IL GOVERNATORE
DELLA BANCA D'ITALIA
Visto l'art. 146 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385
(testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia);
Visto l'art. 16 dello statuto del SEBC, che conferisce alla BCE e
alle BCN dell'Eurosistema il diritto esclusivo di emettere banconote
in euro;
Visto l'art. 106, paragrafo 1, trattato CE, che conferisce alla BCE
e alle BCN dell'Eurosistema il diritto esclusivo di emettere
banconote in euro;
Visto l'art. 105, paragrafo 2, trattato CE;
Visto l'art. 6 del Regolamento del Consiglio UE n. 1338/2001 del
28 giugno 2001 che definisce talune misure necessarie alla protezione
dell'euro contro la falsificazione;
Visto l'art. 8 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350,
convertito con modificazioni in legge 23 novembre 2001, n. 409, in
materia di ritiro dalla circolazione e di trasmissione alla Banca
d'Italia delle banconote in euro sospette di falsita';
Visto il provvedimento del Governatore della Banca d'Italia del
21 gennaio 2002, modificato il 15 marzo 2006, in materia di ritiro
dalla circolazione e di trasmissione alla Banca d'Italia delle
banconote in euro sospette di falsita';
Visto il documento della Banca centrale europea del 16 dicembre
2004 « Ricircolo delle banconote in euro: quadro di riferimento per
l'identificazione dei falsi e la selezione dei biglietti non piu'
idonei alla circolazione da parte delle banche e di tutte le
categorie professionali che operano con il contante";
Considerato che nell'esercizio della funzione di vigilanza prevista
dall'art. 146 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, la
Banca d'Italia puo' emanare disposizioni volte ad assicurare
l'affidabilita' dei sistemi di pagamento;
Visto il proprio provvedimento del 29 novembre 2006, recante
disposizioni di vigilanza sui sistemi di pagamento in materia di
trattamento del contante;
Vista la decisione del Consiglio direttivo della Banca centrale
europea del 21 dicembre 2006 di prolungare il periodo di transizione
entro il quale va data attuazione a quanto previsto dal citato
documento del 16 dicembre 2004;
Considerato opportuno modificare il provvedimento del 29 novembre
2006;
E m a n a
il seguente provvedimento:
Art. 1.
Periodo transitorio
1. Il secondo capoverso dell'art. 5 del provvedimento del
29 novembre 2006 e' sostituito dal seguente: «Il periodo transitorio,
entro il quale dovra' essere completato l'adeguamento delle procedure
e delle attrezzature, scade il 31 dicembre 2010».
Roma, 5 febbraio 2007
Il Governatore: Draghi
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato