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Gazzetta Ufficiale N. 30 del 6 Febbraio 2007

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA

DELIBERAZIONE 29 dicembre 2006
Determinazione, ai sensi dell'articolo 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, dei soggetti tenuti alla contribuzione, per l'esercizio 2007. (Deliberazione n. 15711).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216 e le successive modificazioni
ed integrazioni;
Visto l'art. 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e le
successive modificazioni ed integrazioni, in cui e' previsto, tra
l'altro, che la CONSOB, ai fini del proprio finanziamento, determina
in ciascun anno l'ammontare delle contribuzioni ad essa dovute dai
soggetti sottoposti alla sua vigilanza;
Viste le proprie delibere n. 15.267 e n. 15.268 del 28 dicembre
2005 recanti la determinazione, ai sensi del citato art. 40,
rispettivamente dei soggetti tenuti a contribuzione per l'esercizio
2006 e della misura della contribuzione per il medesimo esercizio;
Attesa la necessita' di determinare, per l'esercizio 2007, i
soggetti tenuti alla contribuzione;
Delibera:

Art. 1.
Soggetti tenuti alla contribuzione

1. Sono tenuti a versare alla CONSOB, per l'esercizio 2007, un
contributo denominato «contributo di vigilanza»:
a) le societa' di intermediazione mobiliare iscritte, alla data
del 2 gennaio 2007, nell'albo, di cui all'art. 20, comma 1, del
decreto legislativo n. 58/1998, ivi comprese quelle iscritte nella
sezione speciale dello stesso albo prevista dall'art. 60, comma 4,
del decreto legislativo n. 415/1996;
b) le banche italiane autorizzate, alla data del 2 gennaio 2007,
ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo n. 58/1998 e
quelle di cui all'art. 200, comma 4, dello stesso decreto;
c) le societa' di gestione del risparmio che alla data del
2 gennaio 2007 abbiano esperito con esito positivo le procedure
previste dalle disposizioni adottate dalla Banca d'Italia in
attuazione dell'art. 34, comma 3, del decreto legislativo n. 58/1998
per la prestazione del servizio di gestione individuale di portafogli
di investimento di cui all'art. 1, comma 5, lettera d), dello stesso
decreto;
d) gli intermediari finanziari iscritti, alla data del 2 gennaio
2007, nell'elenco speciale di cui all'art. 107, comma 1, del decreto
legislativo n. 385/1993 autorizzati, ai sensi dell'art. 19, comma 4,
del decreto legislativo n. 58/1998, a prestare i servizi di
investimento di cui all'art. 1, comma 5, lettere a) e c), dello
stesso decreto legislativo n. 58/1998;
e) gli agenti di cambio iscritti nel ruolo unico nazionale di cui
all'art. 201, comma 6, del decreto legislativo n. 58/1998 alla data
del 2 gennaio 2007 e quelli iscritti alla stessa data nel ruolo
speciale di cui al comma 5 del medesimo art. 201;
f) le societa' di gestione del risparmio iscritte nell'albo di
cui all'art. 35, comma 1, del decreto legislativo n. 58/1998, le
societa' di investimento a capitale variabile iscritte nell'albo di
cui all'art. 44, comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 58/1998
e gli organismi di investimento collettivo soggetti all'applicazione
dell'art. 42, commi 1 e 5, del medesimo decreto legislativo n.
58/1998, che offrono al pubblico le loro quote o azioni a seguito del
deposito di un prospetto informativo;
g) le imprese di assicurazione autorizzate, alla data del
2 gennaio 2007, all'esercizio dei rami vita III e/o V di cui all'art.
2, comma 1, del decreto legislativo n. 209/2005;
h) i promotori finanziari iscritti, alla data del 2 gennaio 2007,
nell'albo di cui all'art. 31, comma 4, del decreto legislativo n.
58/1998;
i) la Borsa Italiana S.p.a.;
l) la Tlx S.p.a.;
m) la Mts S.p.a.;
n) la Monte Titoli S.p.a.;
o) la Cassa di compensazione e garanzia S.p.a.;
p) gli organizzatori di scambi organizzati, iscritti nell'elenco
pubblicato ai sensi del punto 8 della comunicazione adottata con
delibera n. 14.035 del 17 aprile 2003 in corso di validita' alla data
del 2 gennaio 2007;
q) i soggetti - diversi dallo Stato italiano, dagli enti locali,
dagli Stati esteri e dagli organismi internazionali a carattere
pubblico - emittenti strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni
nei mercati regolamentati nazionali alla data del 2 gennaio 2007;
r) gli emittenti azioni o obbligazioni diffuse tra il pubblico in
misura rilevante, soggetti alla vigilanza della CONSOB iscritti
nell'elenco pubblicato ai sensi dell'art. 108, comma 2, del
regolamento CONSOB n. 11.971/99 in corso di validita' alla data del
2 gennaio 2007;
s) gli offerenti, diversi da quelli di cui alle precedenti
lettere f) e g), che alla data del 2 gennaio 2007, avendo concluso
una sollecitazione all'investimento ovvero un'offerta pubblica di
acquisto o scambio nel periodo compreso tra il 2 gennaio 2006 ed il
1° gennaio 2007, sono sottoposti all'applicazione delle disposizioni
di cui all'art. 97, comma 1, lettera b), ovvero all'art. 103,
comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 58/1998;
t) le societa' di revisione iscritte, alla data del 2 gennaio
2007, nell'albo di cui all'art. 161, comma 1, del decreto legislativo
n. 58/1998.

Art. 2.
Disposizioni finali

1. Il presente provvedimento verra' pubblicato, oltre che nel
Bollettino della CONSOB, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Roma, 29 dicembre 2006

Il presidente: Cardia


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato

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