LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA
Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modificazioni
ed integrazioni;
Visto l'art. 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e le
successive modificazioni e integrazioni, in cui e' previsto, tra
l'altro, che la Consob, ai fini del proprio finanziamento, determina
in ciascun anno l'ammontare delle contribuzioni ad essa dovute dai
soggetti sottoposti alla sua vigilanza;
Viste le proprie delibere n. 15.711 e n. 15.712 del 29 dicembre
2006 recanti la determinazione, ai sensi del citato art. 40,
rispettivamente, dei soggetti tenuti alla contribuzione per
l'esercizio 2007 e della misura della contribuzione dovuta per il
medesimo esercizio;
Atteso che la citata delibera n. 15.712 del 29 dicembre 2006
demanda a distinto provvedimento la definizione delle modalita' e dei
termini di versamento della contribuzione predetta;
Ritenuto, conseguentemente, di provvedere alla definizione delle
modalita' e dei termini di versamento della contribuzione dovuta, per
l'esercizio 2007, ai sensi della citata delibera n. 15.712 del
29 dicembre 2006;
Delibera:
Art. 1.
Modalita' e termini di versamento della contribuzione
1. Il versamento del contributo dovuto dai soggetti indicati
nell'art. 1, lettere a), b), c), d), e), f) [esclusi gli organismi di
investimento collettivo soggetti all'applicazione dell'art. 42,
commi 1 e 5, del decreto legislativo n. 58/98], g), h), p), q)
[esclusi i soggetti esteri emittenti strumenti finanziari ammessi
alle negoziazioni nei mercati regolamentati nazionali], r) e s)
[esclusi gli offerenti esteri], della delibera n. 15.711 del
29 dicembre 2006 deve essere effettuato entro il 15 aprile 2007. Ai
fini del versamento deve essere utilizzato esclusivamente l'apposito
modulo precompilato (MAV) che verra' spedito, entro il 15 marzo 2007,
all'indirizzo dei soggetti tenuti alla contribuzione.
2. Se non in possesso dell'apposito modulo precompilato (MAV) ed
esclusivamente nei 10 giorni che precedono la scadenza del versamento
del contributo, i soggetti indicati nel comma 1 possono effettuare il
versamento presso qualunque sportello della Banca di Roma sul
territorio nazionale, comunicando per iscritto allo sportello
prescelto i seguenti dati identificativi del soggetto tenuto alla
contribuzione: a) il nome e cognome (persone fisiche) o la
denominazione sociale (persone giuridiche); b) il codice fiscale.
3. Nei 20 giorni che precedono la scadenza del versamento del
contributo i soggetti indicati nel comma 1 possono altresi' acquisire
il MAV tramite rete Internet. A tal fine le necessarie istruzioni per
ottenerne la stampa in locale saranno rese note, entro il 15 marzo
2007, attraverso il notiziario settimanale - Consob Informa e sul
sito istituzionale della Consob (www.consob.it). Copia delle
istruzioni verra' trasmessa alle Associazioni di categoria
interessate.
4. I soggetti indicati nell'art. 1, lettera h), della delibera n.
15.711 del 29 dicembre 2006 possono, nei 20 giorni che precedono la
scadenza del versamento del contributo, effettuare il pagamento anche
con carta di credito tramite rete internet. A tal fine le necessarie
istruzioni saranno rese note, entro il 15 marzo 2007, attraverso il
notiziario settimanale - Consob Informa e sul sito istituzionale
della Consob (www.consob.it).
5. Il versamento del contributo dovuto dai soggetti indicati
nell'art. 1, lettere i), l), m), n) ed o), della delibera n. 15.711
del 29 dicembre 2006 deve essere effettuato entro il 28 febbraio
2007.
6. Il versamento di cui al comma 5 deve essere effettuato mediante
bonifico bancario sul conto corrente n. 1117033 intestato a
«Consob/Gestione contribuzioni, via G. B. Martini, 3 - 00198 Roma»,
presso Banca di Roma/Agenzia n. 107, Largo Benedetto Marcello, 198,
00198 Roma - Cod. 03002 - Cab. 03251 (le coordinate bancarie complete
sono le seguenti: IT 67 N 03002 03251 000001117033).
7. All'atto del pagamento devono essere indicati la denominazione
del soggetto tenuto al versamento, il codice fiscale, il codice della
causale del versamento e la descrizione della causale del versamento.
Detti elementi devono essere riportati sul modulo di bonifico
bancario come segue: a) la denominazione ed il codice fiscale, nella
sezione del modulo di bonifico che prevede l'indicazione delle
informazioni anagrafiche relative al soggetto tenuto al
versamento; b) il codice e la descrizione della causale del
versamento, nella sezione del modulo di bonifico che prevede
l'indicazione di informazioni per il destinatario.
8. Il codice e la descrizione delle causali di versamento, da
utilizzare ai fini di quanto stabilito nel comma precedente, sono
riportati nella tabella allegata alla presente delibera della quale
costituisce parte integrante.
9. Il versamento del contributo dovuto dai soggetti indicati
nell'art. 1, lettera t), della delibera n. 15.711 del 29 dicembre
2006 deve essere effettuato, con le modalita' stabilite nei
precedenti commi da 6 a 8, entro:
a) il 28 febbraio 2007, qualora il bilancio chiuso nel 2006 sia
stato approvato non piu' tardi del trentesimo giorno antecedente la
data di pubblicazione della presente delibera nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica;
b) il trentesimo giorno dalla data di approvazione del bilancio
chiuso nel 2006, negli altri casi.
10. Nel termine di versamento di cui alle lettere a) e b) del
comma 9, copia della documentazione attestante il versamento stesso,
ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante il
pagamento contenente gli elementi indicati al comma 7 e gli estremi
del versamento effettuato (conto corrente utilizzato, importo, data
ordine e data valuta), corredata di apposita tabella esplicativa del
computo del contributo, e' trasmessa alla Consob. La tabella deve
essere predisposta in conformita' allo schema definito con
comunicazione Consob n. 99009588 del 12 febbraio 1999.
11. Il versamento del contributo dovuto dai soggetti indicati
nell'art. 1, lettere f) [limitatamente agli organismi di investimento
collettivo soggetti all'applicazione dell'art. 42, commi 1 e 5, del
decreto legislativo n. 58/98], q) [limitatamente ai soggetti esteri
emittenti strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni nei mercati
regolamentati nazionali] ed s) [limitatamente agli offerenti esteri],
della delibera n. 15.711 del 29 dicembre 2006 deve essere effettuato,
entro il 15 aprile 2007, mediante bonifico bancario da disporre a
seguito di apposito avviso di pagamento che sara' spedito, entro il
15 marzo 2007, all'indirizzo dei soggetti tenuti alla contribuzione.
12. L'avviso di pagamento di cui al precedente comma conterra', tra
l'altro, il «codice utente» con il quale il soggetto e' identificato
dalla Consob, il codice della causale del versamento e la descrizione
della causale del versamento. Detti elementi, unitamente alla
denominazione del soggetto, devono essere riportati sul modulo di
bonifico bancario come segue: a) la denominazione, nella sezione del
modulo di bonifico che prevede l'indicazione delle informazioni
anagrafiche relative al soggetto tenuto al versamento; b) il «codice
utente» ed il codice e la descrizione della causale del versamento,
nella sezione del modulo di bonifico che prevede l'indicazione delle
informazioni per il destinatario. Il bonifico bancario deve essere
effettuato sul conto corrente n. 1123637 intestato a «Consob/Gestione
contributi di vigilanza, via G. B. Martini 3 - 00198 Roma», presso
Banca di Roma/Agenzia n. 107, Largo Benedetto Marcello, 198, 00198,
Roma (Italia) - Cod. 03002 - Cab. 03251 Codice Swift BROMITR1107 (le
coordinate bancarie complete sono le seguenti: IT 49 O 03002 03251
000001123637).
Art. 2.
Riscossione coattiva e interessi di mora
1. Le modalita' di pagamento indicate nella presente delibera sono
tassative. Il mancato pagamento del contributo entro il termine
stabilito comportera' l'avvio della procedura di riscossione coattiva
ai sensi dell'art. 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e
l'applicazione degli interessi di mora nella misura legale.
Art. 3.
Disposizioni finali
1. Il presente provvedimento sara' pubblicato, oltre che nel
bollettino della Consob, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Roma, 29 dicembre 2006
Il presidente: Cardia
Allegato
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato