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Gazzetta Ufficiale N. 261 del 9 Novembre 2007

AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 9 Ottobre 2007
Misure urgenti in materia di assegnazione delle risorse di numerazione a seguito dell'ingresso nel mercato dei fornitori avanzati di servizi. (Deliberazione n. 113/07/CIR).

L'AUTORITA' PER LE GARANZIE
NELLE COMUNICAZIONI
Nella riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti
del 3 ottobre 2007, in particolare nella prosecuzione del 9 ottobre
2007;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";
Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "Norme per la
concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilita", ed in
particolare gli articoli 1 e 2;
Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante
"Codice delle comunicazioni elettroniche", pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 15 settembre 2003, n. 214;
Vista la propria delibera n. 9/03/CIR del 3 luglio 2003, recante
"Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e
disciplina attuativa", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del
1° agosto 2003;
Vista la propria delibera n. 19/01/CIR del 7 agosto 2001, recante
"Modalita' operative per la portabilita' del numero tra operatori di
reti per i servizi di comunicazioni mobili e personali (Mobile Number
Portability)", e successive modificazioni, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 197 del 27 agosto 2001;
Vista la propria delibera n. 22/01/CIR del 10 ottobre 2001, recante
"Risorse di numerazione per lo svolgimento del servizio della
portabilita' del numero tra operatori di reti per i servizi di
comunicazioni mobili e personali (Mobile Number Portability)",
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 247, del 13 ottobre 2001;
Vista la propria delibera n. 544/00/CONS del 31 luglio 2000,
recante "Condizioni regolamentari relative all'ingresso di nuovi
operatori nel mercato dei sistemi radiomobili", pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 183, del 7 agosto 2000;
Vista la propria delibera n. 46/06/CONS del 25 gennaio 2006,
recante "Mercato dell'accesso e della raccolta delle chiamate nelle
reti telefoniche pubbliche mobili (mercato n. 15 della
raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE):
identificazione ed analisi del mercato, valutazione di sussistenza di
imprese con significativo potere di mercato ed individuazione degli
obblighi regolamentari", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 46
del 24 febbraio 2006;
Considerato che la Commissione europea, con lettera SG-Greffe
(2005) D/206078, pur osservando che il mercato dei servizi mobili e
personali mostrava evidenze di una maggiore competitivita' in termini
dei prezzi e quote di mercato, rilevava, tuttavia, che gli operatori
dei servizi mobili e personali (MNO) non avevano garantito l'accesso
agli operatori virtuali (MVNO ed ESP) per fornire servizi in
concorrenza sul mercato al dettaglio ed invitava, pertanto,
l'Autorita' a monitorare attentamente il mercato al fine di
verificare che esso tendesse verso una struttura competitiva;
Considerato che, a seguito delle sollecitazioni inoltrate
dall'Autorita' nell'ambito della attivita' di monitoraggio suggerita
dalla Commissione europea, gli operatori Vodafone Omnitel e Telecom
Italia hanno comunicato di aver stipulato accordi per la fornitura
dei servizi di accesso alla rete mobile con Coop, BT Italia, Poste
Mobile e Carrefour Italia Mobile, in qualita' di ESP;
Considerato che i predetti ESP avrebbero richiesto, secondo quanto
riferiscono gli MNO, di poter disporre per i propri clienti di una
specifica numerazione, riconoscibile ed utilizzabile dal punto di
vista pubblicitario e commerciale;
Considerato che, in conseguenza di quanto precede, alcuni MNO hanno
avanzato richiesta di ulteriori indicativi del tipo 3XY da impiegare
o come indicativo delle numerazioni da concedere in uso ai clienti
del servizio o come codice di accesso per le chiamate ed i
trasferimenti al servizio di segreteria telefonica associato a
ciascuna utenza mobile, motivando la richiesta stessa con la
necessita' di utilizzare tali indicativi per i clienti degli ESP con
i quali erano stati stipulati contratti di accesso alla rete mobile;
Sentiti tutti gli operatori di rete mobile (MNO) nel corso delle
audizioni del 27 luglio e del 14 settembre 2007;
Considerato che nel corso delle audizioni gli MNO hanno concordato
sulla necessita' di disporre di risorse di numerazione straordinarie
nella misura di un indicativo 3XY per il servizio di comunicazione
mobile e personale e di un codice di accesso per le chiamate ed i
trasferimenti al servizio di segreteria telefonica, indipendentemente
dal numero di ESP contrattualizzati con ciascun operatore, mentre
hanno dichiarato di non ravvisare la necessita' di ulteriori
assegnazioni per quanto riguarda i codici per l'instradamento della
segnalazione;
Considerato che tutti gli MNO hanno concordato sull'opportunita' di
utilizzare codici di accesso per le chiamate ed i trasferimenti al
servizio di segreteria telefonica a tre cifre secondo quanto previsto
dalla normativa vigente, nonche' dalla specifica tecnica 763-2 del
Ministero delle comunicazioni;
Considerato che la modalita' di utilizzo dei codici di accesso per
le chiamate ed i trasferimenti al servizio di segreteria telefonica a
tre cifre (3XY) prevede l'uso da parte degli utenti di numerazione
del tipo:
(+39) 3XY 3AB U...U, ovvero aggiungendo il codice 3XY avanti al
numero dell'utente,
(+39) 3XY AB U...U, ovvero aggiungendo il codice 3XY avanti al
numero dell'utente e elidendo il primo 3 del numero dell'utente;
Considerato che un MNO ha ipotizzato di utilizzare, in maniera
temporanea, l'eventuale ulteriore codice a tre cifre per l'accesso
diretto ed il trasferimento delle chiamate al servizio di segreteria
telefonica in una modalita' a quattro cifre, tramite l'aggiunta di
una quarta cifra a discrezione del MNO assegnatario, ed, in
particolare, ha dichiarato che diversamente la configurazione della
propria rete non gli avrebbe consentito di garantire il servizio di
segreteria telefonica ai clienti dei propri ESP, mettendo, in
sostanza, questi ultimi in condizione di poter offrire solamente un
servizio non completo e scarsamente competitivo;
Considerato che la modalita' di utilizzo dei codici di accesso per
le chiamate ed i trasferimenti al servizio di segreteria telefonica a
quattro cifre (3XYZ) prevede l'uso da parte degli utenti di
numerazione del tipo:
(+39) 3XYZ 3AB U...U, ovvero aggiungendo il codice 3XYZ avanti al
numero dell'utente;
(+39) 3XYZ AB U...U, ovvero aggiungendo il codice 3XYZ avanti al
numero dell'utente e elidendo il primo 3 del numero dell'utente;
Considerato, altresi', che tutti gli MNO hanno convenuto sulla
necessita' che l'eventuale utilizzo da parte di un operatore di
codici a quattro cifre non debba comportare impatti
all'interconnessione ne' obblighi per gli altri operatori, nonche' il
mancato rispetto del numero massimo di 15 cifre nel formato
internazionale previsto dallo standard ITU E.164;
Considerato che il Ministero delle comunicazioni, destinatario per
competenza delle richieste di numerazione di cui al quarto
Considerato, con nota del 22 giugno 2007, nel sollecitare
all'Autorita' un parere in merito alle predette richieste,
manifestava la propria favorevole valutazione, almeno per
l'assegnazione agli operatori di rete mobile di un ulteriore
indicativo per il servizio di comunicazione mobile e personale,
rinviando ad ulteriori approfondimenti le richieste relative ai
codici di accesso per le chiamate ed i trasferimenti al servizio di
segreteria telefonica;
Considerato che la normativa vigente prevede l'assegnazione ad ogni
operatore mobile:
di ulteriori indicativi per fornire i servizi mobili e personali
previa verifica dell'utilizzo superiore al 50% della numerazione
della stessa tipologia precedentemente assegnata (art. 4, comma 6
della delibera n. 9/03/CIR);
di codici per l'instradamento della segnalazione senza
specificare limitazioni a riguardo;
di codici di accesso per le chiamate ed i trasferimenti al
servizio di segreteria telefonica, specificando che sono del tipo
3XY, con X assegnato in conformita' con quanto stabilito dall'art. 6,
comma 4, della delibera n. 6/00/CIR, in modo da mantenere il criterio
di riconoscibilita' dell'operatore in seconda cifra "X" e con la
cifra Y, di preferenza, pari al valore 3, ove disponibile, allo scopo
di definire esattamente quale debba essere il codice da assegnare al
singolo operatore di rete mobile, individuando di conseguenza un
unico codice per ciascun operatore;
Considerato che la delibera n. 544/00/CONS (confermata con la
delibera n. 46/06/CONS concernente all'analisi del Mercato 15)
prevede che gli operatori avanzati di servizi non sono assegnatari di
numerazione propria;
Considerato che, nell'attesa di verificare l'entita' dello sviluppo
del mercato mobile a seguito dell'ingresso degli operatori virtuali,
la limitata consistenza delle risorse di numerazione del tipo 3XY ne
suggerisce un'assegnazione prudenziale ed efficiente nell'ambito
dell'attuale normativa;
Considerato, peraltro, che il quadro normativo vigente, emanato
almeno in parte in uno scenario concorrenziale che non prevedeva la
presenza degli operatori virtuali, se applicato rigidamente nella
circostanza risulterebbe, di fatto, in un ostacolo all'ingresso nel
mercato degli operatori virtuali (nelle vesti di MVNO od ESP) e
potrebbe alterare i meccanismi concorrenziali;
Considerato che la portabilita' del numero puo' essere richiesta
dal cliente anche agli operatori ESP e che le richieste di
portabilita' raccolte dagli operatori ESP devono essere trattate in
modo non discriminatorio rispetto a quelle raccolte dagli altri
operatori;
Ritenuto che le norme in materia di assegnazione di numerazione per
servizi mobili e personali possano trovare definitivo adeguamento
nell'ambito della revisione in corso del Piano nazionale di
numerazione;
Ritenuto, tuttavia, che una misura urgente a carattere
straordinario risulti necessaria al fine di consentire di dare
risposta favorevole alle richieste di numerazione pendenti presso il
Ministero delle comunicazioni e possa quindi evitare di ritardare
l'offerta sul mercato dei servizi da parte degli ESP;
Ritenuto opportuno, in via straordinaria, in virtu' delle
motivazioni addotte, riservare le ulteriori risorse di numerazione ai
clienti degli ESP ed individuare allo scopo un blocco di indicativi
(37X) da riservare a tali assegnazioni, e ritenuto, altresi', che in
caso di richiesta da parte degli operatori MNO o MVNO, possa essere
assegnato un singolo indicativo per ciascuno di tali operatori, anche
in deroga alla verifica dell'efficienza dell'utilizzazione di cui
all'art. 4, comma 6, della delibera 9/03/CIR;
Ritenuta sufficiente l'assegnazione di un singolo codice per
l'instradamento della segnalazione a ciascun MNO o MVNO, anche in
considerazione del fatto che l'Autorita' si riserva la possibilita'
di prevedere, in carenza di numerazione, l'utilizzo di tecniche
alternative per l'instradamento della segnalazione senza l'uso di
numerazione E.164;
Ritenuto di confermare che gli operatori mobili debbano garantire
l'accesso per le chiamate ed i trasferimenti al servizio di
segreteria telefonica centralizzata anche nel caso di estensione a 11
cifre del numero significativo nazionale di rete mobile;
Ritenuto opportuno, anche al fine di ridurre il carico di
segnalazione di rete intelligente, assegnare un ulteriore codice di
accesso diretto per le chiamate ed i trasferimenti al servizio di
segreteria telefonica, da dedicare all'uso da parte dei clienti degli
ESP ancorche' da un punto di vista tecnico sia sufficiente un singolo
codice per svolgere la relativa funzione;
Ritenuto che una deroga alla normativa vigente sulla lunghezza dei
codici di accesso diretto per le chiamate ed i trasferimenti al
servizio di segreteria telefonica trovi giustificazione nei vincoli
derivanti da alcune soluzioni realizzative che allo stato, comunque,
costituiscono l'unico modo immediato di fornire alcuni servizi ai
clienti degli ESP, e, di conseguenza, nell'urgenza di evitare
ostacoli allo sviluppo della concorrenza nei servizi mobili;
Ritenuto, infine, che tale deroga possa essere solo temporanea in
considerazione delle specifiche tecniche di interconnessione e dei
limiti sulla lunghezza della numerazione stabiliti dagli standard
internazionali;
Udita la relazione dei commissari Roberto Napoli ed Enzo Savarese,
relatori ai sensi dell'art. 29 del regolamento concernente
l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita';
Delibera:
Art. 1.
Definizioni
1. Ai fini del presente provvedimento si intende per:
a) "CASST": codice di accesso diretto per le chiamate ed i
trasferimenti al servizio di segreteria telefonica.

Art. 2.
Numerazione per servizi di comunicazioni
mobili e personali
1. All'art. 9, della delibera n. 9/03/CIR sono aggiunti i seguenti
commi:
3-bis. Gli indicativi 37X (con X=0..9), sono esclusivamente
utilizzabili come indicativi per servizi di comunicazione mobili e
personali ai fini della fornitura del servizio agli utenti degli
operatori ESP, per l'uso, da parte dei clienti di tali ultimi
operatori, a blocchi di quattro cifre del tipo 37XY.
3-ter. Il Ministero delle comunicazioni attribuisce i diritti d'uso
delle risorse di numerazione di cui al comma 3-bis in base a quanto
previsto dall'art. 4, comma 6 anche, in via straordinaria, in deroga
alle verifiche di cui al medesimo comma, assegnando al massimo un
indicativo per ciascun operatore di rete mobile.
3-quater. Nell'attribuzione di numerazione per servizi di
comunicazioni mobili e personali agli operatori di rete mobile, ai
fini delle verifiche di cui all'art. 4, comma 6, non sono presi in
considerazione gli indicativi del tipo 37X, di cui al precedente
comma 3-ter.

Art. 3.
Codici di accesso diretto per le chiamate ed i trasferimenti
al servizio di segreteria telefonica
1. Il comma 1 dell'art. 2 della delibera n. 22/01/CIR e' sostituito
con "Per consentire l'accesso diretto alla segreteria telefonica da
parte degli utenti nonche' per fornire il servizio di trasferimento
della chiamata al servizio di segreteria telefonica sono attribuiti a
ciascun operatore MNO o MVNO al massimo due CASST nella decade 3, che
assumono valori del tipo 3XY. Per il primo CASST richiesto, viene
mantenuto il criterio di riconoscibilita' dell'operatore in seconda
cifra X e la cifra Y, di preferenza, e' pari al valore 3, ove
disponibile. Il secondo CASST e' riservato per l'utilizzo esclusivo
per i clienti degli ESP".

Art. 4.
Disposizioni finali e norme transitorie
1. I CASST di cui all'art. 3, comma 1, in via transitoria e per un
periodo massimo di 12 mesi dalla pubblicazione della presente
delibera, possono essere utilizzati anche a quattro cifre, garantendo
che non si determinino impatti all'interconnessione ed, in
particolare, che gli altri operatori direttamente o indirettamente
interconnessi possano limitarsi ad analizzare le sole prime tre
cifre, per l'instradamento.
2. Nel caso di utilizzo di CASST a quattro cifre, conformemente a
quanto disposto dal comma 1, gli operatori ESP interessati, all'atto
della sottoscrizione del servizio, informano adeguatamente la
clientela riguardo alla futura modifica della modalita' di utilizzo
del servizio di accesso diretto alla segreteria telefonica e del
servizio di trasferimento di chiamata, qualora forniti, che dovranno
adottare a seguito del ritorno all'uso di un CASST a tre cifre.
3. Il presente provvedimento e' trasmesso al Ministero delle
comunicazioni ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale e nel sito web
dell'Autorita'
Roma, 9 ottobre 2007
Il presidente: Calabro'
I commissari relatori: Savarese - Napoli

 


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato

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