LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA
Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216 e le successive modificazioni
ed integrazioni;
Visto l'art. 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e le
successive modificazioni ed integrazioni, in cui e' previsto, tra
l'altro, che la CONSOB, ai fini del proprio finanziamento, determina
in ciascun anno l'ammontare delle contribuzioni ad essa dovute dai
soggetti sottoposti alla sua vigilanza e che nella determinazione
delle predette contribuzioni adotta criteri di parametrazione che
tengono conto dei costi derivanti dal complesso delle attivita'
svolte relativamente a ciascuna categoria di soggetti;
Viste le proprie delibere n. 15.267 e n. 15.268 del 28 dicembre
2005 recanti la determinazione, ai sensi del citato art. 40,
rispettivamente dei soggetti tenuti a contribuzione per l'esercizio
2006 e della misura della contribuzione per il medesimo esercizio;
Vista la propria delibera n. 15.711 del 29 dicembre 2006 con la
quale sono stati individuati, per l'esercizio 2007, i soggetti tenuti
alla contribuzione;
Attesa la necessita' di stabilire, per l'esercizio 2007, la misura
della contribuzione dovuta dai soggetti individuati nella suddetta
delibera n. 15.711 del 29 dicembre 2006;
Delibera:
Art. 1.
Misura della contribuzione
1. Il contributo dovuto, per l'esercizio 2007, dai soggetti
indicati nell'art. 1 della delibera n. 15.711 del 29 dicembre 2006 e'
determinato nelle seguenti misure:
2. Il contributo dovuto dai soggetti di cui all'art. 1, lettera q),
della delibera n. 15.711 del 29 dicembre 2006, e' computato con
riferimento agli strumenti finanziari quotati o ammessi alle
negoziazioni alla data del 2 gennaio 2007.
L'importo del contributo per le azioni di societa' italiane e' pari
ad una quota fissa di Euro 6.840 fino a Euro 10.000.000 di capitale
sociale, piu' Euro 64,4 ogni Euro 500.000 oltre Euro 10.000.000 e
fino a Euro 100.000.000 di capitale sociale, piu' Euro 51,6 ogni
Euro 500.000 oltre Euro 100.000.000 di capitale sociale. Per le
frazioni di Euro 500.000 la relativa tariffa viene applicata
proporzionalmente. Sono esentate le azioni di risparmio.
L'importo del contributo per le obbligazioni di societa' italiane
e' pari ad una quota fissa di Euro 6.840 per ogni emissione quotata.
Sono esentate le obbligazioni gia' quotate di diritto alla data del
2 gennaio 1998.
L'importo del contributo per i warrant emessi da societa' italiane
e' pari ad una quota fissa di Euro 6.840 per ogni warrant quotato.
L'importo del contributo per i covered warrant e per i certificates
emessi da societa' italiane e' pari ad una quota fissa di Euro 955
per ogni covered warrant e per ogni certificate quotato.
L'importo del contributo per le quote e le azioni di fondi comuni
di investimento, di exchange traded funds e di sicav emesse da
societa' italiane e' pari ad una quota fissa di Euro 1.870 per
ciascun fondo o per ciascun comparto quotato.
Ciascun emittente italiano non e' tenuto a versare importi
complessivamente superiori a Euro 272.790.
L'importo del contributo per le azioni, le obbligazioni ed i
warrant emessi da societa' estere e' pari ad una quota fissa di
Euro 6.840. L'importo del contributo per i covered warrant e per i
certificates emessi da societa' estere e' pari a quello fissato per
le societa' italiane. L'importo del contributo per le quote e le
azioni di fondi comuni di investimento, di exchange traded funds e di
sicav emesse da societa' estere e' pari a quello fissato per le
societa' italiane. Ciascun emittente estero non e' tenuto a versare
importi complessivamente superiori a Euro 272.790.
3. Il contributo dovuto dai soggetti di cui all'art. 1, lettera s),
della delibera n. 15.711 del 29 dicembre 2006 e' determinato nelle
seguenti misure:
3/1 per le offerte pubbliche di acquisto residuali di cui all'art.
108 del decreto legislativo n. 58/1998, e' pari ad una quota fissa di
Euro 6.565 per ciascuna offerta conclusa;
3/2 per le sollecitazioni all'investimento aventi ad oggetto
prodotti finanziari che conferiscono, dietro pagamento di un premio,
il diritto di percepire la differenza monetaria tra un valore
prestabilito ed il valore di mercato dell'attivita' sottostante, e'
pari a Euro 650 per ogni sollecitazione conclusa (collocamento di una
singola tranche per tale intendendosi una singola serie di titoli,
distintamente individuati, contraddistinta da un differente valore
teorico prestabilito);
3/3 per le sollecitazioni all'investimento aventi ad oggetto buoni
di acquisto o di sottoscrizione di prodotti finanziari e' pari, per
ciascuna sollecitazione, ad una quota fissa di Euro 6.565 maggiorata,
nel caso di sollecitazione avente controvalore superiore a
Euro 509.705, dell'1,288% del controvalore eccedente tale importo. La
misura massima del contributo e' pari a Euro 2.500.000 per ciascuna
sollecitazione all'investimento;
3/4 per le sollecitazioni all'investimento aventi ad oggetto
strumenti finanziari (diversi dai titoli di capitale) emessi in modo
continuo o ripetuto da banche, di cui all'art. 33, comma 4, del
regolamento Consob n. 11.971/99, e' pari ad una quota fissa di
Euro 1.010 per ciascuna sollecitazione conclusa;
3/5 per le altre sollecitazioni all'investimento, per le altre
offerte pubbliche di acquisto e per le offerte pubbliche di scambio
e' pari, per ciascuna sollecitazione ovvero per ciascuna offerta
pubblica conclusa, ad una quota fissa di Euro 6.565 maggiorata, nel
caso di offerta avente controvalore superiore a Euro 13.000.000,
dello 0,0505% del controvalore eccedente tale importo. La misura
massima del contributo e' pari a Euro 2.500.000 per ciascuna
sollecitazione all'investimento ovvero per ciascuna offerta di
acquisto o scambio.
4. Ai fini del computo del contributo riferito alle offerte di cui
al comma 3, punti 3/3 e 3/5, per controvalore dell'offerta si intende
il controvalore dell'offerta al pubblico in Italia. Tale controvalore
e' determinato con riferimento al prezzo definitivo d'offerta del
prodotto finanziario indicato nel prospetto o documento informativo
ed al quantitativo effettivamente collocato o acquistato. Per le
offerte pubbliche di scambio il controvalore dell'operazione e'
costituito dal valore dei titoli effettivamente acquisiti. Per le
sollecitazioni all'investimento aventi ad oggetto cambiali
finanziarie o altri prodotti finanziari emessi sulla base di
programmi di emissione annuali, il contributo e' computato sul
controvalore effettivamente collocato e comunque nei limiti del
controvalore complessivo previsto dal programma di emissione e
indicato nel prospetto o documento informativo.
5. Il contributo dovuto dai soggetti di cui all'art. 1, lettera t),
della delibera n. 15.711 del 29 dicembre 2006 e' determinato nella
misura del 6,2% dell'ammontare dei ricavi da corrispettivi per
attivita' di revisione sul bilancio di esercizio e sul bilancio
consolidato dei soggetti cui si applicano le disposizioni contenute
nella parte IV, titolo III, capo II, sezione VI, del decreto
legislativo n. 58/1998. Il contributo si applica ai ricavi da
corrispettivi contabilizzati nel bilancio della societa' di revisione
chiuso nel 2006.
6. Il contributo dovuto dai soggetti di cui all'art. 1 della
delibera n. 15.711 del 29 dicembre 2006 e' versato alla Consob con le
modalita' e nei termini stabiliti con distinto provvedimento.
Art. 2.
Disposizioni finali
1. Il presente provvedimento sara' pubblicato, oltre che nel
bollettino della Consob, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Roma, 29 dicembre 2006
Il presidente: Cardia
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato