza;
e) metodi utilizzati per provocare incidenti per la sicurezza;
f) conseguenze di un'esplosione sulle strutture e i servizi del
porto;
g) pratiche commerciali del porto;
h) pianificazione di emergenza, preparazione e reazione alle
situazioni di emergenza;
i) misure di sicurezza fisica, ad esempio recinzioni;
l) sistemi di radio e telecomunicazioni, compresi reti e sistemi
informatici;
m) trasporti e ingegneria civile;
n) operazioni portuali;
o) impatto economico delle misure di sicurezza sui porti.
4. La valutazione di sicurezza del porto e' adottata, a maggioranza
relativa, dalla conferenza di servizi di cui all'articolo 5 ed e'
approvata dal Capo del Compartimento marittimo previo nulla osta del
Prefetto.
Art. 7.
Autorita' di sicurezza del porto
1. Fatte salve le competenze attribuite dall'ordinamento vigente
alle Autorita' di pubblica sicurezza ed alle altre Forze di polizia,
l'Autorita' di sicurezza del porto e' l'Autorita' responsabile delle
questioni di sicurezza per tutti i porti di giurisdizione. Tale
Autorita' ha il compito di predisporre, applicare e far attuare il
piano di sicurezza di cui all'articolo 8.
2. Per i porti ricompresi nelle circoscrizioni territoriali
dell'Autorita' portuale, l'Autorita' di sicurezza opera di concerto
con la predetta Autorita'.
Art. 8.
Piano di sicurezza del porto
1. In funzione delle conclusioni della valutazione di sicurezza del
porto, l'Autorita' di sicurezza elabora il piano di sicurezza del
porto. Il piano di sicurezza prende in debita considerazione le
specificita' delle diverse zone di un porto ed integra i piani di
sicurezza degli impianti portuali elaborati a norma del regolamento
(CE) n. 725/2004.
2. I piani di sicurezza dei porti individuano, per ciascun livello
di sicurezza di cui all'articolo 10:
a) le procedure da seguire;
b) le misure da attuare;
c) le azioni da intraprendere.
3. Ogni piano di sicurezza del porto tiene conto delle prescrizioni
dettagliate di cui all'allegato II. Se del caso e in misura
appropriata, il piano di sicurezza del porto comprende misure di
sicurezza da applicare ai passeggeri e ai veicoli destinati ad essere
imbarcati su navi che trasportano passeggeri e veicoli.
Per gli scali interessati da traffico internazionale la valutazione
di sicurezza ed il successivo piano tengono conto del contenuto di
eventuali specifici protocolli o intese di cooperazione stipulati con
gli altri Stati interessati.
4. Le procedure, le misure e le azioni di cui al comma 2, nonche'
le misure di cui al comma 3, devono essere tali da assicurare il
massimo livello possibile di fluidita' delle operazioni e delle
attivita' che si svolgono nel porto.
5. Il piano di sicurezza del porto e' adottato, a maggioranza
relativa, dalla conferenza di servizi per la sicurezza portuale ed
approvato con atto del Prefetto.
6. L'Autorita' di sicurezza del porto assicura che si svolgano
addestramenti adeguati, tenendo conto dei requisiti fondamentali
delle esercitazioni di addestramento in materia di sicurezza di cui
all'allegato III.
7. Anche a seguito dei risultati delle esercitazioni di
addestramento ovvero quando si ravvisino sostanziali variazioni alla
valutazione di sicurezza, l'Autorita' di sicurezza del porto,
coadiuvata dalla conferenza di servizi di cui all'articolo 5,
provvede a che siano elaborate le coerenti varianti al piano di
sicurezza del porto che, prima di essere attuate, devono essere
approvate con le stesse modalita' di cui al comma 5.
8. Nei soli casi di motivata necessita' ed urgenza l'Autorita' di
sicurezza del porto o l'Autorita' di pubblica sicurezza, su concorde
avviso del Prefetto, possono disporre l'attuazione di straordinarie e
temporanee misure ancorche' le stesse non siano previste nel piano di
sicurezza del porto
Art. 9.
Punto di contatto nazionale per la sicurezza dei porti
1. Il punto di contatto nazionale per la sicurezza dei porti
comunica alla Commissione europea l'elenco dei porti soggetti alle
presenti norme e le eventuali modifiche dello stesso.
Art. 10.
Livelli di sicurezza
1. L'Amministrazione adotta i livelli di sicurezza in uso per ogni
porto o parte del porto, in armonia ed in conformita' alle procedure
stabilite per la determinazione dei livelli di cui al regolamento
(CE) n. 725/2004.
2. L'Autorita' di sicurezza del porto provvede ad inoltrare
l'informazione relativa al pertinente livello di sicurezza in vigore
in ciascun porto di giurisdizione o parte di esso ai vari soggetti
interessati, secondo il criterio della necessita' di conoscere, ai
sensi delle vigenti disposizioni in materia di informazioni
sensibili.
3. Per ogni livello di sicurezza, il piano di sicurezza del porto
puo' prevedere l'applicazione di diverse misure di sicurezza in
diverse zone del porto, secondo le conclusioni delle relative
valutazioni di sicurezza.
Art. 11.
Agente di sicurezza del porto
1. Per ciascun singolo porto ovvero per piu' porti di giurisdizione
soggetti all'applicazione del presente decreto, l'Autorita' di
sicurezza del porto individua, su proposta dell'Autorita' portuale
per i porti ricompresi nella circoscrizione della precitata
Autorita', ove istituita, un agente di sicurezza del porto
nell'ambito del rispettivo personale dipendente.
2. L'agente di sicurezza del porto svolge esclusivamente la
funzione di punto di contatto per le questioni attinenti alla
sicurezza portuale.
3. Gli agenti di sicurezza degli impianti portuali di cui al
regolamento (CE) n. 725/2004 e l'agente di sicurezza del porto
agiscono in stretta collaborazione tra loro.
Art. 12.
Riesame, attuazione e controllo dei piani
1. L'Autorita' di sicurezza del porto provvede almeno una volta
ogni cinque anni a riesaminare le valutazioni di sicurezza ed i piani
di sicurezza dei porti, nell'ambito dei criteri dettati dagli
articoli 6 e 8, eventualmente aggiornandoli con la procedura prevista
nei medesimi articoli.
2. L'Amministrazione provvede a svolgere un controllo adeguato, con
cadenza periodica, dei piani di sicurezza dei porti e della loro
applicazione.
Art. 13.
Riservatezza e diffusione delle informazioni
1. Le valutazioni di sicurezza e i piani di sicurezza del porto
sono da considerarsi informazioni sensibili sotto il profilo della
sicurezza e pertanto ne e' vietata la divulgazione a chi non ha
necessita' di conoscere. Nel caso in cui, in relazione al particolare
stato dei luoghi, traffici e circostanze, si ritenga necessario
attribuire alla valutazione di sicurezza ed al Piano di sicurezza del
porto una classifica di segretezza, dovranno trovare applicazione le
disposizioni contenute nella vigente pubblicazione PCM - ANS "Norme
concernenti la protezione e la tutela delle informazioni
classificate".
Art. 14.
Sanzioni amministrative
1. All'articolo 1174 del codice della navigazione, dopo il secondo
comma, e' aggiunto, in fine, il seguente:
"Chiunque non osserva una disposizione di legge o di regolamento,
ovvero un provvedimento legalmente dato dall'Autorita' competente in
materia di sicurezza marittima, quale definita dall'articolo 2, n.
5), del regolamento (CE) n. 725/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 31 marzo 2004, e' punito se il fatto non costituisce
reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
euro 1.032,00 a euro 6.197,00.".
Note all'art. 14:
- Il testo dell'art. 1174 del codice della navigazione,
cosi' come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
�Art. 1174 (Inosservanza di norme di polizia). -
Chiunque non osserva una disposizione di legge o di
regolamento, ovvero un provvedimento legalmente dato
dall'autorita' competente in materia di polizia dei porti o
degli aeroporti, e' punito, se il fatto non costituisce
reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 1.032 a euro 6.197.
Se l'inosservanza riguarda un provvedimento
dell'autorita' in materia di circolazione nell'ambito del
demanio marittimo o aeronautico, si applica la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 51 a euro
309.
Chiunque non osserva una disposizione di legge o di
regolamento, ovvero un provvedimento legalmente dato
dall'Autorita' competente in materia di sicurezza
marittima, quale definita dall'art. 2, n. 5), del
regolamento (CE) n. 725/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 31 marzo 2004, e' punito se il fatto non
costituisce reato, con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 1032,00 a euro 6.197,00.
Art. 15.
Invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri ne' minori entrate a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvederanno ad attuare le
disposizioni del presente decreto con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 6 novembre 2007
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Bonino, Ministro per le politiche
europee
Bianchi, Ministro dei trasporti
D'Alema, Ministro degli affari esteri
Mastella, Ministro della giustizia
Padoa Schioppa, Ministro dell'economia
e delle finanze
Amato, Ministro dell'interno
Di Pietro, Ministro delle
infrastrutture
Visto, il Guardasigilli: Mastella
Allegato I
(previsto dall'articolo 6, comma 2
VALUTAZIONE DI SICUREZZA DEL PORTO
La valutazione di sicurezza del porto forma la base su cui poggiano
il piano di sicurezza del porto e la sua applicazione. La valutazione
di sicurezza del porto considera almeno i seguenti elementi:
individuazione e valutazione dei beni e delle infrastrutture che
e' importante proteggere;
individuazione di possibili minacce a beni e infrastrutture e
della loro probabilita' di verificarsi al fine di determinare le
misure di sicurezza classificandole per ordine di priorita';
identificazione, selezione e classificazione per ordine di
priorita' delle contromisure e degli adattamenti procedurali e loro
grado di efficacia per ridurre la vulnerabilita';
identificazione dei punti deboli, fattore umano compreso, delle
infrastrutture, delle politiche e delle procedure.
A tale fine la valutazione copre almeno i seguenti aspetti:
individuazione di tutte le zone pertinenti per la sicurezza del
porto, definendo cosi' anche i confini del porto. Sono compresi gli
impianti portuali che rientrano nel campo di applicazione del
regolamento (CE) n. 725/2004, la cui valutazione del rischio servira'
da base;
individuazione dei problemi di sicurezza connessi con
l'interfaccia fra gli impianti portuali e le altre misure di
sicurezza del porto;
individuazione dei membri del personale del porto da sottoporre
ad un controllo dei precedenti e/o ad una verifica di sicurezza a
causa della loro interazione con aree ad alto rischio;
suddivisione del porto, se opportuno, in base alla probabilita'
di attentati alla sicurezza. Le zone vanno valutate non solo sulla
base del loro profilo quali potenziali bersagli, ma anche per la
potenziale funzione di passaggio in caso di attacco diretto contro
zone limitrofe;
individuazione delle variazioni del rischio, per esempio
stagionali;
individuazione delle caratteristiche specifiche di ciascuna zona,
quali ubicazione, punti di accesso, approvvigionamento elettrico,
sistema di comunicazioni, proprieta', utenza ed altri elementi
ritenuti pertinenti dal punto di vista della sicurezza;
individuazione degli scenari di potenziale minaccia per il porto.
Ferme restando le disposizioni di cui al Regolamento CE 725/2004, il
porto nel suo insieme o una parte specifica della sua infrastruttura,
un carico, bagagli, persone e mezzi di trasporto situati all'interno
del porto possono essere l'oggetto immediato di una precisa minaccia;
individuazione delle conseguenze specifiche di uno scenario di
pericolo. Le conseguenze possono interessare una o piu' zone. Occorre
individuare le conseguenze dirette e indirette, prestando particolare
attenzione al rischio di perdite umane;
individuazione del possibile grappolo di effetti di un incidente
di sicurezza;
individuazione delle vulnerabilita' di ciascuna zona;
individuazione di tutti gli aspetti organizzativi connessi con la
sicurezza complessiva del porto, fra cui la divisione esistente fra
tutte le Autorita' di sicurezza e le norme e procedure in vigore;
individuazione delle vulnerabilita' della sicurezza globale del
porto, connesse con gli aspetti organizzativi, legislativi e
procedurali;
individuazione di misure, procedure e azioni volte a ridurre le
vulnerabilita' critiche. Occorre prestare un'attenzione particolare
ad esigenze e mezzi di controllo o di restrizione dell'accesso a
tutto il porto o a specifiche parti di esso, fra cui
l'identificazione di passeggeri, dipendenti del porto e altri
lavoratori, visitatori ed equipaggi delle navi, nonche' i requisiti
di monitoraggio delle zone e delle attivita' e il controllo delle
merci e dei bagagli. Misure, procedure e azioni devono essere
proporzionate alla percezione del rischio, che puo' variare da una
zona all'altra del porto;
individuazione del modo in cui misure, procedure e azioni debbano
essere rafforzate in caso di aumento del livello di sicurezza;
individuazione dei requisiti specifici per trattare determinati
aspetti di sicurezza, quali merci, bagagli, serbatoi, provviste o
persone "sospetti", pacchi sconosciuti, pericoli noti, (per esempio
bombe). Tali requisiti devono anche servire per determinare se sia
preferibile risolvere il problema direttamente sul posto oppure
trattarlo dopo il trasferimento in una zona sicura;
individuazione di misure, procedure e azioni volte a limitare e
mitigare le conseguenze;
individuazione delle divisioni dei compiti che consentano
l'applicazione adeguata e corretta delle misure, procedure e azioni
individuate;
focalizzazione dell'attenzione, ove appropriato, sul rapporto con
altri piani di sicurezza (per esempio piani di sicurezza degli
impianti portuali) e su altre misure di sicurezza esistenti. Occorre
anche considerare il rapporto con altri piani di risposta (per
esempio piano di risposta in caso di marea nera, piano di emergenza
del porto, piano di intervento medico, piano in caso di disastro
nucleare, ecc.);
individuazione dei requisiti di comunicazione per l'attuazione
delle misure e delle procedure;
focalizzazione dell'attenzione su misure volte ad evitare la
diffusione di informazioni sensibili dal punto di vista della
sicurezza;
individuazione della necessita' di conoscere tutti i soggetti
direttamente coinvolti, nonche' il pubblico, ove necessario.
Allegato II
(previsto dall'articolo 8, comma 3
PIANO DI SICUREZZA DEL PORTO
Il piano di sicurezza del porto contiene le disposizioni di
sicurezza per il porto. Esso si basa sui risultati della valutazione
di sicurezza del porto, riporta chiaramente le misure dettagliate e
contiene un meccanismo di controllo che consente, ove necessario,
l'adozione di misure correttive appropriate.
Il piano di sicurezza del porto:
definisce tutte le zone pertinenti per la sicurezza del porto. In
funzione della valutazione di sicurezza del porto, misure, procedure
ed azioni possono variare da una zona all'altra e alcune zone possono
necessitare di misure preventive piu' rigorose. Occorre prestare
un'attenzione particolare alle interfacce tra zone diverse,
individuate dalla valutazione di sicurezza del porto,
garantisce il coordinamento tra misure di sicurezza relative a
zone aventi caratteristiche di sicurezza diverse,
prevede, ove necessario, misure diversificate per diverse parti
del porto, diversi livelli di sicurezza e specifiche informazioni di
intelligence,
individua una struttura organizzativa a supporto del
miglioramento della sicurezza del porto.
Sulla base di questi aspetti generali, il piano di sicurezza del
porto assegna compiti e specifica piani di lavoro nei seguenti
settori:
requisiti di accesso. Per alcune zone, tali requisiti entrano in
vigore solo se i livelli di sicurezza superano un determinato limite.
Tutti i requisiti e tutti i limiti devono essere riportati
dettagliatamente nel piano di sicurezza del porto,
requisiti di controllo dei documenti di identita', dei bagagli e
delle merci. I requisiti possono essere di applicazione solo in
determinate zone ed essere di piena applicazione solo in talune di
esse. Le persone in entrata o presenti in una determinata zona
possono essere soggette al controllo. Il piano di sicurezza del porto
rispecchia in modo appropriato i risultati delle valutazioni di
sicurezza del porto, strumento di individuazione dei requisiti di
sicurezza per ciascuna zona e ciascun livello di sicurezza. Se si
ricorre a specifiche tessere di identificazione per fini di sicurezza
del porto, occorre istituire procedure chiare per il rilascio, l'uso,
il controllo e la restituzione di tali documenti. Tali procedure
devono tener conto delle specificita' di determinati gruppi di utenti
del porto, consentendo misure specifiche per limitare l'impatto
negativo dei requisiti di controllo di accesso. Le diverse categorie
devono comprendere almeno marinai, funzionari pubblici, coloro che vi
lavorano o vi si recano abitualmente, residenti del porto e
lavoratori o visitatori occasionali,
collegamento con le Autorita' preposte al controllo delle merci,
dei bagagli e dei passeggeri. Ove necessario, il piano deve disporre
il collegamento dei sistemi di informazione e autorizzazione di tali
Autorita', compresi eventuali sistemi di autorizzazione che precede
l'arrivo,
procedure e misure per il trattamento di merci, bagagli,
serbatoi, provviste o persone sospette, compresa l'individuazione di
una zona di sicurezza, nonche' per altri casi di sicurezza e
violazioni della sicurezza del porto,
requisiti di monitoraggio per zone specifiche o attivita' che vi
si svolgono. Le esigenze di soluzioni tecniche e le stesse soluzioni
tecniche si baseranno sulla valutazione di sicurezza del porto,
segnaletica. Le zone in cui vigono requisiti di accesso e/o
controllo vanno segnalate adeguatamente. Le esigenze di controllo e
di accesso tengono debito conto di tutte le pertinenti
regolamentazioni e prassi esistenti. La sorveglianza delle attivita'
deve essere indicata adeguatamente se la legislazione nazionale lo
richiede,
autorizzazioni di comunicazione e sicurezza. Tutte le pertinenti
informazioni di sicurezza devono essere comunicate in modo
appropriato in conformita' delle norme di autorizzazione di sicurezza
contenute nel piano. In considerazione della delicatezza di talune
informazioni, le comunicazioni sono autorizzate secondo necessita'
(principio della "necessita' di sapere"), ma sono contemplate, ove
necessario, procedure per le comunicazioni dirette al pubblico. Le
norme di autorizzazione di sicurezza fanno parte del piano e sono
volte a tutelare le informazioni sensibili dalla possibilita' di
comunicazione non autorizzata,
notifica degli incidenti di sicurezza. Onde garantire una
risposta rapida, il piano di sicurezza del porto deve precisare
chiari requisiti di notifica di tutti gli incidenti di sicurezza
all'agente di sicurezza del porto e/o all'Autorita' di sicurezza del
porto,
integrazione con altri piani o attivita' di prevenzione. Il piano
deve trattare specificamente l'integrazione con altre attivita' di
prevenzione e di controllo esistenti nel porto,
integrazione con altri piani di risposta e/o inclusione di
specifiche misure, procedure e azioni di risposta. Il piano deve
descrivere dettagliatamente l'interazione ed il coordinamento con
altri piani di risposta e d'emergenza, con particolare riferimento al
coordinamento con le pianificazioni per le emergenze antiterrorismo
del Ministero dell'interno. Ove necessario, occorre risolvere i
conflitti e le lacune,
requisiti di formazione e per gli addestramenti,
organizzazione operativa della sicurezza del porto e procedure di
lavoro. Il piano di sicurezza del porto descrive dettagliatamente
l'organizzazione di sicurezza del porto, la suddivisione dei compiti
e procedure di lavoro. Esso descrive inoltre il coordinamento con gli
agenti di sicurezza degli impianti portuali e delle navi, ove
appropriato, e riporta i compiti della conferenza di servizi per la
sicurezza del porto, ove esista,
procedure per adattare e aggiornare il piano di sicurezza del
porto.
Allegato III
(previsto dall'articolo 8, comma 6
REQUISITI ESSENZIALI DELLE ESERCITAZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
Almeno una volta ogni anno civile e in ogni caso ad intervalli non
superiori a diciotto mesi, devono essere effettuate esercitazioni di
addestramento che devono coinvolgere l'agente di sicurezza del porto,
l'agente di sicurezza degli impianti portuali ed, ove possibile,
l'agente di sicurezza delle societa' e l'ufficiale di sicurezza delle
rilevanti navi se disponibili. Le richieste di partecipazione ad
esercitazioni di addestramento comuni degli agenti di sicurezza delle
societa' e/o degli ufficiali di sicurezza delle rilevanti navi devono
essere formulate tenendo conto delle implicazioni di sicurezza e di
lavoro per la nave. Le esercitazioni di addestramento devono servire
a mettere alla prova le comunicazioni, il coordinamento, la
disponibilita' delle risorse e le risposte operative dei
partecipanti. Tali esercitazioni di addestramento possono consistere
in:
1) esercitazioni su grande scala o in situazione reale;
2) simulazioni teoriche o seminari, oppure;
3) possono essere associate ad altri tipi di esercitazioni, ad
esempio interventi di emergenza sanitaria o altre esercitazioni delle
Autorita' dello Stato.
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato