IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183 che, agli articoli 2 e 3,
individua le competenze di questo Comitato in tema di armonizzazione
della politica economica nazionale con le politiche comunitarie e,
tra queste, l'elaborazione degli indirizzi generali da adottare per
l'azione italiana in sede comunitaria per il coordinamento delle
iniziative delle amministrazioni ad essa interessate nonche'
l'adozione di direttive generali per il proficuo utilizzo dei flussi
finanziari, sia comunitari che nazionali;
Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430 che, nel dare
attuazione al disposto dell'art. 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94,
ridefinisce le competenze di questo Comitato al quale, nell'ambito
degli indirizzi fissati dal Governo, viene demandato il compito di
definire le linee generali di politica economica per la
valorizzazione dei processi di sviluppo delle diverse aree del Paese,
ed in particolare delle aree sottoutilizzate;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998,
n. 38 che, all'art. 4, affida al Dipartimento per le politiche di
sviluppo e di coesione la funzione di provvedere alle iniziative in
materia di utilizzazione dei fondi strutturali comunitari, secondo le
direttive generali di questo Comitato, e partecipare, per quanto di
competenza, ai processi di definizione delle relative politiche
comunitarie; di promuovere e verificare, nel rispetto delle
competenze delle singole amministrazioni pubbliche interessate,
l'attuazione dei programmi che utilizzano fondi strutturali
comunitari;
Visti gli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
(finanziaria 2003) con i quali vengono istituiti, presso il Ministero
dell'economia e delle finanze e il Ministero delle attivita'
produttive, Fondi per le aree sottoutilizzate nei quali si concentra
e si da' unita' programmatica e finanziaria all'insieme degli
interventi speciali e aggiuntivi a finanziamento nazionale di cui
sopra, vengono altresi' identificati gli strumenti di intervento
finanziabili con i fondi in questione e viene previsto che le
amministrazioni riferiscano a questo Comitato in ordine all'andamento
degli strumenti, definendo le procedure con cui questo Comitato,
presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, trasferisce
risorse dall'uno all'altro fondo, con i conseguenti effetti di
bilancio;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 convertito con
modificazioni nella legge 17 luglio 2006, n. 233 che ha trasferito al
Ministero dello sviluppo economico le funzioni di cui all'art. 24,
comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate;
Visto l'art. 1, commi 863-866, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
(finanziaria 2007) con cui il Fondo per le aree sottoutilizzate ex
art. 61 della legge n. 289/2002 e' stato incrementato, con risorse
immediatamente impegnabili a decorrere dal primo anno, di 64.379
milioni di euro (100 milioni per ciascuno degli anni 2007 e 2008,
5.000 milioni per l'anno 2009 e 59.179 milioni entro il 2015) da
destinare alla realizzazione degli interventi di politica regionale
nazionale relativi al periodo di programmazione 2007-2013 e visto in
particolare il comma 864 concernente la definizione del Quadro
strategico nazionale (QSN) per la politica di coesione 2007-2013
quale sede della programmazione unitaria delle risorse aggiuntive,
nazionali e comunitarie, e quale quadro di riferimento, per le
priorita' individuate, della programmazione delle risorse ordinarie
in conto capitale, fatte salve le competenze regionali in materia;
Visti il regolamento (CE) del Consiglio dell'Unione europea n.
1083/2006 dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul
Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul
Fondo di coesione; il regolamento (CE) n. 1080/2006 del 5 luglio 2006
del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo al Fondo europeo di
sviluppo regionale; il regolamento (CE) n. 1081/2006 del 5 luglio
2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo al Fondo
sociale europeo ed il regolamento (CE) n. 1828/2006 dell'8 dicembre
2006 della Commissione delle comunita' europee, recante la disciplina
delle modalita' di applicazione dei regolamenti (CE) n. 1083/2006 e
1080/2006;
Viste le "Linee guida per l'elaborazione del Quadro strategico
nazionale (QSN) per la politica di coesione 2007-2013" e la relativa
intesa sancita in sede di Conferenza Unificata in data 3 febbraio
2005, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n.
131, nelle quali e' stato concordato il percorso di definizione del
Quadro strategico nazionale quale riferimento strategico del processo
di programmazione della politica regionale unitaria, comunitaria
(finanziata con risorse comunitarie e di cofinanziamento nazionale) e
nazionale realizzata in base all'art. 119, comma 5, della
Costituzione, attraverso il Fondo per le aree sottoutilizzate;
Vista la propria delibera 15 luglio 2005, n. 77 (Gazzetta Ufficiale
n. 19/2006) di "Attuazione delle Linee Guida per l'impostazione del
Quadro Strategico Nazionale";
Vista la propria delibera 22 dicembre 2006, n. 174 (Gazzetta
Ufficiale n. 95/2007) con cui e' stato approvato il Quadro strategico
nazionale per la politica regionale di sviluppo 2007-2013 ed, in
particolare, il punto 5 ove si e' disposto l'accantonamento di una
quota pari al 30% delle risorse FAS attribuite nel periodo 2007-2013
al Mezzogiorno per costituire una riserva generale per il Mezzogiorno
destinata, tra l'altro, a finanziare incentivi da attribuire in base
al raggiungimento degli obiettivi di servizio;
Vista la decisione CE n. 3329 del 13 luglio 2007 con cui la
Commissione ha approvato il Quadro strategico nazionale per la
politica regionale di sviluppo 2007-2013;
Visto, in particolare, il paragrafo III. 4, del Quadro strategico
nazionale relativo agli obiettivi di servizio;
Visto il Documento di programmazione economica e finanziaria
2008-2011 approvato dal Consiglio dei Ministri il 28 giugno 2007 ed
in particolare il paragrafo VIII. 1 in cui, facendo riferimento agli
"obiettivi di servizio", si evidenzia che, ad essi, sono associati
meccanismi premiali a conferma dell'impegno assunto e volto al
raggiungimento di un miglior servizio reso ai cittadini;
Considerato che la strategia di sviluppo per il 2007-2013
attribuisce un ruolo centrale alla produzione e alla promozione di
servizi collettivi ed essenziali per la qualita' della vita dei
cittadini e la convenienza delle imprese ad investire;
Considerata la necessita' di promuovere una maggiore equita'
nell'accesso di tutti i cittadini ai servizi collettivi in maniera
uniforme sul territorio nazionale;
Ritenuto necessario selezionare, nel Quadro strategico nazionale
2007-2013, alcuni obiettivi di fruizione e qualita' dei servizi
relativi alla gestione dei rifiuti urbani, al servizio idrico, alla
qualita' dell'istruzione, alla cura dell'infanzia e della popolazione
anziana in ragione della possibilita' di procedere alla loro
quantificazione e monitoraggio;
Ritenuto altresi' necessario fissare per gli stessi obiettivi
standard adeguati al cui raggiungimento sia subordinato il
riconoscimento di un premio finanziario;
Valutata la coerenza degli standard proposti con gli obiettivi
normativi nazionali ed europei;
Tenuto conto dell'esigenza che il raggiungimento di tali obiettivi
sia sostenuto da un rafforzamento dell'impegno dell'ordinaria azione
politica regionale, anche attraverso l'adozione di specifici atti di
pianificazione e programmazione delle attivita';
Ritenuto che le amministrazioni centrali interessate, in relazione
ai singoli obiettivi, possano contribuire al miglioramento della
qualita' e dei servizi offerti attraverso il concorso di azioni
mirate e di accompagnamento nel conseguimento degli obiettivi nonche'
attraverso il consolidamento del quadro normativo-istituzionale di
riferimento;
Tenuto conto dell'importanza di adottare dei dispositivi di
monitoraggio delle azioni, anche in ragione dell'ampiezza
dell'orizzonte temporale di riferimento, e dell'esigenza di
informazione dei cittadini e di valutazione degli stessi circa il
miglioramento della qualita' dei servizi;
Richiamati i principi della programmazione, della sussidiarieta',
del partenariato, dell'aggiuntivita' e della proporzionalita'
sottostanti al processo di programmazione della politica regionale
unitaria a valere sulle risorse strutturali comunitarie e sulle
risorse FAS;
Visto il parere favorevole espresso in sede di Conferenza
Stato-Regioni in data 1° agosto 2007;
Su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di cui alla nota
n. 13089 del 2 agosto 2007, concernente le "Regole di attuazione del
meccanismo di incentivazione legato agli obiettivi di servizio del
QSN 2007-2013";
Delibera:
E' approvato il documento concernente le "Regole di attuazione del
meccanismo di incentivazione legato agli obiettivi di servizio del
QSN 2007-2013", richiamato in premessa, articolato come segue.
1. Meccanismo premiale "obiettivi di servizio".
1.1 E' istituito un meccanismo premiale associato al conseguimento
di risultati verificabili in termini di servizi collettivi in ambiti
essenziali per la qualita' della vita e l'uguaglianza delle
opportunita' dei cittadini e per la convenienza ad investire delle
imprese. Gli obiettivi, che afferiscono ai quattro ambiti
dell'istruzione, dei servizi per l'infanzia e di cura per gli
anziani, del ciclo integrato dei rifiuti urbani e del servizio idrico
integrato, sono i seguenti:
elevare le competenze degli studenti e le capacita' di
apprendimento della popolazione;
aumentare i servizi di cura alla persona alleggerendo i carichi
familiari per innalzare la partecipazione delle donne al mercato del
lavoro;
tutelare e migliorare la qualita' dell'ambiente in relazione al
servizio idrico integrato;
tutelare e migliorare la qualita' dell'ambiente in relazione al
sistema di gestione dei rifiuti urbani.
Il conseguimento degli obiettivi in termini di disponibilita' e
qualita' dei servizi offerti e' verificato sulla base di undici
indicatori statistici, cui sono associati espliciti target.
La descrizione tecnica degli indicatori, la fonte di rilevazione
dell'informazione statistica, la modalita' di rilevazione e i valori
target sono indicati nell'allegato 1 che costituisce parte integrante
della presente delibera.
La scadenza per la verifica del raggiungimento dei target e'
fissata al 30 novembre del 2013. La verifica finale del 2013 e'
preceduta da una verifica intermedia fissata al 30 novembre 2009. La
procedura di verifica del raggiungimento degli obiettivi e le
modalita' di assegnazione del premio finanziario sono descritti
nell'allegato 2 che costituisce parte integrante della delibera.
1.2 Al meccanismo premiale e' destinata una quota parte della
riserva generale del 30% delle risorse FAS attribuita per il periodo
2007-2013 al Mezzogiorno, cosi' come previsto dal punto 5 della
delibera CIPE 22 dicembre 2006, n. 174. Le risorse necessarie per
l'attuazione del meccanismo premiale sono di 3.008,2 milioni di euro.
L'attribuzione delle risorse premiali avverra' con successiva
delibera di questo Comitato su proposta del Ministro dello sviluppo
economico.
1.3 Partecipano al meccanismo premiale le otto regioni del
Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia,
Sardegna, Sicilia) che concorrono al conseguimento di tutti gli
obiettivi considerati.
Il Ministero della pubblica istruzione partecipa limitatamente
all'obiettivo istruzione.
Le amministrazioni partecipanti al meccanismo di incentivazione
preparano un Piano d'azione per il raggiungimento degli obiettivi di
servizio (di seguito Piano) che dovra' essere adottato, nelle forme
previste dai rispettivi ordinamenti, entro il 31 marzo 2008.
Nel Piano saranno indicate le azioni da promuovere sul territorio
per il conseguimento degli obiettivi; le modalita' organizzative per
ciascuna azione; le risorse umane e finanziarie necessarie; i tempi
previsti per ciascuna attivita'; gli strumenti che si intendono
utilizzare per assicurare che tali azioni siano svolte (compresi
eventuali meccanismi di incentivazione per gli enti locali e
eventuali modifiche o innovazioni normative); i meccanismi di
monitoraggio dell'attuazione del Piano e della congruita' delle
azioni previste e effettuate con il raggiungimento degli obiettivi di
servizio lungo il periodo di attuazione del meccanismo incentivante
(2007-2013). Il Piano prevede anche le modalita' di pubblicita' e
comunicazione sui progressi, favorendo un ampio coinvolgimento del
partenariato economico e sociale e delle associazioni impegnate sui
temi. La definizione del Piano dovra' prevedere momenti di confronto
con il partenariato economico e sociale.
Durante il periodo di riferimento per l'attuazione del meccanismo
premiale, ciascuna Regione del Mezzogiorno ed il Ministero della
Pubblica istruzione predisporranno rapporti annuali di esecuzione del
Piano d'azione e garantiranno la massima diffusione di tali rapporti
anche attraverso il coinvolgimento del partenariato economico e
sociale.
2. Gruppo tecnico centrale di accompagnamento.
Viene istituito un gruppo tecnico centrale di accompagnamento (di
seguito "gruppo tecnico") composto da rappresentanti del Dipartimento
per le politiche di sviluppo e coesione (DPS) del Ministero dello
sviluppo economico, a cui e' demandato il coordinamento, delle
regioni del Mezzogiorno, del Ministero della pubblica istruzione e
dell'Istat. Con decreto del capo Dipartimento del DPS sono
individuate le modalita' di funzionamento e i criteri per la
composizione del gruppo tecnico.
Il gruppo tecnico predispone materiali istruttori sui progressi e
le eventuali difficolta' per il conseguimento degli obiettivi di
servizio da discutersi presso le regioni e in riunioni annuali del
Comitato nazionale del QSN dedicate esclusivamente agli obiettivi di
servizio; organizza, con modalita' unitaria e coordinata, momenti di
formazione e comunicazione anche su sollecitazione delle regioni e
del partenariato economico e sociale; attua proposte di monitoraggio
statistico delle azioni per il conseguimento degli obiettivi di
servizio; rende disponibile l'informazione statistica necessaria per
il monitoraggio degli indicatori utilizzati; valida e condivide
processi di acquisizione di informazione statistica; formula proposte
di soluzione a problemi di disponibilita', coerenza e consistenza dei
dati che potrebbero verificarsi nel corso dell'attuazione del sistema
di incentivazione. Il gruppo tecnico acquisisce i piani d'azione, i
rapporti annuali di esecuzione, i valori annuali degli indicatori
regionali trasmessi dagli enti produttori e le relazioni di
avanzamento delle amministrazioni di settore impegnate nel progetto
di assistenza tecnica agli obiettivi di servizio, e individua le
forme piu' efficaci per rendere tale informazione pubblica e
condivisa.
3. Progetto di azioni di sistema e assistenza tecnica fornita dalle
amministrazioni centrali a supporto degli obiettivi di servizio.
Nell'ambito delle risorse pari a 3.008,2 milioni di euro di cui al
punto 1.2, e' compreso l'importo di 7 milioni di euro da destinare al
"Progetto di azioni di assistenza tecnica e azioni di sistema a
supporto degli obiettivi di servizio" (di seguito "Progetto").
Le linee operative di attivita' del Progetto sono attribuite al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (2
milioni di euro), per gli obiettivi relativi alla gestione dei
rifiuti e del servizio idrico integrato e, congiuntamente, al
Ministero della salute (1 milione di euro), al Ministero della
solidarieta' sociale (2 milioni di euro) ed al Dipartimento delle
politiche per la famiglia presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri (2 milioni di euro) per l'obiettivo relativo ai servizi di
cura alla persona (asili nido e assistenza domiciliare integrata).
Le quattro amministrazioni centrali sopramenzionate si impegnano ad
assecondare il conseguimento degli obiettivi di servizio garantendo
la coerenza della politica ordinaria, nella tempistica e nelle
modalita' attuative, con le scadenze fissate per il conseguimento dei
target; a rafforzare la funzione di monitoraggio e di rilevazione
analitica dei servizi di interesse; a potenziare le funzioni di
indirizzo e di accompagnamento alle Regioni.
Il Progetto, elaborato dalle quattro amministrazioni centrali di
concerto con il DPS e con le amministrazioni partecipanti al
meccanismo premiale, e' caratterizzato da unitarieta' funzionale al
meccanismo premiale degli obiettivi di servizio e da
complementarieta' a interventi di assistenza tecnica finanziati da
altri strumenti della politica regionale.
In concomitanza della verifica intermedia del raggiungimento degli
obiettivi di servizio fissata al 30 novembre 2009, e' prevista una
verifica dell'andamento del Progetto per consentirne la
riprogrammazione finanziaria in funzione della capacita' di spesa e
dello stato di avanzamento rispetto alle linee progettuali approvate.
L'attuazione del Progetto rispondera' ai requisiti di informazione,
monitoraggio e gestione finanziaria del Fondo aree sottoutilizzate.
4. Attivita' di supporto per la disponibilita' di informazione
statistica.
Nell'ambito delle risorse di 3.008,2 milioni di euro di cui al
citato punto 1.2, e' compreso l'importo di 1,2 milioni di euro per
un'azione a titolarita' del Ministero dello sviluppo economico,
Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione (DPS), destinata
a garantire l'idonea informazione statistica nei tempi e secondo le
modalita' necessarie all'attuazione, monitoraggio e verifica del
meccanismo premiale degli obiettivi di servizio.
Allo scopo, il DPS potra' avvalersi del supporto di organismi
tecnici pubblici o privati.
Roma, 3 agosto 2007
Il Presidente: Prodi
Il segretario del CIPE: Gobbo
Registrata alla Corte dei conti il 10 dicembre 2007
Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n.
6 Economia e finanze, foglio n. 159
Allegato 1
Allegato 2
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato